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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/01/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 593/2020 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 593/2020
Oggi 30/01/2024, ad ore 11.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, sono comparsi: per , con l'avv. FLORIO PIERPAOLO, Parte_1 per , con l'avv. Andrea Cardinale in sostituzione dell'Avv. SALVATORE GIOVANNI, CP_1
L'Avv Florio Pierpaolo dà atto che non è mai stato interrotto il ciclo di fatturazione e che pertanto ad oggi ammontano ad €6602,52, e deposita le fatture ancora non agli atti dal n. 08L00239377 del 12.05.2022 al n 8L00897806 del 12.12.2023 e si riporta alle conclusioni in atti e chiede che la domanda di annullamento delle fatture venga ampliata sino a ricomprendere tutte le fatture illegittimamente emesse sino all'emananda Sentenza. L'Avv Florio insiste nel contestare la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità e richiama a tal riguardo la Sentenza Tribunale
Milano 6 ottobre 2021 n 8004 e ne deposita estratto.
L'avv Cardinale si oppone al deposita delle fatture che potevano essere depositate alla scorsa udienza, eccependone la tardività. Insiste per l'ordine di esibizione a carico di Si CP_2 riporta alle conclusioni in atti e alle note conclusionali depositate.
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice alle h 18.10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 593/2020, promossa da:
, con l'avv. FLORIO PIERPAOLO Parte_1
ATTORE/I contro
, con l'avv. SALVATORE GIOVANNI e con l'Avv ANNALISA PARENTI CP_1
CONVENUTO/I
Conclusioni
Preso atto della discussione orale e sentite le conclusioni delle parti costituite cosi come precisate all'Udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis e relativo decreto di fissazione udienza, la rag.ra Parte_1 conveniva in giudizio dinnanzi all'intestata Giustizia, al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità della CP_1 per le ragioni tutte di cui al presente atto, - dichiarare nulle e/o illegittime le fatture emesse dalla
per un totale pari ad euro 1.711,90; - condannare per i danni subiti dalla sig.ra CP_1 CP_1 quale conseguenza immediata e diretta della sua condotta a risarcire tutti i danni di Parte_1 cui è causa nella misura complessiva pari ad euro 24.262,50 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari” (doc. 1).
pagina 2 di 8 Parte attrice deduceva, in particolare, il mancato perfezionamento della richiesta di passaggio da a avanzata con la sottoscrizione del contratto Controparte_3 CP_1 Org_1
Co del 1.12.2017; l'emissione di fatture nel periodo 1.12.2017 al 5.12.019 nonostante l'asserita mancata erogazione del servizio;
l'interruzione delle linee telefoniche nn. 0574/440118 e
0574/404272 dal 21.03.2019 al 16.07.2019; l'asserita perdita definitiva del numero fax
0574/404272 (pag. 7 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
In ragione di quanto sopra parte attrice formulava, da un lato, una domanda di annullamento Co delle fatture emesse da nel periodo 1.12.2017 – 5.12.2019 e di quelle emesse dopo l'introduzione del presente giudizio;
e dall'altro una domanda risarcitoria, pari complessivamente ad euro 24.262,50 di cui euro 10.000,00 a titolo di danno da mancato guadagno per il periodo in cui le linee sarebbero rimaste interrotte;
euro 4.000,00 a titolo di danno da impiego del proprio tempo per l'invio dei vari reclami di cui al ricorso avversario;
euro
262,50 a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale nella procedura conciliativa di fronte al Corecom;
euro 5.000,00 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione professionale;
euro
5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. Parte attrice concludeva come in note conclusionali:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità della per le ragioni tutte di CP_1 cui al presente atto, - dichiarare nulle e/o illegittime le fatture emesse dalla per un CP_1 totale, pari ad Euro 4.063,33; - condannare per i danni subiti dalla sig.ra CP_1 Parte_1 quale conseguenza immediata e diretta della sua condotta a risarcire tutti i danni di cui è causa nella misura complessiva pari ad Euro 24.262,50 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. All'udienza odierna, come da Verbale, precisando le conclusioni, chiedeva che l'annullamento delle fatture illegittimamente emesse da Co
venisse a ricomprendere tutte le fatture emesse ad oggi e fino all'emananda Sentenza.
