Art. 2.
Al regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2440 , sono aggiunti i seguenti articoli 35-bis e 37-bis:
Art. 35-bis. - "Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento e' prevista dalla legge".
Art. 37-bis. - "La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli puo' essere discontinua in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica".
Al regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2440 , sono aggiunti i seguenti articoli 35-bis e 37-bis:
Art. 35-bis. - "Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento e' prevista dalla legge".
Art. 37-bis. - "La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli puo' essere discontinua in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica".