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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/10/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 320/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2000/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 10.07.2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Alberto Romeo;
Parte_1
- appellante -
e rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lo Franco;
Parte_2
- appellato -
All'udienza del 19.09.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1135/2022 emesso il 30 giugno 2022 e notificato il 6.07.2022 Tribunale di Taranto, su ricorso di quale titolare dell'omonima ditta di autocarrozzeria, ingiungeva a Parte_2 Parte_1 il pagamento della somma di € 6.710,00 quale corrispettivo per la riparazione dell'autovettura Fiat
[...] Panda targata ES901ER di proprietà del , danneggiata in un sinistro stradale del 20 marzo 2019, Parte_1 oltre spese di procedura monitoria. proponeva opposizione con atto notificato il 15 settembre 2022 Parte_1 deducendo di non aver mai autorizzato le riparazioni perché voleva prima conoscerne l'entità e il prezzo, di non aver ricevuto alcun preventivo e di ritenere eccessivo l'importo richiesto. Si costituiva Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 2000/2024 pubblicata il 10 luglio 2024 il Tribunale di Taranto accoglieva parzialmente la opposizione, revocando il decreto ingiuntivo nella parte eccedente la somma di € 5.150,00; condannava il a pagare al la somma di € 5.150,00, corrispondente allo importo liquidato a titolo di danni Parte_1 Pt_2 dal Giudice di Pace nel giudizio risarcitorio R.G. 723/2019 proposto dal nei confronti del Parte_1 proprietario e dell'assicuratore del veicolo antagonista nel sinistro del 20.03.2019, somma che per accordo tra le parti il avrebbe dovuto pagare al a titolo di corrispettivo per le riparazioni. Parte_1 Pt_2
Con atto notificato il 26.07.2024 il proponeva appello, insistendo per l'ammissione (la cui istanza Parte_1 era stata rigettata in primo grado) di una CTU tecnica volta a determinare l'esatto compenso spettante al Pt_2 la qualità dei materiali impiegati e la congruità delle riparazioni, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e delle istanze del . Rigettate Pt_2 Parte_1 la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza e quella di ammissione di c.t.u., all'udienza del 19.09.2025 causa era rimessa in decisione. Con un unico e lungo motivo di appello il allega il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il Parte_1 Tribunale non comprendendosi - a suo dire - il ragionamento logico e giuridico che ha portato alla decisione del tribunale, nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui pure sarebbe incorso il Tribunale. Sotto quest'ultimo profilo l'appellante deduceva (1) che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe concluso alcun contratto con il non avendogli costui consegnato il preventivo dell'opera, come
Pt_2 riferito dai testi e , (2) non è vero che - al contrario di quanto pure Testimone_1 Testimone_2 ritenuto dal Tribunale - si sarebbe obbligato “a riversare in favore del tutto quanto liquidato a titolo
Pt_2 risarcitorio” a suo favore nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace nei confronti del proprietario e dello assicuratore del veicolo antagonista nel sinistro del 20.03.2019, poiché il teste , dalla cui Testimone_3 deposizione il tribunale avrebbe desunto la pattuizione dell'obbligo del riversamento delle somme al
Pt_2 non avrebbe riferito di tale accordo tra il e il , (3) che il consulente d'ufficio nel giudizio
Pt_2 Parte_1 suddetto dinanzi al Giudice di Pace, dalle cui valutazioni in ordine all'entità dei danni risarcibili il Tribunale ha desunto il corrispettivo dovuto dal al avrebbe operato le sue valutazioni sul costo delle Parte_1 Pt_2 lavorazioni senza tuttavia verificare se il avesse utilizzato pezzi di ricambio nuovi o usati e le ore di
Pt_2 lavoro impiegate, (4) che non sarebbe stato sottoscritto dall'appellante alcun preventivo dei lavori, né quello prodotto in giudizio dal (5) che la riparazione del cambio, di cui il pretende pure il corrispettivo,
Pt_2 Pt_2 sarebbe stata effettuata da soggetto diverso dal cioè da altra autofficina.
