CA
Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/05/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
N. 225/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi ConSIliere dott.ssa Silvia Orlando ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 225/2023 promossa da:
IN QUALITA' DI GESTORE PER IL PIEMONTE Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. GIRAUDO TOMASO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CESARE BATTISTI N. 6
12038 SAVIGLIANO presso il difensore avv. GIRAUDO TOMASO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANAVELLA FLAVIO, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI N. 34 12037 SALUZZO presso il difensore avv.
MANAVELLA FLAVIO appellato
Udienza virtuale di precisazione delle conclusioni in data 1.02.2024; ordinanza collegiale del
13.02.2024 a seguito di trattazione scritta ex art.127ter c.p.c.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Ogni diversa istanza, eccezione, deduzione respinta;
pagina 1 di 18 in totale riforma dell'impugnata sentenza, respingersi tutte le domande ex adverso proposte, anche in via di appello incidentale;
dichiarare tenuto e condannare l'appellato all'immediata restituzione a favore di Parte_3
delle somme corrispostegli in esecuzione dell'impugnata sentenza e precisamente € 62.003,78 oltre al rimborso della tassa di registro della sentenza di primo grado.
Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Voglia la Corte Ecc.ma; contrariis rejectis; previe declaratorie facti et iuris del caso;
A) rigettare l'appello principale avversario e confermare la sentenza del Tribunale di Cuneo n.
984/2022, salvo quanto infra sub B);
B) in accoglimento del proposto appello incidentale, in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 984/2022, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'appellante Parte_4
in qualità di Gestore per il Piemonte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del conchiudente appellante incidentale, a titolo risarcitorio per il sinistro stradale in data 28.10.2015 in cui ha perso la vita la moglie dell'ulteriore somma di € 43.289,50, ovvero veriore determinanda, con RSona_1
rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo;
il tutto ferma la liquidazione già operata e di cui alla sentenza di primo grado del Tribunale di Cuneo.
Con vittoria di spese di primo e di secondo grado”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7/11.12.18, il SI. adiva il Tribunale di CP_1
Cuneo al fine di ottenere dalla quale impresa deSInata per la Controparte_2
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del coniuge, SI.ra , e quantificati in euro RSona_1
320.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 3.048,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
L'attore riferiva che il sinistro mortale si era verificato in data 28.10.2015 mentre la moglie era alla guida del proprio motociclo Gilera, intenta a percorrere una rotatoria in località Crocera, nel comune di
RG, in direzione CA;
deduceva che in conseguenza dell'urto subito dal motociclo da parte di un autoveicolo grigio non identificato, la donna era caduta a terra perdendo la vita sul colpo.
pagina 2 di 18 Narrava altresì che il primo a giungere sul luogo del sinistro era stato il SI. il quale Parte_5
aveva chiamato il 118 riferendo che una macchina aveva toccato uno scooter e che la persona alla guida dello scooter era caduta e perdeva sangue dalla testa.
Specificava poi che, in coerenza con le dichiarazioni rese dal SI. i Carabinieri Parte_5
incaricati delle indagini, avevano visionato i filmati della telecamera della vicina tabaccheria ed avevano riscontrato che, esattamente all'orario dell'incidente, una Ford SW ND di colore grigio, proveniente dalla rotatoria della località Crocera di RG ed in direzione di marcia verso il Comune di
CA, si era fermata nel parcheggio antistante il bar e dal mezzo era sceso il conducente che, dopo aver effettuato un controllo della fiancata destra della macchina, era ripartito nuovamente in direzione
CA. Assumeva inoltre che in sede penale la ricostruzione dei fatti, così come esposti, era emersa con profili di certezza;
tuttavia, non era stato possibile individuare la targa dell'autovettura Ford
ND di colore grigio.
Si costituiva in giudizio la nella sua qualità di gestore per il Piemonte del Parte_1
, contestando nel merito la ricostruzione operata dall'attore e Parte_2
deducendo che al momento della caduta, la donna viaggiava con una voluminosa ed ingombrante fascina posta trasversalmente sul piano d'appoggio dei piedi, che le immobilizzava le gambe;
che il motociclo si apprestava ad affrontare la rotonda in condizioni di precarietà e aveva l'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli che alla sua sinistra avevano già impiegato l'incrocio; che la donna non indossava il casco correttamente allacciato, in violazione del codice della strada;
che lo scooter non presentava alcun segno di ammaccatura e che le ammaccature della Ford ND non erano compatibili con l'urto dello scooter. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali ed esperimento di CTU cinematica.
Con sentenza n. 984/22 emessa in data 4.11.22, il Tribunale di Cuneo accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la Compagnia convenuta al pagamento in favore di parte attrice di una somma pari ad € 59.343,00 oltre interessi, compensando tra le parti le spese di lite.
Richiamato il principio di probabilità preponderante applicabile nella disciplina della causalità materiale e giuridica di cui all'art. 1227 c.c, il Tribunale evidenziava come l'esame della documentazione in atti consentisse di affermare che tra le possibili concause dell'evento dannoso vi fosse l'urto o la turbativa cagionato al ciclomotore del soggetto danneggiato da un veicolo terzo ed in specie dal veicolo Ford ND di colore grigio rimasto non identificato, visibile comunque nei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza poste nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro e acquisiti nel giudizio. Osservava infatti come la circostanza trovasse riscontro in plurimi elementi emersi dalle indagini esperite anche in sede penale e dall'istruttoria esperita nel giudizio: la pagina 3 di 18 testimonianza del SI. , che aveva affermato di aver visto la SInora per terra e al contempo di Pt_5
aver notato un'autovettura grigia “sfilare” via;
le immagini riprese dalla telecamera posizionata dinanzi alla vicina tabaccheria, dalle quali era emerso che alle ore 12.34 un'autovettura station wagon di colore grigio chiaro (o azzurro chiaro), proveniente dalla rotatoria della località “Crocera” di RG
(CN) e con direzione di marcia verso il comune di CA (TO), era entrata nel parcheggio antistante il bar sito di fronte alla tabaccheria anzidetta ed ivi si era fermata, il conducente del mezzo era sceso dal veicolo e, dopo aver effettuato un controllo della fiancata destra dello stesso, era ripartito in direzione
CA; l'elaborato peritale depositato dal CTU, che aveva comunque rilevato, pur in termini probabilistici, la possibilità che una delle cause del sinistro potesse essere stata l'urto del ciclomotore con la Ford ND grigia ovvero la turbativa generata da tale vettura, pur non risultando evidenza di segni d'urto sul lato sinistro del motorino, ma solo sul lato destro e dovuti all'impatto con l'asfalto.
Il Giudice non riteneva perciò condivisibili le conclusioni esposte dal C.T.U. nel rilevare
RS l'impossibilità di ravvisare un concorso di colpa a carico della SI.ra nella determinazione del sinistro, ma piuttosto, e sino a prova contraria, i profili di una colpa esclusiva della stessa danneggiata, deceduta quindi in esito alla caduta;
disattendeva, dunque, parzialmente le conclusioni proposte dal
CTU, riscontrando invece tra le possibili concause del sinistro il probabile urto o la turbativa generata dal veicolo Ford ND che si era trovato a percorrere la rotonda in concomitanza con il passaggio
RS del motociclo condotto dalla SI.ra anche in considerazione della circostanza che il conducente del veicolo si era poi fermato in un'area di sosta per verificare lo stato della fiancata destra della propria auto.
Al contempo, rilevava come la condotta della vittima non potesse essere ignorata, posto che, al momento del sinistro, la medesima viaggiava incautamente con una voluminosa fascina lignea appoggiata al posto dedicato al posizionamento dei piedi, senza aver provveduto ad allacciare correttamente il casco, come emerso dall'esame autoptico condotto sulla salma e dalla CTU cinematica esperita nel giudizio, ritenendo che, ancor più procedendo su asfalto bagnato, ella non avesse tenuto una condotta attenta e diligente anche in rapporto alle condizioni esistenti in loco.
Il Tribunale ravvisava dunque la responsabilità preponderante della vittima nella determinazione del sinistro, nella misura dei due terzi, ed una responsabilità residua di un terzo in capo al conducente del veicolo Ford ND non identificato. Quantificava quindi il danno da perdita parentale subito dal coniuge IT della vittima in applicazione delle Tabelle elaborate dal Milano come vigenti dal
28.06.2022, nella misura di € 58.327,00 per la quota di responsabilità addebitabile a carico della
Compagnia convenuta, tenuta al ristoro per l'auto rimasta non individuata.
pagina 4 di 18 Riteneva infine provato il danno patrimoniale esposto dall'attore per le spese funerarie documentate, liquidando il ristoro dovuto, per la quota da porsi a carico della Compagnia convenuta in misura pari ad
€ 1.016,00, accogliendo quindi la domanda attorea in misura pari alla minor somma di complessivi €
59.343,00.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello la , Controparte_2
chiedendo, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cuneo, rigettarsi ogni avversa pretesa risarcitoria e condannarsi quindi l'appellato all'immediata restituzione delle somme corrispostegli in esecuzione dell'impugnata sentenza, e quindi € 62.003,78; con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Con primo motivo di gravame l'appellante lamenta errata valutazione da parte del Giudice a quo delle prova acquisite nel primo giudizio e, conseguentemente, erronea motivazione della sentenza impugnata. Assume infatti che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto, sulla base dei filmati delle telecamere di sicurezza poste vicino al luogo del sinistro, che il fatto lesivo per cui è causa sia stato determinato dall'urto o almeno da turbativa indotta dal transito nell'immediata prossimità del ciclomotore del veicolo Ford ND visibile nelle riprese acquisite al giudizio. Evidenzia per contro come il comportamento del conducente dell'auto – nell'arrestarsi poco dopo il sinistro, scendendo dalla vettura per ispezionarne la fiancata destra – ben possa essere stato giustificato in specie dai più svariati motivi, risultando semmai imprudente e finanche illogico per il conducente di vettura datasi alla fuga dopo un sinistro arrestarsi nelle vicinanze del luogo ove avvenuto il fatto per controllare la propria autovettura, per di più alla presenza di altre persone.
Assume per contro evidente e comunque assorbente la piena responsabilità della SI.ra , RSona_1
che si accingeva ad entrare nella rotatoria in precarie condizioni di guida e avrebbe dovuto in ogni caso rispettare la precedenza dei veicoli già eventualmente presenti nella rotatoria.
Rileva peraltro come, alla luce delle risultanze acquisite nel giudizio (ed in particolare dalle fotografie prodotte in atti e dalla CTU esperita in causa ), l'ipotesi di un urto avvenuto fra il ciclomotore e vettura non identificata sia da ritenersi in effetti esclusa, risultando proprio dall'elaborato peritale come il
CTU non abbia ravvisato elementi sufficienti per asserire oggettivamente che il sinistro potesse essersi verificato per urto o turbativa da parte di un mezzo terzo, né che tale mezzo potesse essere individuato nella Ford ND visibile nei filmati in atti, avendo, per contro, riscontrato che, “sino a prova contraria risulta dunque possibile che la caduta possa essere autonoma e che la stessa, sia pure senza influenze esogene, possa aver provocato l'evento lesivo mortale che si apprezza anche dai referti medici in atti”.
pagina 5 di 18 Lamenta quindi l'appellante che il Giudice, pur avendo in premessa richiamato il principio deterministico del “più probabile che non”, lo abbia quindi disatteso, ritenendo che l'astratta possibilità che la causa dell'incidente sia stata l'urto o turbativa di un ulteriore veicolo fosse sufficiente nel giudizio civile per ritenere provato il fatto.
