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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
HI IC, Presidente LAFORGIA MARCO, Relatore DIONETTE PIETRO ANGELO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 40/2022 depositato il 23/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10974602 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
L'ufficio non Comparso.
(In atti chiede la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, con ricorso-reclamo notificato il 02/03//2022 alla società AREA S.R.L. concessionaria per la riscossione per il Comune di Tortolì (in séguito: Concessionario) e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado (già Commissione Tributaria Provinciale) di Nuoro in data 23/03/2022, ha impugnato:
• Atto impugnato: AVV. ACCERTAMENTO ESECUTIVO n° 10974602 notificato il 07/01/2022
• Periodo d'imposta: 2016
• Tributo: TARI
• Valore economico della controversia: € 260,00
Nominativo_1La ricorrente con il presente ricorso eccepisce:
1) prescrizione quinquennale del tributo TARI anno 2016 per mancata ricezione dell'avviso originario TARI n.
836 (contratto n. 24191).
La resistente AREA S.R.L, costituita in giudizio in data 20/07/2022, controdeduce:
A) natura dell'accertamento esecutivo introdotto dalla L. n. 160/2019;
B) legittimazione come concessionaria della riscossione per il Comune di Tortolì;
C) rispetto dei termini di decadenza prorogati dagli 85 giorni di sospensione Covid-19 (D.L. n.18/2020), con accertabilità della TARI 2016 entro il 26/03/2022;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte, visti gli atti di causa, respinge il ricorso.
II. Rilevato che l'accertamento esecutivo TARI 2016 è stato notificato dalla concessionaria della riscossione per il Comune di Tortolì entro il quinquennio legale di decadenza/prescrizione (art. 1, co. 161, L. 296/2006), con scadenza al 31/12/2021.
III. In proposito, va richiamato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, già affermato in sede costituzionale e poi recepito dal legislatore in materia tributaria. La Corte costituzionale, con sentenza n. 69/1994, ha chiarito che, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione devono coordinarsi con l'esigenza del notificante di non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, con la conseguenza che la notifica si perfeziona per il notificante con il compimento delle sole formalità che rientrano nella sua sfera di controllo.
IV. Il principio, affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 69/1994, è stato recepito dal legislatore, quanto agli atti processuali tributari, dall'art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 546/1992, ed è stato poi costantemente applicato dalla giurisprudenza anche agli atti impositivi, ai fini della verifica dei termini decadenziali gravanti sull'Amministrazione: pertanto, la notifica a mezzo del servizio postale si considera effettuata - ai fini del rispetto dei termini decadenziali gravanti sull'Ente impositore - alla data di spedizione, mentre per il destinatario i termini per impugnare decorrono dalla data di ricezione. Ne discende che la spedizione dell'atto impositivo entro il termine di decadenza è idonea ad impedirne il maturare, anche se la ricezione da parte del contribuente interviene in un momento successivo.
V. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, giacché il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui occorra valutare l'osservanza di un termine da parte del notificante, ivi compresi gli atti di imposizione tributaria (Cass. n. 385/2017; Cass. n. 18643/2015; Cass. n. 223202014) VI. Nel caso di specie, pertanto, l'atto impositivo TARI 2016, risultando depositato presso l'ufficio postale in data 29/12/2021 per la notifica a mezzo posta, deve ritenersi tempestivamente emesso e notificato ai fini del rispetto del termine decadenziale – fissato al 31/12/2021 per l'anno d'imposta 2016 – ancorché pervenuto alla contribuente il 15/01/2022, momento nel quale si perfeziona il contraddittorio e decorrono i termini di impugnazione in capo al destinatario
VII. Considerato, dunque, il principio della scissione degli effetti della notifica (ex multis Cass. sentenza n. 29854/2024), l'eccezione di tardività per decadenza/prescrizione prospettata dalla ricorrente non può essere accolta, risultando la pretesa impositiva tempestivamente esercitata entro il termine quinquennale.
VIII. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in
€ 200,00 - oltre accessori di legge, se dovuti - a favore del difensore antistatario della resistente.