Pt_2
Il motivo di appello non è condivisibile.
È pacifico tra le parti (cfr. negli atti di parte di primo e di secondo grado) e confermato anche dal teste
, dipendente alla data dei fatti ma non al momento della deposizione resa il 22.11.2023 (v. Testimone_3 verbale d'udienza) e perciò credibile, che il ha consegnato al la vettura incidentata, l'ha Parte_1 Pt_2 ritirata dopo la riparazione e da alcuni anni ne fa anche uso. Già queste circostanze rendono assai poco credibile la tesi del di non aver concluso alcun contratto con il Se così fosse, non si comprenderebbe Parte_1 Pt_2 infatti perché ha consegnato la vettura incidentata al e l'ha poi ritirata dopo la riparazione, facendone Pt_2 anche uso.
E tali circostanze confermano e rafforzano, sotto il profilo dell'attendibilità, le dichiarazioni rese dal teste secondo cui il affidò alla carrozzeria del la vettura per la riparazione (v. verbale Tes_3 Parte_1 Pt_2 d'udienza del 21.11.2023).
Tra le parti è dunque intercorso un rapporto d'opera e a nulla rileva che il non abbia consegnato al Pt_2
il preventivo dell'opera, né che il non abbia sottoscritto alcun preventivo, come riferito Parte_1 Parte_1 dai testi e (v. verbale d'udienza del 21.11.2023). Posto infatti che Testimone_1 Testimone_2 nell'ipotesi di contratto d'opera l'art. 2225 c.c. consente l'integrazione esterna del contratto in ordine al corrispettivo, la mancata pattuizione del corrispettivo non avrebbe impedito la stipula e la perfezione del contratto d'opera. E comunque il corrispettivo è stato pattuito e determinato dalle stesse parti, per relationem, facendo riferimento a quanto sarebbe stato liquidato a titolo risarcitorio a favore del nel giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace proposto nei confronti del proprietario e dell'assicuratore del veicolo antagonista nel sinistro del 20.03.2019, come riferito dal teste Correttamente, pertanto, il Tribunale, dopo aver Tes_3 ritenuto concluso il contratto d'opera e pattuito dalle parti il corrispettivo dovuto, ha individuato per relationem detto corrispettivo nella somma liquidata a titolo risarcitorio a favore del nel suddetto giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace.
Le circostanze che il abbia ritirato le vettura dal senza pagare il corrispettivo della riparazione
Parte_1 Pt_2 e che il glielo abbia consentito rende credibile anche la tesi secondo cui, dopo un primo patto di cessione Pt_2 del credito risarcitorio del , le due parti si sarebbero accordate per il successivo pagamento del
Parte_1 corrispettivo mediante versamento al di somma pari a quella che sarebbe stata liquidata a titolo Pt_2 risarcitorio a favore del nel su citato giudizio dal Giudice di Pace, come riferito dal teste
Parte_1 Tes_3 (v. verbale d'udienza del 21.11.2023). Il ritiro consentito della vettura e il mancato pagamento del corrispettivo al momento del ritiro si “comprendono” infatti con l'accordo di attendere la definizione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace e la determinazione in quella sede del risarcimento spettante al .
Parte_1 L'appellante allega anche la mancanza di prova della natura dei pezzi di ricambio utilizzati dal per la Pt_2 riparazione della vettura, ipotizzando che il possa aver utilizzato dei ricambi usati, così come allega la Pt_2 necessità di verificare le ore di lavoro impiegate dal per la riparazione del mezzo. Le allegazioni, Pt_2 costituenti in ordine all'ipotizzato utilizzo di ricambi usati un'eccezione di inadempimento, non sono condivisibili.
Innanzitutto, perché nel contratto d'opera non risulta essere stato pattuito l'uso esclusivo di ricambi nuovi, né sono state previste la durata dei lavori di riparazione e il pagamento in base a tale durata.