La stessa testimonianza resa dal SI. non consentirebbe del resto di affermare positivamente che Pt_5
nel sinistro fosse coinvolto un veicolo Fiat Panda di colore grigio
Rileva peraltro come in merito all'orario dell'incidente non vi siano certezze essendovi testimonianze discordanti, evidenziando altresì come si evinca chiaramente dall'esame delle fotografie in atti che il motorino era caduto sul lato sinistro, mentre sul lato destro non risultavano visibili dei danni. Assume quindi che il Giudice a quo abbia assolutamente travisato il contenuto dell'elaborato peritale, nel quale il CTU aveva in specie chiaramente affermato che molto probabilmente la SInora era caduta Per_1
da sola, a causa delle condizioni del manto stradale e delle condizioni in cui procedeva, trasportando davanti a sé una voluminosa fascina di legna.
L'appellante lamenta comunque che il primo Giudice avrebbe infine errato anche nell'addebito proporzionale della responsabilità del sinistri ai fattori determinanti ravvisati rilevanti, omettendo di ravvisare un'incidenza causale ampiamente preponderante nel comportamento della SI.ra
[...]
che aveva omesso di indossare correttamente il casco protettivo nella guida, posto che con Per_1
tale protezione ella non sarebbe certamente deceduta nel sinistro, a seguito di caduta da veicolo che procedeva a velocità pressoché minima.
Con secondo motivo di gravame l'appellante, evidenziando come parte attrice non abbia in effetti allegato alcuna prova che il sinistro si sia verificato a causa o con il concorso di altro veicolo non individuato - presupposto indispensabile per l'intervento del Fondo di Garanzia – lamenta quindi che il
Giudice a quo abbia erroneamente valutato le risultanze acquisite nel giudizio, in violazione del dettato fondamentale ex art. 2697c.c.
Si è costituito nel giudizio di gravame il Sig. contestando ogni avversa CP_1
doglianza e chiedendo quindi rigettarsi l'appello principale, chiedendo tuttavia, in via di appello incidentale, disporsi in parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Cuneo, un congruo aumento del ristoro riconosciutogli per il danno non patrimoniale conseguente al decesso della moglie nel sinistro stradale occorso, ferma comunque la liquidazione già operata e di cui alla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Rileva in specie l'appellato, in ordine al primo motivo di gravame formulato dalla Compagnia appellante, che il Tribunale abbia correttamente valorizzato in sentenza gli elementi decisivi del giudizio tra cui anzitutto la testimonianza del SI. unico soggetto presente sul luogo del Pt_5
pagina 6 di 18 sinistro al momento dell'accaduto, il quale in entrambe le occasioni in cui è stato escusso, aveva espressamente menzionato la presenza e il passaggio di un'auto grigia, ricollegando la caduta al transito di quel veicolo. Richiama, inoltre, la telefonata effettuata dal medesimo testimone al 118 alle ore 12:35 del giorno del sinistro, in cui, circa la dinamica dell'occorso, aveva affermato, come riportano le trascrizioni agli atti, “hanno toccato uno scooter, è caduta una persona.”
Sostiene in specie che le affermazioni del oltre ad essere maggiormente credibili ed attendibili, Pt_5 in quanto pronunciate nell'immediatezza dell'accaduto, abbiano poi trovato ulteriore e decisivo riscontro nelle immagini del filmato estrapolato dalle telecamere di sicurezza ove si vede il conducente di un veicolo Ford ND di colore grigio provenire dalla direzione corrispondente al luogo del sinistro e fermarsi per verificare la fiancata dx del proprio veicolo;
si vede inoltre la fiancata dell'automobile recante un'ammaccatura laterale vistosa ed evidente all'altezza del manubrio dello RS scooter e/o comunque del gomito o del ginocchio della Sig.ra e si osserva la condotta del conducente del mezzo, nel tentativo di cancellare le “tracce” presenti sulla fiancata della propria auto.
Rileva quindi come tali molteplici circostanze, pienamente congruenti con quanto dichiarato fin dal principio dal teste SI. farebbero ritenere l'urto come la causa più probabile della caduta della Pt_5
moglie, essendo impossibile una diversa interpretazione di tante circostanze coincidenti e concorrenti in modo preciso, concordante ed univoco.
Contesta gli assunti di controparte circa il comportamento del conducente del veicolo Ford, rilevando come il medesimo, contrariamente da quanto asserito dall'appellante, (“..ha un comportamento né preoccupato né frettoloso..”), nel filmato sembri animato dalla fretta di allontanarsi, tanto da verificare erroneamente se vi fossero segni di urto sulla parte sinistra del mezzo, lato conducente, e non su quella destra.
Rileva peraltro erronea l'affermazione dell'appellante secondo cui il CTU “ha escluso la presenza di
CP_ segni di urto sulla fiancata della riconducibili ad un contatto”, avendo invece il consulente medesimo riconosciuto, su osservazione del CTP di parte attorea, come “le introflessioni dei lamierati riscontrabili sul lato dx della vista nel filmato in atti siano effettivamente riconducibili ad CP_4
urto”.
Quanto alla corretta lettura dell'orario delle telecamere, contestata dalla Compagnia, evidenzia come fossero stati proprio i C.C. a precisare nelle rispettive relazioni di servizio in che modo andasse letto correttamente l'orario raffigurato nel filmato, tenendo conto dell'ora legale, rilevando peraltro come lo stesso C.T.U. abbia al riguardo riconosciuto (pag. 28 della relazione) che il sinistro “potesse essersi verificato proprio a quell'ora e dunque, di fatto, pochi secondi prima della comparsa in video della
[...]
. CP_4
pagina 7 di 18 Sottolinea infine come le conclusioni accolte dal Giudice a quo coincidano con quelle a cui era giunto in sede penale il G.I.P del Tribunale di Cuneo, osservando, quindi, come già due giudici, seppure in ambiti diversi, abbiano smentito le doglianze riproposte dall'odierna appellante.
L'appellato rileva quindi infondata la stessa doglianza svolta dalla Compagnia appellante con il secondo motivo di gravame, nel lamentare carente la prova che il sinistro si sia verificato a causa o con il concorso di altro veicolo non individuato, presupposto dell'intervento del Fondo di Garanzia.
Evidenzia per contro come lo stesso CTU abbia rimarcato la verosimile presenza in loco dell'autoveicolo Ford al momento del sinistro, rilevando lo strano comportamento del conducente di suddetto veicolo e come lo stesso sia stato l'ultimo e l'unico ad uscire dalla rotatoria con direzione
CA nei 4 minuti a cavallo tra le 12,33 e le 12,37.
Sostiene infine che un ulteriore elemento che deporrebbe in favore della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Cuneo sia rinvenibile nella deposizione della teste dott.ssa , medico Testimone_1 legale presente all'autopsia, nel confermare la piena compatibilità delle ecchimosi rinvenute sulla gamba del cadavere con l'urto di altro veicolo trattandosi di “lesioni contusive”.
Il SI. rileva peraltro non condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado in CP_1 punto ripartizione delle responsabilità e liquidazione dell'entità dei danni conseguenti al sinistro ed ha promosso quindi appello incidentale, lamentando, con il primo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la condotta tenuta dalla conducente del motociclo abbia concorso per i due terzi nella causazione dell'evento, atteso che la SI.ra trasportava una Per_1
voluminosa fascina lignea nel posto dedicato al posizionamento dei piedi, non aveva indossato correttamente il casco ed inoltre, procedendo su fondo stradale bagnato, avrebbe dovuto tenere una condotta ancora più attenta e diligente, evitando di caricare il mezzo in modo inappropriato stante la difficoltà di equilibrio che ciò avrebbe potuto provocare.
Assume infatti che, seppur vero che la SI.ra stesse trasportando una fascina di canne sul motociclo, non vi sia comunque traccia che il mezzo risultasse per ciò solo instabile, né che la conducente non avesse indossato correttamente il casco, censurando perciò le affermazioni assunte in merito dal primo
Giudice sulla base di valutazioni meramente ipotetiche.
Assume dunque più corretta nella fattispecie una valutazione almeno paritetica delle due condotte concorrenti nella determinazione del sinistro.
Con il secondo motivo di appello incidentale il SI. contesta peraltro la liquidazione del CP_1
danno effettuata dal primo Giudice sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, lamentando che egli abbia in specie applicato il metodo di valutazione equitativa cd. a punti senza pagina 8 di 18 tuttavia chiarire e declinare l'entità dei singoli punteggi attribuiti a ciascuna delle circostanze prese in considerazioni e le ragioni assunte a fondamento della relativa graduazione.
In ogni caso, deduce l'erroneità del calcolo effettuato dal giudice per la liquidazione del danno evidenziando come, individuata l'età della vittima primaria (55 anni), l'età del danneggiato (56 anni), la documentata convivenza tra i due coniugi ed applicato il minimo tabellare per la presenza di più di tre familiari superstiti, in applicazione delle indicate tabelle milanesi si ottenga il valore complessivo totale di Euro 205.265,00, e non la minor somma di Euro 174.980,00 come liquidata in sentenza.
Chiede dunque che in ogni caso la sentenza di primo grado venga riformata, con condanna dell'appellante principale al pagamento della differenza ancora dovuta a titolo risarcitorio al SI.
[...]
CP_1
Esperito preventivamente un tentativo di conciliazione fra le parti, la Corte invitava alla precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito delle difese di rito, la causa perviene quindi in decisione dinanzi al Collegio.
Ritiene la Corte che, alla luce delle complessive risultanze acquisite in atti, l'appello in esame debba ritenersi solo in parte fondato. Peraltro i due motivi di gravame formulati dalla Compagnia appellante ben possono esaminarsi congiuntamente ai fini del decidere, sulla base di una rivalutazione complessiva di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria svolta nel primo giudizio.
Risulta anzitutto che, nell'imminenza del sinistro, il SI. trovatosi a transitare sulla Parte_5
rotatoria alla guida della propria autovettura e pure impegnato in concitata conversazione telefonica con un cliente -come da lui stesso riferito quindi in sede testimoniale –, avendo visto “con la coda dell'occhio” la SI.ra a terra, ebbe a telefonare prontamente al 118, segnalando che RSona_1 presso la suddetta rotonda di RG avevano “toccato uno scooter, è caduta una persona, è per strada e perde sangue dalla testa”, aggiungendo quindi “credo che sia stato toccato e sono scappati”.
