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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7780 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 26099/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
4911/2024 (ATPO) vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Antonio C.F._1
Ruggiero, con cui elett.te domicilia in Napoli alla via Toledo 205 (comunicazioni alla pec: ) Email_1
-ricorrente-
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, all'indennità di accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 29.11.2024 parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 22.5.2023 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e di non essere mai stata convocata a visita dalla Commissione Medica di Prima Istanza.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
[...]
) riteneva il ricorrente invalido nella misura del 60% e non riconosceva né i Per_1 requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento né la connotazione di gravità dell'handicap. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Persona_2 dell'ATP (dr. ). Per_3 All'udienza del 16.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
4911/2024 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2 4.10.2025 - che risulta affetto dalle seguenti patologie: “pregressa Parte_1 encefalite infantile, con esiti di emiplegia a sx (arto sup sx e gamba a sx) con mano plegica a colpo di vento ed ipotonica e ipotrofica, epilessia generalizzata in trattamentofarmacologico, cardiopatia ipertensiva in monoterapia indicabile in classe
NYHA I. Tali affezioni hanno carattere permanente. Il Ricorrente è nato a [...] con ritardo dello sviluppo(moderato) per meningite infantile. Ha avuto successivamente una condizione ictus a cui sono residuati esiti di emiplegia a sx (arto sup sx e gamba a sx) con mano plegica a colpo di vento ed ipotonica e ipotrofica(codice 7341), andatura rallentata con lieve andatura falciante e piede in varismo. Coesiste epilessia generalizzata sporadica e non prevedibile in trattamento specifico con IN e TI (riferita 1-2 crisi al mese) a cui è possibile concedere il codice 2002.
Associata a tale encefalopatia infantile un ritardo mentale moderato. Alla RMN cranio a dx “ in regione talamo capsulare area ipodensa estesa verso la corona radiata ed associata a dilatazione del ventricolo contiguo ad esito vascolare…” . Coesiste cardiopatia ipertensiva in monoterapia indicabile in classe NYHA I(6441). Alla visita andatura rallentata a tratti falciante, con emiplegia moderata arto superiore e mano a sx, eloquio povero ed a tratti mutacico. Dalla valutazione clinico documentale appare evidente che il Ricorrente allo stato è autonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita essendo si l'andatura rallentata e claudicante ma ancora autonoma, cosi come autonomi sono i passaggi posturali. In merito alla richiesta dell'invalidità civile il giudizio espresso in ambito di ATP non è condivisibile in quanto il complesso quadro neuro psichico conseguente alla pregressa encefalite infantile e al successivo ictus ha determinato un quadro multifattoriale che ci consentono di concedere un'invalidità nella misura del 100% con decorrenza maggio 2024 (epoca della visita CTU durante l'ATP). Tuttavia alla luce dell'età e dei trattamenti in atto è necessaria revisione a tre anni al fine di intercettare l'evoluzione delle affezioni obiettivate. In merito alla Richiesta dell'indennità di accompagnamento allo stato ilRicorrente sin dalla domanda amministrativa è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, mentre in relazione alla richiesta dei benefici della legge 104/92 è possibile riconoscere la condizione di andicap (art 3 comma 1)” Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso “per tutte le considerazioni sopra Per_2 esposte il CTU propone alla SV di concedere a un'invalidità nella Parte_1 misura del 100% a decorrere dal maggio 2024. Tuttavia alla luce dell'età e dei trattamenti in atto è necessaria revisione a tre anni al fine di intercettare l'evoluzione delle affezioni obiettivate. In merito alla Richiesta dell'indennità di accompagnamento allo stato il Ricorrente sin dalla domanda amministrativa è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, mentre in relazione alla richiesta dei benefici della legge 104/92 è possibile riconoscere la condizione di handicap (art 3 comma 1)”. La lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione contiene Per_2 un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU.
Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, sussiste solo il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione della pensione di inabilità.
Al contrario, la parte ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto della indennità di accompagnamento e della connotazione di gravità dell'handicap e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU e l'altra Per_2 del CTU ). Per_1
Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento della pensione di inabilità a far data dal 1° maggio 2024.
Le spese seguono per 1/4 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
a) In parziale accoglimento dell'opposizione ad ATPO, dichiara Parte_1 invalido al 100% a partire dal 1.5.2024; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente la pensione CP_2 di inabilità dall'1 maggio 2024, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991; c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/4 delle spese CP_2 processuali, che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 500/00 per compensi professionali, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) compensa nel resto;
e) pone le spese di CTU a carico dell' ; CP_2
Napoli 28.10.2025.
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile