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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9546 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 42746/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Chiavari, via G. B. Raggio, n. 2 / 2, presso lo studio dell'Avv.
DO UI, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente –
e di
; Controparte_3
- resistente contumace –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '“disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione, procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di
istruzione ritenuti indispensabili, disporre che nulla osta al rilascio del visto
di ingresso ai famigliari del ricorrente e, per l'effetto, voglia disporre il
rilascio del visto di ingresso in Italia ai medesimi, ai fini di ricongiungimento
familiare, o, in subordine, ordinare al Ministero degli Affari Esteri e della
pagina 1 Cooperazione Internazionale (Ambasciata d'Italia ad Islamabad, Pakistan),
in persona del legale rappresentante, la fissazione URGENTE di
appuntamento per la richiesta di visto per ricongiungimento in favore dei
familiari del ricorrente';
per parte resistente: chiede '…il rigetto del ricorso di controparte perché
infondato.'
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2023, ha Parte_1
proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a
Islamabad alla richiesta di fissazione di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in favore del coniuge e dei figli CP_4 Per_1
e . Premette il ricorrente di Persona_2 Per_3 Persona_4
avere ricevuto i nulla osta al ricongiungimento familiare in data 5 ottobre
2020 e che, '… dopo un iniziale rinvio a causa dell'epidemia COVID,
nonostante le reiterate richieste per un appuntamento dell'odierno
ricorrente, prima informali, e successivamente, stante il mancato riscontro,
a mezzo p.e.c. (doc. sub 6), seguite più recentemente dall'avvocato (doc.
sub 7, 8, 9, 10 e 11) affinchè i famigliari potessero munirsi di visto
d'ingresso per l'Italia, l'Ufficio Visti dell'Ambasciata italiana di Islamabad
(Pakistan) non ha dato alcun riscontro, impedendo di fatto l'ottenimento del
visto di ingresso per l'Itali finalizzato al ricongiungimento familiare'. Insta,
pertanto, perché il Tribunale ordini il rilascio dei visti a favore dei suddetti familiari, o, in subordine, la fissazione urgente di un appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda.
pagina 2 Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, rilevando l'avvenuta fissazione di un
[...]
appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e chiedendo in via principale un rinvio al fine di verificare l'esito della procedura e, in via subordinata, il rigetto del ricorso perché infondato.
Non si è costituito in giudizio il , benché ritualmente Controparte_3
notiziato dell'azione proposta.
Ciò premesso,
osserva
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_3
che, sebbene regolarmente notiziato dell'azione proposta, non si è
costituito nel presente giudizio.
Ancora in via preliminare, si osserva che il suddetto è del tutto CP_3
estraneo al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio dal convenuto, dal momento che lo stesso lamenta la lesione del suo diritto al ricongiungimento familiare in ragione dell'impossibilità di ottenere un appuntamento presso l'autorità consolare italiana di Islamabad per la legalizzazione della documentazione e la formalizzazione della domanda volta al rilascio del visto di ingresso. Appare, pertanto, evidente l'estraneità
al presente giudizio del , che risulta sprovvisto di Controparte_3
qualsivoglia potere in materia di rilascio di visti di ingresso a favore di cittadini stranieri.
Ciò posto, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, deve premettersi come la corrente azione, con la quale si lamenta l'omessa fissazione di un appuntamento presso l'autorità consolare ad Islamabad e pagina 3 si chiede di ordinare, in via principale, il rilascio dei visti di ingresso e, in via subordinata, la fissazione di un appuntamento, possa essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.
286.
Così inteso l'oggetto del giudizio, la domanda proposta da parte ricorrente volta al rilascio del visto di ingresso a favore dei familiari è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse
modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il
pagina 4 regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza CP_5
della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del pagina 5 primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex
novo.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità
per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, per come espressamente allegato da parte ricorrente nell'atto introduttivo, la fase procedimentale funzionale al rilascio dei visti di ingresso non risultava avviata al momento di proposizione del ricorso, stante la mancata formalizzazione presso l'autorità consolare delle relative domande, sicché non appare apprezzabile un inadempimento da parte dell'autorità consolare a cui possa conseguire l'ordine al rilascio dei visti di ingresso a favore dei familiari del ricorrente.
pagina 6 In ordine all'intervenuta fissazione, nelle more giudizio, di un appuntamento presso l'ambasciata italiana di Islamabad e in disparte ogni rilievo in merito alla rilevanza processuale di una tale fortuita sopravvenienza, si osserva, anzi tutto, che non emerge dagli atti di causa la prova della formalizzazione delle domande di visto, e che, anche a volere considerare effettivamente avviata la fase procedimentale presso l'ambasciata e dunque l'amministrazione colpevolmente inadempiente, in atti non sono presenti i documenti attestanti i rapporti di coniugio e di filiazione, sicché la domanda volta alla condanna al rilascio dei visti deve comunque essere rigettata.
La domanda volta alla fissazione urgente di un appuntamento proposta dal ricorrente in via subordinata va anch'essa rigettata.
Orbene, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni mosse dal all'atto della sua costituzione in giudizio, secondo cui '…non può CP_3
riconoscersi in capo all'Amministrazione alcuna condotta negligente ovvero
una colposa omissione non essendo mai stata avanzata una domanda né
di legalizzazione dei documenti né, tantomeno, per la fissazione di un
appuntamento per l'ottenimento del visto nei modi e nei termini previsti
dalla legge' e che '…si reputa che non possano assumere alcun rilievo le
PEC trasmesse dal legale di controparte in quanto non previste dalla
normativa, peraltro riportata anche sui siti web dell'Ambasciata; il
ricorrente, infatti, avrebbe dovuto avvalersi delle società di outsourcing
preposte all'organizzazione degli appuntamenti presso il parte Parte_2
ricorrente non ha dimostrato di aver adito l'autorità amministrativa entro il termine di validità del nulla osta secondo le predette modalità né ha pagina 7 confutato che queste ultime non fossero quelle realmente pubblicizzate ai sensi dell'art. 47 del codice visti, limitandosi ad affermare che
'…contrariamente a quanto sostenuto in comparsa di costituzione, il
ricorrente stesso, prima dell'odierno difensore, ha inviato due p.e.c.
all'Ambasciata italiana per richiedere un appuntamento per il rilascio dei
visti, come da documentazione in atti (doc. 6 e 7)'. Tale modalità, tuttavia,
appare non consona a quella indicata dall'amministrazione e neppure sono stati dedotti ulteriori mezzi istruttori atti a validare le allegazioni di parte ricorrente.
Difettando la prova di una tempestiva richiesta di fissazione dell'appuntamento secondo le modalità indicate dall'amministrazione, un comportamento inadempiente della stessa non appare configurabile neppure con riferimento a tale adempimento.
Al rigetto della domanda segue la condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore del Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo,
[...]
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Nulla sulle spese in ordine al rapporto processuale con
[...]
stante la sua contumacia. CP_3
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore del
[...]
delle spese di lite che si Controparte_1
pagina 8 liquidano in complessivi euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge se dovuti;
- nulla sulle spese con riferimento al . Controparte_3
Roma, 24 giugno 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 42746/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Chiavari, via G. B. Raggio, n. 2 / 2, presso lo studio dell'Avv.
DO UI, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente –
e di
; Controparte_3
- resistente contumace –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '“disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione, procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di
istruzione ritenuti indispensabili, disporre che nulla osta al rilascio del visto
di ingresso ai famigliari del ricorrente e, per l'effetto, voglia disporre il
rilascio del visto di ingresso in Italia ai medesimi, ai fini di ricongiungimento
familiare, o, in subordine, ordinare al Ministero degli Affari Esteri e della
pagina 1 Cooperazione Internazionale (Ambasciata d'Italia ad Islamabad, Pakistan),
in persona del legale rappresentante, la fissazione URGENTE di
appuntamento per la richiesta di visto per ricongiungimento in favore dei
familiari del ricorrente';
per parte resistente: chiede '…il rigetto del ricorso di controparte perché
infondato.'
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2023, ha Parte_1
proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a
Islamabad alla richiesta di fissazione di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in favore del coniuge e dei figli CP_4 Per_1
e . Premette il ricorrente di Persona_2 Per_3 Persona_4
avere ricevuto i nulla osta al ricongiungimento familiare in data 5 ottobre
2020 e che, '… dopo un iniziale rinvio a causa dell'epidemia COVID,
nonostante le reiterate richieste per un appuntamento dell'odierno
ricorrente, prima informali, e successivamente, stante il mancato riscontro,
a mezzo p.e.c. (doc. sub 6), seguite più recentemente dall'avvocato (doc.
sub 7, 8, 9, 10 e 11) affinchè i famigliari potessero munirsi di visto
d'ingresso per l'Italia, l'Ufficio Visti dell'Ambasciata italiana di Islamabad
(Pakistan) non ha dato alcun riscontro, impedendo di fatto l'ottenimento del
visto di ingresso per l'Itali finalizzato al ricongiungimento familiare'. Insta,
pertanto, perché il Tribunale ordini il rilascio dei visti a favore dei suddetti familiari, o, in subordine, la fissazione urgente di un appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda.
pagina 2 Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, rilevando l'avvenuta fissazione di un
[...]
appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e chiedendo in via principale un rinvio al fine di verificare l'esito della procedura e, in via subordinata, il rigetto del ricorso perché infondato.
Non si è costituito in giudizio il , benché ritualmente Controparte_3
notiziato dell'azione proposta.
Ciò premesso,
osserva
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_3
che, sebbene regolarmente notiziato dell'azione proposta, non si è
costituito nel presente giudizio.
Ancora in via preliminare, si osserva che il suddetto è del tutto CP_3
estraneo al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio dal convenuto, dal momento che lo stesso lamenta la lesione del suo diritto al ricongiungimento familiare in ragione dell'impossibilità di ottenere un appuntamento presso l'autorità consolare italiana di Islamabad per la legalizzazione della documentazione e la formalizzazione della domanda volta al rilascio del visto di ingresso. Appare, pertanto, evidente l'estraneità
al presente giudizio del , che risulta sprovvisto di Controparte_3
qualsivoglia potere in materia di rilascio di visti di ingresso a favore di cittadini stranieri.
Ciò posto, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, deve premettersi come la corrente azione, con la quale si lamenta l'omessa fissazione di un appuntamento presso l'autorità consolare ad Islamabad e pagina 3 si chiede di ordinare, in via principale, il rilascio dei visti di ingresso e, in via subordinata, la fissazione di un appuntamento, possa essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.
286.
Così inteso l'oggetto del giudizio, la domanda proposta da parte ricorrente volta al rilascio del visto di ingresso a favore dei familiari è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse
modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il
pagina 4 regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza CP_5
della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del pagina 5 primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex
novo.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità
per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, per come espressamente allegato da parte ricorrente nell'atto introduttivo, la fase procedimentale funzionale al rilascio dei visti di ingresso non risultava avviata al momento di proposizione del ricorso, stante la mancata formalizzazione presso l'autorità consolare delle relative domande, sicché non appare apprezzabile un inadempimento da parte dell'autorità consolare a cui possa conseguire l'ordine al rilascio dei visti di ingresso a favore dei familiari del ricorrente.
pagina 6 In ordine all'intervenuta fissazione, nelle more giudizio, di un appuntamento presso l'ambasciata italiana di Islamabad e in disparte ogni rilievo in merito alla rilevanza processuale di una tale fortuita sopravvenienza, si osserva, anzi tutto, che non emerge dagli atti di causa la prova della formalizzazione delle domande di visto, e che, anche a volere considerare effettivamente avviata la fase procedimentale presso l'ambasciata e dunque l'amministrazione colpevolmente inadempiente, in atti non sono presenti i documenti attestanti i rapporti di coniugio e di filiazione, sicché la domanda volta alla condanna al rilascio dei visti deve comunque essere rigettata.
La domanda volta alla fissazione urgente di un appuntamento proposta dal ricorrente in via subordinata va anch'essa rigettata.
Orbene, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni mosse dal all'atto della sua costituzione in giudizio, secondo cui '…non può CP_3
riconoscersi in capo all'Amministrazione alcuna condotta negligente ovvero
una colposa omissione non essendo mai stata avanzata una domanda né
di legalizzazione dei documenti né, tantomeno, per la fissazione di un
appuntamento per l'ottenimento del visto nei modi e nei termini previsti
dalla legge' e che '…si reputa che non possano assumere alcun rilievo le
PEC trasmesse dal legale di controparte in quanto non previste dalla
normativa, peraltro riportata anche sui siti web dell'Ambasciata; il
ricorrente, infatti, avrebbe dovuto avvalersi delle società di outsourcing
preposte all'organizzazione degli appuntamenti presso il parte Parte_2
ricorrente non ha dimostrato di aver adito l'autorità amministrativa entro il termine di validità del nulla osta secondo le predette modalità né ha pagina 7 confutato che queste ultime non fossero quelle realmente pubblicizzate ai sensi dell'art. 47 del codice visti, limitandosi ad affermare che
'…contrariamente a quanto sostenuto in comparsa di costituzione, il
ricorrente stesso, prima dell'odierno difensore, ha inviato due p.e.c.
all'Ambasciata italiana per richiedere un appuntamento per il rilascio dei
visti, come da documentazione in atti (doc. 6 e 7)'. Tale modalità, tuttavia,
appare non consona a quella indicata dall'amministrazione e neppure sono stati dedotti ulteriori mezzi istruttori atti a validare le allegazioni di parte ricorrente.
Difettando la prova di una tempestiva richiesta di fissazione dell'appuntamento secondo le modalità indicate dall'amministrazione, un comportamento inadempiente della stessa non appare configurabile neppure con riferimento a tale adempimento.
Al rigetto della domanda segue la condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore del Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo,
[...]
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Nulla sulle spese in ordine al rapporto processuale con
[...]
stante la sua contumacia. CP_3
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore del
[...]
delle spese di lite che si Controparte_1
pagina 8 liquidano in complessivi euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge se dovuti;
- nulla sulle spese con riferimento al . Controparte_3
Roma, 24 giugno 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9