Escusso in sede testimoniale nel primo giudizio il SI. ha quindi precisato: “arrivato alla Pt_5
rotonda della Crociera di RG, svoltando verso destra, con la coda dell'occhio ho visto la SInora per terra e mi è sembrato di veder andare via un'autovettura grigia, la cosa è stata molto rapida, invece di dirigermi a Saluzzo ho proseguito nella rotatoria e mi sono fermato”…”contestualmente, ancora prima di fermarmi, ho chiamato il 118. Sono sceso ho segnato la presenza della SInora che era a terra, senza casco, che era rotolato via, e ho atteso i soccorsi”. Il teste, rispondendo a puntuale domanda, ha quindi precisato “Come già dichiarato ai Carabinieri tutto si è svolto in una frazione di secondo, non ero in una buona posizione circa la visibilità, ricordo solo di aver visto l'auto grigio sfilare, non ho visto alcun urto e in quella posizione non avrei potuto vederlo, ho visto solo lo scooter a terra” (v. verbale di udienza 29.11.2019 ).
pagina 9 di 18 Risulta peraltro da annotazione dei Carabinieri della Stazione di RG in data 31.10.2015 che, in relazione al sinistro per cui è causa, occorso in data 28.10.2015, si è acquisito quindi presso una
Tabaccheria sita in prossimità della predetta rotonda un supporto DVR su cui erano state scaricate le immagini apprese dal sistema di videosorveglianza installato in loco, da cui emergeva che :
Emerge infine dall'esame delle fotografie apprese sul luogo del sinistro dai Carabinieri intervenuti nell'imminenza del sinistro che il motociclo condotto dalla SI.ra giace a terra sul lato RSona_1 sinistro, la vittima giace anch'ella a breve distanza dal mezzo sempre a sinistra. Sul mezzo si nota una RS fascina di canne posta tra il manubrio ed il sellino;
si vede infine il casco della SI.ra a terra a diversi metri di distanza dalla vittima.
Risulta altresì che il C.T.U. chiamato nel Giudizio a quo ad effettuare la ricostruzione della dinamica del sinistro, Geom. , ha quindi riscontrato che “il sinistro, stante a quanto emerge RSona_2
dagli atti, ebbe a verificarsi in data 28.10.2015 (e non come erroneamente indicato sul verbale della registrazione della chiamata al 118 in data 25.10.2015) e presumibilmente verso le ore 12,34 (data l'ora della chiamata al 118 delle ore 12,37 (registrata dal 118 alle ore 12,35) da parte del SI. Parte_5
primo ad avere rinvenuto il corpo della SI.ra in terra) presso la rotatoria della
[...] RSona_1
Crocera di RG (CN)”(…) ( v. relazione peritale in atti, pag. 7 ).
Peraltro “sia l'esame autoptico che la documentazione medica in atti mostrano come il decesso della RSo SI.ra sarebbe occorso per traumi rilevati tutti a livello cranico pur essendo rilevati anche trauma toracico di entità non mortale. Va ricordato che il Medico Legale introdotto a teste da parte attrice, RSo dott.sa. ha rilevato traumi contusivi sulla coscia sx della SI.ra . Testimone_1
. Il casco, come detto e come di seguito meglio raffigurato, veniva rinvenuto a circa 21 metri di
RSo distanza dal punto di quiete del corpo della SI.ra ” ( pag. 10-11 ).
Comunque “in ordine all'orario di accadimento va precisato che, in atti, si rileva come nessuno possa RSo stabilire l'ora esatta della caduta a terra del ciclomotore condotto dalla SI.ra e che, come già sopra segnalato, esistono discrepane notevoli tra gli orari dichiarati dal SI. e rilevati dalla Pt_5 pagina 10 di 18 registrazione della chiamata al 118 (sulla quale però risulta errata anche la data) e quelle dichiarate dalle dichiarazioni degli autisti e dal . Parte_6 RSona_3
Dall'esame delle riprese della telecamera di sicurezza posta nei pressi della citata il C.T.U. Parte_7
rileva che “alle ore 13.34'09'' la visione del filmato consente di verificare come, nella zona in immissione sula rotatoria, che prima mai era stata interessata da code o rallentamenti, si inizia a formare una coda di alcuni veicoli con stop accesi. I motivi della coda non sono rilevabili data la qualità delle immagini tuttavia risulta opportuno segnalarli poiché, alle ore 13.34'37'' ed ovvero circa
30 secondi dopo l'inizio della formazione della coda, con coda in aumento si ravvisa l'arrivo della Ford
ND citata in atti, la quale, prima di lasciare il raggio di azione della telecamera, svoltava nell'area di servizio alla sx della carreggiata percorsa, si arrestava per consentire al conducente di prendere visione della fiancata dx, e ripartiva onde eseguire un'inversione ad “U” reimmettendosi nella corsia di marcia con direzione CA ed abbandonando il filmato alle ore 13.36'52'' ( pagg.16-17 ).
“La velocità di percorrenza media di un veicolo del tipo di quello attoreo, che si appresta ad affrontare la rotatoria provenendo da CA e dunque presumibilmente dovendo ripartire da fermo o comunque da bassissima velocità dopo aver decelerato per dare precedenza ai veicoli che avevano eventualmente già impegnato la rotatoria stessa può essere individuata in non oltre i 20/30 km/h. (5,55 – 8,33 m/s)” ( pag.
22).
Riferisce peraltro il C.T.U. che “dai fotogrammi agli atti nonché, dai verbali dei CC intervenuti e nell'istanza di archiviazione del procedimento penale, emergono solo danni alla parte dx del ciclomotore dovuti alla caduta a terra”; parrebbe tuttavia che il Consulente sia incorso in errore materiale, posto che il ciclomotore – come innanzi rilevato – giace invece sul fianco sinistro nelle foto in atti.
RSo Rileva quindi conclusivamente il C.T.U. che “non è dato a sapersi se la SI.ra volesse uscire dalla circolazione rotatoria con direzione CA (come dichiarato in atto di citazione) oppure con direzione
RG (come riportato sei Verbali dei CC e sula perizia in atti redatta a firma dal C.T.P. ing.
[...]
. Pertanto, pur ammessa la sua provenienza certa da CA (in atti non risultano discrepanze Per_4
in tal senso), resta impossibile posizionare il veicolo attoreo rispetto alla carreggiata stradale al momento della caduta. Unico elemento deducibile, vista la suddetta provenienza del mezzo attoreo, e che esso possa essere ripartito da fermo, o quasi fermo, onde dare precedenza a chi già fosse immesso in rotatoria e comunque che, vista la tipologia di mezzo, stesse percorrendo la rotatoria ad una velocita ridotta e pari a circa 20/30 km/h quando si è verificata la caduta. Parimenti risulta impossibile determinare un punto d'urto quantomeno probabile ed ancor prima risulta impossibile determinare oggettivamente l'esistenza stessa di un urto a monte della caduta del mezzo attoreo.
pagina 11 di 18 Quanto sopra trova fondamento, in quanto, pur avendo rilevato danni fisici all'arto inferiore sx RSo (danni compatibili comunque anche con la caduta in terra della SI.ra , senza avere a disposizione ambo i mezzi o quantomeno il mezzo attoreo nonché stante ai danni su di esso rilevati dall'autorità intervenuta meramente sulla parte sx, risulta oggettivamente impossibile porre un nesso causale tra i danni anzidetti ed un urto a monte con un veicolo terzo. Non vi sono danni rilevati sulla parte dx del ciclomotore riconducibili ad urto con altro veicolo e lo stesso risulta coricato in terra sul suo lato sx e non dx mente un urto sul lato sx avrebbe provocato una caduta contraria proprio sul lato dx. Il casco, che ha percorso come detto oltre 20 metri dal punto di quiete del corpo della SI.ra RSo
(come sopra raffigurato), non poteva che essere non indossato al momento della caduta poiché, visto il poco spazio rilevato dai CC tra il corpo ed il ciclomotore in stato di quiete post caduta nonché le velocità ridotta alla caduta come sopra ipotizzata, solamente rotolando in terra poiché non indossato avrebbe potuto percorrere tanta distanza” ( pagg. 25-26 ).
Valutate peraltro le discrepanti risultanze in merito all'ora di verificazione del sinistro, il C.T.U. conclude infine che verosimilmente più probabile pare la sua collocazione intorno alle ore 12,34, osservando, tuttavia, che “le discrepanze di cui sopra rendono ancora più complessa la disamina dei filmati in atti dai quali, tuttavia, è emerso oggettivamente come in concomitanza e subito dopo la comparsa in video del veicolo Ford ND, siano accaduti visivamente alcuni eventi degni di nota e sopra menzionati e descritti dallo scrivente C.T.U..
Nella sostanza ed in conclusione, visti gli elementi a disposizione, risulta impossibile asserire che vi sia stato un urto ad origine della caduta del veicolo attoreo ed ancora più impossibile risulta porre in nesso causale tale presunto urto con il veicolo Ford ND apparso nei filmati in atti.
Resta dunque impossibile, per carenza di elementi oggettivi, ricostruire una dinamica del sinistro oggettivamente fondata su elementi scientifici certi.
L'unica dinamica oggettivamente descrivibile, stante a tutto quanto sopra esposto, risulterebbe dunque la seguente:
Alle ore 12,34 circa la SI.ra alla guida del suo ciclomotore marca Gilera modello RSona_1
Stalker targato X6JKHL, dopo essersi immessa nella rotatoria della Crocera di RG proveniente da
CA e giunta pressappoco all'altezza della prima uscita verso dx con direzione CA, per cause rimaste ignote, ma presumibilmente riconducibili ad un precaria condotta di guida ed alle pessime condizioni del fondo stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo, rovinando a terra dallo stesso ad una velocità prossima ai 20/30 km/h picchiando il capo al suolo, a causa non indossato e procurandosi lesioni mortali alla parte stessa. (…).Nondimeno “indipendentemente dall'urto o dalla turbativa potenzialmente creata da un terzo veicolo, il sinistro potrebbe essersi verosimilmente verificato proprio pagina 12 di 18 alle ore 12.34 ed ovvero 15 secondi prima della comparsa della Ford ND nei video in atti. Tale ipotesi, che resta tale, troverebbe fondamento sia nella correlazione con gli orari delle chiamate al 118
(anche se non con quelle dichiarate dagli autisti di cui sopra si è già disquisito) che nelle Parte_6
circostanze visibili dai filmati. (…) Si può dunque ritenere quantomeno probabile, per mera deduzione, che l'occorso possa essersi verificato proprio a quell'ora e dunque, di fatto, pochi secondi prima della comparsa in video della Ford ND, gli stessi pochi secondi come sopra calcolati che sono stati necessari a suddetto veicolo per spostarsi dal luogo del sinistro al punto di arresto nell'area di servizio. Anche lo strano comportamento del conducente di suddetto veicolo ed ancora che lo stesso sia stato l'ultimo e l'unico ad uscire dalla rotatoria con direzione CA nei 4 minuti a cavallo tra le 12,33 e le 12,37, porterebbero ad ipotizzare che, quantomeno, lo stesso possa essersi trovato nell'area del sinistro proprio in concomitanza con il suo accadimento”. “Detto ciò, pur restando oggettivamente impossibile per i motivi già citati, stabilire se lo stesso possa aver generato turbativa od addirittura possa aver urtato il ciclomotore attoreo, le probabilità che tale ipotesi fosse reale non sono dunque del tutto nulle.
RSo Fermo quanto sopra si ritiene impossibile parlare di concorso di colpa in capo alla SI.ra mentre risulta più corretto parlare, sino a prova contraria, di colpa esclusiva della stessa” ( v. ancora relazione peritale, pagg. 27-29 ).
E, dunque, “lo scrivente C.T.U. ritiene di non avere sufficienti elementi per asserire oggettivamente che il sinistro possa essersi verificato per urto o turbativa da parte di mezzo terzo.
Tantomeno ha dunque elementi per asserire che tale mezzo possa essere individuato nella Ford ND visibile nei filmati in atti. Sino a prova contraria risulta dunque possibile che la caduta possa essere autonoma e che la stessa, sia pure senza influenze esogene, possa aver provocato l'evento lesivo mortale che si apprezza anche dai referti medici in atti.
