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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5375/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5375/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesco Castaldo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 29 aprile 2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c.
e chiedeva al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. All'odierna udienza, disposta la riunione con il fascicolo per Atp n. r.g. 12400/2023 e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che l'odierno opponente indica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 27 marzo 2024 che risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del 29 febbraio 2024, - cfr. fascicolo procedimento accertamento tecnico preventivo e deposito del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione in data 26 aprile 2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo invalido di grado grave, privo del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. consulenza Dott. del 26 Persona_1 febbraio 2024).
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono generiche e infondate, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita dal ricorrente, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
In particolare come precisato dal consulente “Il complesso menomativo del signor non Pt_1 permette il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto: l'istante ha sfumate problematiche relative all'apparato locomotore che di certo non gli impediscono di espletare in autonomia qualunque atto quotidiano che prevede il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari. La cardiopatia non genera dispnea a riposo e di riflesso è ininfluente in un discorso incentrato sull'autonomia personale. La vasculopatia determina sfumate alterazioni che di certo non impediscono all'istante di aderire in modo autonomo al regime terapeutico e di utilizzare un telefonino in caso di necessità. Il diabete mellito non si ripercuote sul performance status in misura tale da giustificare un giudizio difforme rispetto a quanto sopra indicato;
oltretutto la problematica visiva, pur riducendo l'acuità visiva, non impedisce all'istante di: riconoscere un ostacolo presente nel percorso;
digitare numeri di un telefono e leggere i nomi commerciali dei farmaci da assumere”.
Sostanzialmente parte ricorrente, quindi, non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico-scientifiche.
In particolare, si dà atto che la consulente ha richiamato espressamente a base del proprio giudizio la documentazione di cui l'opponente lamenta il mancato esame, e le patologie in esse certificate.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle estese e convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente risulta infatti affetto da “vasculopatia cerebrale cronica con note di decadimento cognitivo;
• diabete mellito, in trattamento misto, con complicanze microangiopatiche
(retinopatia diabetica); • cardiopatia ipertensiva inquadrabile in I classe NYHA;
• artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale in soggetto con pregressa frattura di femore sinistro, trattata con osteosintesi”, comportanti una invalidità di grado grave ma non sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5375/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesco Castaldo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 29 aprile 2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c.
e chiedeva al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. All'odierna udienza, disposta la riunione con il fascicolo per Atp n. r.g. 12400/2023 e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che l'odierno opponente indica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 27 marzo 2024 che risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del 29 febbraio 2024, - cfr. fascicolo procedimento accertamento tecnico preventivo e deposito del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione in data 26 aprile 2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo invalido di grado grave, privo del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. consulenza Dott. del 26 Persona_1 febbraio 2024).
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono generiche e infondate, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita dal ricorrente, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
In particolare come precisato dal consulente “Il complesso menomativo del signor non Pt_1 permette il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto: l'istante ha sfumate problematiche relative all'apparato locomotore che di certo non gli impediscono di espletare in autonomia qualunque atto quotidiano che prevede il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari. La cardiopatia non genera dispnea a riposo e di riflesso è ininfluente in un discorso incentrato sull'autonomia personale. La vasculopatia determina sfumate alterazioni che di certo non impediscono all'istante di aderire in modo autonomo al regime terapeutico e di utilizzare un telefonino in caso di necessità. Il diabete mellito non si ripercuote sul performance status in misura tale da giustificare un giudizio difforme rispetto a quanto sopra indicato;
oltretutto la problematica visiva, pur riducendo l'acuità visiva, non impedisce all'istante di: riconoscere un ostacolo presente nel percorso;
digitare numeri di un telefono e leggere i nomi commerciali dei farmaci da assumere”.
Sostanzialmente parte ricorrente, quindi, non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico-scientifiche.
In particolare, si dà atto che la consulente ha richiamato espressamente a base del proprio giudizio la documentazione di cui l'opponente lamenta il mancato esame, e le patologie in esse certificate.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle estese e convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente risulta infatti affetto da “vasculopatia cerebrale cronica con note di decadimento cognitivo;
• diabete mellito, in trattamento misto, con complicanze microangiopatiche
(retinopatia diabetica); • cardiopatia ipertensiva inquadrabile in I classe NYHA;
• artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale in soggetto con pregressa frattura di femore sinistro, trattata con osteosintesi”, comportanti una invalidità di grado grave ma non sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano