Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2697 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] Parte_1 elettivamente domiciliato\a in Via Roma, 53 82010 Bucciano ITALIA presso lo studio dell'Avv.PASQUALE MATERA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a dall'Avv. Emilia Conrotto CP_1
( ), in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._1 notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. IVA n. , quale successore universale ex P.IVA_1 lege di elettivamente domici- Controparte_3 liata in Benevento al Viale Antonio Mellusi, 93, presso l'Avv. Ernesto CANELLI del Foro di Benevento
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/06/2024 Parte_2
[...]
ES e Controparte_2 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720249000353464/000, per il pagamento di € 1.082,91 emessa dall' Controparte_4
di Benevento e notificata in data 23.5.2024 per il mancato
[...] pagamento di contributi previdenziali, riferiti all'anno 1983. Esponeva di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di addebito prodromico e la prescrizione del credito. Concludeva chiedendo “- sempre in via preliminare dichiarare estinto il diritto dei convenuti a riscuotere le somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione in quanto è decorso il termine breve di 5 anni;
- nel merito, per i motivi innanzi esposti, dichiarare la nullità, illegittimità e, comunque, infondatezza dell'atto impugnato e conseguentemente accertare che i convenuti non hanno diritto ad agire esecutivamente in danno dell'istante in Parte_1 forza del titolo rappresentato dall'avviso di intimazione di pagamento n. 01720249000353464/000, di € 1.082,91, in quanto esso nulla deve all' – Sede di Alessandria ovvero alla società CP_1 [...]
- Agente per la riscossione per la Provincia di Controparte_2
Benevento -, per le causali di cui in premessa, per essere insussistente il titolo esecutivo, nonché inesistente il presupposto impositivo ed il diritto alla riscossione;
- per l'effetto, annullare le suddette intimazioni di pagamento, in quanto emesse in evidente violazione di legge nonché qualsivoglia atto ad essa sotteso, connesso e/o consequenziale;
- conseguentemente condannare chi di dovere, in via solidale o alternativa, alla refusione delle spese, compensi professionali del presente giudizio, ai sensi del DM n. 55/14, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA e con attribuzione al costituito procuratore antistatario”. Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza CP_5 territoriale in presenza di una opposizione relativa a contribuzione vantata da INPS Alessandria. Nel merito l'inammissibilità anche per violazione dei termini di cui all'art.617 c.p.c., carenza di legittimazione passiva, che l'intimazione interrompeva la prescrizione rispetto all'avviso di addebito n. 31720150000027322000 notificato il 03/04/2015.
eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio, CP_1
l'inammissibilità non essendo l'intimazione autonomamente impugnabile e non potendosi far valere eccezioni relative al merito
2 della pretesa stante la regolare notifica dell'avviso di addebito, non opposto. Rilevava che la prescrizione, per effetto di tale inoppugnabilità, era divenuta decennale, che aveva notificato CP_5 ulteriori atti interruttivi e che, anche in forza della disciplina emergenziale, la prescrizione non era maturata ma che, in ogni caso, di tale prescrizione sarebbe stata responsabile esclusivamente . CP_5
Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale, deve rilevarsi che, l'avviso di addebito posto a base dell'intimazione, attiene a contributi Gestione Artigiani. Con riferimento a tale fatispecie, la Suprema Corte, con la recente sentenza Cassazione civile sez. lav., 14/12/2024, (ud. 27/09/2024, dep. 14/12/2024), n.32499, ha ribadito, in sede di regolamento di competenza, che laddove oggetto del giudizio sia un'opposizione ad avvisi di addebito aventi ad oggetto il pagamento di contributi che riguardano la gestione commercianti (analogo principio trova applicazione alla gestione artigiani) siamo in presenza di "controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo" che rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, cod. proc. civ. (per tutte, v. Cass. n. 18373 del 2020). Nella specie, pur risultando Ente impositore l'INPS Alessandria, il ricorrente risulta risiedere nel Comune di Bucciano, con la conseguenza che la competenza territoriale è del Tribunale di Benevento. Ciò premesso l'eccezione d'incompetenza territoriale dev'essere rigettata. Quanto all'eccezione di inammissibilità per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., deve rilevarsi che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione ad adempiere fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale\avviso di addebito sotteso e, comunque, su fatti estintivi del credito, ha la funzione di recuperare l'impugnazione non esercitata contro l'atto presupposto, cartella di pagamento\avviso, e si qualifica, pertanto, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c. Ciò posto, l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la caducazione dell'atto successivo per interruzione della sequenza procedimentale che caratterizza l'azione
