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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIUBNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 30 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.24759-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato a [...] - SP - BRASILE il Parte_1
09/07/1985, Codice Fiscale rappresentato e difeso C.F._1
Enrico Valcalcer
( ) del Foro di Nocera Inferiore unitamente CodiceFiscale_2
all' come da procura in atti Parte_2
RICORRENTE contro
Il in persona del p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 le trettuale dello iciliato per la carica presso la sede della stessa;
Resistente CONTUMACE
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza in linea retta del sig. , cittadino Persona_1
IA, nacque il 08/07/1895 a NAPOLI - NAPOLI, sposò, 22/08/1918 in SÀO
PAULO - SP - BRASILE, senza mai naturalizzarsi. Persona_2
Il viene dichiarato contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso favorevole
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo IA, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era di Napoli città da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino IA per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato IA nato in [...] fino al richiedente.
Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo IA non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa al figlio che,
a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino IA.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino IA, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Il ricorrente ha dato prova di aver presentato la domanda, in conformità con le disposizioni sul cui portale è richiesto di utilizzare il servizio di prenotazione on line prenot@mi; ha regolarmente provveduto ad adire la Pubblica Amministrazione competente - il Consolato Generale d'Italia a San Paolo - inoltrando le apposite richieste a mezzo email come espressamente richiesto dal medesimo rispettivo
Consolato senza per contro ottenere a tutt'oggiper il riconoscimento del proprio status civitatis IA iure sanguinis quali discendenti -in linea diretta- di cittadino IA, senza aver ricevuto alcuna convocazione.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis IA iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
1) - Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
, per discendenza diretta dall'IA , è cittadino
[...] Persona_1
IA;
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 27 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIUBNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 30 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.24759-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato a [...] - SP - BRASILE il Parte_1
09/07/1985, Codice Fiscale rappresentato e difeso C.F._1
Enrico Valcalcer
( ) del Foro di Nocera Inferiore unitamente CodiceFiscale_2
all' come da procura in atti Parte_2
RICORRENTE contro
Il in persona del p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 le trettuale dello iciliato per la carica presso la sede della stessa;
Resistente CONTUMACE
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza in linea retta del sig. , cittadino Persona_1
IA, nacque il 08/07/1895 a NAPOLI - NAPOLI, sposò, 22/08/1918 in SÀO
PAULO - SP - BRASILE, senza mai naturalizzarsi. Persona_2
Il viene dichiarato contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso favorevole
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo IA, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era di Napoli città da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino IA per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato IA nato in [...] fino al richiedente.
Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo IA non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa al figlio che,
a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino IA.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino IA, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Il ricorrente ha dato prova di aver presentato la domanda, in conformità con le disposizioni sul cui portale è richiesto di utilizzare il servizio di prenotazione on line prenot@mi; ha regolarmente provveduto ad adire la Pubblica Amministrazione competente - il Consolato Generale d'Italia a San Paolo - inoltrando le apposite richieste a mezzo email come espressamente richiesto dal medesimo rispettivo
Consolato senza per contro ottenere a tutt'oggiper il riconoscimento del proprio status civitatis IA iure sanguinis quali discendenti -in linea diretta- di cittadino IA, senza aver ricevuto alcuna convocazione.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis IA iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
1) - Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
, per discendenza diretta dall'IA , è cittadino
[...] Persona_1
IA;
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 27 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa A. De Simone