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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13065 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG n.12186/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civ., in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.12186 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2020 promossa
DA
(C.F. ), nata il [...] a [...], rappresentata, Parte_1 C.F._1 difesa, assistita dall'avv. Marcello Pipola (C.F. e pec C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo Email_1 sito a Pomigliano d'Arco (NA), via Verdi n. 50, giusta procura alle liti versata in atti;
- attrice -
CONTRO
[e, per essa, il sito Controparte_1 Controparte_2 ad Ostia (RM)] (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata, difesa, assistita dall'avv. Carmen Di Carlo (C.F. e pec C.F._3
e dall'avv. Simona Consani (C.F. e pec Email_2 C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' Email_3 Controparte_1 in via Casal Bernocchi n. 73 giusta procura alle liti depositata in atti;
[...] CP_1
- convenuta -
1 E CONTRO
(C.F. ) rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Controparte_3 C.F._5
Alessandro Macchia (C.F. e pec C.F._6
) e dall'avv. Marco Macchia (C.F. Email_4
e pec ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._7 Email_5 studio in via Dardanelli n.33, giusta procura alle liti depositata in atti, CP_1
- interveniente -
Oggetto: Responsabilità professionale
Decisa sulle conclusioni delle parti.
Parte attrice
***
Parte convenuta
“Tutto quanto premesso e dedotto, l' , così come in epigrafe Controparte_1 rappresentata e difesa, rassegna le proprie
CONCLUSIONI
2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa;
- in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità in capo all' , disporre una sostanziale riduzione della quantificazione del danno Parte_2 in base all'esito della CTU che dovrà essere espletata nel corso del giudizio”
***
Parte intervenuta
“Per quanto dedotto ed argomentato, il dott. costituendosi nel presente Controparte_3 procedimento rassegna le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
- in rito, dichiarare improcedibile la domanda per il mancato esperimento della procedura ex art. 8
L. ; CP_4
- nel merito, rigettare la domanda attorea per i motivi in narrativa”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato ritualmente il 26.02.2020, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il (e per esso Controparte_5
l' ) (in seguito, e/o “ ), al fine di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 ottenere condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti a cagione dell'infezione nosocomiale contratta in seguito ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, eseguito il 22.12.2016 presso il a causa di un infortunio sul lavoro determinativo Controparte_2 di una frattura bimalleolare della caviglia sinistra con sublussazione della tibia.
1.1. In particolare, a fondamento della domanda, deduceva parte attrice:
- successivamente alle dimissioni del 24.12.2016 (assistite dalla prescrizione di farmaci, dall'uso di un tutore nonché dalla prescrizione di un controllo ortopedico da eseguirsi il 29.12.2016), la funzionalità dell'arto non migliorava, ed anzi, si rendevano necessari visite e controlli ortopedici – eseguiti il 29.12.2016, il 5.01.2017 e il 13.01.2017 – all'esito dei quali assumeva terapia a base
“Klacid”;
3 - svolte ulteriori visite di controllo (nei giorni 20 e 24.01.2017 e 3.02.2017) vista la persistenza della sintomatologia dolorosa della ferita in corrispondenza del sito chirurgico, in data 10.02.2017 si recava presso l' “per infortunio con frattura malleolare e tibiale con successiva lesione con Parte_2 infezione post-operatoria”;
- senonché, in data 11.02.2017, l'esame colturale ivi eseguito risultava positivo per contagio da
Acinetobacter baumannii nonché da Staphylococcus Aureus, come confermato dall'infettivologo della struttura sanitaria;
- di essere costretta, quindi, in data 23.05.2017, al ricovero presso la casa di cura San Feliciano di per sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico, questa volta finalizzato alla rimozione dei CP_1 mezzi di sintesi applicati alla caviglia sinistra;
qui apprendeva di essere positiva altresì al batterio
Enterococcus;
- successivamente, in data 15.11.2017, la visita ortopedica effettuata presso la casa di cura Villa Stuart di evidenziava persistente zoppia e difficoltà di deambulazione. Ulteriori visite e controlli CP_1 ortopedici nonché psichiatrici evidenziavano, sotto tale ultimo profilo, un tono dell'umore
“fortemente depresso” (pag. 3).
1.2. Per tali ragioni, secondo la prospettazione di parte attrice, emergeva la responsabilità della struttura del Controparte_2
a) per non aver acquisito il consenso informato della paziente sub specie di lesione del diritto di autodeterminazione sanitaria in relazione al rischio infettivologico dell'intervento chirurgico di osteosintesi;
e b) per non aver adottato le misure adeguate (non solo ad evitare lo sviluppo dell'infezione post esecuzione dell'intervento chirurgico) ma altresì a contrastarla efficacemente una volta insorta;
con la conseguente richiesta risarcitoria dei danni non patrimoniali (danno biologico differenziale e danno morale) e patrimoniale (danno emergente) patiti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.02.2021, si costituiva in giudizio l'
[...]
la quale domandava il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto. Pt_2
In particolare, l'azienda sanitaria convenuta eccepiva:
- il corretto trattamento dell'infezione nosocomiale, perché fisiologica complicanza dell'intervento di osteosintesi eseguito, comunque sorretto da adeguata informativa risultante dalla cartella clinica in atti nonché dalla nota prot. n.77605 dell'11.12.2020 a firma del dott. e della Persona_1 dott.ssa (doc. n.2 della comparsa di costituzione); Persona_2
4 - il difetto di prova dei pretesi danni conseguenza patiti (di naturale non patrimoniale e patrimoniale);
- il soddisfacimento della pretesa risarcitoria di parte attrice ad opera dell' in qualità di CP_6 assicuratore per gli infortuni sul lavoro.
3. Con atto di intervento volontario depositato in giudizio in data 2.03.2021, si costituiva in giudizio il dott. , in qualità di medico-chirurgo autore dell'intervento medico de quo, il quale Controparte_3 eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea sul rilievo del mancato esperimento, nei suoi confronti, del tentativo di mediazione obbligatoria o, in alternativa, del ricorso in accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. ai sensi dell'art. 8 della Legge LI.
3.1. Nel merito, l'interveniente domandava il rigetto della domanda, perché infondata alla luce delle seguenti considerazioni:
- la mancata prova della natura iatrogena dell'infezione nosocomiale insorta, giacché il tempo trascorso tra l'intervento chirurgico e l'insorgenza dell'infezione, unitamente alla mancata documentazione delle visite post-operatorie, non consentivano di riferire lo sviluppo all'infezione alla condotta medica;
- la carenza di prova in ordine all'an debeatur, giacché: (i) la nascita dell'infezione era, semmai, da ascrivere alla condotta di parte attrice nella gestione del decorso post-operatorio, sul rilievo dell'assenza di documentazione di una “corretta gestione casalinga della ferita” (pag. 3).
In ogni caso: (ii) l'operazione di rimozione dei mezzi di sintesi, eseguita nel maggio del 2017, presso altra struttura sanitaria (la casa di cura San Feliciano) - in seguito alla quale era risultata la positività della paziente ad altra infezione batterica - avrebbe eliso il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari del Presidio Grassi-Asl Roma 3 e la contrazione dell'infezione lamentata;
- la carenza di prova anche in relazione al danno da sofferenza morale, perché parte attrice avrebbe intrapreso un percorso di cura presso il “Centro di Salute Mentale” di Fiumicino a partire dall'ottobre
2017, dunque a distanza di un anno dall'intervento chirurgico praticato presso la struttura convenuta.
