Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2019
Udienza del 18.4.2025
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. Del Vergiolo, in sosituzione dell'Avv. Pontremoli, per parte convenuta l'Avv. Nieri, in sostituzione dell'Avv. Rossi.
I procuratori delle parti si riportano alle precisate conclusioni.
Il Presidente decide la causa con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente Giulio Giuntoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies Cod. Proc. civ. nel procedimento iscritto al n. 262 dell'anno 2019
TRA
e Parte_1 Parte_2
: Avv. ALESSANDRO PONTREMOLI
[...]
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: Avv. MARCO ROSSI
- PARTE CONVENUTA -
Con conclusioni così precisate:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE E : Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti o, in subordine, compensare quanto eventualmente dovuto con l'importo delle rate corrisposte;
- in ogni caso:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di cui in premessa ex artt. 1346 - 1418 c.c.; dichiarare altresì non dovuti agli addebiti per interessi, oneri e spese ove superiori alla soglia di cui alla L. 108/96;
- in via alternativa: accertare e dichiarare che le clausole relative agli interessi di mora, penali, spese di recupero stragiudiziale e/o estinzione anticipata, sono da ritenersi eccessivamente onerose e, per l'effetto, ridurle secondo equità ex art. 1384 c.c.;
- per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei pagina 1 di 6
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA COME SPECIFICATE Controparte_2
CON MEMORIA EX ART. 183, COMMA 6 N. 1 C.P.C.
In via preliminare:
1)Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2)Previa pronuncia in ordine alla superiore istanza, concedersi termine a parte attrice opponente per esperire la procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010.
Nel merito:
2)Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti degli odierni opponenti, in solido tra loro, della CP_1 somma di €. 8.933,41 oltre successivi interessi legali dalla domanda al saldo;
3)In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opponenti, condannarli (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di €. CP_1
8.933,41 ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art.
1284 cc, condannando parte opponente al pagamento di detta somma;
4)Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
In via istruttoria:
Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico della procedura monitoria.
FATTO E DIRITTO 1.
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con cui – ad istanza di – Controparte_3 era stato ingiunto agli opponenti, rispettivamente in qualità di debitore principale e di fideiussore, il pagamento di € 8.933,41 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), a titolo di mancato pagamento dei canoni di cui al contratto di leasing auto stipulato in data 12/2/2009 tra Parte_1
e Neos Finance, poi assorbita da (doc. 2 fascicolo monitorio),
[...] Controparte_4 che ha ceduto il credito all'odierna convenuta (doc. 4 fascicolo monitorio), al fine di ottenere la revoca del predetto decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della propria pretesa gli attori opponenti deducevano: i) che il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva il pagamento di un corrispettivo pari ad euro 50.865,17 (oltre iva) da corrispondersi mediante 59 rate mensili pari ad € 787,19 cadauna;
ii) che detto contratto sarebbe da qualificarsi come leasing traslativo, con la conseguenza per cui, in applicazione dell'articolo 1526 c.c., la società concedente avrebbe dovuto restituire i canoni riscossi;
iii) che, in ogni caso, il corrispettivo contrattualmente pattuito era stato interamente versato dalla conduttrice: in parte mediante pagamenti in denaro ed in parte mediante restituzione del bene oggetto del contratto;
iv) che le pattuizioni contrattuali prevedevano interessi di mora usurari, con conseguente diritto dell'attrice alla ripetizione pagina 2 di 6 delle somme versate a tale titolo;
v) che le clausole di determinazione dell'interesse di mora, delle spese e delle penali sarebbero da qualificarsi alla stregua di clausole penali connotate da eccessiva onerosità, con conseguente sussistenza dei presupposti per la loro riduzione ex art. 1384 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e delle domande riconvenzionali, poiché infondate in fatto e in diritto. La causa proseguiva mediante acquisizione delle prove documentali e con l'esperimento di CTU contabile.
La causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
2.
Pretesa creditoria. Pagamento del corrispettivo dovuto in forza di rapporto contrattuale.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992; Sez.
