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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3653/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Antonio Mungo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 3653 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2019, avente ad oggetto Impugnazione di lodo arbitrale”, trattenuto in decisione all'esito di trattazione scritta svolta il 2.07.2025.
TRA
in persona del legale rappresentante, Sindaco p.t., con Parte_1 sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla Piazza Vittorio Emanuele III (c.f.:
, P.IVA.: , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in P.IVA_1 P.IVA_2 calce all'impugnazione e in virtù di delibera della G.C. n. 131 del 23.07.2019, dall'Avv.
Aniello Mele (c.f.: e P.IVA ) e con lo stesso C.F._1 P.IVA_3 domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 75.
Impugnante
E
(c.f. e partita IVA: ), in persona dell'amministratore unico e CP_1 P.IVA_4 legale rappresentante p.t., dott.ssa (c.f.: , Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), titolare dell'omonima ditta individuale Parte_2 C.F._3
(con partita IVA , P.IVA_5 Controparte_3
[...] [...]
già e poi
[...] Controparte_4
(c.f.: e partita IVA , in Controparte_5 P.IVA_6 P.IVA_7 persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: ), Controparte_6 C.F._4
(c.f.: in persona del liquidatore e Controparte_7 P.IVA_8 legale rappresentante p.t. dott. (c.f.: ), tutti Parte_3 C.F._5 2 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Felice Laudadio (c.f.:
e dall'avv. Manfredi Nappi (c.f.: ), ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Caracciolo n. 15, presso lo studio del prof. avv. Felice Laudadio, giusta procura alle liti sottoscritta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Impugnati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di impugnazione ritualmente notificato alle controparti, il Parte_1 ha impugnato il lodo arbitrale pronunciato dal Collegio costituitosi con
[...] verbale del 02.03.2018, in Napoli alla via Vannella Gaetani n. 27, deliberato in data
10.04.2019 e sottoscritto in pari data da tutti gli arbitri, reso a definizione della controversia insorta tra la la l'impresa individuale Controparte_3 CP_1 [...]
e la ed il stesso. Parte_2 Controparte_7 Pt_1
Con detto lodo gli arbitri hanno accertato l'esclusiva responsabilità del
[...] per la mancata adozione dei provvedimenti di esproprio per pubblica Parte_1 utilità delle aree oggetto di convenzione e quindi per la mancata conclusione dei contratti preliminari dichiarati ineseguibili, condannando il al risarcimento dei Pt_1 danni conseguenti.
Il ne ha chiesto la declaratoria di nullità per molteplici motivi. Pt_1
Gli impugnati indicati in epigrafe si sono costituiti ed hanno resistito all'impugnazione.
Dopo un primo rinvio dal 22.1.2020 al 9.6.2021 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata rinviata più volte d'ufficio a motivo del carico del ruolo.
Su istanza del Comune impugnante del 29 maggio 2025, con cui il ha Pt_1 formulato richiesta di estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, per intervenuta transazione e coeva rinuncia agli atti del giudizio, rinuncia accettata dalle controparti tutte, come documentato dall'accordo allegato all'istanza, datato 4 aprile 2025, la causa è stata anticipata al 2 luglio 2025, con previsione di modalità cartolare per la sua trattazione.
R.G. n. 3653/2019 Sentenza Con la citata istanza del e con note di trattazione scritta, l'impugnante e gli Pt_1 impugnati hanno espresso e ritualmente documentato la determinazione di rinunziare agli atti e all'azione relativi al presente giudizio, giusta atto di rinunzia contenuto nella transazione Rep. n. 900 del 04/04/2025, con cui le parti definivano bonariamente la controversia, rinunciando espressamente agli atti del giudizio. 3 Con provvedimento in data 4.06.2025 la Corte, rilevato che dall'accordo depositato risultava che le 4 parti impugnate hanno espresso la loro rinuncia mediante procuratore speciale, l'avv. Manfredi Nappi, giusta procura speciale conferita per atto di notaio rep. N. 11661 del 1°.04.2025, rilevato, altresì, che detta procura speciale, Persona_1 menzionata nell'accordo, non era depositata nel fascicolo e che risultava indispensabile acquisirla al fine degli invocati provvedimenti ex art. 306 c.p.c., ne ha chiesto il deposito.
All'esito di trattazione scritta in data 2 luglio 2025, vista la procura speciale conferita per atto notarile all'avvocato Manfredi Nappi e lette le note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha introitato la presente causa in decisione.
§§§
Vale evidenziare che con l'atto di transazione sottoscritto da tutte le parti e dal legale rappresentante del nonché dai rispettivi difensori ai fini Parte_1 della rinuncia al beneficio della solidarietà ex art. 13 della legge professionale, il
Comune impugnante ha rinunciato agli atti del giudizio e la rinuncia è stata accettata da tutte le controparti, per il tramite dell'avv. Manfredi Nappi, munito di procura speciale che a ciò lo abilita (cf., in atti).
Alla stregua dell'art. 306 c.p.c., dunque, la Corte non può che dichiarare estinto il giudizio.
Alla dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia agli atti, dovrebbe seguire la condanna del rinunciante al rimborso delle spese, salvo diverso accordo tra le parti, nel caso di specie espressamente intervenuto, atteso che entrambe le parti hanno chiesto che le spese siano compensate.