***
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita con la consulenza tecnica d'ufficio depositata in giudizio il 10.03.2023 svolta dai dottori Prof. (specialista in ortopedia e in traumatologia) e (medico- Persona_3 Parte_3 chirurgo) insieme al dott. (specialista in malattie infettive). Persona_4
Dopo vari passaggi, fissata, con decreto del Giudice designato-scrivente (comunicato alle parti il
2.03.2025) udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 289 c.p.c., con
5 ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 10.04.2025 (da tenersi a trattazione scritta), la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.06.2025
a trattazione scritta. .
All'esito, con ordinanza ex art.127-ter c.p.c. sostitutiva della predetta udienza, la causa era trattenuta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (20 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti (come nel caso di specie: intervento chirurgico del 22.12.2016) l'entrata in vigore della legge LI (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno)1, tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
La giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass. 26.5.2021,
n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass.
21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577). 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt.
1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo 1173 del Codice civile. Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del Codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente , con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021
7 4.1. Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr. ex multis Cass., 19.05.2021
n.13677, “La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”.
4.2. In particolare, nel caso di infezioni nosocomiali, versandosi in materia di responsabilità contrattuale, resta pure sempre onere dell'attore provare anche presuntivamente che l'infezione sia stata contratta in ospedale e che sia causalmente riconducibile al ricovero e, quindi, o alla responsabilità dei sanitari o a carenze direttamente riconducibili alla struttura sanitaria.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la responsabilità di quest'ultima non è mai comunque oggettiva - proprio per la diffusione delle infezioni nosocomiali, contenibili ma non eradicabili - e, quando sia dimostrata, anche con criteri probabilistici, l'origine nosocomiale della patologia infettiva4 -, la struttura sanitaria può provare, per andare esente da responsabilità, che il contagio non discenda da negligenze specifiche del personale sanitario (di cui comunque risponderebbe) e di aver adempiuto esattamente la propria prestazione e dunque di aver adottato, sia in generale che nel caso concreto, tutte le cautele previste dalle vigenti normative e dalle leges artis per prevenire le infezioni5. 4 Individuati dalla giurisprudenza come indici di contagio nosocomiale sono i criteri: “cronologico”, soddisfatto quando, considerato il periodo di incubazione (variabile a seconda del germe infettivo, delle modalità di contagio e dello stato del paziente) e il momento in cui l'infezione si è manifestata, appare probabile che sia stata contratta in occasione di un intervento chirurgico o comunque nel periodo di ricovero;
il criterio “topologico”, quando il sito di un'infezione (ad es. in corrispondenza di una ferita chirurgica) sia evidentemente connesso ai trattamenti sanitari praticati;
quello “tipologico” fondato sulla tipologia del microrganismo (batterio, virus, fungo, parassita, ecc.) responsabile dell'infezione, quando sia noto come agente di infezioni nosocomiali per il suo genere (ad es. LL ssp) o quand'anche, pur essendo ubiquitario, è presente in ceppi che per le loro caratteristiche, sono di regola di origine nosocomiale (ad es. MRSA, multiresistenti agli antibiotici); il criterio della concomitanza, ovvero dello sviluppo contemporaneo di infezioni da più germi, e quello della esclusività, quando il paziente non appaia, prima del ricovero, defedato o comunque con patologie che deprimono il sistema immunitario o lo predispongono a più infezioni. 5 La sentenza citata (Cass. 6386/2923) stila una lista di incombenti, tra cui l'indicazione di: protocolli generali di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione dei materiali;
modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
forme di smaltimento di rifiuti solidi e liquami;
modalità di preparazione, conservazione e uso dei disinfettanti;
attivazione di un sistema di videosorveglianza e notifica;
nonché misure di prevenzione nel caso particolare delle ICA (infezioni correlate all'assistenza ospedaliera), quali controlli della qualità di aria e impianti di condizionamento;
un report della direzione di reparto da comunicare alla direzione sanitaria per monitorare i germi patogeni-sentinella; screening dei pazienti all'atto del ricovero;
orario di effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio;
accorgimenti particolari di igiene e prevenzione in sala operatoria.
8 In altri termini, costituisce principio consolidato della giurisprudenza quello per cui: “a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio”
(già citata Cass., 2023, n. 16900).
Senonché, come verrà argomentato in modo più approfondito nel prosieguo, nel caso di specie la struttura convenuta non ha fornito alcuna prova della causalità estintiva della propria obbligazione al fine di escludere la responsabilità in armonia ai criteri giurisprudenziali elaborati con riguardo alle infezioni nosocomiali;
giacché nella propria comparsa di costituzione e nei propri atti e scritti difensivi si è limitata ad affermare la riconducibilità dell'infezione contratta dall'attrice nel novero delle complicanze fisiologiche dell'intervento chirurgico di osteosintesi, perché eseguito a regola d'arte e comunque sorretto da adeguato consenso informato della paziente.
5. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dall'interveniente , sul rilievo della portata retroattiva della norma processuale di Controparte_3 cui all'art. 8 della Legge LI 2017 n. 24, con la conseguente improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento, nei suoi confronti, del tentativo di conciliazione obbligatorio
(invece esperito, ma infruttuosamente, nei confronti della struttura sanitaria convenuta: v. verbale negativo allegato da parte attrice e depositato in giudizio il 27.04.2021).
L'eccezione non merita accoglimento, giacché il perimetro applicativo del tentativo di mediazione e/o conciliazione obbligatoria, a titolo di procedibilità della domanda, va esperito nei confronti delle
9 parti chiamate in cause e non anche, come è nel caso di specie, dell'interveniente adesivo ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.
L'esame della comparsa di costituzione e di risposta del dott. , in qualità di medico- Controparte_3 chirurgo che ha preso parte all'intervento dedotto e controverso, consente di fotografare l'intervento spiegato in termini di cd. intervento ad adiuvandum, perché volto a sostenere, corroborandole, le ragioni dell' convenuta, collocandosi a fianco della parte convenuta. Parte_2
In altri termini, nella presente fattispecie, l'interveniente non fa valere alcun suo diritto in vista di una decisione che lo accerti, ma – in disparte l'eccezione di rito di improcedibilità della domanda – non determina un ampliamento del thema decidendum; sicché la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è stata soddisfatta (v. verbale di conciliazione negativo depositato in atti il
27.04.2021 da parte attrice).
6. Tanto premesso, ai fini dell'esame nel merito della domanda, è utile muovere dalla consulenza tecnica d'ufficio posta a fondamento del presente giudizio.
In primo luogo, occorre rilevare che il collegio peritale, composto altresì dall'infettivologo dott.
, ha constatato la scelta non usuale, in sede di profilassi antibiotica chirurgica, Persona_4 di somministrazione alla paziente di “ciprofloxacina” in vista dell'esecuzione dell'intervento di osteosintesi (praticato il 22.12.2016 presso il presidio ospedaliero v. Sintesi dello svolgimento CP_2 del processo da intendersi qui integralmente richiamato).
In particolare, l'antibiotico in parola sarebbe, di regola, utilizzato nei casi di interventi ostetrici e urologici e, dunque, di discutibile applicazione in relazione ad un intervento di osteosintesi con placca e viti, risultando al più giustificabile - verosimilmente - in ragione dell'allergia della paziente a talune tipologie di antibiotico.
A prescindere da tale profilo di critica, comunque non determinante né decisivo ai fini della ricognizione della responsabilità medica nel caso de quo, i consulenti tecnici d'ufficio hanno stigmatizzato, invero, la consistenza del dosaggio di ciprofloxacina pari a 200 mg, perché inferiore della metà rispetto alla dose prescrivibile in casi analoghi di 400 mg, e, dunque, in modo non aderente alle Linee guida “antibiotico profilassi” osservate dall' , in conformità, queste ultime, alle Parte_5
“Linee guida antibiotico profilassi perioperatoria nell'adulto SNLG 2008” accreditate presso il
Ministero della Salute (pag. 29).
