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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1049/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 febbraio 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via
Giosuè Carducci n. 10, presso lo studio dell'avv. CHIRUMBOLO ARMANDO – CF
- che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - dom. e res. in Lamezia Terme alla via Savutano, n. 14. CP_1 C.F._3
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025; in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 9 ottobre 2024, il sig. Parte_1 chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
OL (CS) ed in data 21 dicembre 2002, tra il medesimo e (matrimonio trascritto presso CP_1
i registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, per l'anno 2002, atto n. 143, parte II, serie A), alle seguenti condizioni:
1) Confermare il contributo dovuto a titolo di assegno di mantenimento a carico di
[...]
ed in favore dei due figli e , entrambi maggiorenni, nella Parte_1 Per_1 Per_2 misura di € 300,00 (euro trecento/00) al mese (euro 150,00 per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni
1 mese, così come rideterminato con Sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 4 luglio 2024 nell'ambito del Giudizio R.G. 414/2024;
2) Ordinare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di ed in Parte_1 favore della coniuge dell'importo di € 100,00 al mese, così come rideterminato con CP_1
Sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 4 luglio 2024 nell'ambito del Giudizio R.G.
414/2024.
3) Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, come per Legge.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: che, dalla relativa unione coniugale erano nati due figli: in data 3 maggio 2003 e CP_2
in data 27 aprile 2004, allo stato – dunque – entrambi maggiorenni;
Controparte_3 che, di seguito e con il trascorrere del tempo, la convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile a causa dell'inconciliabilità dei loro caratteri, facendo così venir meno la comunione spirituale e materiale dei coniugi medesimi;
che, la sig.ra con ricorso depositato in data 29 marzo 2019 ed iscritto al numero R.G. CP_1
489/2019, aveva adito il Tribunale di Lamezia Terme per sentire dichiarare la separazione personale dei coniugi;
che, il Tribunale di Lamezia Terme, Giudice estensore dott.ssa Lucia VIDOZ, con sentenza resa in data 17 luglio 2023, aveva effettivamente pronunciato in conformità, dichiarando la separazione personale tra i coniugi e con addebito al marito;
nell'occasione, aveva altresì Parte_1 CP_1 assegnato la casa coniugale a per viverci unitamente ai figli, ponendo – inoltre - a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di euro 650,00, di cui Parte_1 CP_1
€ 150,00 per il mantenimento della stessa ed € 500,00 per il mantenimento dei figli (in ragione di € 250,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, con decorrenza dalla pronuncia in essere, oltre al 60% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc.; cfr. sentenza del 17 luglio 2023; in atti); che, il sig. successivamente - con ricorso introdotto ex art. artt. 336 c.c. - 337 ter, c. Parte_1
3° - c.c. - 337 quinquies c.c. del 16 aprile 2024 – aveva convenuto in giudizio la stessa sig.ra CP_1 chiedendo la modifica delle condizioni di separazione, con ricorso rubricato al numero R.G. 414/2024 (Cfr.
Ricorso ex art. artt. 336 c.c. - 337 ter, c. 3° - c.c. - 337 quinquies c.c.); ricorso che il Tribunale di Lamezia
Terme, con sentenza resa in data 4 luglio 2024, aveva accolto parzialmente e - per l'effetto – aveva così provveduto: “Ridetermina il contributo dovuto a titolo di assegno di mantenimento a carico di
[...]
ed in favore dei due figli e , entrambi maggiorenni, nella misura di Parte_1 Per_1 Per_2
€ 300,00 (euro trecento/00) al mese (euro 150,00 per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc.); […] ridetermina nella misura di €
100,00 il contributo dovuto a titolo di assegno di mantenimento a carico di Parte_1 ed in favore della coniuge (vedi sentenza citata;
in atti); CP_1
2 che, da allora in avanti, la situazione reddituale del ricorrente aveva subito una modifica in peius, atteso il licenziamento dalla sua attività di autista alle dipendenze della Ditta “Lirosi Linee S.r.l.”, oltre a numerosi finanziamenti su di lui gravanti medianti addebito su conto corrente per un importo complessivo di euro
1.047,00 mensili;
che, di contro, la sig.ra aveva subito un miglioramento delle proprie condizioni economiche CP_1 svolgendo la professione di agente assicurativo;
dunque, la stessa aveva raggiunto l'autosufficienza economica e non era perciò meritevole di alcuna ulteriore corresponsione.
All'udienza del 25 febbraio 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente e veniva dichiarata la contumacia di parte resistente la quale - nonostante la regolarità della notifica nei suoi riguardi del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza - non compariva in udienza, rendendo in tal modo impossibile il tentativo di conciliazione, che - ad ogni buon conto - non poteva avvenire anche a causa dell'indisponibilità in tal senso manifestata dalla parte ricorrente presente.