Tuttavia, pur fermo tutto quanto sopra, lo scrivente ritiene che, esaminati attentamente i filmati in atti, meramente a titolo ipotetico e soggettivo ritiene che le probabilità che il suddetto veicolo Ford
ND possa aver generato turbativa od addirittura che possa aver urtato il ciclomotore non siano del tutto nulle anche se oggettivamente indimostrabili” ( pag.33).
Si sono così diffusamente richiamate ed esposte le risultanze dell'indagine peritale svolta nel primo giudizio ad evidenziare come si sia compiutamente acclarata in quella sede l'impossibilità oggettiva, sulla base degli elementi obiettivi accertati e riscontrati, di procedere con certezza alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed ad affermare così con sicurezza se la caduta del ciclomotore sia stata determinata da turbativa od urto con altro veicolo in circolazione sulla rotatoria ovvero per fatto proprio del conducente del mezzo, obiettivamente caricato in modo incongruo con il pagina 13 di 18 posizionamento di una voluminosa fascina tra il manubrio ed il sellino e condotto, comunque a velocità molto probabilmente assai moderata ( circa 20 km/h ) da persona che verosimilmente non indossava, o non aveva correttamente fissato, il casco di protezione.
La decisione ora impugnata è stata, tuttavia, dichiaratamente assunta non già sulla base di un giudizio di certezza, ma piuttosto del criterio della probabilità prevalente, secondo cui “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del
"più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 25884 del 02/09/2022; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 5922 del 05/03/2024 ).
Orbene in specie l'ipotesi accolta dal primo Giudice , nel ritenere “più probabile che non” che il motociclo condotto dalla SI.ra abbia subito un urto o almeno una turbativa dal transito RSona_1
di veicolo non identificato, verosimilmente individuabile nella vettura Ford ND sulla quale si sono concentrate quindi le indagini svolte nella sede penale, risulta in specie confortata – come evidenziato nella sentenza impugnata - dalle dichiarazioni rese, nell'imminenza del fatto, all'atto della telefonata al
118, dal SI. unico soggetto presente in loco al momento del sinistro, e dalle riprese Parte_5
delle telecamere di sorveglianza acquisite agli atti, da cui emerge un comportamento certamente anomalo del conducente della Ford ND, arrestatosi subito dopo la percorrenza della rotonda di cui innanzi e sceso dalla vettura per esaminare frettolosamente la fiancata dell'auto. E' ben vero che il SI. ha quindi ammesso in sede testimoniale di non avere certezza che il ciclomotore sia stato urtato Pt_5 nella caduta, ma la circostanza del passaggio contestuale al sinistro di un'autovettura di colore grigio è stata invece confermata. Tale elemento, valutato congiuntamente alle risultanze delle riprese filmate in atti, tenuto conto anche dei rilievi svolti dai Carabinieri intervenuti in merito all'orario verosimile di verificazione del sinistro, consentono, dunque, di affermare con probabilità prevalente che una vettura
– verosimilmente identificabile con la Ford ND visibile nelle riprese filmate, sia transitata sulla rotatoria RG all'atto della caduta della SI.ra probabilmente sul lato destro, RSona_1
determinando così almeno una turbativa al procedere del mezzo, concorrendo quindi a determinarne la caduta sul fianco sinistro. Resta peraltro acclarato che il motociclo, al momento del fatto, procedeva,
pagina 14 di 18 pure a velocità assai moderata, con un carico posizionato in modo incongruo ed improvvido, tale da limitare le possibilità di movimento della conducente, che, peraltro, con ogni probabilità non indossava o non aveva correttamente indossato il casco di protezione.
Ritiene, dunque, la Corte che gli elementi acclarati consentissero – e consentano – in effetti di accogliere, secondo un giudizio di tipo inferenziale di prevalente probabilità, la conclusione che alla determinazione del sinistro abbia concorso in effetti la condotta imprudente o imperita del conducente di altro veicolo, rimasto non identificato, alla guida di vettura che, transitando sulla rotonda contestualmente al passaggio del ciclomotore, ne abbia turbato, con urto o con condotta comunque invasiva, la marcia, concorrendo, anche a fronte del carico incongruo posizionato sul mezzo, la caduta che ha determinato quindi il decesso della vittima. Tali conclusioni non contraddicono peraltro gli assunti esposti in sede peritale, avendo il C.T.U. unicamente escluso che possa affermarsi con certezza che il ciclomotore abbia subito un urto o turbativa dal contestuale transito di altro veicolo.
Pare nondimeno meritevole di accoglimento la censura pure svolta dalla Compagnia appellante in ordine alla valutazione condotta dal primo Giudice per l'addebito proporzionale della responsabilità del sinistro ai fattori concorrenti ravvisati rilevanti, nel ritenere che il sinistro sia da ascriversi solo per due terzi alla responsabilità, certamente prevalente, della SI.ra . Deve ritenersi infatti RSona_1
che la grave imprudenza commessa dalla conducente del ciclomotore, nel caricare il mezzo ben oltre i limiti della capacità di portata dello stesso, posizionando peraltro il carico, per sé voluminoso, in posizione tale da ostacolare le possibilità di manovra alla guida, omettendo nel contempo di indossare correttamente il casco di protezione che, a fronte delle lesioni riportate quindi dalla vittima del sinistro e tali da cagionarne la morte ( trauma cranico contusivo, produttivo di frattura della volta e della base cranica -v. documento n. 4 di parte convenuta in primo grado -) avrebbe certamente ridotto, se non evitato, le lesioni conseguenti alla caduta, imponga di affermare che tale condotta abbia avuto incidenza ampiamente preponderante nella determinazione dell'evento fatale, aumentando anche l'incidenza causale della stessa condotta concomitante di guida del veicolo verosimilmente transitato contestualmente al ciclomotore sulla rotonda in ragione dell'equilibrio precario di tale mezzo e delle limitate possibilità di movimento consentite alla conducente.
Ritiene quindi la Corte che, secondo più corretto giudizio di bilanciamento dei fattori causali concorrenti nella determinazione del sinistro debba ritenersi in specie che l'evento lesivo debba ascriversi a responsabilità preponderante della SI.ra nella misura del 75%. RSona_1
Risulta perciò solo palesemente infondato, alla luce dei rilievi esposti, l'appello incidentale svolto dal SI. nel lamentare l'erronea affermazione di responsabilità preponderante del CP_1 coniuge deceduto nel sinistro in relazione all'evento fatale per cui è causa.
pagina 15 di 18 Deve ritenersi per converso fondato il secondo motivo di appello incidentale promosso dal SI.
nel lamentare erronea liquidazione del danno non patrimoniale accertato dal primo CP_1
RS Giudice in conseguenza del decesso della SI.ra poiché non conforme ai parametri pure orientativi richiamati dal Tribunale stesso ai fini della quantificazione del ristoro riconosciutogli.
Ed infatti, al fine di evitare disparità di valutazione almeno eccessive in materia tanto complessa ai fini risarcitori, si sono venuti elaborando strumenti di mero ausilio all'esercizio dell'insopprimibile discrezionalità di valutazione rimessa al giudicante per la determinazione delle prestazioni risarcitorie da riconoscersi ai congiunti superstiti di parte lesa deceduta in un sinistro;
strumenti che valgono, dunque, ad orientare la discrezionalità, imponendo nel suo esercizio la valutazione preliminare di elementi - si ripete – quanto più possibile oggettivi od almeno oggettivabili, e quindi riscontrabili per distinguere le diverse situazioni a consentire che le prestazioni riconosciute siano calibrate motivatamente in rapporto a dati e circostanze verificabili.
Orbene al fine le tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia di Milano, quali da ultimo integrate sulla base di indicazioni e direttive evidenziate dalla stessa Suprema Corte, valgono, dunque, quali meri strumenti di orientamento alla discrezionalità del giudicante, che consentono peraltro circostanziata disamina di tutti i profili rilevanti ai fini della decisione, avvalendosi di parametri multipli per la determinazione di un punteggio da attribuirsi a ciascuno dei congiunti lesi, da moltiplicare per un valore base di punto che, nel sistema milanese, è stato elaborato sulla base di una preliminare comparazione di un elevato numero di pronunce giurisprudenziali in materia. I parametri di determinazione del “punteggio” da attribuirsi a ciascuno dei congiunti del soggetto deceduto tiene conto, peraltro, nel sistema milanese, oltre che del vincolo parentale esistente, dell'età del leso e del IT e dell'eventuale convivenza, del numero dei congiunti superstiti, nell'ambito del nucleo di stretto riferimento del deceduto, e, ove siano accertati elementi SInificativi in merito, della qualità e intensità della relazione affettiva, da determinarsi sulla base dei dati che i congiunti stessi hanno onere di allegare e provare.
La stessa Suprema Corte ha del resto evidenziato che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del
2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” ( Cass. Civ.
pagina 16 di 18 Sez. 3 - , Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022 ). La Corte aveva già del resto precisato che “in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023 ).
Orbene in specie, considerata l'età della vittima del sinistro ( anni 55 all'epoca del fatto ), l'età del coniuge IT ( anni 56 ), la convivenza tra i coniugi ( per un totale di 61 punti in applicazione delle Tabelle milanesi richiamate ), considerato infine il valore tabellare di punto applicabile al coniuge IT, pari ad € 3.365,00, risulta stimabile un ristoro adeguato pari ad € 205.265,00 quale indicato dall'appellato, ben superiore a quello di € 174.980,00 indicato nella sentenza impugnata senza indicazione di motivi peculiari che giustifichino la riduzione dei valori tabellari.
Ritenuta, dunque, l'incidenza causale della condotta del conducente del veicolo non identificato pari al 25% nella determinazione del sinistro per cui è causa, risulta stimabile, in valori monetari attuali, un congruo ristoro in favore del coniuge IT pari ad € ( 205.265,00 * 25% ) 51.316,25, oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata sino alla proposizione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. dall'introduzione del primo giudizio al saldo, come già statuito nella pronuncia gravata.
Risulta in conseguenza solo in minima parte fondata la domanda di restituzione formulata dalla
Compagnia appellante solo in riferimento alla somma già corrisposta in eccedenza al ristoro come sopra liquidato in favore dell'odierno appellato.
Addivenendosi per le ragioni esposte a parziale accoglimento di entrambi i contrapposti appelli formulati dalle parti, deve rivalutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio, l'esito complessivo del giudizio nelle due fasi esperite.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
pagina 17 di 18 Stante la parziale reciproca soccombenza delle parti sia nel giudizio di primo grado, sia nel procedimento di gravame, la Corte ravvisa all'evidenza sussistenti in specie i presupposti ex art. 92, comma II, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale promosso dall'appellante e dell'appello incidentale promosso dall'appellato, accertata la responsabilità concorrente del conducente di veicolo non indentificato, nella misura del 25%, e della parte lesa deceduta, nella misura del 75% nella determinazione del sinistro per cui è causa, condanna la in qualità di Parte_1
Gestore per il Piemonte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del SI. della somma complessiva di € 51.316,25, CP_1
oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata sino alla proposizione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. dall'introduzione del primo giudizio al saldo, in luogo della maggior somma liquidata nella sentenza impugnata;
2) Condanna quindi il SI. alla restituzione in favore della Compagnia appellante di CP_1
quanto già ricevuto, in adempimento dell'impugnata sentenza, per la somma eccedente gli importi come sopra liquidati sub 1);
3) Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 07/05/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi ConSIliere dott.ssa Silvia Orlando ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 225/2023 promossa da:
IN QUALITA' DI GESTORE PER IL PIEMONTE Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. GIRAUDO TOMASO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CESARE BATTISTI N. 6
12038 SAVIGLIANO presso il difensore avv. GIRAUDO TOMASO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANAVELLA FLAVIO, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI N. 34 12037 SALUZZO presso il difensore avv.
