Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/06/2025, n. 4638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4638 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04638/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento:
del Decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del Decreto 19 Maggio 2020 n. 34, art. 103 comma 1, prot. n. P-CE/L/N/2020/-OMISSIS- EM-SUB_2020 del 17.01.2022, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta sulla scorta del parere non favorevole all'accoglimento espresso dalla Questura di Caserta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, con il quale Prefettura di Caserta, Sportello Unico per l'Immigrazione, ha rigettato la domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del Decreto 19 maggio 2020 n. 34, art. 103 comma 1, in data 17 gennaio 2022, sulla scorta del parere non favorevole all'accoglimento espresso dalla Questura di Caserta.
A fondamento dell’impugnativa ha dedotto plurime censure, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili.
Deduceva il ricorrente, in particolare, che la violazione contestata non costituiva motivo ostativo alla proposizione dell’istanza di emersione, essendo imprescindibile da parte della Prefettura un’analisi sull’attuale pericolosità sociale, senza alcun automatismo, anche tenuto conto della costanza del rapporto di lavoro regolarmente registrato, come attestato dal modello UNILAV prodotto in atti.
2. Con ordinanza n. 741 del 14 aprile 2022 è stata rigettata l’istanza cautelare, ritenendo la Sezione non sussistenti i presupposti per l’accoglimento in quanto lo straniero, antecedentemente alla istanza di sanatoria, era stato attinto da un provvedimento di espulsione - in violazione del quale era stato tratto in arresto in data 16 ottobre 2020, il che non consentiva di apprezzare favorevolmente il primo motivo di ricorso (circostanza che, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. a) del d.l. 34 del 2020, rappresentava causa ostativa alla regolarizzazione).
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo di essere sentita e depositando documentazione.
4. All’udienza straordinaria del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto, in assenza dei difensori delle parti e in mancanza di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il Collegio rileva preliminarmente che l’avvocatura erariale ha depositato in atti il nuovo parere della Questura di Caserta, favorevole al rilascio del permesso di soggiorno, emesso sulla base della più recente giurisprudenza e di una più ampia valutazione concreta dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, con cui la stessa ha ritenuto non più sussistenti le ragioni ostative in precedenza manifestate. Dunque, superando le argomentazioni poste alla base del diniego in precedenza espresso, la Prefettura ha poi annullato il provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa.
Ciò posto, con ordinanza collegiale n. 3779 del 15 maggio 2025, il Collegio ha manifestato alle parti dubbi sulla permanenza di interesse alla decisione, posto che l’amministrazione prefettizia, a seguito del parere positivo espresso della Questura, come detto, ha anche provveduto all’annullamento in autotutela del diniego e dato corso al rinnovo del procedimento, di cui, tuttavia, non è dato conoscere gli esiti.
Le parti non hanno fatto pervenire memorie.
Ciò posto, benché la pretesa dell’istante non possa dirsi integralmente soddisfatta in quanto non risulta dalla documentazione depositata che, all’esito del nuovo procedimento, il ricorrente abbia conseguito il permesso di lavoro richiesto, tuttavia, alla luce dei fatti di causa, il Collegio non può che rilevare l’improcedibilità del ricorso all’esame, anche in forza dell’art. art. 84, comma 4, del c.p.a. a mente del quale " Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ".
Difatti, per quanto esposto, il diniego impugnato è stato superato dai successivi atti emanati dall’Autorità questorile e prefettizia, per cui, in assenza di dichiarazione di persistenza dell’interesse, nemmeno a seguito dell’espressa richiesta del Collegio con la su richiamata ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., è possibile desumere del comportamento dell’istante che non vi è più interesse alla decisione di merito, nemmeno a fini risarcitori, mentre l’interesse a conseguire il titolo ben può trovare soddisfazione nel corso del nuovo procedimento.
6. Va dunque dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
7. La peculiarità in fatto della vicenda e l’esito in rito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 14 maggio 2025, 17 giugno 2025, tenutesi da remoto ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.