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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 808/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1971 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Marchesini Claudia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Rabat
(Marocco) il 01/09/2006, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Borgosesia (VC) all'Atto n. 48, Parte II - Serie C, Anno 2006.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 09/12/2008, Per_1 Persona_2 Per_3
03/07/2011 e 02/07/2015, tutti ancora minori.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono giudizialmente separati, accettando la proposta conciliativa formulata dal
Presidente relatore, con sentenza n. 585 del 06/12/2023 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Rabat (Marocco) il 01/09/2006, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Borgosesia (VC) all'Atto n. 48, Parte II - Serie C, Anno 2006 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 Per_3 genitori con l'impegno da parte dei medesimi di educarli ed istruirli, con residenza anagrafica presso la madre, in Borgosesia (VC), Via Vittorio Veneto n. 56, ed obbligo in capo alla medesima di comunicare ogni futura variazione di recapito;
2. quanto al diritto di visita, i genitori hanno concordato il seguente protocollo: i figli trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione pagina 2 di 4 materna;
inoltre, quando il Sig. effettuerà il turno lavorativo mattutino, il padre Pt_1 trascorrerà con i figli uno/due pomeriggi/sera durante la settimana, riaccompagnandoli presso la madre intorno alle ore 21.00. Tale protocollo potrà essere dai genitori modificato ed ampliato di comune accordo, in base alle esigenze lavorative e familiari dei medesimi ed ai desideri dei figli. Il padre trascorrerà con i minori 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
Durante le festività scolastiche natalizie e pasquali i figli trascorreranno metà del periodo di vacanza con il padre e metà con la madre;
quanto agli altri giorni di vacanza da scuola verranno mantenuti i turni di visita e frequentazioni normali. Per le altre festività- ponti e varie- si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
3. il sig. verserà alla sig.ra l'importo di euro 540,00 mensili Parte_1 Parte_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 30 di ogni mese, con accredito su c/c intestato alla medesima;
4. l'assegno unico universale per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
5. si dà atto che la detrazione per i figli a carico verrà inserita nella dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori e verrà di conseguenza usufruita nella misura del 50%;
6. le spese straordinarie per i figli (per tali da intendersi, a mero titolo esemplificativo: le spese scolastiche, extra scolastiche -ivi comprese le quote da versarsi per il pre ed il post scolastico-, mediche non coperte dal SSN, dentistiche ed odontoiatriche e comunque specialistiche, sportive e ludiche) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa;
7. per quanto riguarda le modalità di concertazione delle spese extra assegno nonché le relative modalità di pagamento, si farà riferimento al Protocollo dell'intestato Tribunale: al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione specificamente definito, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati a cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori saranno tenuti a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
8. entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura;
9. si dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento avendo definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio;
10. si dà atto che le parti si danno reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, nonché di quelli individuali dei figli minori.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 808/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1971 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Marchesini Claudia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 07/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Rabat
(Marocco) il 01/09/2006, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Borgosesia (VC) all'Atto n. 48, Parte II - Serie C, Anno 2006.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 09/12/2008, Per_1 Persona_2 Per_3
03/07/2011 e 02/07/2015, tutti ancora minori.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono giudizialmente separati, accettando la proposta conciliativa formulata dal
Presidente relatore, con sentenza n. 585 del 06/12/2023 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Rabat (Marocco) il 01/09/2006, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Borgosesia (VC) all'Atto n. 48, Parte II - Serie C, Anno 2006 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 Per_3 genitori con l'impegno da parte dei medesimi di educarli ed istruirli, con residenza anagrafica presso la madre, in Borgosesia (VC), Via Vittorio Veneto n. 56, ed obbligo in capo alla medesima di comunicare ogni futura variazione di recapito;
2. quanto al diritto di visita, i genitori hanno concordato il seguente protocollo: i figli trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione pagina 2 di 4 materna;
inoltre, quando il Sig. effettuerà il turno lavorativo mattutino, il padre Pt_1 trascorrerà con i figli uno/due pomeriggi/sera durante la settimana, riaccompagnandoli presso la madre intorno alle ore 21.00. Tale protocollo potrà essere dai genitori modificato ed ampliato di comune accordo, in base alle esigenze lavorative e familiari dei medesimi ed ai desideri dei figli. Il padre trascorrerà con i minori 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
Durante le festività scolastiche natalizie e pasquali i figli trascorreranno metà del periodo di vacanza con il padre e metà con la madre;
quanto agli altri giorni di vacanza da scuola verranno mantenuti i turni di visita e frequentazioni normali. Per le altre festività- ponti e varie- si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
3. il sig. verserà alla sig.ra l'importo di euro 540,00 mensili Parte_1 Parte_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 30 di ogni mese, con accredito su c/c intestato alla medesima;
4. l'assegno unico universale per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
5. si dà atto che la detrazione per i figli a carico verrà inserita nella dichiarazione dei redditi di entrambi i genitori e verrà di conseguenza usufruita nella misura del 50%;
6. le spese straordinarie per i figli (per tali da intendersi, a mero titolo esemplificativo: le spese scolastiche, extra scolastiche -ivi comprese le quote da versarsi per il pre ed il post scolastico-, mediche non coperte dal SSN, dentistiche ed odontoiatriche e comunque specialistiche, sportive e ludiche) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa;
7. per quanto riguarda le modalità di concertazione delle spese extra assegno nonché le relative modalità di pagamento, si farà riferimento al Protocollo dell'intestato Tribunale: al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione specificamente definito, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati a cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori saranno tenuti a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
8. entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura;
9. si dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento avendo definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio;
10. si dà atto che le parti si danno reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, nonché di quelli individuali dei figli minori.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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