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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1189/2025 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura Bonannini
e
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Donatella Aldiccioni e dall'Avv. Sandra Caciagli
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3.4.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in GN MA (LI) in data
15/9/2011.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale (5.6.2015) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in GN MA (LI) in data
15/9/2011 tra trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di GN MA (LI) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2011 Parte 1 n. 33.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Nella casa familiare, posta in GN M.mo (LI) frazione Solvay, Loc.
Morelline 50, di proprietà del sig. , resta a vivere quest'ultimo. Parte_1
Tutti i beni in essa contenuti, ad eccezione del tavolo da pranzo antico con relative sedie alla toscana in quattro colori che saranno ritirate dalla sig.ra entro l'udienza di divorzio, restano di proprietà esclusiva del sig. _1
, il quale a saldo stralcio e transazione corrisponderà alla sig.ra Parte_1 la somma di € 600,00 (seicento/00) contestualmente all'emissione _1 della Sentenza di Divorzio;
2 2) In considerazione delle rispettive situazioni patrimoniali e del fatto che il figlio abita con la madre, il sig. verserà a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario del figlio, direttamente allo stesso, la somma di euro
250,00 (duecentocinquanta) mensili mediante bonifico su c/c riferibile al figlio acceso presso Banca Castagneto C.cci il cui Iban sarà comunicato al padre;
entrambi i genitori provvederanno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie per il figlio limitatamente alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e odontoiatriche previo accordo fra gli stessi.
3) Poiché è stato attivato un finanziamento finalizzato all'acquisto dell'auto
BMW tg. FW225ST, di cui padre e figlio sono comproprietari, il quale risulta contratto dal figlio e garantito dal padre, il saldo della rata mensile prevista
(attualmente pari ad euro 260,00 circa) sarà sempre gestito direttamente dal figlio e dal padre . CP_2 Parte_1
4) L'autovettura Volkswagen Polo targata FR794KR, intestata alla sig.ra
, resta in proprietà esclusiva della stessa;
l'autovettura Fiat Controparte_1
Doblò targata DJ677TF intestata al sig. resta di proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso;
l'autovettura BMW cointestata targata FW225ST tra il
Sig. e resta in uso esclusivo al figlio Parte_1 CP_3 CP_3 mentre lo scooter Piaggio targato FF43162 intestato al sig. e al sig. Parte_1
resta in uso al figlio . Qualora dovesse essere effettuato tra CP_3 CP_2 le parti il passaggio di proprietà dei veicoli e motocicli di cui sopra presso Contr l' altri uffici competenti, entrambi i ricorrenti chiedono l'applicazione in loro favore delle agevolazioni fiscali previste in materia di divorzio impegnandosi entrambi a sottoscrivere la documentazione eventualmente richiesta a tale scopo.
5) Le somme depositate sul c/c n. C01 00010979449 acceso presso Banca
Castagneto Carducci, sui n.T02 0021266 e QUOTE Controparte_5
SOCIALI A01 00362400, sulla carta postepay Evolution n. 5333171235526973 nonché le quote dei n. 4 certificati di deposito (050 00000005651 - 050
00000014528 - 050 00000014530 - 050 00000015404), la quota del conto deposito n.001 00010965256, la quota del conto corrente n.C01 00010385797 e la quota dei FONDI/SICAV .T02 0011694 tutti CP_6 presso la Banca Castagneto C.cci restano di proprietà esclusiva della signora
; Controparte_1
6) Le somme depositate sul conto corrente presso la Banca MPS Agenzia di
GN M.mo di cui il Sig. è unico intestatario n. 6194.87 con saldo al Pt_1
31.12.24 pari ad € 4.564,62, le somme di cui alla Polizza Ass.va MPS a favore del figlio ( ) dell'attuale controvalore di € 7.107,02, le Parte_2 somme relative ai n. 7 prodotti finanziari/Fondi (Banca Mps n. CP_7
[...] [...] [...] [...] [...]