In effetti – argomentano i consulenti d'ufficio – come poi accaduto, a distanza di poche settimane dall'intervento del 22.12.2016, è stata rilevata l'infezione del mezzo di sintesi in corrispondenza del sito chirurgico, caratterizzato da dolore, gonfiore e deficit funzionale, come successivamente
10 confermato dall'esame colturale del materiale prelevato nei tessuti profondi della ferita, rivelatore della contrazione di “Acinetobacter baumannii” solito svilupparsi, tra gli altri, in ambienti ospedalieri a causa di infezioni della ferita o del sito chirurgico nonché a cagione di infezioni correlate a fratture
(v. pagg. 29 e 30 della consulenza).
6.1. Sostanzialmente, quindi, era ritenuto verosimile che l'infezione, già esordita nel contesto della visita ambulatoria post-operatoria eseguita il 13.01.2017 (in esito alla quale, infatti, si somministrava
“Klacid”) a distanza di un arco di tempo ravvicinato all'intervento chirurgico del 22.12.2016, fosse eziologicamente riconducibile all'inesatta profilassi antibiotica relativa all'intervento chirurgico de quo, perché non conforme ai criteri - esame colturale positivo, obiettività clinica, dolore, gonfiore e complessivo deficit funzionale - di cui alle linee guida sulle infezioni di protesi articolari vigenti all'epoca del fatto (e cioè le citate “Linee guida infezioni di protesi articolari: percorso diagnostico
e indicazioni per la profilassi antibiotica Regione Emilia e Romagna, Bologna luglio 2017). Con il conseguente parere tecnico di inadeguatezza del trattamento medico-chirurgico in relazione sia al dosaggio della terapia antibiotica sia in ordine, sia pure in parte, alla tipologia di antibiotico somministrato per i già sopramenzionati profili.
In altri termini, tali considerazioni sono idonee ex se a superare l'assunto, sostenuto in modo generico dalla struttura sanitaria, per cui è pur assai frequente che l'infezione post-operatoria della ferita rappresenti mera complicanza dell'intervento chirurgico non ascrivibile alla condotta medica.
Lo spegnimento del focolaio infettivo, peraltro, sarebbe avvenuto, come certificato dalla scintigrafia con leucociti autologhi eseguita il 06.02.2018, soltanto con la necessaria rimozione dei mezzi di sintesi infetti, praticata presso altro nosocomio la casa di cura San Feliciano, risultando a tal fine insufficiente una terapia farmacologia, in ragione dell'estensione ormai inarrestabile dell'infezione medesima.
Secondo i c.t.u. l'infezione correlata all'assistenza aveva, quindi, determinato l'esito infausto dell'intervento, in ragione della “verosimile scarsa aderenza alle politiche di prevenzione delle infezioni” e a causa dell'inadeguatezza della profilassi antibiotica (pag. 36 della consulenza tecnica d'ufficio).
6.2. Alla luce di tali considerazioni, la stima del danno biologico temporaneo patito dall'attrice è consistita, detratti i primi tre mesi perché comunque necessari al ripristino delle capacità funzionali e/o motorie in assenza di complicanze infettivologiche, in tre mesi di inabilità temporanea assoluta, cinque mesi di inabilità temporanea relativa al 50% e sei mesi al 25%.
11 La consistenza dei postumi permanenti è stata quantificata nella misura del 20% sulla scorta della verosimile necessità di applicazione, nel futuro, di una protesi alla caviglia, tenuto, però, in considerazione, in termini differenziali, il danno biologico permanente che sarebbe comunque residuato all'esito di un intervento praticato correttamente pari al 7% (e corrispondente alla comorbilità della danneggiata rappresentata da una frattura bimalleolare).
In sostanza, la valutazione della percentuale del danno biologico era legata alla sofferenza dei danni cd. condrali, tipici di un'infezione, con dolore al carico e nell'escursione articolare, con notevoli limitazioni articolari, deficit funzionale e difficoltà nella deambulazione (pag.38).
7. In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, come sopra rammentato: “grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni,
l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato” (ex multis Cass., 2023, n.5490).
Nel caso di specie, a fronte delle allegazioni di parte attrice in ordine all'origine nosocomiale dell'infezione (corroborate dal riscontro dei già citati criteri cronologico, topologico e tipologico di insorgenza dell'infezione stessa), la struttura convenuta non ha fornito prova né nell'astratta esistenza ed idoneità dei protocolli e/o presidi sanitari funzionali a scongiurare il rischio di infezioni, né ha offerto prova, in concreto, dell'origine non iatrogena dell'infezione risentita dalla paziente a cagione dell'inadeguata profilassi pre e post operatoria;
con la conseguenza per cui, in armonia al riparto dell'onere della prova gravante sulle parti, la domanda attorea merita, per quanto di ragione, accoglimento.
Neppure risultano idonee a confutare la valutazione tecnica espressa dai consulenti le note critiche di parte convenuta espresse dalla dott.ssa in qualità di consulente dell' , Persona_2 Parte_2 perché:
(i) in primo luogo, viene ribadita, in sede di
contro
-deduzioni dei consulenti alle predette note di parte convenuta, l'inadeguatezza del dosaggio della terapia antibiotica base Ciproxin a 200 mg perché sotto-soglia rispetto alla somministrazione a regola d'arte per casi analoghi;
12 (ii) in secondo luogo, la valutazione del danno biologico permanente nella consistente misura del
20% secondo i parametri delle Tabelle SIMLA si spiega ragionevolmente, nella prospettiva dei c.t.u., in ragione dell'esistenza di un “danno futuro certo” a livello di aggravamento del quadro artrosico, vista, peraltro, la giovane età della paziente (36 anni) al momento dell'intervento (pag. 46).
8. Quantum debeatur
8.1. Con riguardo alla liquidazione del danno biologico, riconosciuto in consulenza tecnica, è utile ricordare che la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale va effettuata convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (ex multis, Cass.,
2024, n.20894).
Nel caso di specie, occorre quindi quantificare il danno biologico differenziale nel modo seguente;
si seguono le Tabelle romane, in uso all'ufficio, da preferirsi alle ambrosiane per i motivi esposti alle pagg.
4-10 della relazione alle Tabelle 2023, da intendersi quivi richiamati;
l'ultima edizione è del
2025, applicabile al caso in esame6:
- I.P.: 20% (pari al danno biologico complessivo), età 36 anni, pari ad euro 62.825,90;
- I.P.: 7% pari ad euro 12.063,92;
Il danno biologico differenziale è quindi pari ad euro 50.761,98.
Per quanto concerne il danno biologico temporaneo, lo stesso così quantificabile:
(i) l'inabilità temporanea assoluta, pari a tre mesi, e dunque a 90 giorni, è liquidabile in euro 11.722,50 attesa la diaria prevista di euro 130,25 prevista dalle Tabelle di Roma del 2025;
(ii) l'inabilità temporanea parziale, pari a cinque mesi (150 giorni), al 50%, liquidabile in euro
9.768,75;
(iii) l'inabilità temporanea parziale, pari a sei mesi al 25% (180 giorni), liquidabile in euro 5.861,25
(pag. 38 della consulenza). Il danno biologico temporaneo è quantificabile, quindi, in euro 27.352,50.