L'accordo delle parti in tal senso costituisce valida ragione di compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione. come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.;
R.G. n. 3653/2019 Sentenza --compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo 4
R.G. n. 3653/2019 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Antonio Mungo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 3653 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2019, avente ad oggetto Impugnazione di lodo arbitrale”, trattenuto in decisione all'esito di trattazione scritta svolta il 2.07.2025.
TRA
in persona del legale rappresentante, Sindaco p.t., con Parte_1 sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla Piazza Vittorio Emanuele III (c.f.:
, P.IVA.: , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in P.IVA_1 P.IVA_2 calce all'impugnazione e in virtù di delibera della G.C. n. 131 del 23.07.2019, dall'Avv.
Aniello Mele (c.f.: e P.IVA ) e con lo stesso C.F._1 P.IVA_3 domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 75.
Impugnante
E
(c.f. e partita IVA: ), in persona dell'amministratore unico e CP_1 P.IVA_4 legale rappresentante p.t., dott.ssa (c.f.: , Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), titolare dell'omonima ditta individuale Parte_2 C.F._3
(con partita IVA , P.IVA_5 Controparte_3
[...] [...]
già e poi
[...] Controparte_4
(c.f.: e partita IVA , in Controparte_5 P.IVA_6 P.IVA_7 persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: ), Controparte_6 C.F._4
(c.f.: in persona del liquidatore e Controparte_7 P.IVA_8 legale rappresentante p.t. dott. (c.f.: ), tutti Parte_3 C.F._5 2 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Felice Laudadio (c.f.:
e dall'avv. Manfredi Nappi (c.f.: ), ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Caracciolo n. 15, presso lo studio del prof. avv. Felice Laudadio, giusta procura alle liti sottoscritta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Impugnati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di impugnazione ritualmente notificato alle controparti, il Parte_1 ha impugnato il lodo arbitrale pronunciato dal Collegio costituitosi con
[...] verbale del 02.03.2018, in Napoli alla via Vannella Gaetani n. 27, deliberato in data
10.04.2019 e sottoscritto in pari data da tutti gli arbitri, reso a definizione della controversia insorta tra la la l'impresa individuale Controparte_3 CP_1 [...]
e la ed il stesso. Parte_2 Controparte_7 Pt_1
Con detto lodo gli arbitri hanno accertato l'esclusiva responsabilità del
[...] per la mancata adozione dei provvedimenti di esproprio per pubblica Parte_1 utilità delle aree oggetto di convenzione e quindi per la mancata conclusione dei contratti preliminari dichiarati ineseguibili, condannando il al risarcimento dei Pt_1 danni conseguenti.
Il ne ha chiesto la declaratoria di nullità per molteplici motivi. Pt_1
Gli impugnati indicati in epigrafe si sono costituiti ed hanno resistito all'impugnazione.
Dopo un primo rinvio dal 22.1.2020 al 9.6.2021 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata rinviata più volte d'ufficio a motivo del carico del ruolo.
Su istanza del Comune impugnante del 29 maggio 2025, con cui il ha Pt_1 formulato richiesta di estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, per intervenuta transazione e coeva rinuncia agli atti del giudizio, rinuncia accettata dalle controparti tutte, come documentato dall'accordo allegato all'istanza, datato 4 aprile 2025, la causa è stata anticipata al 2 luglio 2025, con previsione di modalità cartolare per la sua trattazione.
R.G. n. 3653/2019 Sentenza Con la citata istanza del e con note di trattazione scritta, l'impugnante e gli Pt_1 impugnati hanno espresso e ritualmente documentato la determinazione di rinunziare agli atti e all'azione relativi al presente giudizio, giusta atto di rinunzia contenuto nella transazione Rep. n. 900 del 04/04/2025, con cui le parti definivano bonariamente la controversia, rinunciando espressamente agli atti del giudizio. 3 Con provvedimento in data 4.06.2025 la Corte, rilevato che dall'accordo depositato risultava che le 4 parti impugnate hanno espresso la loro rinuncia mediante procuratore speciale, l'avv. Manfredi Nappi, giusta procura speciale conferita per atto di notaio rep. N. 11661 del 1°.04.2025, rilevato, altresì, che detta procura speciale, Persona_1 menzionata nell'accordo, non era depositata nel fascicolo e che risultava indispensabile acquisirla al fine degli invocati provvedimenti ex art. 306 c.p.c., ne ha chiesto il deposito.
All'esito di trattazione scritta in data 2 luglio 2025, vista la procura speciale conferita per atto notarile all'avvocato Manfredi Nappi e lette le note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha introitato la presente causa in decisione.
§§§
Vale evidenziare che con l'atto di transazione sottoscritto da tutte le parti e dal legale rappresentante del nonché dai rispettivi difensori ai fini Parte_1 della rinuncia al beneficio della solidarietà ex art. 13 della legge professionale, il
Comune impugnante ha rinunciato agli atti del giudizio e la rinuncia è stata accettata da tutte le controparti, per il tramite dell'avv. Manfredi Nappi, munito di procura speciale che a ciò lo abilita (cf., in atti).
Alla stregua dell'art. 306 c.p.c., dunque, la Corte non può che dichiarare estinto il giudizio.
Alla dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia agli atti, dovrebbe seguire la condanna del rinunciante al rimborso delle spese, salvo diverso accordo tra le parti, nel caso di specie espressamente intervenuto, atteso che entrambe le parti hanno chiesto che le spese siano compensate.
L'accordo delle parti in tal senso costituisce valida ragione di compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione. come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.;
R.G. n. 3653/2019 Sentenza --compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo 4
R.G. n. 3653/2019 Sentenza