Costituitasi in giudizio, contestava tutte le domande e richieste, insistendo per il rigetto CP_1 integrale della domanda attorea, formulando le seguenti conclusioni: ““Piaccia a Codesto Ecc.mo giudice adito, IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'improponibilità dell'azione avversaria ai sensi della delibera 203/18/CONS, per quanto dedotto ed argomentato;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, ritenuto che l'odierno giudizio richiede un'istruzione non sommaria, fissare udienza di cui all'art.
183 c.p.c.; NEL MERITO, RESPINGERE le domande avversarie in quanto infondate per i motivi tutti di cui in premessa;
E COMUNQUE con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento con distrazione in favore dei difensori, che se ne dichiarano, fin d'ora, antistatari”.
pagina 3 di 8 Parte convenuta, in particolare, evidenziava che: a) l'improcedibilità della suddetta domanda risarcitoria in quanto non oggetto della domanda di conciliazione e comunque del tentativo obbligatorio di conciliazione espletato di fronte al Corecom.; b) la circostanza affermata da controparte circa la continuata erogazione del servizio telefonico da parte del precedente operatore ( , confermava l'assoluta estraneità della società resistente ai fatti per cui è CP_2 causa;
c) se il precedente operatore telefonico non cessa di erogare il suo servizio, risulta impossibile per l'operatore telefonico subentrante dar seguito alla richiesta di migrazione;
d) che Co l'attivazione della linea d'appoggio n. 0574/37266 dimostrava come avesse fatto quanto tecnicamente necessario per dare esecuzione al contratto di somministrazione telefonica sottoscritto e) che non vi era alcuna responsabilità della società resistente in ordine all'interruzione delle linee telefoniche nn. 0574/440118 e 0574/404272, né della linea fax;
f) che le fatture non dovevano essere annullate in quanto legittime, perché, a fronte del mancato Co perfezionamento della procedura di migrazione, , al fine di dare esecuzione al contratto di somministrazione telefonica concluso, non aveva potuto fare altro che procedere all'attivazione di una linea d'appoggio (n. 0574/37266) cui fanno riferimento le suddette fatture. Parte convenuta concludeva come di seguito: “Piaccia a Codesto Ecc.mo giudice adito, IN VIA
PRELIMINARE, dichiarare l'improponibilità dell'azione avversaria ai sensi della delibera
203/18/CONS, per quanto dedotto ed argomentato;
NEL MERITO, RESPINGERE le domande avversarie in quanto infondate per i motivi tutti di cui in premessa;
E COMUNQUE con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento con distrazione in favore dei difensori, che se ne dichiarano, fin d'ora, antistatari.” In via istruttoria insisteva l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. a della documentazione relativa alla gestione delle utenze nn. Controparte_3
0574/440118 e 0574/404272 intestate all'attrice con particolare riguardo alla loro cessazione con indicazione delle relative date e motivazioni.
Il Giudice, mutato il rito da sommario ad ordinario, concedeva termine per memorie istruttorie ex art 183 comma 6 cpc.
La causa veniva istruita attraverso le prove documentali versate in atti.
All'udienza odierna le parti, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto .
Preliminarmente, mette conto rilevare che l'eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta risulta infondata. Come ben chiarito da una recente sentenza del Tribunale di Milano,
pagina 4 di 8 con cui è stata riformata una sentenza del GDP, sul punto occorre rilevare che “… le norme di legge che sanciscono l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità, in quanto prevedono dei limiti al diritto di azione previsto e garantito anche a livello costituzionale dall'art. 24 Cost., non possono che essere interpretate in senso restrittivo, come ricordato anche dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite nella pronuncia sopra richiamata. Orbene, nessuna norma di legge primaria o secondaria ha previsto che il tentativo di conciliazione debba avere un oggetto esattamente identico a quello della causa proposta avanti al Giudice, atteso che le norme vigenti e sopra ricordate si sono limitate a stabilire che la controversia giudiziale debba essere preceduta da un tentativo di conciliazione avanti al CORECOM competente. In aggiunta, posto che il tentativo di conciliazione non richiede l'assistenza tecnica di un difensore, non ha senso assumere che il tentativo di conciliazione debba contemplare petita e causae petendi identici a quelli delle domande svolte in causa, come avviene quando si verifica la litispendenza tra due cause. Il tentativo di conciliazione, difatti, non ha natura di controversia giudiziale e quindi è ovvio che non abbia una causa petendi ed un petitum qualificabili come tali.” Nel caso di specie vi è stato il tentativo di conciliazioni in ordine ai fatti principali dedotti a fondamento del presente giudizio, per cui non deve essere dichiarata improcedibile la domanda risarcitoria connessa con l'inadempimento dedotto già in sede conciliativa e su cui le Parti hanno avuto la possibilità concreta per confrontarsi e decidere di intraprendere o meno la strada conciliativa.
