Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 289/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MALAVASI Parte_1 C.F._1
BEATRICE e dell'Avv. MAESTRI GIOVANNI
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. MALAVASI BEATRICE e dell'Avv. MAESTRI GIOVANNI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1)I coniugi, che già vivono separati, continueranno a farlo con l'obbligo del reciproco rispetto;
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Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale
RS sulla figlia sulle questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
RS 3) sarà collocata ed avrà la residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale sita in
Carpi (MO), via Caduti del Lavoro n. 38, che rimane quindi assegnata alla signora Parte_1
completa dei mobili e delle suppellettili che la compongono.
RS 4) Il calendario di frequentazione fra e i genitori, viene stabilito come segue:
RS La prima settimana starà con il padre il lunedì mattina quando la accompagnerà all'ingresso di scuola e con la madre il pomeriggio, dall'uscita di scuola e fino al martedì mattina, all'ingresso a RS scuola;
il martedì all'uscita da scuola il padre andrà a prendere che starà con lui fino al RS mercoledì mattina, quando il padre la accompagnerà a scuola. La madre andrà a prendere il mercoledì all'uscita da scuola e la avrà con sé fino al giovedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
il giovedì pomeriggio il signor andrà a ritirare OA a scuola e l'avrà con sé fino al Parte_2
RS venerdì mattina, all'ingresso di scuola. La signora il venerdì, andrà a prendere Parte_1 all'uscita da scuola e la terrà presso di sé fino al martedì mattina, all'ingresso di scuola, della seconda settimana.
RS Nella seconda settimana, il padre andrà a prendere all'uscita di scuola al martedì e la terrà
RS presso di sé fino al mercoledì mattina all'ingresso di scuola;
la madre andrà a prendere il mercoledì all'uscita di scuola e la terrà con sé fino al giovedì mattina all'ingresso di scuola;
il padre
RS andrà a prendere all'uscita di scuola del giovedì e l'avrà presso di sé fino al venerdì mattina. La
RS madre andrà a prendere il venerdì all'uscita di scuola e la terrà nella stessa giornata anche per il
RS pernotto;
il padre terrà con sé dal sabato mattina fino al lunedì mattina della prima settimana, quando la accompagnerà a scuola.
Le successive settimane si ripeteranno come suindicato.
RS Festività natalizie. I coniugi terranno con sé secondo il seguente calendario, che si alternerà di anno in anno.
pagina 2 di 5 RS Per le festività Natalizie 2024-2025; trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il 25 Dicembre con RS la madre. Il padre avrà cura di portare il 25 dicembre alla madre alle ore 09.00.
RS L'anno successivo: trascorrerà il 24 dicembre con la madre, il 25 Dicembre con il padre. La RS madre avrà cura di portare il 25 dicembre al padre alle ore 09.00.
RS Capodanno: il genitore che avrà presso di sé il 30 Dicembre porterà la figlia all'altro genitore il RS 31 Dicembre alle ore 09.00. Per il corrente anno, la signora terrà il 31 dicembre e la Parte_1 porterà al padre il 01 Gennaio alle ore 09.00, l'anno successivo i genitori si alterneranno e così via.
Il tutto salvo diversi accordi fra i genitori. RS Pasqua 2025 verrà trascorsa da con la madre e il lunedì di Pasquetta con il padre. Gli anni
RS successivi, i genitori alterneranno i giorni festivi da trascorrere con
I suindicati accordi relativi alle festività potranno subire modifiche nel caso di viaggi di un genitore insieme alla figlia, preventivamente oggetto di accordo con l'altro genitore.
Le seguenti festività seguiranno il calendario settimanale ordinario:
6 Gennaio;
8 Dicembre;
26 Dicembre;
25 Aprile;
1 Maggio;
2 Giugno.
Vacanze estive. Ciascun genitore avrà a disposizione 15 giorni nei mesi estivi da poter trascorrere RS RS insieme a Ogni anno i genitori decideranno se trascorrere detto periodo con consecutivamente oppure se suddividerlo.
RS In ogni caso, relativamente a festività e vacanze estive, ogni genitore si impegna fare in modo che possa trascorrere pari tempo con l'uno o l'altro, anche se non siano stato programmati viaggi o vacanze.
Per viaggi o vacanze la cui durata superi i 15 giorni sarà sempre necessario il previo accordo fra i genitori.
5) Entrambi i genitori si impegnano a non presentare o far frequentare alla figlia altre persone con cui ciascuno di loro abbia instaurato un legame affettivo se non previo accordo con l'altro genitore. Fra i
RS genitori verranno concordati anche i tempi e le modalità con cui verrà messa a conoscenza della presenza di nuovi compagni.
6) Il contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia minore è previsto in forma diretta e pertanto i genitori provvederanno a soddisfare le esigenze della medesima nei periodi di permanenza
RS presso ciascuno di loro. Per quanto riguarda il soddisfacimento di tutte le esigenze di diverse dall'obbligo alimentare, ma che riguardano numerosi altri aspetti, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quello scolastico, quello medico, quello sportivo, quello legato all'abbigliamento e quello sociale, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno dai genitori;
pagina 3 di 5 7) Entrambi i genitori si impegnano altresì a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie, tutte comunque da documentare, ed in particolare, come da protocollo del Tribunale di Modena, che di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. RS 8)I coniugi concordano acchè l'assegno unico in favore della figlia sia interamente percepito dalla signora Parte_1
9)I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente ricorso.”
pagina 4 di 5 - rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 04/08/2015; RSona_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...]
[...]
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 07/04/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2008 Atto n. 76 Parte II Serie C
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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