MANAVELLA FLAVIO appellato
Udienza virtuale di precisazione delle conclusioni in data 1.02.2024; ordinanza collegiale del
13.02.2024 a seguito di trattazione scritta ex art.127ter c.p.c.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Ogni diversa istanza, eccezione, deduzione respinta;
pagina 1 di 18 in totale riforma dell'impugnata sentenza, respingersi tutte le domande ex adverso proposte, anche in via di appello incidentale;
dichiarare tenuto e condannare l'appellato all'immediata restituzione a favore di Parte_3
delle somme corrispostegli in esecuzione dell'impugnata sentenza e precisamente € 62.003,78 oltre al rimborso della tassa di registro della sentenza di primo grado.
Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Voglia la Corte Ecc.ma; contrariis rejectis; previe declaratorie facti et iuris del caso;
A) rigettare l'appello principale avversario e confermare la sentenza del Tribunale di Cuneo n.
984/2022, salvo quanto infra sub B);
B) in accoglimento del proposto appello incidentale, in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 984/2022, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'appellante Parte_4
in qualità di Gestore per il Piemonte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del conchiudente appellante incidentale, a titolo risarcitorio per il sinistro stradale in data 28.10.2015 in cui ha perso la vita la moglie dell'ulteriore somma di € 43.289,50, ovvero veriore determinanda, con RSona_1
rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo;
il tutto ferma la liquidazione già operata e di cui alla sentenza di primo grado del Tribunale di Cuneo.
Con vittoria di spese di primo e di secondo grado”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7/11.12.18, il SI. adiva il Tribunale di CP_1
Cuneo al fine di ottenere dalla quale impresa deSInata per la Controparte_2
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del coniuge, SI.ra , e quantificati in euro RSona_1
320.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 3.048,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
L'attore riferiva che il sinistro mortale si era verificato in data 28.10.2015 mentre la moglie era alla guida del proprio motociclo Gilera, intenta a percorrere una rotatoria in località Crocera, nel comune di
RG, in direzione CA;
deduceva che in conseguenza dell'urto subito dal motociclo da parte di un autoveicolo grigio non identificato, la donna era caduta a terra perdendo la vita sul colpo.
pagina 2 di 18 Narrava altresì che il primo a giungere sul luogo del sinistro era stato il SI. il quale Parte_5
aveva chiamato il 118 riferendo che una macchina aveva toccato uno scooter e che la persona alla guida dello scooter era caduta e perdeva sangue dalla testa.
Specificava poi che, in coerenza con le dichiarazioni rese dal SI. i Carabinieri Parte_5
incaricati delle indagini, avevano visionato i filmati della telecamera della vicina tabaccheria ed avevano riscontrato che, esattamente all'orario dell'incidente, una Ford SW ND di colore grigio, proveniente dalla rotatoria della località Crocera di RG ed in direzione di marcia verso il Comune di
CA, si era fermata nel parcheggio antistante il bar e dal mezzo era sceso il conducente che, dopo aver effettuato un controllo della fiancata destra della macchina, era ripartito nuovamente in direzione
CA. Assumeva inoltre che in sede penale la ricostruzione dei fatti, così come esposti, era emersa con profili di certezza;
tuttavia, non era stato possibile individuare la targa dell'autovettura Ford
ND di colore grigio.
Si costituiva in giudizio la nella sua qualità di gestore per il Piemonte del Parte_1
, contestando nel merito la ricostruzione operata dall'attore e Parte_2
deducendo che al momento della caduta, la donna viaggiava con una voluminosa ed ingombrante fascina posta trasversalmente sul piano d'appoggio dei piedi, che le immobilizzava le gambe;
che il motociclo si apprestava ad affrontare la rotonda in condizioni di precarietà e aveva l'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli che alla sua sinistra avevano già impiegato l'incrocio; che la donna non indossava il casco correttamente allacciato, in violazione del codice della strada;
che lo scooter non presentava alcun segno di ammaccatura e che le ammaccature della Ford ND non erano compatibili con l'urto dello scooter. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali ed esperimento di CTU cinematica.
Con sentenza n. 984/22 emessa in data 4.11.22, il Tribunale di Cuneo accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la Compagnia convenuta al pagamento in favore di parte attrice di una somma pari ad € 59.343,00 oltre interessi, compensando tra le parti le spese di lite.
Richiamato il principio di probabilità preponderante applicabile nella disciplina della causalità materiale e giuridica di cui all'art. 1227 c.c, il Tribunale evidenziava come l'esame della documentazione in atti consentisse di affermare che tra le possibili concause dell'evento dannoso vi fosse l'urto o la turbativa cagionato al ciclomotore del soggetto danneggiato da un veicolo terzo ed in specie dal veicolo Ford ND di colore grigio rimasto non identificato, visibile comunque nei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza poste nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro e acquisiti nel giudizio. Osservava infatti come la circostanza trovasse riscontro in plurimi elementi emersi dalle indagini esperite anche in sede penale e dall'istruttoria esperita nel giudizio: la pagina 3 di 18 testimonianza del SI. , che aveva affermato di aver visto la SInora per terra e al contempo di Pt_5
aver notato un'autovettura grigia “sfilare” via;
le immagini riprese dalla telecamera posizionata dinanzi alla vicina tabaccheria, dalle quali era emerso che alle ore 12.34 un'autovettura station wagon di colore grigio chiaro (o azzurro chiaro), proveniente dalla rotatoria della località “Crocera” di RG
(CN) e con direzione di marcia verso il comune di CA (TO), era entrata nel parcheggio antistante il bar sito di fronte alla tabaccheria anzidetta ed ivi si era fermata, il conducente del mezzo era sceso dal veicolo e, dopo aver effettuato un controllo della fiancata destra dello stesso, era ripartito in direzione
CA; l'elaborato peritale depositato dal CTU, che aveva comunque rilevato, pur in termini probabilistici, la possibilità che una delle cause del sinistro potesse essere stata l'urto del ciclomotore con la Ford ND grigia ovvero la turbativa generata da tale vettura, pur non risultando evidenza di segni d'urto sul lato sinistro del motorino, ma solo sul lato destro e dovuti all'impatto con l'asfalto.
Il Giudice non riteneva perciò condivisibili le conclusioni esposte dal C.T.U. nel rilevare
RS l'impossibilità di ravvisare un concorso di colpa a carico della SI.ra nella determinazione del sinistro, ma piuttosto, e sino a prova contraria, i profili di una colpa esclusiva della stessa danneggiata, deceduta quindi in esito alla caduta;
disattendeva, dunque, parzialmente le conclusioni proposte dal
CTU, riscontrando invece tra le possibili concause del sinistro il probabile urto o la turbativa generata dal veicolo Ford ND che si era trovato a percorrere la rotonda in concomitanza con il passaggio
RS del motociclo condotto dalla SI.ra anche in considerazione della circostanza che il conducente del veicolo si era poi fermato in un'area di sosta per verificare lo stato della fiancata destra della propria auto.
Al contempo, rilevava come la condotta della vittima non potesse essere ignorata, posto che, al momento del sinistro, la medesima viaggiava incautamente con una voluminosa fascina lignea appoggiata al posto dedicato al posizionamento dei piedi, senza aver provveduto ad allacciare correttamente il casco, come emerso dall'esame autoptico condotto sulla salma e dalla CTU cinematica esperita nel giudizio, ritenendo che, ancor più procedendo su asfalto bagnato, ella non avesse tenuto una condotta attenta e diligente anche in rapporto alle condizioni esistenti in loco.
Il Tribunale ravvisava dunque la responsabilità preponderante della vittima nella determinazione del sinistro, nella misura dei due terzi, ed una responsabilità residua di un terzo in capo al conducente del veicolo Ford ND non identificato. Quantificava quindi il danno da perdita parentale subito dal coniuge IT della vittima in applicazione delle Tabelle elaborate dal Milano come vigenti dal
28.06.2022, nella misura di € 58.327,00 per la quota di responsabilità addebitabile a carico della
Compagnia convenuta, tenuta al ristoro per l'auto rimasta non individuata.
pagina 4 di 18 Riteneva infine provato il danno patrimoniale esposto dall'attore per le spese funerarie documentate, liquidando il ristoro dovuto, per la quota da porsi a carico della Compagnia convenuta in misura pari ad
€ 1.016,00, accogliendo quindi la domanda attorea in misura pari alla minor somma di complessivi €
59.343,00.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello la , Controparte_2
chiedendo, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cuneo, rigettarsi ogni avversa pretesa risarcitoria e condannarsi quindi l'appellato all'immediata restituzione delle somme corrispostegli in esecuzione dell'impugnata sentenza, e quindi € 62.003,78; con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Con primo motivo di gravame l'appellante lamenta errata valutazione da parte del Giudice a quo delle prova acquisite nel primo giudizio e, conseguentemente, erronea motivazione della sentenza impugnata. Assume infatti che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto, sulla base dei filmati delle telecamere di sicurezza poste vicino al luogo del sinistro, che il fatto lesivo per cui è causa sia stato determinato dall'urto o almeno da turbativa indotta dal transito nell'immediata prossimità del ciclomotore del veicolo Ford ND visibile nelle riprese acquisite al giudizio. Evidenzia per contro come il comportamento del conducente dell'auto – nell'arrestarsi poco dopo il sinistro, scendendo dalla vettura per ispezionarne la fiancata destra – ben possa essere stato giustificato in specie dai più svariati motivi, risultando semmai imprudente e finanche illogico per il conducente di vettura datasi alla fuga dopo un sinistro arrestarsi nelle vicinanze del luogo ove avvenuto il fatto per controllare la propria autovettura, per di più alla presenza di altre persone.
Assume per contro evidente e comunque assorbente la piena responsabilità della SI.ra , RSona_1
che si accingeva ad entrare nella rotatoria in precarie condizioni di guida e avrebbe dovuto in ogni caso rispettare la precedenza dei veicoli già eventualmente presenti nella rotatoria.
Rileva peraltro come, alla luce delle risultanze acquisite nel giudizio (ed in particolare dalle fotografie prodotte in atti e dalla CTU esperita in causa ), l'ipotesi di un urto avvenuto fra il ciclomotore e vettura non identificata sia da ritenersi in effetti esclusa, risultando proprio dall'elaborato peritale come il
CTU non abbia ravvisato elementi sufficienti per asserire oggettivamente che il sinistro potesse essersi verificato per urto o turbativa da parte di un mezzo terzo, né che tale mezzo potesse essere individuato nella Ford ND visibile nei filmati in atti, avendo, per contro, riscontrato che, “sino a prova contraria risulta dunque possibile che la caduta possa essere autonoma e che la stessa, sia pure senza influenze esogene, possa aver provocato l'evento lesivo mortale che si apprezza anche dai referti medici in atti”.
pagina 5 di 18 Lamenta quindi l'appellante che il Giudice, pur avendo in premessa richiamato il principio deterministico del “più probabile che non”, lo abbia quindi disatteso, ritenendo che l'astratta possibilità che la causa dell'incidente sia stata l'urto o turbativa di un ulteriore veicolo fosse sufficiente nel giudizio civile per ritenere provato il fatto.