Nel merito, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito evidenziato, in quanto, all'esito dell'istruttoria emerge la fondatezza di quanto dedotto dall'attore. Emerge dai Co documenti in giudizio, l'inadempimento di all'obbligazione contrattuale assunta con la parte attrice. La fattispecie controversa nel presente giudizio è, di natura contrattuale, pertanto l'onere della prova dell'avvenuto esatto adempimento o della non imputabilità dell'eventuale inadempimento grava sul preteso debitore convenuto in giudizio, potendosi il creditore limitare alla sola prova del titolo costitutivo del proprio credito (i.e. contratto) unitamente all'allegazione dell'altrui inadempimento (principio di diritto, come noto, ormai consolidato dalle storiche
Sezioni Unite civili n. 13533/2001). In particolare, la convenuta è da ritenersi responsabile perché, violando il contratto in atti, non provvedeva all'attivazione delle linee (o alla riparazione di eventuali guasti o malfunzionamenti) entro i termini contrattuali. Secondo le procedure di migrazione regolate dall' (delibere 04/06/CONS, 274/07/CONS, 277/07/CONS, Org_2
41/09/CIR, 52/09/CIR) sarebbe soltanto l'operatore ricevente la richiesta (operatore recipient) a conservare la responsabilità della procedura, potendo l'operatore dal quale il cliente migra pagina 5 di 8 (operatore donating) comunicare un messaggio di arresto della procedura (KO) entro termini stringenti nel caso riscontri errori. Alla luce di detta normativa tecnica, si acclara priva di pregio la difesa di Parte convenuta secondo cui, invero, la responsabilità della mancata migrazione Co sarebbe ascrivibile a avendo posto in essere tutto il possibile per CP_3 diligentemente adempiere al contratto, anche con l'attivazione di una linea di appoggio. Risulta, al contrario, che, nel caso di specie, nonostante gli obblighi contrattuali assunti, nonostante i Co solleciti reclami della parte attrice, non abbia adempiuto alla propria prestazione contrattuale di attivazione/migrazione delle linee, tanto che in atti non risulta la prova di Co tempestivi solleciti di nei confronti di né la prova di averne, eventualmente, CP_2 informato per tempo la cliente, in ottemperanza dei generali doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c. Le linee non sono state tempestivamente migrate;
è stata aperta una linea di appoggio per cercare di portare avanti detta migrazione pretendendone il pagamento;
solo all'esito della procedura per l'adozione del Org_3
CP_ provvedimento temporaneo, la aveva infine attivato la linea 0574.440118, precedentemente interrotta. Il ritardo/mancata attivazione delle linee di cui al contratto, dunque, Co è ritenersi integralmente imputabile a . Co Da detto inadempimento e da quanto sopra evidenziato, discende che abbia illegittimamente Co preteso il pagamento della c.d. linea di appoggio, linea deliberatamente creata da per risolvere il problema della mancata attivazione delle linee di cui al contratto. Le fatture attinenti detta “linea di appoggio n057437266”, pertanto sono illegittime e dovranno essere Co annullate/stralciate da ed il pagamento delle somme corrispondenti ad €6602,52 non è dovuto da parte attrice. Co Dall'inadempimento di , discende, altresì, il diritto al risarcimento del danno patito dal cliente a cagione dell'altrui inadempimento, qui da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., stante l'impossibilità di provarne l'esatto ammontare.