Così deciso in Nuoro, il 21/01/2026
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
(dr. Marco LAFORGIA) (dr. Nicola HI)
----------------------
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
HI IC, Presidente LAFORGIA MARCO, Relatore DIONETTE PIETRO ANGELO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 40/2022 depositato il 23/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10974602 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
L'ufficio non Comparso.
(In atti chiede la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, con ricorso-reclamo notificato il 02/03//2022 alla società AREA S.R.L. concessionaria per la riscossione per il Comune di Tortolì (in séguito: Concessionario) e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado (già Commissione Tributaria Provinciale) di Nuoro in data 23/03/2022, ha impugnato:
• Atto impugnato: AVV. ACCERTAMENTO ESECUTIVO n° 10974602 notificato il 07/01/2022
• Periodo d'imposta: 2016
• Tributo: TARI
• Valore economico della controversia: € 260,00
Nominativo_1La ricorrente con il presente ricorso eccepisce:
1) prescrizione quinquennale del tributo TARI anno 2016 per mancata ricezione dell'avviso originario TARI n.
836 (contratto n. 24191).
La resistente AREA S.R.L, costituita in giudizio in data 20/07/2022, controdeduce:
A) natura dell'accertamento esecutivo introdotto dalla L. n. 160/2019;
B) legittimazione come concessionaria della riscossione per il Comune di Tortolì;
C) rispetto dei termini di decadenza prorogati dagli 85 giorni di sospensione Covid-19 (D.L. n.18/2020), con accertabilità della TARI 2016 entro il 26/03/2022;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte, visti gli atti di causa, respinge il ricorso.
II. Rilevato che l'accertamento esecutivo TARI 2016 è stato notificato dalla concessionaria della riscossione per il Comune di Tortolì entro il quinquennio legale di decadenza/prescrizione (art. 1, co. 161, L. 296/2006), con scadenza al 31/12/2021.
III. In proposito, va richiamato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, già affermato in sede costituzionale e poi recepito dal legislatore in materia tributaria. La Corte costituzionale, con sentenza n. 69/1994, ha chiarito che, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione devono coordinarsi con l'esigenza del notificante di non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, con la conseguenza che la notifica si perfeziona per il notificante con il compimento delle sole formalità che rientrano nella sua sfera di controllo.
IV. Il principio, affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 69/1994, è stato recepito dal legislatore, quanto agli atti processuali tributari, dall'art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 546/1992, ed è stato poi costantemente applicato dalla giurisprudenza anche agli atti impositivi, ai fini della verifica dei termini decadenziali gravanti sull'Amministrazione: pertanto, la notifica a mezzo del servizio postale si considera effettuata - ai fini del rispetto dei termini decadenziali gravanti sull'Ente impositore - alla data di spedizione, mentre per il destinatario i termini per impugnare decorrono dalla data di ricezione. Ne discende che la spedizione dell'atto impositivo entro il termine di decadenza è idonea ad impedirne il maturare, anche se la ricezione da parte del contribuente interviene in un momento successivo.
V. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, giacché il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui occorra valutare l'osservanza di un termine da parte del notificante, ivi compresi gli atti di imposizione tributaria (Cass. n. 385/2017; Cass. n. 18643/2015; Cass. n. 223202014) VI. Nel caso di specie, pertanto, l'atto impositivo TARI 2016, risultando depositato presso l'ufficio postale in data 29/12/2021 per la notifica a mezzo posta, deve ritenersi tempestivamente emesso e notificato ai fini del rispetto del termine decadenziale – fissato al 31/12/2021 per l'anno d'imposta 2016 – ancorché pervenuto alla contribuente il 15/01/2022, momento nel quale si perfeziona il contraddittorio e decorrono i termini di impugnazione in capo al destinatario
VII. Considerato, dunque, il principio della scissione degli effetti della notifica (ex multis Cass. sentenza n. 29854/2024), l'eccezione di tardività per decadenza/prescrizione prospettata dalla ricorrente non può essere accolta, risultando la pretesa impositiva tempestivamente esercitata entro il termine quinquennale.
VIII. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in
€ 200,00 - oltre accessori di legge, se dovuti - a favore del difensore antistatario della resistente.
Così deciso in Nuoro, il 21/01/2026
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
(dr. Marco LAFORGIA) (dr. Nicola HI)
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Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i