Art. 1.
E' costituito il comune di Mussolinia di Sardegna con le parti di territorio dei comuni di Terralba e Oristano, delimitate in conformita' della pianta planimetrica annessa alla presente legge.
E' costituito il comune di Mussolinia di Sardegna con le parti di territorio dei comuni di Terralba e Oristano, delimitate in conformita' della pianta planimetrica annessa alla presente legge.