Al riguardo, si ritiene che sia stata fornita unicamente la prova, oltre che del danno patrimoniale pari ad €262,50 corrispondente alle spese legali sostenute da parte attrice per l'assistenza legale nella procedura Corecom, anche della sussistenza del danno consistente nella perdita di tempo, necessariamente dedicato dalla parte attrice a risolvere il problema con l'operatore telefonico, vista la copiosa documentazione in atti (pec, reclami, procedure di conciliazione). Ritenuto provato il danno nell'an, il quantum viene determinato – in via equitativa ex art. 1226 c.c.,– in
€1.000,00, stante l'impossibilità di provarlo nella sua esatta consistenza pagina 6 di 8 Al contrario, quanto agli ulteriori danni di tipo patrimoniale, si ritiene che parte attrice non abbia provato, come gli incombeva, di aver effettivamente patito detti danni, e ciò comporta che il giudice non possa procedere alla liquidazione equitativa.
Quanto, poi, alla richiesta di risarcimento per i danni di tipo non patrimoniale mette conto evidenziare che la Suprema Corte ha escluso che il guasto al telefono od alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, costituisca violazione d'alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n.17894), concludendo che il danno derivante da tale inadempimento si concretizzi non già in uno sconvolgimento esistenziale, bensì in un mero sconvolgimento dell'agenda o della mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, con meri (ancorchè gravi) disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/11/2017, n.27229).
Il danno complessivamente risarcibile ammonta dunque ad €1262,50, stimato in via approssimativa alla data del 16.07.2019. Trattandosi di debito di valore, detta somma deve essere annualmente rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, con debenza degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata dalla data della aestimatio e degli ulteriori interessi di legge dovuti sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 2022 n.147.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. in accoglimento della domanda di parte attrice, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di CP_1
Co
- accerta la non debenza delle somme richieste da a parte attrice relativamente alla linea di appoggio come in parte motiva e di cui alle fatture emesse;
- condanna a risarcire il danno all'attrice, liquidato in euro 1262,50, oltre rivalutazione CP_1 ed interessi come in motivazione.
2. Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 4835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato.
Prato, 30.01.2024
pagina 7 di 8 Il Giudice
Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 18.10 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 593/2020
Oggi 30/01/2024, ad ore 11.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, sono comparsi: per , con l'avv. FLORIO PIERPAOLO, Parte_1 per , con l'avv. Andrea Cardinale in sostituzione dell'Avv. SALVATORE GIOVANNI, CP_1
L'Avv Florio Pierpaolo dà atto che non è mai stato interrotto il ciclo di fatturazione e che pertanto ad oggi ammontano ad €6602,52, e deposita le fatture ancora non agli atti dal n. 08L00239377 del 12.05.2022 al n 8L00897806 del 12.12.2023 e si riporta alle conclusioni in atti e chiede che la domanda di annullamento delle fatture venga ampliata sino a ricomprendere tutte le fatture illegittimamente emesse sino all'emananda Sentenza. L'Avv Florio insiste nel contestare la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità e richiama a tal riguardo la Sentenza Tribunale
Milano 6 ottobre 2021 n 8004 e ne deposita estratto.
L'avv Cardinale si oppone al deposita delle fatture che potevano essere depositate alla scorsa udienza, eccependone la tardività. Insiste per l'ordine di esibizione a carico di Si CP_2 riporta alle conclusioni in atti e alle note conclusionali depositate.
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice alle h 18.10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 593/2020, promossa da:
, con l'avv. FLORIO PIERPAOLO Parte_1
ATTORE/I contro
, con l'avv. SALVATORE GIOVANNI e con l'Avv ANNALISA PARENTI CP_1
CONVENUTO/I
Conclusioni
Preso atto della discussione orale e sentite le conclusioni delle parti costituite cosi come precisate all'Udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis e relativo decreto di fissazione udienza, la rag.ra Parte_1 conveniva in giudizio dinnanzi all'intestata Giustizia, al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità della CP_1 per le ragioni tutte di cui al presente atto, - dichiarare nulle e/o illegittime le fatture emesse dalla
per un totale pari ad euro 1.711,90; - condannare per i danni subiti dalla sig.ra CP_1 CP_1 quale conseguenza immediata e diretta della sua condotta a risarcire tutti i danni di Parte_1 cui è causa nella misura complessiva pari ad euro 24.262,50 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari” (doc. 1).
pagina 2 di 8 Parte attrice deduceva, in particolare, il mancato perfezionamento della richiesta di passaggio da a avanzata con la sottoscrizione del contratto Controparte_3 CP_1 Org_1
Co del 1.12.2017; l'emissione di fatture nel periodo 1.12.2017 al 5.12.019 nonostante l'asserita mancata erogazione del servizio;
l'interruzione delle linee telefoniche nn. 0574/440118 e
0574/404272 dal 21.03.2019 al 16.07.2019; l'asserita perdita definitiva del numero fax
0574/404272 (pag. 7 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
In ragione di quanto sopra parte attrice formulava, da un lato, una domanda di annullamento Co delle fatture emesse da nel periodo 1.12.2017 – 5.12.2019 e di quelle emesse dopo l'introduzione del presente giudizio;
e dall'altro una domanda risarcitoria, pari complessivamente ad euro 24.262,50 di cui euro 10.000,00 a titolo di danno da mancato guadagno per il periodo in cui le linee sarebbero rimaste interrotte;
euro 4.000,00 a titolo di danno da impiego del proprio tempo per l'invio dei vari reclami di cui al ricorso avversario;
euro
262,50 a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale nella procedura conciliativa di fronte al Corecom;
euro 5.000,00 a titolo di danno all'immagine e alla reputazione professionale;
euro
5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. Parte attrice concludeva come in note conclusionali:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità della per le ragioni tutte di CP_1 cui al presente atto, - dichiarare nulle e/o illegittime le fatture emesse dalla per un CP_1 totale, pari ad Euro 4.063,33; - condannare per i danni subiti dalla sig.ra CP_1 Parte_1 quale conseguenza immediata e diretta della sua condotta a risarcire tutti i danni di cui è causa nella misura complessiva pari ad Euro 24.262,50 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. All'udienza odierna, come da Verbale, precisando le conclusioni, chiedeva che l'annullamento delle fatture illegittimamente emesse da Co
venisse a ricomprendere tutte le fatture emesse ad oggi e fino all'emananda Sentenza.
Costituitasi in giudizio, contestava tutte le domande e richieste, insistendo per il rigetto CP_1 integrale della domanda attorea, formulando le seguenti conclusioni: ““Piaccia a Codesto Ecc.mo giudice adito, IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'improponibilità dell'azione avversaria ai sensi della delibera 203/18/CONS, per quanto dedotto ed argomentato;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, ritenuto che l'odierno giudizio richiede un'istruzione non sommaria, fissare udienza di cui all'art.
183 c.p.c.; NEL MERITO, RESPINGERE le domande avversarie in quanto infondate per i motivi tutti di cui in premessa;
E COMUNQUE con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento con distrazione in favore dei difensori, che se ne dichiarano, fin d'ora, antistatari”.
pagina 3 di 8 Parte convenuta, in particolare, evidenziava che: a) l'improcedibilità della suddetta domanda risarcitoria in quanto non oggetto della domanda di conciliazione e comunque del tentativo obbligatorio di conciliazione espletato di fronte al Corecom.; b) la circostanza affermata da controparte circa la continuata erogazione del servizio telefonico da parte del precedente operatore ( , confermava l'assoluta estraneità della società resistente ai fatti per cui è CP_2 causa;
c) se il precedente operatore telefonico non cessa di erogare il suo servizio, risulta impossibile per l'operatore telefonico subentrante dar seguito alla richiesta di migrazione;
d) che Co l'attivazione della linea d'appoggio n. 0574/37266 dimostrava come avesse fatto quanto tecnicamente necessario per dare esecuzione al contratto di somministrazione telefonica sottoscritto e) che non vi era alcuna responsabilità della società resistente in ordine all'interruzione delle linee telefoniche nn. 0574/440118 e 0574/404272, né della linea fax;
f) che le fatture non dovevano essere annullate in quanto legittime, perché, a fronte del mancato Co perfezionamento della procedura di migrazione, , al fine di dare esecuzione al contratto di somministrazione telefonica concluso, non aveva potuto fare altro che procedere all'attivazione di una linea d'appoggio (n. 0574/37266) cui fanno riferimento le suddette fatture. Parte convenuta concludeva come di seguito: “Piaccia a Codesto Ecc.mo giudice adito, IN VIA
PRELIMINARE, dichiarare l'improponibilità dell'azione avversaria ai sensi della delibera
203/18/CONS, per quanto dedotto ed argomentato;
NEL MERITO, RESPINGERE le domande avversarie in quanto infondate per i motivi tutti di cui in premessa;
E COMUNQUE con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento con distrazione in favore dei difensori, che se ne dichiarano, fin d'ora, antistatari.” In via istruttoria insisteva l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. a della documentazione relativa alla gestione delle utenze nn. Controparte_3
0574/440118 e 0574/404272 intestate all'attrice con particolare riguardo alla loro cessazione con indicazione delle relative date e motivazioni.