8.2. In particolare, così definita la consistenza del danno biologico differenziale in applicazione delle
Tabelle romane in uso presso l'ufficio, occorre rideterminare l'importo riconoscibile, in particolare,
a titolo di danno biologico permanente in favore di parte attrice, in ragione del parziale 6 La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 dicembre 2016, n.25485, ha precisato che il Giudice è tenuto ad applicare le tabelle più recenti vigenti al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado;
per le ultime Tabelle Romane del 2025, vedi comunicazione del 13.03.2025 n.5404-25 del Presidente del Tribunale di Roma 13 soddisfacimento di tale posta risarcitoria da parte dell'assicuratore come ricostruito in CP_6 consulenza tecnica d'ufficio; non dovendosi procedere, in tal senso, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico temporaneo, perché è altrettanto incontroverso che l' abbia CP_6 indennizzato l'inabilità temporanea lavorativa di parte attrice, in base alla relativa retribuzione, in euro 12.559,25, al fine del recupero dell'idoneità fisica allo svolgimento delle proprie mansioni.
Secondo i consulenti, l' avrebbe valutato la consistenza del danno biologico permanente, patito CP_6 dalla sig.ra nella misura percentuale del 10% comprensiva dei postumi infettivi in conformità Pt_1 ai criteri dettati dal D.M. n.38/2000 (che reca le “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e, successivamente, liquidato in complessivi euro
6445,38 pari al 6% del danno riconoscibile in assenza di processi infettivi (pag.39).
A tale riguardo, infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute: “le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio CP_6 delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”
(Cass., 2023 n. 30293).
Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, il danno biologico permanente sofferto è liquidabile in complessivi € 44.316,00.
8.3. Per quanto concerne, poi, la liquidazione del danno morale – inteso come il complesso delle sofferenze, dei patemi, delle preoccupazioni connesse e sviluppate a causa dell'evento, allegate da parte attrice sub specie di disturbo depressivo dell'umore originato dalla vicenda clinica de quo – questo è riscontrato in consulenza tecnica d'ufficio all'esito delle visite psichiatriche effettuate, a far data dal 25.10.2017, presso la stessa (pagg. 15, 17, 19, 21 della consulenza tecnica). Parte_2
Pertanto, si rende opportuna una valutazione equitativa del danno morale così come è prevista dalle
Tabelle di del 2025 in uso presso l'Ufficio - rispetto a quanto liquidato a titolo di danno CP_1 biologico differenziale (euro 44.316,00) – nella misura di euro 5.812,00 corrispondente alla mediana delle percentuali di incremento ivi previste in considerazione della natura differenziale del danno biologico sofferto.
8.4. I danni non patrimoniali si quantificano in complessivi euro 77.480,00.
14 Su detta somma capitale, liquidata in valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria, ma saranno dovuti interessi legali die calamitatis (giorno dell'intervento medico del 22.12.2016) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass.
SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno dell'intervento medico (sempre 22.12.2016, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti), via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda - comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
8.5. La domanda di risarcimento del danno da lesione del consenso informato non merita, invece, accoglimento.
In primo luogo, è utile rammentare la duplice fisionomia del danno da lesione del consenso informato in armonia all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità: “L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso” (Cass., 2018 n. 19199).
Nella presente fattispecie, a fronte dell'assunto attoreo di insussistenza del modulo del consenso informato in relazione all'intervento chirurgico di osteosintesi, non è seguita da parte della danneggiata, atteso l'esito infausto in parte qua dell'intervento stesso con riferimento allo sviluppo dell'infezione, la prova della scelta della non sottoposizione al suddetto trattamento, ove fosse stata adeguatamente informata sulle complicanze e rischi infettivologici connessi.
Neppure, del resto, ove inquadrata la domanda risarcitoria nella categoria della lesione del diritto di autodeterminazione sanitaria nei termini prospettati dall'attrice (v. pag. 4 della memoria di replica
15 depositata il 9.07.2025), è fornita prova dei danni conseguenza (di natura patrimoniale e/o non patrimoniale) originati e connessi causalmente alla lesione dell'autodeterminazione terapeutica.
In ogni caso, il modulo del consenso informato all'intervento di osteosintesi eseguito il 22.12.2016, sottoscritto dalla paziente odierna attrice, è rinvenibile nella cartella clinica n.12648/2016 del
[...] recante la data del 20.12.2016 (pag. 4 della cartella clinica, doc. n.2 allegato Controparte_2 all'atto di citazione), con la conseguenza per cui alcuna voce di danno è riconoscibile con riguardo alla lesione del consenso informato, giacché la paziente era stata resa edotta della possibilità, tra gli altri possibili effetti indesiderati, di sviluppare infezioni così come di complicanze legate alla tipologia di intervento chirurgico eseguito (tra le quali esemplificativamente possono leggersi:
“deviazioni assiali e dismetrie;
ritardi di consolidazione e pseudoartrosi;
rigidità articolari;
ipotrofie degli arti;
rotture e/o mobilizzazioni dei mezzi di sintesi; […] infezioni; […]”.
A tale riguardo, neppure è dirimente il rilievo critico dell'attrice, sostenuto nella sopramenzionata memoria di replica, secondo cui il modulo di consenso sottoscritto era del tutto generico, e quindi, inidoneo a soddisfare l'onere informativo gravante sulla struttura. Sul punto, è utile richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, giacché “l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, tanto sotto il profilo dell'estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche” (Cass., 2025, n.
10189), risultando, invece, esaustivo il modulo di consenso che favorisca la conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.
9. Sul versante dei danni patrimoniali, secondo la valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio, i danni patrimoniali, dovuti alle spese mediche documentate (doc. n.47 allegato all'atto di citazione) e sostenute a causa della complicanza infettivologica, sono liquidabili in euro 2.873,27 (pagg.39-42 della consulenza tecnica da intendersi qui integralmente richiamate).
Su detta somma – euro 2.873,27 – sarà dovuta la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data dei singoli esborsi sino alla data della presente sentenza, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti;
saranno inoltre dovuti interessi legali dalla data degli esborsi sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale iniziale via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla
16 somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza sino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valore conseguente ad un illecito civile.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
3 e nei confronti di;
e, per l'effetto, condanna l' e
[...] Controparte_3 Controparte_1
al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni non Controparte_3 patrimoniali di euro 77.480,00, oltre interessi die calamitatis (ossia dalla data dell'intervento chirurgico del 22.12.2016) sino al soddisfo, come statuito in motivazione;
nonché condanna i convenuti, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento in favore dell'attrice di euro
2.873,27, oltre rivalutazione monetaria dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla date dei singoli esborsi sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
l' e Controparte_1 Controparte_3 vanno condannati a rifonderle in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) e all'attività difensiva svolta (di orinario impegno).
Le spese di CTU, così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta e parte interveniente, in solido tra loro e per quota paritaria nei rapporti interni.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da nei confronti Parte_1 dell' e nei confronti dell'interveniente ; Controparte_1 Controparte_3
- per l'effetto, condanna l' e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_3 favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali di euro 77.480,00, oltre interessi die calamitatis (ossia dalla data dell'intervento chirurgico del 22.12.2016 generatore dell'infezione nosocomiale) sino al soddisfo, come da parte motiva;
17 - condanna l' e , a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 patrimoniali, al pagamento in favore dell'attrice di euro 2.873,27, oltre rivalutazione monetaria dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dalle date dei singoli esborsi sino all'effettivo soddisfo, come da parte motiva;
- condanna l' e al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_3 in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 14.103,00, da distrarsi in favore dell'avv. Marcello Pipola dichiaratosi antistatario per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre rimborso del contributo unificato.
Pone le spese di CTU, così come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta e parte interveniente, in solido tra loro e per quota paritaria nei rapporti interni.
Così decisa in Roma, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto AL (decreto- Parte_4 legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189), tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994). È da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto AL non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge LI (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994).