3 [...] [...])e quelle del CC MPS cointestato n. 4160/8556, restano di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
7) Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente al mantenimento proprio;
8) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione, fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di GN MA (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/6/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1189/2025 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura Bonannini
e
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Donatella Aldiccioni e dall'Avv. Sandra Caciagli
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3.4.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in GN MA (LI) in data
15/9/2011.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale (5.6.2015) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in GN MA (LI) in data
15/9/2011 tra trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di GN MA (LI) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2011 Parte 1 n. 33.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Nella casa familiare, posta in GN M.mo (LI) frazione Solvay, Loc.
Morelline 50, di proprietà del sig. , resta a vivere quest'ultimo. Parte_1
Tutti i beni in essa contenuti, ad eccezione del tavolo da pranzo antico con relative sedie alla toscana in quattro colori che saranno ritirate dalla sig.ra entro l'udienza di divorzio, restano di proprietà esclusiva del sig. _1
, il quale a saldo stralcio e transazione corrisponderà alla sig.ra Parte_1 la somma di € 600,00 (seicento/00) contestualmente all'emissione _1 della Sentenza di Divorzio;
2 2) In considerazione delle rispettive situazioni patrimoniali e del fatto che il figlio abita con la madre, il sig. verserà a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario del figlio, direttamente allo stesso, la somma di euro
250,00 (duecentocinquanta) mensili mediante bonifico su c/c riferibile al figlio acceso presso Banca Castagneto C.cci il cui Iban sarà comunicato al padre;
entrambi i genitori provvederanno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie per il figlio limitatamente alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e odontoiatriche previo accordo fra gli stessi.
3) Poiché è stato attivato un finanziamento finalizzato all'acquisto dell'auto
BMW tg. FW225ST, di cui padre e figlio sono comproprietari, il quale risulta contratto dal figlio e garantito dal padre, il saldo della rata mensile prevista
(attualmente pari ad euro 260,00 circa) sarà sempre gestito direttamente dal figlio e dal padre . CP_2 Parte_1
4) L'autovettura Volkswagen Polo targata FR794KR, intestata alla sig.ra
, resta in proprietà esclusiva della stessa;
l'autovettura Fiat Controparte_1
Doblò targata DJ677TF intestata al sig. resta di proprietà Parte_1 esclusiva dello stesso;
l'autovettura BMW cointestata targata FW225ST tra il
Sig. e resta in uso esclusivo al figlio Parte_1 CP_3 CP_3 mentre lo scooter Piaggio targato FF43162 intestato al sig. e al sig. Parte_1
resta in uso al figlio . Qualora dovesse essere effettuato tra CP_3 CP_2 le parti il passaggio di proprietà dei veicoli e motocicli di cui sopra presso Contr l' altri uffici competenti, entrambi i ricorrenti chiedono l'applicazione in loro favore delle agevolazioni fiscali previste in materia di divorzio impegnandosi entrambi a sottoscrivere la documentazione eventualmente richiesta a tale scopo.
5) Le somme depositate sul c/c n. C01 00010979449 acceso presso Banca
Castagneto Carducci, sui n.T02 0021266 e QUOTE Controparte_5
SOCIALI A01 00362400, sulla carta postepay Evolution n. 5333171235526973 nonché le quote dei n. 4 certificati di deposito (050 00000005651 - 050
00000014528 - 050 00000014530 - 050 00000015404), la quota del conto deposito n.001 00010965256, la quota del conto corrente n.C01 00010385797 e la quota dei FONDI/SICAV .T02 0011694 tutti CP_6 presso la Banca Castagneto C.cci restano di proprietà esclusiva della signora
; Controparte_1
6) Le somme depositate sul conto corrente presso la Banca MPS Agenzia di
GN M.mo di cui il Sig. è unico intestatario n. 6194.87 con saldo al Pt_1
31.12.24 pari ad € 4.564,62, le somme di cui alla Polizza Ass.va MPS a favore del figlio ( ) dell'attuale controvalore di € 7.107,02, le Parte_2 somme relative ai n. 7 prodotti finanziari/Fondi (Banca Mps n. CP_7
[...] [...] [...] [...] [...]
3 [...] [...])e quelle del CC MPS cointestato n. 4160/8556, restano di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
7) Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente al mantenimento proprio;
8) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione, fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di GN MA (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/6/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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