Il Giudice, mutato il rito da sommario ad ordinario, concedeva termine per memorie istruttorie ex art 183 comma 6 cpc.
La causa veniva istruita attraverso le prove documentali versate in atti.
All'udienza odierna le parti, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto .
Preliminarmente, mette conto rilevare che l'eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta risulta infondata. Come ben chiarito da una recente sentenza del Tribunale di Milano,
pagina 4 di 8 con cui è stata riformata una sentenza del GDP, sul punto occorre rilevare che “… le norme di legge che sanciscono l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità, in quanto prevedono dei limiti al diritto di azione previsto e garantito anche a livello costituzionale dall'art. 24 Cost., non possono che essere interpretate in senso restrittivo, come ricordato anche dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite nella pronuncia sopra richiamata. Orbene, nessuna norma di legge primaria o secondaria ha previsto che il tentativo di conciliazione debba avere un oggetto esattamente identico a quello della causa proposta avanti al Giudice, atteso che le norme vigenti e sopra ricordate si sono limitate a stabilire che la controversia giudiziale debba essere preceduta da un tentativo di conciliazione avanti al CORECOM competente. In aggiunta, posto che il tentativo di conciliazione non richiede l'assistenza tecnica di un difensore, non ha senso assumere che il tentativo di conciliazione debba contemplare petita e causae petendi identici a quelli delle domande svolte in causa, come avviene quando si verifica la litispendenza tra due cause. Il tentativo di conciliazione, difatti, non ha natura di controversia giudiziale e quindi è ovvio che non abbia una causa petendi ed un petitum qualificabili come tali.” Nel caso di specie vi è stato il tentativo di conciliazioni in ordine ai fatti principali dedotti a fondamento del presente giudizio, per cui non deve essere dichiarata improcedibile la domanda risarcitoria connessa con l'inadempimento dedotto già in sede conciliativa e su cui le Parti hanno avuto la possibilità concreta per confrontarsi e decidere di intraprendere o meno la strada conciliativa.
Nel merito, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito evidenziato, in quanto, all'esito dell'istruttoria emerge la fondatezza di quanto dedotto dall'attore. Emerge dai Co documenti in giudizio, l'inadempimento di all'obbligazione contrattuale assunta con la parte attrice. La fattispecie controversa nel presente giudizio è, di natura contrattuale, pertanto l'onere della prova dell'avvenuto esatto adempimento o della non imputabilità dell'eventuale inadempimento grava sul preteso debitore convenuto in giudizio, potendosi il creditore limitare alla sola prova del titolo costitutivo del proprio credito (i.e. contratto) unitamente all'allegazione dell'altrui inadempimento (principio di diritto, come noto, ormai consolidato dalle storiche
Sezioni Unite civili n. 13533/2001). In particolare, la convenuta è da ritenersi responsabile perché, violando il contratto in atti, non provvedeva all'attivazione delle linee (o alla riparazione di eventuali guasti o malfunzionamenti) entro i termini contrattuali. Secondo le procedure di migrazione regolate dall' (delibere 04/06/CONS, 274/07/CONS, 277/07/CONS, Org_2
41/09/CIR, 52/09/CIR) sarebbe soltanto l'operatore ricevente la richiesta (operatore recipient) a conservare la responsabilità della procedura, potendo l'operatore dal quale il cliente migra pagina 5 di 8 (operatore donating) comunicare un messaggio di arresto della procedura (KO) entro termini stringenti nel caso riscontri errori. Alla luce di detta normativa tecnica, si acclara priva di pregio la difesa di Parte convenuta secondo cui, invero, la responsabilità della mancata migrazione Co sarebbe ascrivibile a avendo posto in essere tutto il possibile per CP_3 diligentemente adempiere al contratto, anche con l'attivazione di una linea di appoggio. Risulta, al contrario, che, nel caso di specie, nonostante gli obblighi contrattuali assunti, nonostante i Co solleciti reclami della parte attrice, non abbia adempiuto alla propria prestazione contrattuale di attivazione/migrazione delle linee, tanto che in atti non risulta la prova di Co tempestivi solleciti di nei confronti di né la prova di averne, eventualmente, CP_2 informato per tempo la cliente, in ottemperanza dei generali doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c. Le linee non sono state tempestivamente migrate;