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civ., in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.12186 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2020 promossa
DA
(C.F. ), nata il [...] a [...], rappresentata, Parte_1 C.F._1 difesa, assistita dall'avv. Marcello Pipola (C.F. e pec C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo Email_1 sito a Pomigliano d'Arco (NA), via Verdi n. 50, giusta procura alle liti versata in atti;
- attrice -
CONTRO
[e, per essa, il sito Controparte_1 Controparte_2 ad Ostia (RM)] (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata, difesa, assistita dall'avv. Carmen Di Carlo (C.F. e pec C.F._3
e dall'avv. Simona Consani (C.F. e pec Email_2 C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' Email_3 Controparte_1 in via Casal Bernocchi n. 73 giusta procura alle liti depositata in atti;
[...] CP_1
- convenuta -
1 E CONTRO
(C.F. ) rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Controparte_3 C.F._5
Alessandro Macchia (C.F. e pec C.F._6
) e dall'avv. Marco Macchia (C.F. Email_4
e pec ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._7 Email_5 studio in via Dardanelli n.33, giusta procura alle liti depositata in atti, CP_1
- interveniente -
Oggetto: Responsabilità professionale
Decisa sulle conclusioni delle parti.
Parte attrice
***
Parte convenuta
“Tutto quanto premesso e dedotto, l' , così come in epigrafe Controparte_1 rappresentata e difesa, rassegna le proprie
CONCLUSIONI
2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa;
- in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità in capo all' , disporre una sostanziale riduzione della quantificazione del danno Parte_2 in base all'esito della CTU che dovrà essere espletata nel corso del giudizio”
***
Parte intervenuta
“Per quanto dedotto ed argomentato, il dott. costituendosi nel presente Controparte_3 procedimento rassegna le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
- in rito, dichiarare improcedibile la domanda per il mancato esperimento della procedura ex art. 8
L. ; CP_4
- nel merito, rigettare la domanda attorea per i motivi in narrativa”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato ritualmente il 26.02.2020, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il (e per esso Controparte_5
l' ) (in seguito, e/o “ ), al fine di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 ottenere condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti a cagione dell'infezione nosocomiale contratta in seguito ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, eseguito il 22.12.2016 presso il a causa di un infortunio sul lavoro determinativo Controparte_2 di una frattura bimalleolare della caviglia sinistra con sublussazione della tibia.
1.1. In particolare, a fondamento della domanda, deduceva parte attrice:
- successivamente alle dimissioni del 24.12.2016 (assistite dalla prescrizione di farmaci, dall'uso di un tutore nonché dalla prescrizione di un controllo ortopedico da eseguirsi il 29.12.2016), la funzionalità dell'arto non migliorava, ed anzi, si rendevano necessari visite e controlli ortopedici – eseguiti il 29.12.2016, il 5.01.2017 e il 13.01.2017 – all'esito dei quali assumeva terapia a base
“Klacid”;
3 - svolte ulteriori visite di controllo (nei giorni 20 e 24.01.2017 e 3.02.2017) vista la persistenza della sintomatologia dolorosa della ferita in corrispondenza del sito chirurgico, in data 10.02.2017 si recava presso l' “per infortunio con frattura malleolare e tibiale con successiva lesione con Parte_2 infezione post-operatoria”;
- senonché, in data 11.02.2017, l'esame colturale ivi eseguito risultava positivo per contagio da
Acinetobacter baumannii nonché da Staphylococcus Aureus, come confermato dall'infettivologo della struttura sanitaria;
- di essere costretta, quindi, in data 23.05.2017, al ricovero presso la casa di cura San Feliciano di per sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico, questa volta finalizzato alla rimozione dei CP_1 mezzi di sintesi applicati alla caviglia sinistra;
qui apprendeva di essere positiva altresì al batterio
Enterococcus;
- successivamente, in data 15.11.2017, la visita ortopedica effettuata presso la casa di cura Villa Stuart di evidenziava persistente zoppia e difficoltà di deambulazione. Ulteriori visite e controlli CP_1 ortopedici nonché psichiatrici evidenziavano, sotto tale ultimo profilo, un tono dell'umore
“fortemente depresso” (pag. 3).
1.2. Per tali ragioni, secondo la prospettazione di parte attrice, emergeva la responsabilità della struttura del Controparte_2
a) per non aver acquisito il consenso informato della paziente sub specie di lesione del diritto di autodeterminazione sanitaria in relazione al rischio infettivologico dell'intervento chirurgico di osteosintesi;
e b) per non aver adottato le misure adeguate (non solo ad evitare lo sviluppo dell'infezione post esecuzione dell'intervento chirurgico) ma altresì a contrastarla efficacemente una volta insorta;
con la conseguente richiesta risarcitoria dei danni non patrimoniali (danno biologico differenziale e danno morale) e patrimoniale (danno emergente) patiti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.02.2021, si costituiva in giudizio l'
[...]
la quale domandava il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto. Pt_2
In particolare, l'azienda sanitaria convenuta eccepiva:
- il corretto trattamento dell'infezione nosocomiale, perché fisiologica complicanza dell'intervento di osteosintesi eseguito, comunque sorretto da adeguata informativa risultante dalla cartella clinica in atti nonché dalla nota prot. n.77605 dell'11.12.2020 a firma del dott. e della Persona_1 dott.ssa (doc. n.2 della comparsa di costituzione); Persona_2
4 - il difetto di prova dei pretesi danni conseguenza patiti (di naturale non patrimoniale e patrimoniale);
- il soddisfacimento della pretesa risarcitoria di parte attrice ad opera dell' in qualità di CP_6 assicuratore per gli infortuni sul lavoro.
3. Con atto di intervento volontario depositato in giudizio in data 2.03.2021, si costituiva in giudizio il dott. , in qualità di medico-chirurgo autore dell'intervento medico de quo, il quale Controparte_3 eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea sul rilievo del mancato esperimento, nei suoi confronti, del tentativo di mediazione obbligatoria o, in alternativa, del ricorso in accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. ai sensi dell'art. 8 della Legge LI.
3.1. Nel merito, l'interveniente domandava il rigetto della domanda, perché infondata alla luce delle seguenti considerazioni:
- la mancata prova della natura iatrogena dell'infezione nosocomiale insorta, giacché il tempo trascorso tra l'intervento chirurgico e l'insorgenza dell'infezione, unitamente alla mancata documentazione delle visite post-operatorie, non consentivano di riferire lo sviluppo all'infezione alla condotta medica;
- la carenza di prova in ordine all'an debeatur, giacché: (i) la nascita dell'infezione era, semmai, da ascrivere alla condotta di parte attrice nella gestione del decorso post-operatorio, sul rilievo dell'assenza di documentazione di una “corretta gestione casalinga della ferita” (pag. 3).
In ogni caso: (ii) l'operazione di rimozione dei mezzi di sintesi, eseguita nel maggio del 2017, presso altra struttura sanitaria (la casa di cura San Feliciano) - in seguito alla quale era risultata la positività della paziente ad altra infezione batterica - avrebbe eliso il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari del Presidio Grassi-Asl Roma 3 e la contrazione dell'infezione lamentata;
- la carenza di prova anche in relazione al danno da sofferenza morale, perché parte attrice avrebbe intrapreso un percorso di cura presso il “Centro di Salute Mentale” di Fiumicino a partire dall'ottobre
2017, dunque a distanza di un anno dall'intervento chirurgico praticato presso la struttura convenuta.
***
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita con la consulenza tecnica d'ufficio depositata in giudizio il 10.03.2023 svolta dai dottori Prof. (specialista in ortopedia e in traumatologia) e (medico- Persona_3 Parte_3 chirurgo) insieme al dott. (specialista in malattie infettive). Persona_4
Dopo vari passaggi, fissata, con decreto del Giudice designato-scrivente (comunicato alle parti il
2.03.2025) udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 289 c.p.c., con
5 ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 10.04.2025 (da tenersi a trattazione scritta), la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.06.2025
a trattazione scritta. .
All'esito, con ordinanza ex art.127-ter c.p.c. sostitutiva della predetta udienza, la causa era trattenuta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (20 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti (come nel caso di specie: intervento chirurgico del 22.12.2016) l'entrata in vigore della legge LI (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno)1, tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
La giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass. 26.5.2021,
n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass.
21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577). 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt.
1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo 1173 del Codice civile. Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del Codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente , con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021
7 4.1. Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr. ex multis Cass., 19.05.2021
n.13677, “La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”.
4.2. In particolare, nel caso di infezioni nosocomiali, versandosi in materia di responsabilità contrattuale, resta pure sempre onere dell'attore provare anche presuntivamente che l'infezione sia stata contratta in ospedale e che sia causalmente riconducibile al ricovero e, quindi, o alla responsabilità dei sanitari o a carenze direttamente riconducibili alla struttura sanitaria.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la responsabilità di quest'ultima non è mai comunque oggettiva - proprio per la diffusione delle infezioni nosocomiali, contenibili ma non eradicabili - e, quando sia dimostrata, anche con criteri probabilistici, l'origine nosocomiale della patologia infettiva4 -, la struttura sanitaria può provare, per andare esente da responsabilità, che il contagio non discenda da negligenze specifiche del personale sanitario (di cui comunque risponderebbe) e di aver adempiuto esattamente la propria prestazione e dunque di aver adottato, sia in generale che nel caso concreto, tutte le cautele previste dalle vigenti normative e dalle leges artis per prevenire le infezioni5. 4 Individuati dalla giurisprudenza come indici di contagio nosocomiale sono i criteri: “cronologico”, soddisfatto quando, considerato il periodo di incubazione (variabile a seconda del germe infettivo, delle modalità di contagio e dello stato del paziente) e il momento in cui l'infezione si è manifestata, appare probabile che sia stata contratta in occasione di un intervento chirurgico o comunque nel periodo di ricovero;
il criterio “topologico”, quando il sito di un'infezione (ad es. in corrispondenza di una ferita chirurgica) sia evidentemente connesso ai trattamenti sanitari praticati;
quello “tipologico” fondato sulla tipologia del microrganismo (batterio, virus, fungo, parassita, ecc.) responsabile dell'infezione, quando sia noto come agente di infezioni nosocomiali per il suo genere (ad es. LL ssp) o quand'anche, pur essendo ubiquitario, è presente in ceppi che per le loro caratteristiche, sono di regola di origine nosocomiale (ad es. MRSA, multiresistenti agli antibiotici); il criterio della concomitanza, ovvero dello sviluppo contemporaneo di infezioni da più germi, e quello della esclusività, quando il paziente non appaia, prima del ricovero, defedato o comunque con patologie che deprimono il sistema immunitario o lo predispongono a più infezioni. 5 La sentenza citata (Cass. 6386/2923) stila una lista di incombenti, tra cui l'indicazione di: protocolli generali di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione dei materiali;
modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
forme di smaltimento di rifiuti solidi e liquami;
modalità di preparazione, conservazione e uso dei disinfettanti;
attivazione di un sistema di videosorveglianza e notifica;
nonché misure di prevenzione nel caso particolare delle ICA (infezioni correlate all'assistenza ospedaliera), quali controlli della qualità di aria e impianti di condizionamento;
un report della direzione di reparto da comunicare alla direzione sanitaria per monitorare i germi patogeni-sentinella; screening dei pazienti all'atto del ricovero;
orario di effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio;
accorgimenti particolari di igiene e prevenzione in sala operatoria.
8 In altri termini, costituisce principio consolidato della giurisprudenza quello per cui: “a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio”
(già citata Cass., 2023, n. 16900).
Senonché, come verrà argomentato in modo più approfondito nel prosieguo, nel caso di specie la struttura convenuta non ha fornito alcuna prova della causalità estintiva della propria obbligazione al fine di escludere la responsabilità in armonia ai criteri giurisprudenziali elaborati con riguardo alle infezioni nosocomiali;
giacché nella propria comparsa di costituzione e nei propri atti e scritti difensivi si è limitata ad affermare la riconducibilità dell'infezione contratta dall'attrice nel novero delle complicanze fisiologiche dell'intervento chirurgico di osteosintesi, perché eseguito a regola d'arte e comunque sorretto da adeguato consenso informato della paziente.
5. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dall'interveniente , sul rilievo della portata retroattiva della norma processuale di Controparte_3 cui all'art. 8 della Legge LI 2017 n. 24, con la conseguente improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento, nei suoi confronti, del tentativo di conciliazione obbligatorio
(invece esperito, ma infruttuosamente, nei confronti della struttura sanitaria convenuta: v. verbale negativo allegato da parte attrice e depositato in giudizio il 27.04.2021).
L'eccezione non merita accoglimento, giacché il perimetro applicativo del tentativo di mediazione e/o conciliazione obbligatoria, a titolo di procedibilità della domanda, va esperito nei confronti delle
9 parti chiamate in cause e non anche, come è nel caso di specie, dell'interveniente adesivo ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.
L'esame della comparsa di costituzione e di risposta del dott. , in qualità di medico- Controparte_3 chirurgo che ha preso parte all'intervento dedotto e controverso, consente di fotografare l'intervento spiegato in termini di cd. intervento ad adiuvandum, perché volto a sostenere, corroborandole, le ragioni dell' convenuta, collocandosi a fianco della parte convenuta. Parte_2
In altri termini, nella presente fattispecie, l'interveniente non fa valere alcun suo diritto in vista di una decisione che lo accerti, ma – in disparte l'eccezione di rito di improcedibilità della domanda – non determina un ampliamento del thema decidendum; sicché la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è stata soddisfatta (v. verbale di conciliazione negativo depositato in atti il
27.04.2021 da parte attrice).
6. Tanto premesso, ai fini dell'esame nel merito della domanda, è utile muovere dalla consulenza tecnica d'ufficio posta a fondamento del presente giudizio.
In primo luogo, occorre rilevare che il collegio peritale, composto altresì dall'infettivologo dott.
, ha constatato la scelta non usuale, in sede di profilassi antibiotica chirurgica, Persona_4 di somministrazione alla paziente di “ciprofloxacina” in vista dell'esecuzione dell'intervento di osteosintesi (praticato il 22.12.2016 presso il presidio ospedaliero v. Sintesi dello svolgimento CP_2 del processo da intendersi qui integralmente richiamato).
In particolare, l'antibiotico in parola sarebbe, di regola, utilizzato nei casi di interventi ostetrici e urologici e, dunque, di discutibile applicazione in relazione ad un intervento di osteosintesi con placca e viti, risultando al più giustificabile - verosimilmente - in ragione dell'allergia della paziente a talune tipologie di antibiotico.
A prescindere da tale profilo di critica, comunque non determinante né decisivo ai fini della ricognizione della responsabilità medica nel caso de quo, i consulenti tecnici d'ufficio hanno stigmatizzato, invero, la consistenza del dosaggio di ciprofloxacina pari a 200 mg, perché inferiore della metà rispetto alla dose prescrivibile in casi analoghi di 400 mg, e, dunque, in modo non aderente alle Linee guida “antibiotico profilassi” osservate dall' , in conformità, queste ultime, alle Parte_5
“Linee guida antibiotico profilassi perioperatoria nell'adulto SNLG 2008” accreditate presso il
Ministero della Salute (pag. 29).
In effetti – argomentano i consulenti d'ufficio – come poi accaduto, a distanza di poche settimane dall'intervento del 22.12.2016, è stata rilevata l'infezione del mezzo di sintesi in corrispondenza del sito chirurgico, caratterizzato da dolore, gonfiore e deficit funzionale, come successivamente
10 confermato dall'esame colturale del materiale prelevato nei tessuti profondi della ferita, rivelatore della contrazione di “Acinetobacter baumannii” solito svilupparsi, tra gli altri, in ambienti ospedalieri a causa di infezioni della ferita o del sito chirurgico nonché a cagione di infezioni correlate a fratture
(v. pagg. 29 e 30 della consulenza).
6.1. Sostanzialmente, quindi, era ritenuto verosimile che l'infezione, già esordita nel contesto della visita ambulatoria post-operatoria eseguita il 13.01.2017 (in esito alla quale, infatti, si somministrava
“Klacid”) a distanza di un arco di tempo ravvicinato all'intervento chirurgico del 22.12.2016, fosse eziologicamente riconducibile all'inesatta profilassi antibiotica relativa all'intervento chirurgico de quo, perché non conforme ai criteri - esame colturale positivo, obiettività clinica, dolore, gonfiore e complessivo deficit funzionale - di cui alle linee guida sulle infezioni di protesi articolari vigenti all'epoca del fatto (e cioè le citate “Linee guida infezioni di protesi articolari: percorso diagnostico
e indicazioni per la profilassi antibiotica Regione Emilia e Romagna, Bologna luglio 2017). Con il conseguente parere tecnico di inadeguatezza del trattamento medico-chirurgico in relazione sia al dosaggio della terapia antibiotica sia in ordine, sia pure in parte, alla tipologia di antibiotico somministrato per i già sopramenzionati profili.
In altri termini, tali considerazioni sono idonee ex se a superare l'assunto, sostenuto in modo generico dalla struttura sanitaria, per cui è pur assai frequente che l'infezione post-operatoria della ferita rappresenti mera complicanza dell'intervento chirurgico non ascrivibile alla condotta medica.
Lo spegnimento del focolaio infettivo, peraltro, sarebbe avvenuto, come certificato dalla scintigrafia con leucociti autologhi eseguita il 06.02.2018, soltanto con la necessaria rimozione dei mezzi di sintesi infetti, praticata presso altro nosocomio la casa di cura San Feliciano, risultando a tal fine insufficiente una terapia farmacologia, in ragione dell'estensione ormai inarrestabile dell'infezione medesima.
Secondo i c.t.u. l'infezione correlata all'assistenza aveva, quindi, determinato l'esito infausto dell'intervento, in ragione della “verosimile scarsa aderenza alle politiche di prevenzione delle infezioni” e a causa dell'inadeguatezza della profilassi antibiotica (pag. 36 della consulenza tecnica d'ufficio).
6.2. Alla luce di tali considerazioni, la stima del danno biologico temporaneo patito dall'attrice è consistita, detratti i primi tre mesi perché comunque necessari al ripristino delle capacità funzionali e/o motorie in assenza di complicanze infettivologiche, in tre mesi di inabilità temporanea assoluta, cinque mesi di inabilità temporanea relativa al 50% e sei mesi al 25%.
11 La consistenza dei postumi permanenti è stata quantificata nella misura del 20% sulla scorta della verosimile necessità di applicazione, nel futuro, di una protesi alla caviglia, tenuto, però, in considerazione, in termini differenziali, il danno biologico permanente che sarebbe comunque residuato all'esito di un intervento praticato correttamente pari al 7% (e corrispondente alla comorbilità della danneggiata rappresentata da una frattura bimalleolare).
In sostanza, la valutazione della percentuale del danno biologico era legata alla sofferenza dei danni cd. condrali, tipici di un'infezione, con dolore al carico e nell'escursione articolare, con notevoli limitazioni articolari, deficit funzionale e difficoltà nella deambulazione (pag.38).
7. In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, come sopra rammentato: “grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni,
l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato” (ex multis Cass., 2023, n.5490).
Nel caso di specie, a fronte delle allegazioni di parte attrice in ordine all'origine nosocomiale dell'infezione (corroborate dal riscontro dei già citati criteri cronologico, topologico e tipologico di insorgenza dell'infezione stessa), la struttura convenuta non ha fornito prova né nell'astratta esistenza ed idoneità dei protocolli e/o presidi sanitari funzionali a scongiurare il rischio di infezioni, né ha offerto prova, in concreto, dell'origine non iatrogena dell'infezione risentita dalla paziente a cagione dell'inadeguata profilassi pre e post operatoria;
con la conseguenza per cui, in armonia al riparto dell'onere della prova gravante sulle parti, la domanda attorea merita, per quanto di ragione, accoglimento.
Neppure risultano idonee a confutare la valutazione tecnica espressa dai consulenti le note critiche di parte convenuta espresse dalla dott.ssa in qualità di consulente dell' , Persona_2 Parte_2 perché:
(i) in primo luogo, viene ribadita, in sede di
contro
-deduzioni dei consulenti alle predette note di parte convenuta, l'inadeguatezza del dosaggio della terapia antibiotica base Ciproxin a 200 mg perché sotto-soglia rispetto alla somministrazione a regola d'arte per casi analoghi;
12 (ii) in secondo luogo, la valutazione del danno biologico permanente nella consistente misura del
20% secondo i parametri delle Tabelle SIMLA si spiega ragionevolmente, nella prospettiva dei c.t.u., in ragione dell'esistenza di un “danno futuro certo” a livello di aggravamento del quadro artrosico, vista, peraltro, la giovane età della paziente (36 anni) al momento dell'intervento (pag. 46).
8. Quantum debeatur
8.1. Con riguardo alla liquidazione del danno biologico, riconosciuto in consulenza tecnica, è utile ricordare che la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale va effettuata convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (ex multis, Cass.,
2024, n.20894).
Nel caso di specie, occorre quindi quantificare il danno biologico differenziale nel modo seguente;
si seguono le Tabelle romane, in uso all'ufficio, da preferirsi alle ambrosiane per i motivi esposti alle pagg.
4-10 della relazione alle Tabelle 2023, da intendersi quivi richiamati;
l'ultima edizione è del
2025, applicabile al caso in esame6:
- I.P.: 20% (pari al danno biologico complessivo), età 36 anni, pari ad euro 62.825,90;
- I.P.: 7% pari ad euro 12.063,92;
Il danno biologico differenziale è quindi pari ad euro 50.761,98.
Per quanto concerne il danno biologico temporaneo, lo stesso così quantificabile:
(i) l'inabilità temporanea assoluta, pari a tre mesi, e dunque a 90 giorni, è liquidabile in euro 11.722,50 attesa la diaria prevista di euro 130,25 prevista dalle Tabelle di Roma del 2025;
(ii) l'inabilità temporanea parziale, pari a cinque mesi (150 giorni), al 50%, liquidabile in euro
9.768,75;
(iii) l'inabilità temporanea parziale, pari a sei mesi al 25% (180 giorni), liquidabile in euro 5.861,25
(pag. 38 della consulenza). Il danno biologico temporaneo è quantificabile, quindi, in euro 27.352,50.
