Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2025, proposto da
CO RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Di Maula e Gabriele Sabbadini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - Sez. II Civile (Settore Lavoro e Previdenza), n. 39/2025, pubblicata il 10.1.2025, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 912/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, 85, co. 9 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PE ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria - Sez. II Civile (Settore Lavoro e Previdenza), ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”) per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme a tale titolo dovute.
La sentenza in copia conforme all’originale è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
Con ricorso notificato e depositato il 22/05/2025 il docente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendovi il Ministero dato esecuzione.
In data 16/06/2025, si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso con atto di mera forma.
Con memoria depositata il 20/01/2026 parte ricorrente ha dato dell’intervenuta esecuzione della sentenza, provvedendo ad allegare una nota del Ministero resistente – Ufficio scolastico regionale – avente ad oggetto “Comunicazione avvenuta erogazione voucher “Carta del docente”.
Alla camera di consiglio dell’11/02/2026 la causa è stata così trattenuta in decisione.
Rileva il Collegio che la predetta nota, con cui si comunica all’Avv. Emanuele Di Maula “ che Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto nelle sentenze meglio dettagliate nella seguente tabella, nella quale sono riportati, altresì, il nominativo del ricorrente e la data di accredito del voucher ”, non contiene alcuna indicazione del pagamento effettuato in favore dell’odierno ricorrente.
Il mancato deposito della prova dell’intervenuto pagamento non consente al Collegio di dichiarare, con una pronuncia di merito, la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., mancando la prova documentale del pieno soddisfacimento del credito vantato in forza delle sentenze oggetto dell’azione di ottemperanza.
Ciononostante, la richiesta dei difensori dei ricorrenti può essere comunque interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
Le spese di giudizio possano essere integralmente compensate, in ragione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE ST | NA CR |
IL SEGRETARIO