Articolo 5 della Legge 16 luglio 1974, n. 329
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 agosto 1974
Art. 5.
L' articolo 14 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l'imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che verranno fissate dal regolamento".
Entrata in vigore il 27 agosto 1974