8.2. In particolare, così definita la consistenza del danno biologico differenziale in applicazione delle
Tabelle romane in uso presso l'ufficio, occorre rideterminare l'importo riconoscibile, in particolare,
a titolo di danno biologico permanente in favore di parte attrice, in ragione del parziale 6 La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 dicembre 2016, n.25485, ha precisato che il Giudice è tenuto ad applicare le tabelle più recenti vigenti al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado;
per le ultime Tabelle Romane del 2025, vedi comunicazione del 13.03.2025 n.5404-25 del Presidente del Tribunale di Roma 13 soddisfacimento di tale posta risarcitoria da parte dell'assicuratore come ricostruito in CP_6 consulenza tecnica d'ufficio; non dovendosi procedere, in tal senso, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico temporaneo, perché è altrettanto incontroverso che l' abbia CP_6 indennizzato l'inabilità temporanea lavorativa di parte attrice, in base alla relativa retribuzione, in euro 12.559,25, al fine del recupero dell'idoneità fisica allo svolgimento delle proprie mansioni.
Secondo i consulenti, l' avrebbe valutato la consistenza del danno biologico permanente, patito CP_6 dalla sig.ra nella misura percentuale del 10% comprensiva dei postumi infettivi in conformità Pt_1 ai criteri dettati dal D.M. n.38/2000 (che reca le “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e, successivamente, liquidato in complessivi euro
6445,38 pari al 6% del danno riconoscibile in assenza di processi infettivi (pag.39).
A tale riguardo, infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute: “le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio CP_6 delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”
(Cass., 2023 n. 30293).
Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, il danno biologico permanente sofferto è liquidabile in complessivi € 44.316,00.
8.3. Per quanto concerne, poi, la liquidazione del danno morale – inteso come il complesso delle sofferenze, dei patemi, delle preoccupazioni connesse e sviluppate a causa dell'evento, allegate da parte attrice sub specie di disturbo depressivo dell'umore originato dalla vicenda clinica de quo – questo è riscontrato in consulenza tecnica d'ufficio all'esito delle visite psichiatriche effettuate, a far data dal 25.10.2017, presso la stessa (pagg. 15, 17, 19, 21 della consulenza tecnica). Parte_2
Pertanto, si rende opportuna una valutazione equitativa del danno morale così come è prevista dalle
Tabelle di del 2025 in uso presso l'Ufficio - rispetto a quanto liquidato a titolo di danno CP_1 biologico differenziale (euro 44.316,00) – nella misura di euro 5.812,00 corrispondente alla mediana delle percentuali di incremento ivi previste in considerazione della natura differenziale del danno biologico sofferto.
8.4. I danni non patrimoniali si quantificano in complessivi euro 77.480,00.
14 Su detta somma capitale, liquidata in valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria, ma saranno dovuti interessi legali die calamitatis (giorno dell'intervento medico del 22.12.2016) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass.
SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno dell'intervento medico (sempre 22.12.2016, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti), via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, tutte somme dovute anche in assenza di specifica domanda - comunque avanzata da parte attrice nel presente giudizio - trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
8.5. La domanda di risarcimento del danno da lesione del consenso informato non merita, invece, accoglimento.
In primo luogo, è utile rammentare la duplice fisionomia del danno da lesione del consenso informato in armonia all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità: “L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso” (Cass., 2018 n. 19199).
Nella presente fattispecie, a fronte dell'assunto attoreo di insussistenza del modulo del consenso informato in relazione all'intervento chirurgico di osteosintesi, non è seguita da parte della danneggiata, atteso l'esito infausto in parte qua dell'intervento stesso con riferimento allo sviluppo dell'infezione, la prova della scelta della non sottoposizione al suddetto trattamento, ove fosse stata adeguatamente informata sulle complicanze e rischi infettivologici connessi.
Neppure, del resto, ove inquadrata la domanda risarcitoria nella categoria della lesione del diritto di autodeterminazione sanitaria nei termini prospettati dall'attrice (v. pag. 4 della memoria di replica
15 depositata il 9.07.2025), è fornita prova dei danni conseguenza (di natura patrimoniale e/o non patrimoniale) originati e connessi causalmente alla lesione dell'autodeterminazione terapeutica.
In ogni caso, il modulo del consenso informato all'intervento di osteosintesi eseguito il 22.12.2016, sottoscritto dalla paziente odierna attrice, è rinvenibile nella cartella clinica n.12648/2016 del
[...] recante la data del 20.12.2016 (pag. 4 della cartella clinica, doc. n.2 allegato Controparte_2 all'atto di citazione), con la conseguenza per cui alcuna voce di danno è riconoscibile con riguardo alla lesione del consenso informato, giacché la paziente era stata resa edotta della possibilità, tra gli altri possibili effetti indesiderati, di sviluppare infezioni così come di complicanze legate alla tipologia di intervento chirurgico eseguito (tra le quali esemplificativamente possono leggersi:
“deviazioni assiali e dismetrie;
ritardi di consolidazione e pseudoartrosi;
rigidità articolari;
ipotrofie degli arti;
rotture e/o mobilizzazioni dei mezzi di sintesi; […] infezioni; […]”.
A tale riguardo, neppure è dirimente il rilievo critico dell'attrice, sostenuto nella sopramenzionata memoria di replica, secondo cui il modulo di consenso sottoscritto era del tutto generico, e quindi, inidoneo a soddisfare l'onere informativo gravante sulla struttura. Sul punto, è utile richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, giacché “l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, tanto sotto il profilo dell'estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche” (Cass., 2025, n.
10189), risultando, invece, esaustivo il modulo di consenso che favorisca la conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.
9. Sul versante dei danni patrimoniali, secondo la valutazione dei consulenti tecnici d'ufficio, i danni patrimoniali, dovuti alle spese mediche documentate (doc. n.47 allegato all'atto di citazione) e sostenute a causa della complicanza infettivologica, sono liquidabili in euro 2.873,27 (pagg.39-42 della consulenza tecnica da intendersi qui integralmente richiamate).
Su detta somma – euro 2.873,27 – sarà dovuta la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data dei singoli esborsi sino alla data della presente sentenza, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti;
saranno inoltre dovuti interessi legali dalla data degli esborsi sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale iniziale via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla
16 somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza sino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valore conseguente ad un illecito civile.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
3 e nei confronti di;
e, per l'effetto, condanna l' e
[...] Controparte_3 Controparte_1
al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni non Controparte_3 patrimoniali di euro 77.480,00, oltre interessi die calamitatis (ossia dalla data dell'intervento chirurgico del 22.12.2016) sino al soddisfo, come statuito in motivazione;
nonché condanna i convenuti, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento in favore dell'attrice di euro
2.873,27, oltre rivalutazione monetaria dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla date dei singoli esborsi sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
l' e Controparte_1 Controparte_3 vanno condannati a rifonderle in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) e all'attività difensiva svolta (di orinario impegno).
Le spese di CTU, così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta e parte interveniente, in solido tra loro e per quota paritaria nei rapporti interni.
P.Q.M
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Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da nei confronti Parte_1 dell' e nei confronti dell'interveniente ; Controparte_1 Controparte_3
- per l'effetto, condanna l' e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_3 favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali di euro 77.480,00, oltre interessi die calamitatis (ossia dalla data dell'intervento chirurgico del 22.12.2016 generatore dell'infezione nosocomiale) sino al soddisfo, come da parte motiva;
17 - condanna l' e , a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 patrimoniali, al pagamento in favore dell'attrice di euro 2.873,27, oltre rivalutazione monetaria dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dalle date dei singoli esborsi sino all'effettivo soddisfo, come da parte motiva;
- condanna l' e al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_3 in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 14.103,00, da distrarsi in favore dell'avv. Marcello Pipola dichiaratosi antistatario per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre rimborso del contributo unificato.
Pone le spese di CTU, così come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta e parte interveniente, in solido tra loro e per quota paritaria nei rapporti interni.
Così decisa in Roma, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto AL (decreto- Parte_4 legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189), tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994). È da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto AL non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge LI (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994).
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