è stata aperta una linea di appoggio per cercare di portare avanti detta migrazione pretendendone il pagamento;
solo all'esito della procedura per l'adozione del Org_3
CP_ provvedimento temporaneo, la aveva infine attivato la linea 0574.440118, precedentemente interrotta. Il ritardo/mancata attivazione delle linee di cui al contratto, dunque, Co è ritenersi integralmente imputabile a . Co Da detto inadempimento e da quanto sopra evidenziato, discende che abbia illegittimamente Co preteso il pagamento della c.d. linea di appoggio, linea deliberatamente creata da per risolvere il problema della mancata attivazione delle linee di cui al contratto. Le fatture attinenti detta “linea di appoggio n057437266”, pertanto sono illegittime e dovranno essere Co annullate/stralciate da ed il pagamento delle somme corrispondenti ad €6602,52 non è dovuto da parte attrice. Co Dall'inadempimento di , discende, altresì, il diritto al risarcimento del danno patito dal cliente a cagione dell'altrui inadempimento, qui da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., stante l'impossibilità di provarne l'esatto ammontare.
Al riguardo, si ritiene che sia stata fornita unicamente la prova, oltre che del danno patrimoniale pari ad €262,50 corrispondente alle spese legali sostenute da parte attrice per l'assistenza legale nella procedura Corecom, anche della sussistenza del danno consistente nella perdita di tempo, necessariamente dedicato dalla parte attrice a risolvere il problema con l'operatore telefonico, vista la copiosa documentazione in atti (pec, reclami, procedure di conciliazione). Ritenuto provato il danno nell'an, il quantum viene determinato – in via equitativa ex art. 1226 c.c.,– in
€1.000,00, stante l'impossibilità di provarlo nella sua esatta consistenza pagina 6 di 8 Al contrario, quanto agli ulteriori danni di tipo patrimoniale, si ritiene che parte attrice non abbia provato, come gli incombeva, di aver effettivamente patito detti danni, e ciò comporta che il giudice non possa procedere alla liquidazione equitativa.
Quanto, poi, alla richiesta di risarcimento per i danni di tipo non patrimoniale mette conto evidenziare che la Suprema Corte ha escluso che il guasto al telefono od alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, costituisca violazione d'alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n.17894), concludendo che il danno derivante da tale inadempimento si concretizzi non già in uno sconvolgimento esistenziale, bensì in un mero sconvolgimento dell'agenda o della mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, con meri (ancorchè gravi) disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/11/2017, n.27229).
Il danno complessivamente risarcibile ammonta dunque ad €1262,50, stimato in via approssimativa alla data del 16.07.2019. Trattandosi di debito di valore, detta somma deve essere annualmente rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, con debenza degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata dalla data della aestimatio e degli ulteriori interessi di legge dovuti sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 2022 n.147.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. in accoglimento della domanda di parte attrice, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di CP_1
Co
- accerta la non debenza delle somme richieste da a parte attrice relativamente alla linea di appoggio come in parte motiva e di cui alle fatture emesse;
- condanna a risarcire il danno all'attrice, liquidato in euro 1262,50, oltre rivalutazione CP_1 ed interessi come in motivazione.
2. Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 4835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato.
Prato, 30.01.2024
pagina 7 di 8 Il Giudice
Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 18.10 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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