La stessa testimonianza resa dal SI. non consentirebbe del resto di affermare positivamente che Pt_5
nel sinistro fosse coinvolto un veicolo Fiat Panda di colore grigio
Rileva peraltro come in merito all'orario dell'incidente non vi siano certezze essendovi testimonianze discordanti, evidenziando altresì come si evinca chiaramente dall'esame delle fotografie in atti che il motorino era caduto sul lato sinistro, mentre sul lato destro non risultavano visibili dei danni. Assume quindi che il Giudice a quo abbia assolutamente travisato il contenuto dell'elaborato peritale, nel quale il CTU aveva in specie chiaramente affermato che molto probabilmente la SInora era caduta Per_1
da sola, a causa delle condizioni del manto stradale e delle condizioni in cui procedeva, trasportando davanti a sé una voluminosa fascina di legna.
L'appellante lamenta comunque che il primo Giudice avrebbe infine errato anche nell'addebito proporzionale della responsabilità del sinistri ai fattori determinanti ravvisati rilevanti, omettendo di ravvisare un'incidenza causale ampiamente preponderante nel comportamento della SI.ra
[...]
che aveva omesso di indossare correttamente il casco protettivo nella guida, posto che con Per_1
tale protezione ella non sarebbe certamente deceduta nel sinistro, a seguito di caduta da veicolo che procedeva a velocità pressoché minima.
Con secondo motivo di gravame l'appellante, evidenziando come parte attrice non abbia in effetti allegato alcuna prova che il sinistro si sia verificato a causa o con il concorso di altro veicolo non individuato - presupposto indispensabile per l'intervento del Fondo di Garanzia – lamenta quindi che il
Giudice a quo abbia erroneamente valutato le risultanze acquisite nel giudizio, in violazione del dettato fondamentale ex art. 2697c.c.
Si è costituito nel giudizio di gravame il Sig. contestando ogni avversa CP_1
doglianza e chiedendo quindi rigettarsi l'appello principale, chiedendo tuttavia, in via di appello incidentale, disporsi in parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Cuneo, un congruo aumento del ristoro riconosciutogli per il danno non patrimoniale conseguente al decesso della moglie nel sinistro stradale occorso, ferma comunque la liquidazione già operata e di cui alla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Rileva in specie l'appellato, in ordine al primo motivo di gravame formulato dalla Compagnia appellante, che il Tribunale abbia correttamente valorizzato in sentenza gli elementi decisivi del giudizio tra cui anzitutto la testimonianza del SI. unico soggetto presente sul luogo del Pt_5
pagina 6 di 18 sinistro al momento dell'accaduto, il quale in entrambe le occasioni in cui è stato escusso, aveva espressamente menzionato la presenza e il passaggio di un'auto grigia, ricollegando la caduta al transito di quel veicolo. Richiama, inoltre, la telefonata effettuata dal medesimo testimone al 118 alle ore 12:35 del giorno del sinistro, in cui, circa la dinamica dell'occorso, aveva affermato, come riportano le trascrizioni agli atti, “hanno toccato uno scooter, è caduta una persona.”
Sostiene in specie che le affermazioni del oltre ad essere maggiormente credibili ed attendibili, Pt_5 in quanto pronunciate nell'immediatezza dell'accaduto, abbiano poi trovato ulteriore e decisivo riscontro nelle immagini del filmato estrapolato dalle telecamere di sicurezza ove si vede il conducente di un veicolo Ford ND di colore grigio provenire dalla direzione corrispondente al luogo del sinistro e fermarsi per verificare la fiancata dx del proprio veicolo;
si vede inoltre la fiancata dell'automobile recante un'ammaccatura laterale vistosa ed evidente all'altezza del manubrio dello RS scooter e/o comunque del gomito o del ginocchio della Sig.ra e si osserva la condotta del conducente del mezzo, nel tentativo di cancellare le “tracce” presenti sulla fiancata della propria auto.
Rileva quindi come tali molteplici circostanze, pienamente congruenti con quanto dichiarato fin dal principio dal teste SI. farebbero ritenere l'urto come la causa più probabile della caduta della Pt_5
moglie, essendo impossibile una diversa interpretazione di tante circostanze coincidenti e concorrenti in modo preciso, concordante ed univoco.
Contesta gli assunti di controparte circa il comportamento del conducente del veicolo Ford, rilevando come il medesimo, contrariamente da quanto asserito dall'appellante, (“..ha un comportamento né preoccupato né frettoloso..”), nel filmato sembri animato dalla fretta di allontanarsi, tanto da verificare erroneamente se vi fossero segni di urto sulla parte sinistra del mezzo, lato conducente, e non su quella destra.
Rileva peraltro erronea l'affermazione dell'appellante secondo cui il CTU “ha escluso la presenza di
CP_ segni di urto sulla fiancata della riconducibili ad un contatto”, avendo invece il consulente medesimo riconosciuto, su osservazione del CTP di parte attorea, come “le introflessioni dei lamierati riscontrabili sul lato dx della vista nel filmato in atti siano effettivamente riconducibili ad CP_4
urto”.
Quanto alla corretta lettura dell'orario delle telecamere, contestata dalla Compagnia, evidenzia come fossero stati proprio i C.C. a precisare nelle rispettive relazioni di servizio in che modo andasse letto correttamente l'orario raffigurato nel filmato, tenendo conto dell'ora legale, rilevando peraltro come lo stesso C.T.U. abbia al riguardo riconosciuto (pag. 28 della relazione) che il sinistro “potesse essersi verificato proprio a quell'ora e dunque, di fatto, pochi secondi prima della comparsa in video della
[...]
. CP_4
pagina 7 di 18 Sottolinea infine come le conclusioni accolte dal Giudice a quo coincidano con quelle a cui era giunto in sede penale il G.I.P del Tribunale di Cuneo, osservando, quindi, come già due giudici, seppure in ambiti diversi, abbiano smentito le doglianze riproposte dall'odierna appellante.
L'appellato rileva quindi infondata la stessa doglianza svolta dalla Compagnia appellante con il secondo motivo di gravame, nel lamentare carente la prova che il sinistro si sia verificato a causa o con il concorso di altro veicolo non individuato, presupposto dell'intervento del Fondo di Garanzia.
Evidenzia per contro come lo stesso CTU abbia rimarcato la verosimile presenza in loco dell'autoveicolo Ford al momento del sinistro, rilevando lo strano comportamento del conducente di suddetto veicolo e come lo stesso sia stato l'ultimo e l'unico ad uscire dalla rotatoria con direzione
CA nei 4 minuti a cavallo tra le 12,33 e le 12,37.
Sostiene infine che un ulteriore elemento che deporrebbe in favore della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Cuneo sia rinvenibile nella deposizione della teste dott.ssa , medico Testimone_1 legale presente all'autopsia, nel confermare la piena compatibilità delle ecchimosi rinvenute sulla gamba del cadavere con l'urto di altro veicolo trattandosi di “lesioni contusive”.
Il SI. rileva peraltro non condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado in CP_1 punto ripartizione delle responsabilità e liquidazione dell'entità dei danni conseguenti al sinistro ed ha promosso quindi appello incidentale, lamentando, con il primo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la condotta tenuta dalla conducente del motociclo abbia concorso per i due terzi nella causazione dell'evento, atteso che la SI.ra trasportava una Per_1
voluminosa fascina lignea nel posto dedicato al posizionamento dei piedi, non aveva indossato correttamente il casco ed inoltre, procedendo su fondo stradale bagnato, avrebbe dovuto tenere una condotta ancora più attenta e diligente, evitando di caricare il mezzo in modo inappropriato stante la difficoltà di equilibrio che ciò avrebbe potuto provocare.
Assume infatti che, seppur vero che la SI.ra stesse trasportando una fascina di canne sul motociclo, non vi sia comunque traccia che il mezzo risultasse per ciò solo instabile, né che la conducente non avesse indossato correttamente il casco, censurando perciò le affermazioni assunte in merito dal primo
Giudice sulla base di valutazioni meramente ipotetiche.
Assume dunque più corretta nella fattispecie una valutazione almeno paritetica delle due condotte concorrenti nella determinazione del sinistro.
Con il secondo motivo di appello incidentale il SI. contesta peraltro la liquidazione del CP_1
danno effettuata dal primo Giudice sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, lamentando che egli abbia in specie applicato il metodo di valutazione equitativa cd. a punti senza pagina 8 di 18 tuttavia chiarire e declinare l'entità dei singoli punteggi attribuiti a ciascuna delle circostanze prese in considerazioni e le ragioni assunte a fondamento della relativa graduazione.
In ogni caso, deduce l'erroneità del calcolo effettuato dal giudice per la liquidazione del danno evidenziando come, individuata l'età della vittima primaria (55 anni), l'età del danneggiato (56 anni), la documentata convivenza tra i due coniugi ed applicato il minimo tabellare per la presenza di più di tre familiari superstiti, in applicazione delle indicate tabelle milanesi si ottenga il valore complessivo totale di Euro 205.265,00, e non la minor somma di Euro 174.980,00 come liquidata in sentenza.
Chiede dunque che in ogni caso la sentenza di primo grado venga riformata, con condanna dell'appellante principale al pagamento della differenza ancora dovuta a titolo risarcitorio al SI.
[...]
CP_1
Esperito preventivamente un tentativo di conciliazione fra le parti, la Corte invitava alla precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito delle difese di rito, la causa perviene quindi in decisione dinanzi al Collegio.
Ritiene la Corte che, alla luce delle complessive risultanze acquisite in atti, l'appello in esame debba ritenersi solo in parte fondato. Peraltro i due motivi di gravame formulati dalla Compagnia appellante ben possono esaminarsi congiuntamente ai fini del decidere, sulla base di una rivalutazione complessiva di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria svolta nel primo giudizio.
Risulta anzitutto che, nell'imminenza del sinistro, il SI. trovatosi a transitare sulla Parte_5
rotatoria alla guida della propria autovettura e pure impegnato in concitata conversazione telefonica con un cliente -come da lui stesso riferito quindi in sede testimoniale –, avendo visto “con la coda dell'occhio” la SI.ra a terra, ebbe a telefonare prontamente al 118, segnalando che RSona_1 presso la suddetta rotonda di RG avevano “toccato uno scooter, è caduta una persona, è per strada e perde sangue dalla testa”, aggiungendo quindi “credo che sia stato toccato e sono scappati”.