In secondo luogo, perché, avendo pattuito il corrispettivo per relationem nella somma che sarebbe stata comunque liquidata dal Giudice di Pace a titolo risarcitorio nel giudizio di danni proposto dal verso Parte_1 terzi per l'incidente del 20.03.2019, non rilevano il costo e la natura dei pezzi di ricambio che avrebbero dovuto essere utilizzati per la riparazione, né il tempo necessario per la riparazione. Al più il avrebbe Parte_1 potuto e dovuto far valere l'annullabilità del contratto (artt. 1441 e 1442 c. IV c.c.) per essere caduto in errore o essere stato indotto in errore sulla natura dei ricambi che sarebbero stati utilizzati dal e sulla durata dei Pt_2 lavori di riparazione, provando che se avesse compreso la possibilità di usare ricambi non nuovi e l'effettiva durata dei lavori non avrebbe stipulato il contratto con quel compenso.
In terzo luogo, perché vi sono comunque elementi per ritenere l'eccezione infondata. Non può infatti non rilevarsi che il ha ritirato la vettura e ne fa uso da alcuni anni senza aver lamentato, prima Parte_1 dell'azione giudiziaria del l'utilizzo di pezzi di ricambi non nuovi. La lagnanza è successiva all'azione Pt_2 giudiziaria del ed è stata sollevata quando è assai difficile verificare la natura dei ricambi utilizzati, Pt_2 avendo il fatto uso e facendo uso ormai da anni della vettura riparata dal nel 2019. Parte_1 Pt_2
Per tali ragioni (l'uso da anni della vettura riparata e la pattuizione del corrispettivo per relationem) appare oggi superflua e dunque irrilevante la c.t.u. per la cui ha chiesto ammissione il ha insistito anche Parte_1 in appello.
Avendo le parti pattuito per relationem (la somma liquidata a titolo risarcitorio dal Giudice di Pace) il compenso complessivo dovuto al non ha altresì rilevanza la circostanza che per le riparazioni del cambio Pt_2 il si sarebbe rivolto ad un meccanico (l'officina Motauto di ) come prospettato Parte_1 Persona_1 con l'appello. La circostanza, peraltro, non è provata. Il , infatti, vorrebbe provare che la riparazione Parte_1 del cambio dell'auto è stata effettuata dalla producendo la ricevuta n. 330/2022 CP_1 Persona_1 del 12.05.2022 e la ricevuta n. 355/2021 del 9.06.2021 rilasciategli dal Tali ricevute, tuttavia, non Tes_1 possono riferirsi alla riparazione del cambio della vettura eseguita in occasione delle riparazioni operate dal
Posto infatti che il ha dichiarato nel suo interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del Pt_2 Parte_1
26.09.2023) che la vettura è stata riparata dal nel 2019, non si può non rilevare che le due ricevute della Pt_2 Motauto risalgono al 2021 e al 2022, cioè a periodi successivi.
In conclusione, il tribunale ha correttamente interpretato le risultanze processuali ed altrettanto correttamente ha liquidato la somma che il deve al per la riparazione dell'auto, sulla base delle pattuizioni Parte_1 Pt_2 intercorse tra i due a cui il tribunale ha fatto preciso richiamo nella motivazione della sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello segue secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.) la condanna del al rimborso in Parte_1 favore dell'appellato delle spese processuali di secondo grado, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55 in complessivi € 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Luigi Lo Franco che ne ha fatto istanza (v. comparsa di risposta).
Al rigetto dell'impugnazione principale, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2000/2024 del Tribunale di Taranto proposto da , nei confronti di Parte_1 [...] con atto di citazione notificato il 26.07.2024, così provvede: Pt_2
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare a le spese processuali di appello, liquidate in Parte_1 Parte_2 complessivi € 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Luigi Lo Franco.
Ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Taranto nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 320/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2000/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 10.07.2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Alberto Romeo;
Parte_1
- appellante -
e rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lo Franco;
Parte_2
- appellato -
All'udienza del 19.09.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1135/2022 emesso il 30 giugno 2022 e notificato il 6.07.2022 Tribunale di Taranto, su ricorso di quale titolare dell'omonima ditta di autocarrozzeria, ingiungeva a Parte_2 Parte_1 il pagamento della somma di € 6.710,00 quale corrispettivo per la riparazione dell'autovettura Fiat
[...] Panda targata ES901ER di proprietà del , danneggiata in un sinistro stradale del 20 marzo 2019, Parte_1 oltre spese di procedura monitoria. proponeva opposizione con atto notificato il 15 settembre 2022 Parte_1 deducendo di non aver mai autorizzato le riparazioni perché voleva prima conoscerne l'entità e il prezzo, di non aver ricevuto alcun preventivo e di ritenere eccessivo l'importo richiesto. Si costituiva Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 2000/2024 pubblicata il 10 luglio 2024 il Tribunale di Taranto accoglieva parzialmente la opposizione, revocando il decreto ingiuntivo nella parte eccedente la somma di € 5.150,00; condannava il a pagare al la somma di € 5.150,00, corrispondente allo importo liquidato a titolo di danni Parte_1 Pt_2 dal Giudice di Pace nel giudizio risarcitorio R.G. 723/2019 proposto dal nei confronti del Parte_1 proprietario e dell'assicuratore del veicolo antagonista nel sinistro del 20.03.2019, somma che per accordo tra le parti il avrebbe dovuto pagare al a titolo di corrispettivo per le riparazioni. Parte_1 Pt_2
Con atto notificato il 26.07.2024 il proponeva appello, insistendo per l'ammissione (la cui istanza Parte_1 era stata rigettata in primo grado) di una CTU tecnica volta a determinare l'esatto compenso spettante al Pt_2 la qualità dei materiali impiegati e la congruità delle riparazioni, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e delle istanze del . Rigettate Pt_2 Parte_1 la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza e quella di ammissione di c.t.u., all'udienza del 19.09.2025 causa era rimessa in decisione. Con un unico e lungo motivo di appello il allega il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il Parte_1 Tribunale non comprendendosi - a suo dire - il ragionamento logico e giuridico che ha portato alla decisione del tribunale, nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui pure sarebbe incorso il Tribunale. Sotto quest'ultimo profilo l'appellante deduceva (1) che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe concluso alcun contratto con il non avendogli costui consegnato il preventivo dell'opera, come
Pt_2 riferito dai testi e , (2) non è vero che - al contrario di quanto pure Testimone_1 Testimone_2 ritenuto dal Tribunale - si sarebbe obbligato “a riversare in favore del tutto quanto liquidato a titolo
Pt_2 risarcitorio” a suo favore nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace nei confronti del proprietario e dello assicuratore del veicolo antagonista nel sinistro del 20.03.2019, poiché il teste , dalla cui Testimone_3 deposizione il tribunale avrebbe desunto la pattuizione dell'obbligo del riversamento delle somme al
Pt_2 non avrebbe riferito di tale accordo tra il e il , (3) che il consulente d'ufficio nel giudizio
Pt_2 Parte_1 suddetto dinanzi al Giudice di Pace, dalle cui valutazioni in ordine all'entità dei danni risarcibili il Tribunale ha desunto il corrispettivo dovuto dal al avrebbe operato le sue valutazioni sul costo delle Parte_1 Pt_2 lavorazioni senza tuttavia verificare se il avesse utilizzato pezzi di ricambio nuovi o usati e le ore di
Pt_2 lavoro impiegate, (4) che non sarebbe stato sottoscritto dall'appellante alcun preventivo dei lavori, né quello prodotto in giudizio dal (5) che la riparazione del cambio, di cui il pretende pure il corrispettivo,
Pt_2 Pt_2 sarebbe stata effettuata da soggetto diverso dal cioè da altra autofficina.
Pt_2
Il motivo di appello non è condivisibile.
È pacifico tra le parti (cfr. negli atti di parte di primo e di secondo grado) e confermato anche dal teste
, dipendente alla data dei fatti ma non al momento della deposizione resa il 22.11.2023 (v. Testimone_3 verbale d'udienza) e perciò credibile, che il ha consegnato al la vettura incidentata, l'ha Parte_1 Pt_2 ritirata dopo la riparazione e da alcuni anni ne fa anche uso. Già queste circostanze rendono assai poco credibile la tesi del di non aver concluso alcun contratto con il Se così fosse, non si comprenderebbe Parte_1 Pt_2 infatti perché ha consegnato la vettura incidentata al e l'ha poi ritirata dopo la riparazione, facendone Pt_2 anche uso.
E tali circostanze confermano e rafforzano, sotto il profilo dell'attendibilità, le dichiarazioni rese dal teste secondo cui il affidò alla carrozzeria del la vettura per la riparazione (v. verbale Tes_3 Parte_1 Pt_2 d'udienza del 21.11.2023).
Tra le parti è dunque intercorso un rapporto d'opera e a nulla rileva che il non abbia consegnato al Pt_2
il preventivo dell'opera, né che il non abbia sottoscritto alcun preventivo, come riferito Parte_1 Parte_1 dai testi e (v. verbale d'udienza del 21.11.2023). Posto infatti che Testimone_1 Testimone_2 nell'ipotesi di contratto d'opera l'art. 2225 c.c. consente l'integrazione esterna del contratto in ordine al corrispettivo, la mancata pattuizione del corrispettivo non avrebbe impedito la stipula e la perfezione del contratto d'opera. E comunque il corrispettivo è stato pattuito e determinato dalle stesse parti, per relationem, facendo riferimento a quanto sarebbe stato liquidato a titolo risarcitorio a favore del nel giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace proposto nei confronti del proprietario e dell'assicuratore del veicolo antagonista nel sinistro del 20.03.2019, come riferito dal teste Correttamente, pertanto, il Tribunale, dopo aver Tes_3 ritenuto concluso il contratto d'opera e pattuito dalle parti il corrispettivo dovuto, ha individuato per relationem detto corrispettivo nella somma liquidata a titolo risarcitorio a favore del nel suddetto giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace.
Le circostanze che il abbia ritirato le vettura dal senza pagare il corrispettivo della riparazione
Parte_1 Pt_2 e che il glielo abbia consentito rende credibile anche la tesi secondo cui, dopo un primo patto di cessione Pt_2 del credito risarcitorio del , le due parti si sarebbero accordate per il successivo pagamento del
Parte_1 corrispettivo mediante versamento al di somma pari a quella che sarebbe stata liquidata a titolo Pt_2 risarcitorio a favore del nel su citato giudizio dal Giudice di Pace, come riferito dal teste
Parte_1 Tes_3 (v. verbale d'udienza del 21.11.2023). Il ritiro consentito della vettura e il mancato pagamento del corrispettivo al momento del ritiro si “comprendono” infatti con l'accordo di attendere la definizione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace e la determinazione in quella sede del risarcimento spettante al .
Parte_1 L'appellante allega anche la mancanza di prova della natura dei pezzi di ricambio utilizzati dal per la Pt_2 riparazione della vettura, ipotizzando che il possa aver utilizzato dei ricambi usati, così come allega la Pt_2 necessità di verificare le ore di lavoro impiegate dal per la riparazione del mezzo. Le allegazioni, Pt_2 costituenti in ordine all'ipotizzato utilizzo di ricambi usati un'eccezione di inadempimento, non sono condivisibili.
Innanzitutto, perché nel contratto d'opera non risulta essere stato pattuito l'uso esclusivo di ricambi nuovi, né sono state previste la durata dei lavori di riparazione e il pagamento in base a tale durata.
