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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7002/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. RA OT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Cristina Ravasi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
1) Dato atto che la figlia si è trasferita a vivere presso la casa paterna, disporre che il Parte_3 signor provveda al mantenimento diretto della figlia, laddove necessario, vista Parte_2 la parziale autosufficienza economica della stessa, con conseguente esonero, a partire dal mese di ottobre 2025, del signor dal versamento a favore della signora Parte_2 Parte_1 del contributo al mantenimento per la figlia , previsto nella sentenza di divorzio n. Parte_3
358/2022 del Tribunale di Monza;
2) Stabilire che la signora e il signor provvedano al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive) per la figlia , nella misura del Parte_3
50% ciascuno, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi, il tutto secondo le indicazioni, i termini e le modalità di cui alle Linee Guida del Tribunale di Monza del 07.05.18 - Prot. 1377/2018. 3) Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni della sentenza n. 358/2022 pubblicata in data 17.02.2022 dal Tribunale di Monza;
che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la volontà concorde delle parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 31.10.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo suindicato;
II. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente est.
RA OT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. RA OT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Cristina Ravasi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
1) Dato atto che la figlia si è trasferita a vivere presso la casa paterna, disporre che il Parte_3 signor provveda al mantenimento diretto della figlia, laddove necessario, vista Parte_2 la parziale autosufficienza economica della stessa, con conseguente esonero, a partire dal mese di ottobre 2025, del signor dal versamento a favore della signora Parte_2 Parte_1 del contributo al mantenimento per la figlia , previsto nella sentenza di divorzio n. Parte_3
358/2022 del Tribunale di Monza;
2) Stabilire che la signora e il signor provvedano al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive) per la figlia , nella misura del Parte_3
50% ciascuno, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi, il tutto secondo le indicazioni, i termini e le modalità di cui alle Linee Guida del Tribunale di Monza del 07.05.18 - Prot. 1377/2018. 3) Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni della sentenza n. 358/2022 pubblicata in data 17.02.2022 dal Tribunale di Monza;
che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la volontà concorde delle parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 31.10.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo suindicato;
II. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente est.
RA OT