3 impositiva, predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' è effettuata CP_1 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato – in via prioritaria tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite messo comunale o, ancora, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – dallo stesso Istituto, e successivamente trasmesso all'agente della riscossione per l'esecuzione. L' , nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della valida notifica CP_1 dell'avviso di addebito, che risulta recapitato tramite raccomandata a.r. presso l'indirizzo di residenza della ricorrente (via Campanile n.2 Bucciano), come indicato anche nel ricorso introduttivo e consegnato a mani della figlia in data 30.04.2015. La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale a norma dell'art. 30, comma 4 del d.l. 78/2010, può essere notificato l'avviso di addebito, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111; ord. 3 marzo 2014 n. 4895). Infatti, la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile). Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario
4 personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564). Conclusivamente, si è affermato che “al fine dell'operatività della suddetta presunzione di conoscenza (che implica una valutazione di merito) soccorre ogni utile elemento indiziario che sia significativo della concreta possibilità che il destinatario dell'atto possa venire a conoscenza dello stesso” (così Cass. 15696/2000, cit.). L'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002). Viene inoltre precisato che la lettera raccomandata – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare la mancata conoscenza dell'atto (Cass. 24 novembre 2004, n. 22133, Cass. 8 agosto 2007, n. 17417, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23920, Cass. 19 agosto 2016, n. 17204). Parte ricorrente non ha sollevato, nella prima difesa utile, alcuna contestazione sulla correttezza dell'indirizzo di consegna, che risulta anche dal ricorso introduttivo Quanto alla produzione in fotocopia si richiama il consolidato principio per cui in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al
5 contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato (v. Cass. sentt. nn. 16232/2004, 15856/2004, 1264/2006, 2419/2006). Ancora, si è precisato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; conformi Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 6
- 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017). Per costante e condivisibile giurisprudenza, inoltre, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non preclude di per sé l'utilizzabilità del documento e non impedisce al giudice di accertarne la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (si vedano in proposito, tra le tante, Cass. n. 24456/2011, 9439/2010). Da ciò discende l'infondatezza del primo profilo di illegittimità dell'intimazione dedotto in ricorso e relativo alla mancata notifica dell'atto prodromico. Parte ricorrente deduce poi che i crediti vantati dall' , relativi CP_1 all'anno 1983, si sarebbero estinti per decorso del termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi.
Ebbene, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999
6 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Dal momento che l'avviso di addebito, ritualmente notificato, non è stato impugnato tempestivamente, è dunque precluso alla parte far valere qualsiasi vizio inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo.
Quanto alla prescrizione maturata dopo la notifica dell'avviso, è noto che la Suprema Corte, con Sez.Un. Cassazione civile, 17/11/2016, n. 23397, ha definitivamente chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, dall'1gennaio 2011, ha CP_1 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla CP_6
l n. 122 del 2010)”.
Pertanto, alla fattispecie in esdame trova applicazione la prescrizione quinquennale. Detto termine non risulta maturato atteso che, dopo la notifica dell'avviso di addebito in data 30.04.2015, veniva notificata l'intimazione di pagamento n.01720189001378291000 consegnata a mani della figlia in data 15.09.2018 all'indirizzo di via Campanile n.2, Bucciano. Valgono per tale notifica le medesime considerazioni già sopra riportate e relative alla regolarità della notifica a mezzo racc. ar.. Il successivo atto interruttivo è la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720249000353464/000, qui impugnata, perfezionatasi
7 in data 23.5.2024. Ciò premesso e tenuto conto della sospensione della prescrizione disposta dalla discplina emergenziale, non risulta certamente maturato il termine quinquennale di prescrizione. Difatti il termine di prescrizione è stato prorogato dalla normativa emergenziale in materia di COVID in particolare l'art.37 della legge n. 18 / 2020, convertito in legge dalla legge n. 27 / 2020 ha sospeso i termini dal dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha prorogato detti termini “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021”. Ne consegue che è stata disposta la sospensione per complessivi 311 giorni. Pertanto al 23.05.2024 il quinquennio non era ancora decorso. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in
[...] dispositivo in favore dei resistenti, nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale. Alla fattispecie non trova applicazione l'esenzione dal pagamento delle spese di lite di cui all'art.152 disp.att. cpc, esenzione prevista limitatamente ai giudizi volti ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di INPS - SEDE DI ES e
[...]
, ogni contraria istanza, Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti che liquida in complessivi €341,00 per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA.
Benevento 05.03.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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