A questo punto, introdotto preliminarmente il ricorrente, questi si riportava al contenuto del ricorso introduttivo ed alle domande ivi contenute;
specificava espressamente – inoltre - che si impegnava a continuare a corrispondere il mantenimento in favore dei figli con accredito diretto a fine mese sull'IBAN ciascuno in loro possesso, stante il raggiungimento della maggiore età, anche al di là del raggiungimento dell'indipendenza economica, nella specie non sussistente per i motivi ben specificati a verbale;
insisteva ancora una volta - al contrario – nella domanda di revoca di ogni forma ulteriore contribuzione a favore della parte resistente: sicché - all'esito di detta udienza - il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4°, c.p.c., ed allora - precisate le conclusioni - la causa veniva trattenuta formalmente in decisione ed a tale scopo rimessa al Collegio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Lamezia Terme – in composizione collegiale – nell'ambito del procedimento recante il n. 489/2019 R.G. e pubblicata in data 18 luglio 2023.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati – come confermato esplicitamente in udienza dalla parte ricorrente presente, senza contestazione alcuna di controparte, rimasta peraltro contumace - ed il
Collegio deve perciò escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
3 2. La presente pronuncia concerne, altresì, il mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2 nonché la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico di ed in Parte_1 favore di CP_1
Per quanto concerne il mantenimento dei figli maggiorenni, si osserva quanto appresso.
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 337 ter c.c., al quarto comma, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'ammontare dell'assegno, dunque, viene quantificato in base alle risorse economiche di entrambi i genitori, considerate non solo le entrate reddituali, ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite immobiliari, finanziarie e risparmi.
Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva il sig. ha chiesto di “Confermare il contributo Pt_1 dovuto a titolo di assegno di mantenimento a carico di ed in favore dei due Parte_1 figli e , entrambi maggiorenni, nella misura di € 300,00 (euro trecento/00) al mese (euro Per_1 Per_2
150,00 per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, così come rideterminato con Sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 04.07.2024 nell'ambito del Giudizio R.G. 414/2024”, dunque – tenuto altresì, conto della contumacia di parte resistente – può essere confermato il contributo di mantenimento sopra menzionato in quanto rispondente agli interessi dei figli, anche se maggiorenni, non ostandovi controindicazioni al riguardo, in fatto come in diritto.
3. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50% – come stabilito nella sentenza di modifica delle iniziali condizioni della separazione;
n.d.r. - purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla
4 cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Va invece rigettata la richiesta di ulteriore rideterminazione del mantenimento a favore della , CP_1 sostanzialmente di revoca, già ridotto ad € 100,00, rispetto alla sentenza di separazione (laddove era stato determinato nella maggior misura di 150,00), in assenza di modifiche nelle more intervenute;
ed invero, il
Tribunale – in data 4 luglio 2024 – aveva così statuito sul punto: “3. Quanto al contributo di mantenimento in favore della coniuge si precisa quanto segue. Giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita. In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con
l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri
5 tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico - o comunque - apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario, inoltre, l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass.
n. 16575/2008). Ciò premesso in iure, si osserva in facto che, nel caso di specie, il ricorrente ha evidenziato un notevole mutamento delle proprie condizioni reddituali in peius (vedi ISEE allegato al ricorso), venendo meno uno dei presupposti necessari al riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge, quale, in particolare, la sussistenza della disparità economica tra i due coniugi sostenuta dal Tribunale in sede di separazione: “La ricorrente, infatti, ha dedotto di essere un agente assicurativo e di percepire una retribuzione a provvigione, insufficiente per il proprio sostentamento, come risulta, in effetti, dalla documentazione versata in atti, dalla quale si evincono redditi per € 9.818,00 nel periodo d'imposta 2021, per € 10.698,00 nel 2020 e per € 11.179,00 nel 2019.; ne deriva che la detta situazione di fatto, anche reddituale, era stata già all'epoca ampiamente e congruamente valutata e non sono state provate ulteriori sicure modifiche peggiorative dello status quo ante, per come consacrato nella sentenza da ultimo citata
(vedi in allegato), anche tenendo conto del carattere compensativo dell'assegno divorzile e del sicuro contributo offerto dalla , negli anni ed in costanza di matrimonio, alla tenuta ed al mantenimento del CP_1 ménage coniugale, ragion per cui un assegno va dunque mantenuto, in misura corrispondente a quanto ancora in epoca recente già statuito dal Tribunale, con la conseguenza che - tenuto conto di quanto appena esposto - il relativo importo va dunque confermato.
5. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, oltre alla contumacia di parte resistente, con mancata contestazione della domanda, legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a OL (CS) il 21 dicembre 2002
e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'anno 2002, atto n. 143, parte II, serie A), tra – CF - e Parte_1 C.F._1 CP_1
– CF
[...] C.F._3
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) RIGETTA il ricorso e CONFERMA le condizioni della separazione, per come modificate per effetto della sentenza emessa in data 4 luglio 2024 dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale;
4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
6 Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 25 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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