Escusso in sede testimoniale nel primo giudizio il SI. ha quindi precisato: “arrivato alla Pt_5
rotonda della Crociera di RG, svoltando verso destra, con la coda dell'occhio ho visto la SInora per terra e mi è sembrato di veder andare via un'autovettura grigia, la cosa è stata molto rapida, invece di dirigermi a Saluzzo ho proseguito nella rotatoria e mi sono fermato”…”contestualmente, ancora prima di fermarmi, ho chiamato il 118. Sono sceso ho segnato la presenza della SInora che era a terra, senza casco, che era rotolato via, e ho atteso i soccorsi”. Il teste, rispondendo a puntuale domanda, ha quindi precisato “Come già dichiarato ai Carabinieri tutto si è svolto in una frazione di secondo, non ero in una buona posizione circa la visibilità, ricordo solo di aver visto l'auto grigio sfilare, non ho visto alcun urto e in quella posizione non avrei potuto vederlo, ho visto solo lo scooter a terra” (v. verbale di udienza 29.11.2019 ).
pagina 9 di 18 Risulta peraltro da annotazione dei Carabinieri della Stazione di RG in data 31.10.2015 che, in relazione al sinistro per cui è causa, occorso in data 28.10.2015, si è acquisito quindi presso una
Tabaccheria sita in prossimità della predetta rotonda un supporto DVR su cui erano state scaricate le immagini apprese dal sistema di videosorveglianza installato in loco, da cui emergeva che :
Emerge infine dall'esame delle fotografie apprese sul luogo del sinistro dai Carabinieri intervenuti nell'imminenza del sinistro che il motociclo condotto dalla SI.ra giace a terra sul lato RSona_1 sinistro, la vittima giace anch'ella a breve distanza dal mezzo sempre a sinistra. Sul mezzo si nota una RS fascina di canne posta tra il manubrio ed il sellino;
si vede infine il casco della SI.ra a terra a diversi metri di distanza dalla vittima.
Risulta altresì che il C.T.U. chiamato nel Giudizio a quo ad effettuare la ricostruzione della dinamica del sinistro, Geom. , ha quindi riscontrato che “il sinistro, stante a quanto emerge RSona_2
dagli atti, ebbe a verificarsi in data 28.10.2015 (e non come erroneamente indicato sul verbale della registrazione della chiamata al 118 in data 25.10.2015) e presumibilmente verso le ore 12,34 (data l'ora della chiamata al 118 delle ore 12,37 (registrata dal 118 alle ore 12,35) da parte del SI. Parte_5
primo ad avere rinvenuto il corpo della SI.ra in terra) presso la rotatoria della
[...] RSona_1
Crocera di RG (CN)”(…) ( v. relazione peritale in atti, pag. 7 ).
Peraltro “sia l'esame autoptico che la documentazione medica in atti mostrano come il decesso della RSo SI.ra sarebbe occorso per traumi rilevati tutti a livello cranico pur essendo rilevati anche trauma toracico di entità non mortale. Va ricordato che il Medico Legale introdotto a teste da parte attrice, RSo dott.sa. ha rilevato traumi contusivi sulla coscia sx della SI.ra . Testimone_1
. Il casco, come detto e come di seguito meglio raffigurato, veniva rinvenuto a circa 21 metri di
RSo distanza dal punto di quiete del corpo della SI.ra ” ( pag. 10-11 ).
Comunque “in ordine all'orario di accadimento va precisato che, in atti, si rileva come nessuno possa RSo stabilire l'ora esatta della caduta a terra del ciclomotore condotto dalla SI.ra e che, come già sopra segnalato, esistono discrepane notevoli tra gli orari dichiarati dal SI. e rilevati dalla Pt_5 pagina 10 di 18 registrazione della chiamata al 118 (sulla quale però risulta errata anche la data) e quelle dichiarate dalle dichiarazioni degli autisti e dal . Parte_6 RSona_3
Dall'esame delle riprese della telecamera di sicurezza posta nei pressi della citata il C.T.U. Parte_7
rileva che “alle ore 13.34'09'' la visione del filmato consente di verificare come, nella zona in immissione sula rotatoria, che prima mai era stata interessata da code o rallentamenti, si inizia a formare una coda di alcuni veicoli con stop accesi. I motivi della coda non sono rilevabili data la qualità delle immagini tuttavia risulta opportuno segnalarli poiché, alle ore 13.34'37'' ed ovvero circa
30 secondi dopo l'inizio della formazione della coda, con coda in aumento si ravvisa l'arrivo della Ford
ND citata in atti, la quale, prima di lasciare il raggio di azione della telecamera, svoltava nell'area di servizio alla sx della carreggiata percorsa, si arrestava per consentire al conducente di prendere visione della fiancata dx, e ripartiva onde eseguire un'inversione ad “U” reimmettendosi nella corsia di marcia con direzione CA ed abbandonando il filmato alle ore 13.36'52'' ( pagg.16-17 ).
“La velocità di percorrenza media di un veicolo del tipo di quello attoreo, che si appresta ad affrontare la rotatoria provenendo da CA e dunque presumibilmente dovendo ripartire da fermo o comunque da bassissima velocità dopo aver decelerato per dare precedenza ai veicoli che avevano eventualmente già impegnato la rotatoria stessa può essere individuata in non oltre i 20/30 km/h. (5,55 – 8,33 m/s)” ( pag.
22).
Riferisce peraltro il C.T.U. che “dai fotogrammi agli atti nonché, dai verbali dei CC intervenuti e nell'istanza di archiviazione del procedimento penale, emergono solo danni alla parte dx del ciclomotore dovuti alla caduta a terra”; parrebbe tuttavia che il Consulente sia incorso in errore materiale, posto che il ciclomotore – come innanzi rilevato – giace invece sul fianco sinistro nelle foto in atti.
RSo Rileva quindi conclusivamente il C.T.U. che “non è dato a sapersi se la SI.ra volesse uscire dalla circolazione rotatoria con direzione CA (come dichiarato in atto di citazione) oppure con direzione
RG (come riportato sei Verbali dei CC e sula perizia in atti redatta a firma dal C.T.P. ing.
[...]
. Pertanto, pur ammessa la sua provenienza certa da CA (in atti non risultano discrepanze Per_4
in tal senso), resta impossibile posizionare il veicolo attoreo rispetto alla carreggiata stradale al momento della caduta. Unico elemento deducibile, vista la suddetta provenienza del mezzo attoreo, e che esso possa essere ripartito da fermo, o quasi fermo, onde dare precedenza a chi già fosse immesso in rotatoria e comunque che, vista la tipologia di mezzo, stesse percorrendo la rotatoria ad una velocita ridotta e pari a circa 20/30 km/h quando si è verificata la caduta. Parimenti risulta impossibile determinare un punto d'urto quantomeno probabile ed ancor prima risulta impossibile determinare oggettivamente l'esistenza stessa di un urto a monte della caduta del mezzo attoreo.
pagina 11 di 18 Quanto sopra trova fondamento, in quanto, pur avendo rilevato danni fisici all'arto inferiore sx RSo (danni compatibili comunque anche con la caduta in terra della SI.ra , senza avere a disposizione ambo i mezzi o quantomeno il mezzo attoreo nonché stante ai danni su di esso rilevati dall'autorità intervenuta meramente sulla parte sx, risulta oggettivamente impossibile porre un nesso causale tra i danni anzidetti ed un urto a monte con un veicolo terzo. Non vi sono danni rilevati sulla parte dx del ciclomotore riconducibili ad urto con altro veicolo e lo stesso risulta coricato in terra sul suo lato sx e non dx mente un urto sul lato sx avrebbe provocato una caduta contraria proprio sul lato dx. Il casco, che ha percorso come detto oltre 20 metri dal punto di quiete del corpo della SI.ra RSo
(come sopra raffigurato), non poteva che essere non indossato al momento della caduta poiché, visto il poco spazio rilevato dai CC tra il corpo ed il ciclomotore in stato di quiete post caduta nonché le velocità ridotta alla caduta come sopra ipotizzata, solamente rotolando in terra poiché non indossato avrebbe potuto percorrere tanta distanza” ( pagg. 25-26 ).
Valutate peraltro le discrepanti risultanze in merito all'ora di verificazione del sinistro, il C.T.U. conclude infine che verosimilmente più probabile pare la sua collocazione intorno alle ore 12,34, osservando, tuttavia, che “le discrepanze di cui sopra rendono ancora più complessa la disamina dei filmati in atti dai quali, tuttavia, è emerso oggettivamente come in concomitanza e subito dopo la comparsa in video del veicolo Ford ND, siano accaduti visivamente alcuni eventi degni di nota e sopra menzionati e descritti dallo scrivente C.T.U..
Nella sostanza ed in conclusione, visti gli elementi a disposizione, risulta impossibile asserire che vi sia stato un urto ad origine della caduta del veicolo attoreo ed ancora più impossibile risulta porre in nesso causale tale presunto urto con il veicolo Ford ND apparso nei filmati in atti.
Resta dunque impossibile, per carenza di elementi oggettivi, ricostruire una dinamica del sinistro oggettivamente fondata su elementi scientifici certi.
L'unica dinamica oggettivamente descrivibile, stante a tutto quanto sopra esposto, risulterebbe dunque la seguente:
Alle ore 12,34 circa la SI.ra alla guida del suo ciclomotore marca Gilera modello RSona_1
Stalker targato X6JKHL, dopo essersi immessa nella rotatoria della Crocera di RG proveniente da
CA e giunta pressappoco all'altezza della prima uscita verso dx con direzione CA, per cause rimaste ignote, ma presumibilmente riconducibili ad un precaria condotta di guida ed alle pessime condizioni del fondo stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo, rovinando a terra dallo stesso ad una velocità prossima ai 20/30 km/h picchiando il capo al suolo, a causa non indossato e procurandosi lesioni mortali alla parte stessa. (…).Nondimeno “indipendentemente dall'urto o dalla turbativa potenzialmente creata da un terzo veicolo, il sinistro potrebbe essersi verosimilmente verificato proprio pagina 12 di 18 alle ore 12.34 ed ovvero 15 secondi prima della comparsa della Ford ND nei video in atti. Tale ipotesi, che resta tale, troverebbe fondamento sia nella correlazione con gli orari delle chiamate al 118
(anche se non con quelle dichiarate dagli autisti di cui sopra si è già disquisito) che nelle Parte_6
circostanze visibili dai filmati. (…) Si può dunque ritenere quantomeno probabile, per mera deduzione, che l'occorso possa essersi verificato proprio a quell'ora e dunque, di fatto, pochi secondi prima della comparsa in video della Ford ND, gli stessi pochi secondi come sopra calcolati che sono stati necessari a suddetto veicolo per spostarsi dal luogo del sinistro al punto di arresto nell'area di servizio. Anche lo strano comportamento del conducente di suddetto veicolo ed ancora che lo stesso sia stato l'ultimo e l'unico ad uscire dalla rotatoria con direzione CA nei 4 minuti a cavallo tra le 12,33 e le 12,37, porterebbero ad ipotizzare che, quantomeno, lo stesso possa essersi trovato nell'area del sinistro proprio in concomitanza con il suo accadimento”. “Detto ciò, pur restando oggettivamente impossibile per i motivi già citati, stabilire se lo stesso possa aver generato turbativa od addirittura possa aver urtato il ciclomotore attoreo, le probabilità che tale ipotesi fosse reale non sono dunque del tutto nulle.
RSo Fermo quanto sopra si ritiene impossibile parlare di concorso di colpa in capo alla SI.ra mentre risulta più corretto parlare, sino a prova contraria, di colpa esclusiva della stessa” ( v. ancora relazione peritale, pagg. 27-29 ).
E, dunque, “lo scrivente C.T.U. ritiene di non avere sufficienti elementi per asserire oggettivamente che il sinistro possa essersi verificato per urto o turbativa da parte di mezzo terzo.
Tantomeno ha dunque elementi per asserire che tale mezzo possa essere individuato nella Ford ND visibile nei filmati in atti. Sino a prova contraria risulta dunque possibile che la caduta possa essere autonoma e che la stessa, sia pure senza influenze esogene, possa aver provocato l'evento lesivo mortale che si apprezza anche dai referti medici in atti.
Tuttavia, pur fermo tutto quanto sopra, lo scrivente ritiene che, esaminati attentamente i filmati in atti, meramente a titolo ipotetico e soggettivo ritiene che le probabilità che il suddetto veicolo Ford
ND possa aver generato turbativa od addirittura che possa aver urtato il ciclomotore non siano del tutto nulle anche se oggettivamente indimostrabili” ( pag.33).
Si sono così diffusamente richiamate ed esposte le risultanze dell'indagine peritale svolta nel primo giudizio ad evidenziare come si sia compiutamente acclarata in quella sede l'impossibilità oggettiva, sulla base degli elementi obiettivi accertati e riscontrati, di procedere con certezza alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed ad affermare così con sicurezza se la caduta del ciclomotore sia stata determinata da turbativa od urto con altro veicolo in circolazione sulla rotatoria ovvero per fatto proprio del conducente del mezzo, obiettivamente caricato in modo incongruo con il pagina 13 di 18 posizionamento di una voluminosa fascina tra il manubrio ed il sellino e condotto, comunque a velocità molto probabilmente assai moderata ( circa 20 km/h ) da persona che verosimilmente non indossava, o non aveva correttamente fissato, il casco di protezione.
La decisione ora impugnata è stata, tuttavia, dichiaratamente assunta non già sulla base di un giudizio di certezza, ma piuttosto del criterio della probabilità prevalente, secondo cui “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del
"più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 25884 del 02/09/2022; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 5922 del 05/03/2024 ).
Orbene in specie l'ipotesi accolta dal primo Giudice , nel ritenere “più probabile che non” che il motociclo condotto dalla SI.ra abbia subito un urto o almeno una turbativa dal transito RSona_1
di veicolo non identificato, verosimilmente individuabile nella vettura Ford ND sulla quale si sono concentrate quindi le indagini svolte nella sede penale, risulta in specie confortata – come evidenziato nella sentenza impugnata - dalle dichiarazioni rese, nell'imminenza del fatto, all'atto della telefonata al
118, dal SI. unico soggetto presente in loco al momento del sinistro, e dalle riprese Parte_5
delle telecamere di sorveglianza acquisite agli atti, da cui emerge un comportamento certamente anomalo del conducente della Ford ND, arrestatosi subito dopo la percorrenza della rotonda di cui innanzi e sceso dalla vettura per esaminare frettolosamente la fiancata dell'auto. E' ben vero che il SI. ha quindi ammesso in sede testimoniale di non avere certezza che il ciclomotore sia stato urtato Pt_5 nella caduta, ma la circostanza del passaggio contestuale al sinistro di un'autovettura di colore grigio è stata invece confermata. Tale elemento, valutato congiuntamente alle risultanze delle riprese filmate in atti, tenuto conto anche dei rilievi svolti dai Carabinieri intervenuti in merito all'orario verosimile di verificazione del sinistro, consentono, dunque, di affermare con probabilità prevalente che una vettura
– verosimilmente identificabile con la Ford ND visibile nelle riprese filmate, sia transitata sulla rotatoria RG all'atto della caduta della SI.ra probabilmente sul lato destro, RSona_1
determinando così almeno una turbativa al procedere del mezzo, concorrendo quindi a determinarne la caduta sul fianco sinistro. Resta peraltro acclarato che il motociclo, al momento del fatto, procedeva,
pagina 14 di 18 pure a velocità assai moderata, con un carico posizionato in modo incongruo ed improvvido, tale da limitare le possibilità di movimento della conducente, che, peraltro, con ogni probabilità non indossava o non aveva correttamente indossato il casco di protezione.
Ritiene, dunque, la Corte che gli elementi acclarati consentissero – e consentano – in effetti di accogliere, secondo un giudizio di tipo inferenziale di prevalente probabilità, la conclusione che alla determinazione del sinistro abbia concorso in effetti la condotta imprudente o imperita del conducente di altro veicolo, rimasto non identificato, alla guida di vettura che, transitando sulla rotonda contestualmente al passaggio del ciclomotore, ne abbia turbato, con urto o con condotta comunque invasiva, la marcia, concorrendo, anche a fronte del carico incongruo posizionato sul mezzo, la caduta che ha determinato quindi il decesso della vittima. Tali conclusioni non contraddicono peraltro gli assunti esposti in sede peritale, avendo il C.T.U. unicamente escluso che possa affermarsi con certezza che il ciclomotore abbia subito un urto o turbativa dal contestuale transito di altro veicolo.
Pare nondimeno meritevole di accoglimento la censura pure svolta dalla Compagnia appellante in ordine alla valutazione condotta dal primo Giudice per l'addebito proporzionale della responsabilità del sinistro ai fattori concorrenti ravvisati rilevanti, nel ritenere che il sinistro sia da ascriversi solo per due terzi alla responsabilità, certamente prevalente, della SI.ra . Deve ritenersi infatti RSona_1
che la grave imprudenza commessa dalla conducente del ciclomotore, nel caricare il mezzo ben oltre i limiti della capacità di portata dello stesso, posizionando peraltro il carico, per sé voluminoso, in posizione tale da ostacolare le possibilità di manovra alla guida, omettendo nel contempo di indossare correttamente il casco di protezione che, a fronte delle lesioni riportate quindi dalla vittima del sinistro e tali da cagionarne la morte ( trauma cranico contusivo, produttivo di frattura della volta e della base cranica -v. documento n. 4 di parte convenuta in primo grado -) avrebbe certamente ridotto, se non evitato, le lesioni conseguenti alla caduta, imponga di affermare che tale condotta abbia avuto incidenza ampiamente preponderante nella determinazione dell'evento fatale, aumentando anche l'incidenza causale della stessa condotta concomitante di guida del veicolo verosimilmente transitato contestualmente al ciclomotore sulla rotonda in ragione dell'equilibrio precario di tale mezzo e delle limitate possibilità di movimento consentite alla conducente.
Ritiene quindi la Corte che, secondo più corretto giudizio di bilanciamento dei fattori causali concorrenti nella determinazione del sinistro debba ritenersi in specie che l'evento lesivo debba ascriversi a responsabilità preponderante della SI.ra nella misura del 75%. RSona_1
Risulta perciò solo palesemente infondato, alla luce dei rilievi esposti, l'appello incidentale svolto dal SI. nel lamentare l'erronea affermazione di responsabilità preponderante del CP_1 coniuge deceduto nel sinistro in relazione all'evento fatale per cui è causa.
pagina 15 di 18 Deve ritenersi per converso fondato il secondo motivo di appello incidentale promosso dal SI.
nel lamentare erronea liquidazione del danno non patrimoniale accertato dal primo CP_1
RS Giudice in conseguenza del decesso della SI.ra poiché non conforme ai parametri pure orientativi richiamati dal Tribunale stesso ai fini della quantificazione del ristoro riconosciutogli.
Ed infatti, al fine di evitare disparità di valutazione almeno eccessive in materia tanto complessa ai fini risarcitori, si sono venuti elaborando strumenti di mero ausilio all'esercizio dell'insopprimibile discrezionalità di valutazione rimessa al giudicante per la determinazione delle prestazioni risarcitorie da riconoscersi ai congiunti superstiti di parte lesa deceduta in un sinistro;
strumenti che valgono, dunque, ad orientare la discrezionalità, imponendo nel suo esercizio la valutazione preliminare di elementi - si ripete – quanto più possibile oggettivi od almeno oggettivabili, e quindi riscontrabili per distinguere le diverse situazioni a consentire che le prestazioni riconosciute siano calibrate motivatamente in rapporto a dati e circostanze verificabili.
Orbene al fine le tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia di Milano, quali da ultimo integrate sulla base di indicazioni e direttive evidenziate dalla stessa Suprema Corte, valgono, dunque, quali meri strumenti di orientamento alla discrezionalità del giudicante, che consentono peraltro circostanziata disamina di tutti i profili rilevanti ai fini della decisione, avvalendosi di parametri multipli per la determinazione di un punteggio da attribuirsi a ciascuno dei congiunti lesi, da moltiplicare per un valore base di punto che, nel sistema milanese, è stato elaborato sulla base di una preliminare comparazione di un elevato numero di pronunce giurisprudenziali in materia. I parametri di determinazione del “punteggio” da attribuirsi a ciascuno dei congiunti del soggetto deceduto tiene conto, peraltro, nel sistema milanese, oltre che del vincolo parentale esistente, dell'età del leso e del IT e dell'eventuale convivenza, del numero dei congiunti superstiti, nell'ambito del nucleo di stretto riferimento del deceduto, e, ove siano accertati elementi SInificativi in merito, della qualità e intensità della relazione affettiva, da determinarsi sulla base dei dati che i congiunti stessi hanno onere di allegare e provare.
La stessa Suprema Corte ha del resto evidenziato che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del
2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” ( Cass. Civ.
pagina 16 di 18 Sez. 3 - , Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022 ). La Corte aveva già del resto precisato che “in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023 ).
Orbene in specie, considerata l'età della vittima del sinistro ( anni 55 all'epoca del fatto ), l'età del coniuge IT ( anni 56 ), la convivenza tra i coniugi ( per un totale di 61 punti in applicazione delle Tabelle milanesi richiamate ), considerato infine il valore tabellare di punto applicabile al coniuge IT, pari ad € 3.365,00, risulta stimabile un ristoro adeguato pari ad € 205.265,00 quale indicato dall'appellato, ben superiore a quello di € 174.980,00 indicato nella sentenza impugnata senza indicazione di motivi peculiari che giustifichino la riduzione dei valori tabellari.
Ritenuta, dunque, l'incidenza causale della condotta del conducente del veicolo non identificato pari al 25% nella determinazione del sinistro per cui è causa, risulta stimabile, in valori monetari attuali, un congruo ristoro in favore del coniuge IT pari ad € ( 205.265,00 * 25% ) 51.316,25, oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata sino alla proposizione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. dall'introduzione del primo giudizio al saldo, come già statuito nella pronuncia gravata.
Risulta in conseguenza solo in minima parte fondata la domanda di restituzione formulata dalla
Compagnia appellante solo in riferimento alla somma già corrisposta in eccedenza al ristoro come sopra liquidato in favore dell'odierno appellato.
Addivenendosi per le ragioni esposte a parziale accoglimento di entrambi i contrapposti appelli formulati dalle parti, deve rivalutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio, l'esito complessivo del giudizio nelle due fasi esperite.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
pagina 17 di 18 Stante la parziale reciproca soccombenza delle parti sia nel giudizio di primo grado, sia nel procedimento di gravame, la Corte ravvisa all'evidenza sussistenti in specie i presupposti ex art. 92, comma II, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale promosso dall'appellante e dell'appello incidentale promosso dall'appellato, accertata la responsabilità concorrente del conducente di veicolo non indentificato, nella misura del 25%, e della parte lesa deceduta, nella misura del 75% nella determinazione del sinistro per cui è causa, condanna la in qualità di Parte_1
Gestore per il Piemonte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del SI. della somma complessiva di € 51.316,25, CP_1
oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata sino alla proposizione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. dall'introduzione del primo giudizio al saldo, in luogo della maggior somma liquidata nella sentenza impugnata;
2) Condanna quindi il SI. alla restituzione in favore della Compagnia appellante di CP_1
quanto già ricevuto, in adempimento dell'impugnata sentenza, per la somma eccedente gli importi come sopra liquidati sub 1);
3) Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 07/05/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 18 di 18