3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza
n. 5055 del 25/05/1999; Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
Orbene, tanto premesso, applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
All'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che tra e Neos Finance, in data Parte_1
12/2/2009, è stato sottoscritto un contratto di leasing auto stipulato avente ad oggetto il godimento dell'automobile “BMW 525 D TOURING ATTIVA SPACE”, targata DV346GJ (v. contratto di leasing, doc. 2 fascicolo monitorio).
Il predetto rapporto contrattuale dedotto da parte opposta (attrice in senso sostanziale) deve ritenersi non specificamente contestato tra le parti in causa e, quindi, circostanza pacifica (pagina 3 atto di citazione in opposizione), in quanto il fatto non contestato non ha bisogno di prova, perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
Il medesimo principio può essere applicato alla qualità di fideiussore della Signora Parte_2 nonché alla legittimazione attiva di parte attrice, entrambe circostanze non contestate nel
[...] presente procedimento.
Qualificazione giuridica del contratto e normativa applicabile pagina 3 di 6 Parte attrice ha contraddetto la pretesa monitoria deducendo che il contratto di cui si discute sarebbe qualificabile alla stregua di un leasing traslativo, con conseguente applicazione dell'articolo 1526 c.c., nonché deducendo, in ogni caso, di avere corrisposto l'intero corrispettivo pattuito.
Come correttamente rilevato dagli opponenti, il contratto del 13/2/2009 va qualificato come leasing traslativo.
Depongono in favore di tale qualificazione giuridica: l'oggetto del contratto, rappresentato da un bene di consumo durevole;
la facoltà dell'utilizzatore di acquistare il bene stesso alla scadenza, esercitando il diritto di opzione (v. pag. 7 contratto, doc. 2 fascic. monitorio); il valore residuo del bene oggetto del contratto, certamente superiore rispetto all'importo fissato per l'esercizio dell'opzione.
Ai contratti di leasing traslativo i cui presupposti per la risoluzione – come avvenuto nel caso di specie
– si sono verificati anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c..
Tuttavia, nella fattispecie in esame non può trovare applicazione il disposto dell'art. 1526, comma 1,
c.c., nella misura in cui prevede la restituzione dei canoni in caso di risoluzione del contratto, avendo le parti pattuito apposita clausola penale.
In particolare, il contratto prevede una clausola risolutiva espressa ed una clausola penale in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore; quest'ultima consente al concedente di pretendere i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, nonché quelli a scadere, maggiorati del prezzo previsto per l'acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene (cfr. pag. 6 contratto – art. 8, doc. 2 monitorio). Il diritto di richiedere i canoni scaduti e quelli a scadere in caso di inadempimento, presuppone il diritto del concedente di trattenere i canoni riscossi.
Invero, è prassi frequente nei rapporti commerciali l'inserimento nei contratti di leasing traslativo di clausole penali che prevedono l'irripetibilità dei canoni già versati con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito. Nondimeno, tale previsione contrattuale è coerente con l'art. 1526, comma 2 c.c. che disciplina l'eventualità che le parti abbiano convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità.
La Cassazione, del resto, ha riconosciuto la liceità e la non eccessività di tali clausole penali laddove consentano alla società finanziaria di ottenere lo stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente dall'utilizzatore, dovendosi comparare il vantaggio che la clausola assicura al contraente adempiente, con il margine di guadagno che egli si riprometteva di legittimamente trarre dall'affare, con l'esclusione dello scopo della finalità di rivendita del bene all'utilizzatore condizionata all'opzione di acquisto da parte di quest'ultimo, avendo il leasing una funzione sostanzialmente finanziaria. (Cass. 21762/2019).
In pratica, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte.
Ne consegue che l'art. 1526 c.c. non è incompatibile con la previsione contrattuale di una clausola penale, che è di per sé valida e legittima, purché essa non attribuisca al concedente più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto (Cass. 3096/2024). pagina 4 di 6 In caso contrario, la penale potrà essere ridotta, ai sensi degli artt. 1526, comma 2 c.c. e 1384 c.c., in modo da contemperare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo (Cass. 10249/2022). Ciò con l'ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa dovrà essere letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c. (v. Cass. SS.UU. 2061 del 2021 e Cass. 15202 del 2018).
