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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14004/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
OV AL, nel procedimento civile iscritto al n. 14004 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5
Controparte_6 minore 6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 CP_11
11 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. OV AL 1
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 04.10.2023
1. nato il [...] nella città di Sao Controparte_1 Paulo/Sp, ed ivi residente in [...];
2. , nata il [...] nella città di Sao Paulo/SP, Controparte_3 ivi residente in [...];
3. , nata il [...] a [...]/Sp; ed Controparte_4 ivi residente in [...];
4. , nata il [...] a [...]/Sp, in proprio e quale Controparte_5 esercente la potestà genitoriale sulla minore
5. nata il [...] a [...], ivi residenti Controparte_6 in Via Croata, 353;
6. , nato il [...] a [...]/Sp, ed ivi Controparte_7 residente in [...];
7. , nato il [...] a [...]è Dos Campos/SP, residente in Controparte_8 Alameda Tucaneiros 401 – Caçapava/SP;
8. , nata il [...] a [...]è Dos Campos/Sp; residente Controparte_9 in Alameda Tucaneiros 401 – Caçapava/SP;
9. , nata il [...] a [...]è Dos Campos/SP, Controparte_10 residente in [...]401 – Caçapava/SP;
Dott. OV AL 2
10. , nato il [...] a [...]è Dos Campos/ SP;
residente in [...]CP_11 Tucaneiros 401 – Caçapava/SP;
11. , nato il [...] a [...]è Dos Campos/Sp, residente in Controparte_12 Alameda Tucaneiros 401 – Caçapava/SP;
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto,
- accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita per tutti i motivi indicati in narrativa, disponendo l'adozione da parte del Controparte_13 resistente l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_13 Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o o Persona_1 Parte_1
- cfr. doc. 32 fascicolo ricorrenti), nato il [...] Parte_2 Persona_1 nel Comune di VO (VI), figlio di ed , il quale si sposava Per_2 Per_3 con nel comune di Bressavido (VI), il 28.10.1900, per poi emigrare Persona_4 in Brasile dove moriva il 01.07.1949, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essere mai stato naturalizzato cittadino brasiliano.
- Dal matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra Parte_3 Persona_4 nasceva:
• in data 13.05.1914, in Brasile, la quale si sposava con Persona_5 [...]
, il 09.10.1937 e da detta unione nascevano: CP_14
➢ in data 07.07.1940, che, il 07.10.1961, Parte_4 contraeva matrimonio con e dalla loro unione Controparte_15 nasceva:
✓ , il 27.12.1964, odierna ricorrente la Controparte_5 quale il 20.05.1989, contraeva matrimonio con
[...]
e dall'unione nasceva: Persona_6
❖ , il 18.02.1997, odierna CP_3 Persona_6 ricorrente, che dopo aver contratto matrimonio con
, in data 15.10.2022, adottava il Persona_7 nome di;
Controparte_3
Dott. OV AL 3
Successivamente si sposava con Controparte_5
in data 21.05.2005, e dalla Controparte_16 loro unione nascevano:
❖ il 19.03.2005, Controparte_1 odierno ricorrente;
❖ il 06.08.2011, odierna Controparte_6 ricorrente;
➢ in data 16.10.1942, che, il 04.04.1970, sposava Persona_8
; dalla loro unione nasceva: Persona_9
✓ , il 28.02.1976, odierna ricorrente, la Controparte_4 quale si sposava con , il Persona_10 31.10.1998, assumendo il nome di Controparte_4
dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ il 14.04.1999, odierno Controparte_7 ricorrente;
➢ in data 12.10.1945, che, il 07.12.1963, Parte_5 sposava e dalla loro unione nasceva: Controparte_17
✓ il 21.05.1965, odierna ricorrente, la quale si Controparte_10 sposava con con , il 21.07.1990, Controparte_18 assumendo il nome di . Dalla loro Controparte_10 unione nascevano:
❖ , il 21.06.1993, odierno ricorrente;
Controparte_12
❖ , il 18.02.1996, odierno ricorrente;
CP_11
❖ , il 05.03.1998, odierno ricorrente;
Controparte_8
❖ , il 27.04.2001, odierna ricorrente. Controparte_9
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Dott. OV AL 4
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Per_1
- mai naturalizzatosi brasiliano - nato l'[...] nel Comune di
[...] VO (VI), il quale contraeva matrimonio, in Italia, in data 28.10.1900, con la Sig.ra , trasmettendo la cittadinanza alla figlia , nata il Persona_4 Persona_5 13.05.1914, che contraendo matrimonio in data 09.10.1937 con il Sig. CP_14
, cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948 non ha potuto
[...] trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana
Dott. OV AL 5
a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_13 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_13 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_13 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_13 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri
Dott. OV AL 6
dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 30.09.2025
IL GOP
Dott. OV AL
Dott. OV AL 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
OV AL, nel procedimento civile iscritto al n. 14004 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5
Controparte_6 minore 6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 CP_11
11 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. OV AL 1
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 04.10.2023
1. nato il [...] nella città di Sao Controparte_1 Paulo/Sp, ed ivi residente in [...];
2. , nata il [...] nella città di Sao Paulo/SP, Controparte_3 ivi residente in [...];
3. , nata il [...] a [...]/Sp; ed Controparte_4 ivi residente in [...];
4. , nata il [...] a [...]/Sp, in proprio e quale Controparte_5 esercente la potestà genitoriale sulla minore
5. nata il [...] a [...], ivi residenti Controparte_6 in Via Croata, 353;
6. , nato il [...] a [...]/Sp, ed ivi Controparte_7 residente in [...];
7. , nato il [...] a [...]è Dos Campos/SP, residente in Controparte_8 Alameda Tucaneiros 401 – Caçapava/SP;
8. , nata il [...] a [...]è Dos Campos/Sp; residente Controparte_9 in Alameda Tucaneiros 401 – Caçapava/SP;
9. , nata il [...] a [...]è Dos Campos/SP, Controparte_10 residente in [...]401 – Caçapava/SP;
Dott. OV AL 2
10. , nato il [...] a [...]è Dos Campos/ SP;
residente in [...]CP_11 Tucaneiros 401 – Caçapava/SP;
11. , nato il [...] a [...]è Dos Campos/Sp, residente in Controparte_12 Alameda Tucaneiros 401 – Caçapava/SP;
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto,
- accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita per tutti i motivi indicati in narrativa, disponendo l'adozione da parte del Controparte_13 resistente l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_13 Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o o Persona_1 Parte_1
- cfr. doc. 32 fascicolo ricorrenti), nato il [...] Parte_2 Persona_1 nel Comune di VO (VI), figlio di ed , il quale si sposava Per_2 Per_3 con nel comune di Bressavido (VI), il 28.10.1900, per poi emigrare Persona_4 in Brasile dove moriva il 01.07.1949, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essere mai stato naturalizzato cittadino brasiliano.
- Dal matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra Parte_3 Persona_4 nasceva:
• in data 13.05.1914, in Brasile, la quale si sposava con Persona_5 [...]
, il 09.10.1937 e da detta unione nascevano: CP_14
➢ in data 07.07.1940, che, il 07.10.1961, Parte_4 contraeva matrimonio con e dalla loro unione Controparte_15 nasceva:
✓ , il 27.12.1964, odierna ricorrente la Controparte_5 quale il 20.05.1989, contraeva matrimonio con
[...]
e dall'unione nasceva: Persona_6
❖ , il 18.02.1997, odierna CP_3 Persona_6 ricorrente, che dopo aver contratto matrimonio con
, in data 15.10.2022, adottava il Persona_7 nome di;
Controparte_3
Dott. OV AL 3
Successivamente si sposava con Controparte_5
in data 21.05.2005, e dalla Controparte_16 loro unione nascevano:
❖ il 19.03.2005, Controparte_1 odierno ricorrente;
❖ il 06.08.2011, odierna Controparte_6 ricorrente;
➢ in data 16.10.1942, che, il 04.04.1970, sposava Persona_8
; dalla loro unione nasceva: Persona_9
✓ , il 28.02.1976, odierna ricorrente, la Controparte_4 quale si sposava con , il Persona_10 31.10.1998, assumendo il nome di Controparte_4
dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ il 14.04.1999, odierno Controparte_7 ricorrente;
➢ in data 12.10.1945, che, il 07.12.1963, Parte_5 sposava e dalla loro unione nasceva: Controparte_17
✓ il 21.05.1965, odierna ricorrente, la quale si Controparte_10 sposava con con , il 21.07.1990, Controparte_18 assumendo il nome di . Dalla loro Controparte_10 unione nascevano:
❖ , il 21.06.1993, odierno ricorrente;
Controparte_12
❖ , il 18.02.1996, odierno ricorrente;
CP_11
❖ , il 05.03.1998, odierno ricorrente;
Controparte_8
❖ , il 27.04.2001, odierna ricorrente. Controparte_9
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Dott. OV AL 4
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig. Per_1
- mai naturalizzatosi brasiliano - nato l'[...] nel Comune di
[...] VO (VI), il quale contraeva matrimonio, in Italia, in data 28.10.1900, con la Sig.ra , trasmettendo la cittadinanza alla figlia , nata il Persona_4 Persona_5 13.05.1914, che contraendo matrimonio in data 09.10.1937 con il Sig. CP_14
, cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948 non ha potuto
[...] trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana
Dott. OV AL 5
a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_13 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_13 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_13 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_13 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri
Dott. OV AL 6
dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 30.09.2025
IL GOP
Dott. OV AL
Dott. OV AL 7