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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 3466.2021 TRA
nato a [...] l'[...] (CF ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso - in virtù di procura in calce all'atto di appello rilasciata su foglio separato – dall'avv.to Gianluca Flammia C.F. ed elett.te dom.to presso lo C.F._2 studio Legale Flammia sito in Napoli alla via vito Fornari nr. 4; APPELLANTE E
- quale Controparte_1 società di gestione del Fondo Fondo Controparte_2 [...]
- con sede legale in Roma alla via Nazionale Controparte_3
n° 87 (P.Iva, c.f. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n° , P.IVA_1
R.E.A. RM-1054624), in persona della dr.ssa procuratore Controparte_4 speciale in forza di atto del 15 dicembre 2020 per Notar Michele Misurale, rep. 12678 – racc. 7223, registrata presso l'Agenzia Entrate di Roma 1 in data 21/12/2020 al n. 30478 serie 1T, rapp.ta e difesa – giusta procura - dall'avv. Giuseppe Mazzarella (c.f. - PEC: - fax C.F._3 Email_1
081.0097036) col quale elett.te domicilia in Aversa via Pisacane;
APPELLATO
nato a [...] il [...] (CF Controparte_5 C.F._4 residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2023/20201, depositata in data 3.3.2021, non notificata Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.2.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A. Giudizio di primo grado Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato n data 15 ottobre 2018, la
[...] adiva il Tribunale di Napoli per Controparte_1 sentire ingiungere il sig. e in via solidale il sig. , il Parte_1 Controparte_5 pagamento della somma complessiva di Euro 109.276,21 (centonovemiladuecentosettantasei/21) assumendo che: “Con contratto stipulato il 01 gennaio 2002 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in pari data al n°311337 serie 3, INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti - concedeva in locazione alla “ Parte_2 [...]
) l'unità immobiliar Parte_3 P.IVA_2
via G. la G/4 int. 1, perché fosse pagina 1 di 6 destinata esclusivamente ad uso di ristorante e pizzeria. La durata della locazione veniva convenuta tra le parti in anni sei a partire dal 01/01/2002 con prima scadenza il 31/12/2007; mentre il canone di locazione annuo originario ammontava ad euro 28.508,42 - oltre aggiornamenti automatici secondo gli indici Istat - da versare in rate mensili anticipate pari ad € 2.375,70 entro il giorno cinque di ciascun mese di scadenza. In virtù degli aggiornamenti avutisi nel corso del rapporto, allo stato il canone dovuto per ogni mensilità ammonta ad € 3.462.16. Inoltre, l'art.12 del contratto locatizio pone a carico del conduttore il pagamento, unitamente al canone di locazione, delle spese che il locatore (proprietario esclusivo dello stabile) sostiene per gli oneri accessori, ivi compreso il riscaldamento, raffrescamento e consumi d'acqua, ove esistenti, da ripartire secondo lo stato di ripartizione/tabelle millesimali (che il conduttore dichiara di aver ricevuto e ben conoscere) il tutto sulla base del preventivo di spesa, salvo eventuale conguaglio alla fine di ogni esercizio in relazione ai consuntivi di spesa. Tuttavia nel corso del rapporto locatizio l'azienda veniva ceduta e trasferita varie volte ragion per cui, a norma dell'art.36 Legge 392/78 succedevano diversi conduttori dell'immobile, ed in particolare: - La “ Controparte_6
- che a seguito di cessione delle quote
[...] denominazione sociale in “ - con atto del Controparte_7
28/10/2004, per Notar dr i (Rep. 12447), Persona_1 cedeva e trasferiva l'attività commerciale, esercitata negli immobili oggetto di locazione e con essa il contratto di locazione alla “ e Cabaret s.n.c. CP_8 Controparte_7
(C.F. . Successiva “
[...] P.IVA_3 Controparte_9
”, previa cessione delle quote sociali, modificava la propria
[...] ociale in “ :- Controparte_10 [...]
a sua volta, cedeva e trasferiva l'attiva Controparte_10
x art.36 Legge n°392/78, alla “Ristopizza Regine' s.a.s. di IN RO & C” (C.F. ); -ancora, “Ristopizza Regine' P.IVA_4
S.a.s. di IN RO & C.”, con atto del 03/10/2014 per Notar dr. Persona_2
Notaio in Napoli (Rep. 26674 — Racc. 16483), mutava denominazione di trasferimento delle quote sociali, divenendo “ Controparte_11
” ; -infine la “
[...] Controparte_11
/2015 veniva es Con decreto ingiuntivo n. 8751/2018, emesso dal Tribunale di Napoli, era ingiunto a ed a in solito di pagare in favore di Controparte_5 Parte_1 [...]
la somma di euro Controparte_1 Controparte_1
109.276,21 oltre la penale contrattuale nella misura del 6% sulla detta somma per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo nonché le spese del procedimento. Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione e, nella Parte_1 resistenza del Controparte_1
contumace .
[...] Controparte_5
Costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] aveva contestato la Controparte_1 fondatezza dell'avversa opposizione, chiedendo che fosse rigettata (con conseguente conferma del decreto opposto), previa reiezione dell'avversa istanza di sospensione, e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. All'esito dell'espletata istruttoria (consistita nell'acquisizione documentale), il pagina 2 di 6 Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2023/20201, depositata in data 3.3.2021, non notificata, dichiarava inammissibile la domanda formulata dall'opponente nei confronti di rigettava l'opposizione perché infondata, Controparte_5 confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente delle spese di lite liquidate in € 13.430,00 per compensi ed € 50,00 per spese, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. B. Giudizio d'appello. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo PEC in data 28.7.2021 a
[...]
a , ex art Parte_4 Controparte_5
143 c.p.c. in data 16.9.2021 con cui ha convenuto gli odierni appellati dinanzi a questa Corte, al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza impugnata, preliminarmente la rimessione della causa, ex art. 354 c.p.c., al primo giudice al fine di rinnovare – stante la lesione del contraddittorio - l'intero giudizio e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio con attribuzione al difensore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio
[...] premettendo che il contratto Controparte_1 locativo è stato risolto per inadempimento del conduttore con giudicato sostanziale costituito dall'ordinanza di convalida emessa in data 21/03/2016 dal Tribunale di Napoli e munita di formula esecutiva in data 22/03/2016 (cfr fascicolo di primo grado r.g. 5993/2016 iscritto a ruolo il 29/2/16); che infatti, dopo qualche mese dalla cancellazione della Ristopizza Regine' S.a.s. di dal Registro Controparte_5 delle Imprese, e precisamente tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, l'odierna appellata ha notificato al sig. quale ex socio ed amministratore Controparte_5 unico della suddetta società, sfratto per morosità per ottenere la liberazione dell'immobile ed il pagamento dei canoni e oneri sino a quel momento scaduti e non pagati, oltre quelli successivi a scadere sino al rilascio e che però la richiesta di decreto ingiuntivo in danno del sig. , proposta in uno con la richiesta di CP_5 convalida dello sfratto, veniva rigettata dal Giudice del suddetto procedimento sommario poichè nel fascicolo di parte mancava una copia dell'atto notificato cui apporre il decreto ingiuntivo in calce (cfr. convalida); che Controparte_12
nella qualità sopra specificata, ha incardinato il procedimento di sfratto, con
[...] richiesta d'ingiunzione di pagamento, contro il sig. perché, in quel caso, lo CP_5 stesso era l'unico legittimato passivo, in quanto detentore effettivo dell'immobile essendo infondata la tesi di controparte secondo cui avrebbe promosso CP_1
l'azione di sfratto solo nei confronti del sig. (e non anche contro il sig. CP_5
) perché ha sempre ritenuto il primo come esclusivo responsabile;
che ancora, Pt_1 provvedendo su ricorso depositato da il Tribunale di Controparte_12
Napoli, sezione Quinta bis, in persona del Giudice dr. Peluso, con decreto ex art. 611 c.p.c. ha liquidato in € 1.275,10 le spese di esecuzione sostenute da in CP_1 danno di , quale socio accomandatario della Ristopizza Regine' Controparte_5
s.a.s. di;
che invano il suddetto ricorso con pedissequo decreto è Controparte_5 stato notificato al debitore (fascicolo di primo grado); che con atto di CP_5 citazione del 15/03/2017, il sig. ha citato l'odierna appellata Controparte_5 innanzi al Tribunale di Napoli per l'udienza del 13/07/2017 affinchè fosse dichiarato il grave inadempimento contrattuale del Fondo Controparte_2
pagina 3 di 6 Due gestito da e, per l'effetto, fosse condannato al Controparte_12 risarcimento dei danni da infiltrazioni che si sarebbero verificate nell'immobile sito in Napoli alla Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola G/4, danni quantificati dall'attore arbitrariamente in €.20.589,40; che il Tribunale di Napoli con sentenza (passata in cosa giudicata) n. 514/2019 (r.g. 8179/2017), ha respinto la domanda risarcitoria proposta dal sig. per difetto di prova ex art 2697 c.c. Controparte_5 condannando lo stesso al pagamento delle spese di giustizia;
che, è noto che i giudicati sostanziali fanno stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito del diritto controverso, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico funzionale all'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (soggetti, petitum, causa petendi), come nel caso di specie. Parte appellata chiedeva rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata perché inammissibile oltre che infondata;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello vista anche l'erronea introduzione del rito, con ogni conseguenza di legge anche in relazione alle spese del presente giudizio con attribuzione in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. ; sempre in via preliminare e nel rito, dichiarare inammissibili le domande e le eccezioni “nuove” ex adverso proposte, ai sensi dell'art.345 c.p.c.; nel merito, respingere in toto l'appello perché infondato in fatto ed in diritto ed emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge;
per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 2023/2021 pubblicata il 03/03/2021 RG n. 207/2019 del Tribunale di Napoli e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo n°8751/2018 già dichiarato esecutivo ex art. 653 cpc;
in subordine, ed in caso di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, rideterminare il credito dell'appellata e condannare in sentenza l'appellante a quella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere e qua e giusta;
in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del presente gravame, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Con ordinanza dell'8.3.2022 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
disposto il mutamento del rito, da ordinario a locatizio e rinviato la causa, per la discussione, all'udienza del 7/11/2023 poi differita al 18.2.2025. All'udienza del 18 febbraio 2025 nessuno compariva e la Corte rinviava ex artt. 181- 309 c.p.c. all'udienza del 1.4.2025. Con successivo decreto del 5.3.2025 ritualmente comunicato dalla cancelleria, è stato disposto che la detta udienza del 1.4.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c.. E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
pagina 4 di 6 Va, innanzitutto dichiarata la contumacia di che sebbene Controparte_5 regolarmente citato non ha inteso costituirsi, Va , dunque, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. Il presente procedimento è stato, invero, instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008. Va al riguardo osservato che il D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 ha modificato l'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c.; per effetto di tali modifiche, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla precedente udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo. E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado. Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi. Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
PQM
La Corte di appello di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2023/20201, depositata in
[...] data 3.3.2021, non notificata, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_5
2) dichiara l'estinzione del giudizio.
3) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Così deciso in Napoli, 2.4.2025 in esito all'udienza del 1.4.2025 sostituita a norma dell'art. 127 ter c.p.c. a trattazione scritta.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
nato a [...] l'[...] (CF ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso - in virtù di procura in calce all'atto di appello rilasciata su foglio separato – dall'avv.to Gianluca Flammia C.F. ed elett.te dom.to presso lo C.F._2 studio Legale Flammia sito in Napoli alla via vito Fornari nr. 4; APPELLANTE E
- quale Controparte_1 società di gestione del Fondo Fondo Controparte_2 [...]
- con sede legale in Roma alla via Nazionale Controparte_3
n° 87 (P.Iva, c.f. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n° , P.IVA_1
R.E.A. RM-1054624), in persona della dr.ssa procuratore Controparte_4 speciale in forza di atto del 15 dicembre 2020 per Notar Michele Misurale, rep. 12678 – racc. 7223, registrata presso l'Agenzia Entrate di Roma 1 in data 21/12/2020 al n. 30478 serie 1T, rapp.ta e difesa – giusta procura - dall'avv. Giuseppe Mazzarella (c.f. - PEC: - fax C.F._3 Email_1
081.0097036) col quale elett.te domicilia in Aversa via Pisacane;
APPELLATO
nato a [...] il [...] (CF Controparte_5 C.F._4 residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2023/20201, depositata in data 3.3.2021, non notificata Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.2.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A. Giudizio di primo grado Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato n data 15 ottobre 2018, la
[...] adiva il Tribunale di Napoli per Controparte_1 sentire ingiungere il sig. e in via solidale il sig. , il Parte_1 Controparte_5 pagamento della somma complessiva di Euro 109.276,21 (centonovemiladuecentosettantasei/21) assumendo che: “Con contratto stipulato il 01 gennaio 2002 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in pari data al n°311337 serie 3, INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti - concedeva in locazione alla “ Parte_2 [...]
) l'unità immobiliar Parte_3 P.IVA_2
via G. la G/4 int. 1, perché fosse pagina 1 di 6 destinata esclusivamente ad uso di ristorante e pizzeria. La durata della locazione veniva convenuta tra le parti in anni sei a partire dal 01/01/2002 con prima scadenza il 31/12/2007; mentre il canone di locazione annuo originario ammontava ad euro 28.508,42 - oltre aggiornamenti automatici secondo gli indici Istat - da versare in rate mensili anticipate pari ad € 2.375,70 entro il giorno cinque di ciascun mese di scadenza. In virtù degli aggiornamenti avutisi nel corso del rapporto, allo stato il canone dovuto per ogni mensilità ammonta ad € 3.462.16. Inoltre, l'art.12 del contratto locatizio pone a carico del conduttore il pagamento, unitamente al canone di locazione, delle spese che il locatore (proprietario esclusivo dello stabile) sostiene per gli oneri accessori, ivi compreso il riscaldamento, raffrescamento e consumi d'acqua, ove esistenti, da ripartire secondo lo stato di ripartizione/tabelle millesimali (che il conduttore dichiara di aver ricevuto e ben conoscere) il tutto sulla base del preventivo di spesa, salvo eventuale conguaglio alla fine di ogni esercizio in relazione ai consuntivi di spesa. Tuttavia nel corso del rapporto locatizio l'azienda veniva ceduta e trasferita varie volte ragion per cui, a norma dell'art.36 Legge 392/78 succedevano diversi conduttori dell'immobile, ed in particolare: - La “ Controparte_6
- che a seguito di cessione delle quote
[...] denominazione sociale in “ - con atto del Controparte_7
28/10/2004, per Notar dr i (Rep. 12447), Persona_1 cedeva e trasferiva l'attività commerciale, esercitata negli immobili oggetto di locazione e con essa il contratto di locazione alla “ e Cabaret s.n.c. CP_8 Controparte_7
(C.F. . Successiva “
[...] P.IVA_3 Controparte_9
”, previa cessione delle quote sociali, modificava la propria
[...] ociale in “ :- Controparte_10 [...]
a sua volta, cedeva e trasferiva l'attiva Controparte_10
x art.36 Legge n°392/78, alla “Ristopizza Regine' s.a.s. di IN RO & C” (C.F. ); -ancora, “Ristopizza Regine' P.IVA_4
S.a.s. di IN RO & C.”, con atto del 03/10/2014 per Notar dr. Persona_2
Notaio in Napoli (Rep. 26674 — Racc. 16483), mutava denominazione di trasferimento delle quote sociali, divenendo “ Controparte_11
” ; -infine la “
[...] Controparte_11
/2015 veniva es Con decreto ingiuntivo n. 8751/2018, emesso dal Tribunale di Napoli, era ingiunto a ed a in solito di pagare in favore di Controparte_5 Parte_1 [...]
la somma di euro Controparte_1 Controparte_1
109.276,21 oltre la penale contrattuale nella misura del 6% sulla detta somma per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo nonché le spese del procedimento. Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione e, nella Parte_1 resistenza del Controparte_1
contumace .
[...] Controparte_5
Costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] aveva contestato la Controparte_1 fondatezza dell'avversa opposizione, chiedendo che fosse rigettata (con conseguente conferma del decreto opposto), previa reiezione dell'avversa istanza di sospensione, e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. All'esito dell'espletata istruttoria (consistita nell'acquisizione documentale), il pagina 2 di 6 Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2023/20201, depositata in data 3.3.2021, non notificata, dichiarava inammissibile la domanda formulata dall'opponente nei confronti di rigettava l'opposizione perché infondata, Controparte_5 confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente delle spese di lite liquidate in € 13.430,00 per compensi ed € 50,00 per spese, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. B. Giudizio d'appello. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo PEC in data 28.7.2021 a
[...]