In secondo luogo, perché, avendo pattuito il corrispettivo per relationem nella somma che sarebbe stata comunque liquidata dal Giudice di Pace a titolo risarcitorio nel giudizio di danni proposto dal verso Parte_1 terzi per l'incidente del 20.03.2019, non rilevano il costo e la natura dei pezzi di ricambio che avrebbero dovuto essere utilizzati per la riparazione, né il tempo necessario per la riparazione. Al più il avrebbe Parte_1 potuto e dovuto far valere l'annullabilità del contratto (artt. 1441 e 1442 c. IV c.c.) per essere caduto in errore o essere stato indotto in errore sulla natura dei ricambi che sarebbero stati utilizzati dal e sulla durata dei Pt_2 lavori di riparazione, provando che se avesse compreso la possibilità di usare ricambi non nuovi e l'effettiva durata dei lavori non avrebbe stipulato il contratto con quel compenso.
In terzo luogo, perché vi sono comunque elementi per ritenere l'eccezione infondata. Non può infatti non rilevarsi che il ha ritirato la vettura e ne fa uso da alcuni anni senza aver lamentato, prima Parte_1 dell'azione giudiziaria del l'utilizzo di pezzi di ricambi non nuovi. La lagnanza è successiva all'azione Pt_2 giudiziaria del ed è stata sollevata quando è assai difficile verificare la natura dei ricambi utilizzati, Pt_2 avendo il fatto uso e facendo uso ormai da anni della vettura riparata dal nel 2019. Parte_1 Pt_2
Per tali ragioni (l'uso da anni della vettura riparata e la pattuizione del corrispettivo per relationem) appare oggi superflua e dunque irrilevante la c.t.u. per la cui ha chiesto ammissione il ha insistito anche Parte_1 in appello.
Avendo le parti pattuito per relationem (la somma liquidata a titolo risarcitorio dal Giudice di Pace) il compenso complessivo dovuto al non ha altresì rilevanza la circostanza che per le riparazioni del cambio Pt_2 il si sarebbe rivolto ad un meccanico (l'officina Motauto di ) come prospettato Parte_1 Persona_1 con l'appello. La circostanza, peraltro, non è provata. Il , infatti, vorrebbe provare che la riparazione Parte_1 del cambio dell'auto è stata effettuata dalla producendo la ricevuta n. 330/2022 CP_1 Persona_1 del 12.05.2022 e la ricevuta n. 355/2021 del 9.06.2021 rilasciategli dal Tali ricevute, tuttavia, non Tes_1 possono riferirsi alla riparazione del cambio della vettura eseguita in occasione delle riparazioni operate dal
Posto infatti che il ha dichiarato nel suo interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del Pt_2 Parte_1
26.09.2023) che la vettura è stata riparata dal nel 2019, non si può non rilevare che le due ricevute della Pt_2 Motauto risalgono al 2021 e al 2022, cioè a periodi successivi.
In conclusione, il tribunale ha correttamente interpretato le risultanze processuali ed altrettanto correttamente ha liquidato la somma che il deve al per la riparazione dell'auto, sulla base delle pattuizioni Parte_1 Pt_2 intercorse tra i due a cui il tribunale ha fatto preciso richiamo nella motivazione della sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello segue secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.) la condanna del al rimborso in Parte_1 favore dell'appellato delle spese processuali di secondo grado, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55 in complessivi € 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Luigi Lo Franco che ne ha fatto istanza (v. comparsa di risposta).
Al rigetto dell'impugnazione principale, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2000/2024 del Tribunale di Taranto proposto da , nei confronti di Parte_1 [...] con atto di citazione notificato il 26.07.2024, così provvede: Pt_2
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare a le spese processuali di appello, liquidate in Parte_1 Parte_2 complessivi € 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Luigi Lo Franco.
Ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Taranto nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)