Nel caso di specie, la clausola contrattuale di deroga all'articolo 1526 c.c. consente al concedente di pretendere i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, nonché quelli a scadere maggiorati del prezzo previsto per l'acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene. Il parametro del prezzo di vendita, quale importo per la diminuzione di quanto dovuto dall'utilizzatore al concedente in caso di risoluzione anticipata, consente a quest'ultimo di determinare arbitrariamente se e quando decurtare il ricavato dalla vendita a terzi.
In applicazione del principio sancito dalle sezioni unite e poc'anzi richiamato, tale clausola penale deve essere interpretata secondo buona fede, con la conseguenza per cui il riferimento effettuato dai contraenti al prezzo di vendita deve intendersi quale valore di mercato del bene al momento della sua restituzione, con la precisazione che, ove il concedente avesse ricavato dalla vendita del bene un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato, il surplus sarebbe dovuto essere computato a vantaggio dell'utilizzatore, in diminuzione del quantum dovuto da quest'ultimo in favore del concedente.
Così interpretata, la clausola contrattuale in esame appare esente da censure, poiché soddisfa pienamente l'esigenza, su cui si fonda il dettato dell'art. 1526 c.c., di assicurare l'equilibrato contemperamento degli interessi delle parti anche nella fase successiva alla risoluzione del contratto, in quanto le somme previste tendono a realizzare lo stesso risultato economico che la concedente avrebbe ottenuto dal corretto adempimento contrattuale (v. Cass. 30 settembre 2021, n. 26531, 14 ottobre 2021,
n. 28022, e 30 marzo 2022, n. 10249).
Orbene, applicando i suesposti principi al caso che ci occupa si osserva quanto segue.
L'autovettura oggetto del contratto di leasing è stata restituita in data 13.9.2012 (v. verbale di riconsegna, dc. 2 fascicolo opponenti, allegato alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Secondo quanto dedotto dagli attori opponenti, il valore di mercato della vettura al momento della riconsegna si attestava sui 20.000,00 euro.
Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta opposta (v. sul punto quanto riferito da a p. 9 della propria comparsa di costituzione in giudizio). CP_3
Considerato che la clausola penale consentiva al concedente di pretendere i canoni scaduti e quelli a scadere al netto del prezzo di vendita/valore di mercato e che il valore di mercato del bene, pari ad euro
20.000,00, è superiore rispetto all'importo ingiunto in linea capitale, pari ad euro 8.933,41, l'utilizzatore non è tenuto al pagamento di somme in favore del concedente.
Alla luce di quanto espresso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve essere dichiarato che non ha niente a che pretendere da , né dalla Controparte_3 Parte_1
Signora nella sua qualità di fideiussore. Parte_2
Sulla usurarietà degli interessi e sulla riduzione della clausola penale pagina 5 di 6 Parte attrice opponente ha contestato la violazione della disciplina sull'usura oggettiva ed ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente versati.
Le domande in esame non possono trovare accoglimento.
Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario.
Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (Cassazione civile sez. III,
09/04/2025, n. 9352; Cass. 29/03/2024, n.8579).
Nel caso di specie è cessionaria del solo credito vantato da Neos Finance S.p.a. nei CP_3 confronti di , con la conseguenza per cui parte opposta non è legittimata passiva Parte_1 delle domande di ripetizione dell'indebito formulate dagli attori opponenti.
Tali domande devono essere pertanto rigettate.
3.
La parziale reciproca soccombenza tra le parti impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. accerta e dichiara che e nulla devono a Parte_1 Parte_2 CP_3 per le causali di cui in premessa;
[...]
3. rigetta le ulteriori domande delle parti;
4. compensa le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU.
Il Presidente del Tribunale
Giulio Giuntoli
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