a , ex art Parte_4 Controparte_5
143 c.p.c. in data 16.9.2021 con cui ha convenuto gli odierni appellati dinanzi a questa Corte, al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza impugnata, preliminarmente la rimessione della causa, ex art. 354 c.p.c., al primo giudice al fine di rinnovare – stante la lesione del contraddittorio - l'intero giudizio e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio con attribuzione al difensore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio
[...] premettendo che il contratto Controparte_1 locativo è stato risolto per inadempimento del conduttore con giudicato sostanziale costituito dall'ordinanza di convalida emessa in data 21/03/2016 dal Tribunale di Napoli e munita di formula esecutiva in data 22/03/2016 (cfr fascicolo di primo grado r.g. 5993/2016 iscritto a ruolo il 29/2/16); che infatti, dopo qualche mese dalla cancellazione della Ristopizza Regine' S.a.s. di dal Registro Controparte_5 delle Imprese, e precisamente tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, l'odierna appellata ha notificato al sig. quale ex socio ed amministratore Controparte_5 unico della suddetta società, sfratto per morosità per ottenere la liberazione dell'immobile ed il pagamento dei canoni e oneri sino a quel momento scaduti e non pagati, oltre quelli successivi a scadere sino al rilascio e che però la richiesta di decreto ingiuntivo in danno del sig. , proposta in uno con la richiesta di CP_5 convalida dello sfratto, veniva rigettata dal Giudice del suddetto procedimento sommario poichè nel fascicolo di parte mancava una copia dell'atto notificato cui apporre il decreto ingiuntivo in calce (cfr. convalida); che Controparte_12
nella qualità sopra specificata, ha incardinato il procedimento di sfratto, con
[...] richiesta d'ingiunzione di pagamento, contro il sig. perché, in quel caso, lo CP_5 stesso era l'unico legittimato passivo, in quanto detentore effettivo dell'immobile essendo infondata la tesi di controparte secondo cui avrebbe promosso CP_1
l'azione di sfratto solo nei confronti del sig. (e non anche contro il sig. CP_5
) perché ha sempre ritenuto il primo come esclusivo responsabile;
che ancora, Pt_1 provvedendo su ricorso depositato da il Tribunale di Controparte_12
Napoli, sezione Quinta bis, in persona del Giudice dr. Peluso, con decreto ex art. 611 c.p.c. ha liquidato in € 1.275,10 le spese di esecuzione sostenute da in CP_1 danno di , quale socio accomandatario della Ristopizza Regine' Controparte_5
s.a.s. di;
che invano il suddetto ricorso con pedissequo decreto è Controparte_5 stato notificato al debitore (fascicolo di primo grado); che con atto di CP_5 citazione del 15/03/2017, il sig. ha citato l'odierna appellata Controparte_5 innanzi al Tribunale di Napoli per l'udienza del 13/07/2017 affinchè fosse dichiarato il grave inadempimento contrattuale del Fondo Controparte_2
pagina 3 di 6 Due gestito da e, per l'effetto, fosse condannato al Controparte_12 risarcimento dei danni da infiltrazioni che si sarebbero verificate nell'immobile sito in Napoli alla Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola G/4, danni quantificati dall'attore arbitrariamente in €.20.589,40; che il Tribunale di Napoli con sentenza (passata in cosa giudicata) n. 514/2019 (r.g. 8179/2017), ha respinto la domanda risarcitoria proposta dal sig. per difetto di prova ex art 2697 c.c. Controparte_5 condannando lo stesso al pagamento delle spese di giustizia;
che, è noto che i giudicati sostanziali fanno stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito del diritto controverso, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico funzionale all'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (soggetti, petitum, causa petendi), come nel caso di specie. Parte appellata chiedeva rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata perché inammissibile oltre che infondata;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello vista anche l'erronea introduzione del rito, con ogni conseguenza di legge anche in relazione alle spese del presente giudizio con attribuzione in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. ; sempre in via preliminare e nel rito, dichiarare inammissibili le domande e le eccezioni “nuove” ex adverso proposte, ai sensi dell'art.345 c.p.c.; nel merito, respingere in toto l'appello perché infondato in fatto ed in diritto ed emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge;
per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 2023/2021 pubblicata il 03/03/2021 RG n. 207/2019 del Tribunale di Napoli e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo n°8751/2018 già dichiarato esecutivo ex art. 653 cpc;
in subordine, ed in caso di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, rideterminare il credito dell'appellata e condannare in sentenza l'appellante a quella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere e qua e giusta;
in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del presente gravame, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Con ordinanza dell'8.3.2022 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
disposto il mutamento del rito, da ordinario a locatizio e rinviato la causa, per la discussione, all'udienza del 7/11/2023 poi differita al 18.2.2025. All'udienza del 18 febbraio 2025 nessuno compariva e la Corte rinviava ex artt. 181- 309 c.p.c. all'udienza del 1.4.2025. Con successivo decreto del 5.3.2025 ritualmente comunicato dalla cancelleria, è stato disposto che la detta udienza del 1.4.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c.. E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
pagina 4 di 6 Va, innanzitutto dichiarata la contumacia di che sebbene Controparte_5 regolarmente citato non ha inteso costituirsi, Va , dunque, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. Il presente procedimento è stato, invero, instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008. Va al riguardo osservato che il D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 ha modificato l'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c.; per effetto di tali modifiche, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla precedente udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo. E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado. Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi. Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
PQM
La Corte di appello di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2023/20201, depositata in
[...] data 3.3.2021, non notificata, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_5
2) dichiara l'estinzione del giudizio.
3) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Così deciso in Napoli, 2.4.2025 in esito all'udienza del 1.4.2025 sostituita a norma dell'art. 127 ter c.p.c. a trattazione scritta.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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