Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 189 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/03/2025), nella causa n. 189/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to PERRIA VITTORIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Osservato che:
1. parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 402 2021 00011040 53 000 emesso dall' di Sassari in data 9 CP_1 novembre 2021, notificato il successivo 27 dicembre 2021, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 3.309,36 a titolo di contributi IVS gestione commercianti, sanzioni, accessori e oneri di riscossione, per il periodo contributivo dal mese di aprile 2019 al dicembre 2019; parte attrice ha dedotto che si tratta del terzo avviso di addebito ricevuto con la stessa causale in relazione a periodi differenti;
ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito CP_ rilevando di essere già iscritto alla gestione separata e che, pur essendo amministratore e socio unico della non ha mai svolto alcuna l'attività Pt_2 commerciale poiché la stessa è interamente delegata alla moglie
[...]
e ad alcuni dipendenti della società; ha rassegnato le seguenti Pt_3 conclusioni:
“Si chiede che il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice unico del lavoro, previo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, voglia assolvere il sig. da ogni avversa pretesa e previa dichiarazione di illegittimità Pt_1 dell'iscrizione d'ufficio del medesimo alla Gestione Commercianti, annullare e/o dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n. 402 2021 00011040 53 000 emesso dall' di Sassari in data 9 novembre 2021, notificato il successivo 27 CP_1
1
2. parte convenuta si è costituita contestando le avverse domande in fatto ed CP_1 in diritto e chiedendo di:
“respingere il ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell' delle somme portate dall'avviso CP_1 di addebito n. 402 2021 00011040 53 000, ovvero, in via subordinata, delle diverse somme, accertate in corso di causa oltre ulteriori sanzioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio;
”;
3. la domanda di parte ricorrente risulta formulata anche avverso nei CP_2 confronti della quale, tuttavia, non risulta la notifica del ricorso;
4. nelle note del 2/12/24, parte ricorrente ha dato atto che il procedimento instaurato avverso il primo avviso di addebito notificato si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Sassari n. 170 del 15/12/23 di accoglimento delle proprie domande;
5. con successive note del 27/3/25, parte ricorrente ha prodotto provvedimento del 20/2/25 di annullamento in autotutela dell'iscrizione alla gestione CP_1 commercianti con decorrenza dal 1/10/10;
6. l'annullamento dell'atto presupposto della pretesa contributiva (iscrizione alla gestione commercianti) determina l'illegittimità dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, con conseguente automatica caducazione dei suoi effetti e necessario annullamento;
7. le spese di lite, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria, dell'esito delle precedenti analoghe cause tra le parti e dell'intervenuta autotutela, sono compensate per ¼ e seguono la soccombenza per la restante parte venendo così poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- annulla l'avviso di addebito n. 402 2021 00011040 53 000 emesso dall' di CP_1
Sassari in data 9 novembre 2021, notificato il successivo 27 dicembre 2021;
- compensa per ¼ le spese di lite;
2 - condanna parte convenuta alla rifusione delle restanti spese di lite, liquidate pro quota in € 1.300, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 09/04/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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