Art. 289.
(Caratteristiche costruttive e funzionali
delle macchine agricole)
1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, puo' stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 , con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'.
Nota all' art. 289:
- Per la legge 3 marzo 1987, n. 59 , si veda in nota all'art. 227.
(Caratteristiche costruttive e funzionali
delle macchine agricole)
1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, puo' stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 , con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'.
Nota all' art. 289:
- Per la legge 3 marzo 1987, n. 59 , si veda in nota all'art. 227.