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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14951/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14951/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 maggio 2025 ad ore 12.34 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. CATALIOTTI LIBORIO, oggi sostituito dall'avv. Maria Lea Parte_1
Maltoni la quale insiste nell'accoglimento del ricorso;
Per il funzionario , oggi Controparte_1 Controparte_2
sostituita dal funzionario dott. Zappia come da delega depositata ed insiste nel rigetto del ricorso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi;
Dopo breve discussione orale, il Giudice previo ritiro in camera di consiglio, alle ore 17,00 in assenza delle parti, pronuncia sentenza, pubblicata mediante contestuale deposito della motivazione
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14951/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALIOTTI Parte_1 C.F._1
LIBORIO, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO N.2 42100 REGGIO
NELL'EMILIA presso il difensore avv. CATALIOTTI LIBORIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA RIVA DI RENO 68 BOLOGNA presso il Controparte_2
difensore avv. Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 25/10/2024 il signor in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante del con sede legale in Reggio Emilia Via Controparte_3
Nobel n. 26, ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Bologna, ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'
[...]
prot. N. 47986 del 26.09.2024 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma € 150.000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese di notifica, la chiusura dell'esercizio commerciale per 35 giorni a decorrere dal 15.11.2024 al 19.12.2024, nonché la pagina 2 di 7 confisca di n. 15 personal computers sottoposti a sequestro amministrativo in data 22.03.2024; il tutto per violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f- quater del TULP in quanto veniva constatato che all'interno dell'esercizio “erano presenti n. 3 soggetti alle prese con operazioni di gioco tramite personal computers su altrettante postazioni di gioco e che i giochi in essere riproducevano meccanismi delle AWP con rulli/roulette e altre tipologie di giochi d'azzardo” e che “gli apparecchi sequestrati nell'esercizio costituivano solo in apparenza e nell'aspetto esteriore dei personal computers, mentre erano, di fatto apparecchiature preimpostate per funzionare ed essere utilizzate esclusivamente come slot machines che consentivano la partecipazione a giochi del tutto identici a quelli presenti negli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a e b) del TULPS ma che risultavano del tutto prive delle caratteristiche di liceità (quai il rilascio del certificato di conformità ed il collegamento obbligatorio alla rete telematica dell' di cui all'art. 14-bis comma 4, del DPR 26.10.1972 N. 640 previste dallo CP_1 stesso art. 110 comma 6 lett. a e b) per l'utilizzo degli apparecchi della suddetta tipologia.”.
L'opponente ha dedotto che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa a seguito di un controllo amministrativo in data 21.3.2024 da parte di militari della Guardia di Finanza di Reggio
Emilia, all'esito del quale all'interno dei locali dell'attività dell'opponente, sono stati rinvenuti “15 personal computer, più un server che tutti i personal computer erano gestiti dal server principale ed erano indirizzati esclusivamente a siti di giochi e scommesse on line, tra i quali …..anche siti illegali con suffisso .com e giochi a rulli.”
Lo stesso opponente, a fondamento della domanda, ha sostenuto pertanto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per mancanza di prova degli “…. apparecchi installati …consentissero vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura come indicato dal co 5 dell'art. 110 TULPS”.
Più precisamente, ha sostenuto che “ la condotta contestata costituisce altresì reato, segnatamente la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p., e che in effetti il risulta indagato per tale Parte_1
reato (vedasi certificato ex art. 335 co. 3 c.p.p., allegato), allo stato, dunque, la sede opportuna ove verificare l'effettiva sussistenza dei fatti oggetto di contestazione è quella penale. Il compendio probatorio è ignoto all'indagato, che professa la propria innocenza, ma che, proprio in ragione dello stato del procedimento e della conseguente inaccessibilità al fascicolo, non ha potuto ancora approntare la propria difesa.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo, previa sospensione immediata della esecutorietà dell'ordinanza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione formulata e, per l'effetto, la declaratoria di pagina 3 di 7 nullità, ovvero, l'annullamento o la revoca dell'ordinanza ingiunzione. In subordine, nell' ipotesi di rigetto dell'opposizione proposta, ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale;
.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l'amministrazione resistente la quale ha contestato le argomentazioni dell'opponente sia in fatto che in diritto, concludendo per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione.
La causa esaurita la discussione finale, è stata posta in decisione e decisa come di seguito.
***************
L'opposizione è infondata.
Osserva il Tribunale che i fatti di causa sono pacifici, in quanto risulta dal verbale di contravvenzione di illecito amministrativo e confisca redatto in data 21.03.2024 e dalle allegate fotografie (all. 1 parte opposta) che “Il primo accesso è stato effettuato dai militari della Guardia di
Finanza in abiti civili ed in modo anonimo alle ore 22.30. Gli stessi verificavano la presenza di n. 3 soggetti alle prese con operazioni di gioco su altrettante postazioni. I giochi in essere riproducevano meccanismi delle AWP con rulli/roulette e altre tipologie di gioco d'azzardo. Gli stessi procedevano a documentare quanto sopra con riprese fotografiche. Sempre in questa fase i militari accertavano che il gestore di sala attraverso un server collocato nell'ufficio del circolo, abilitava e ricaricava il credito nelle singole postazioni a fronte di un pagamento in denaro contante utilizzando un software proprietario installato”.
Il verbale prosegue evidenziando che “venivano rinvenuti nell'esercizio n. 15 personal computer più un server (per un totale di 16 personal computer) e che “Tutti i personal computer erano gestiti dal server principale ed erano indirizzati esclusivamente a siti di giochi e scommesse on line, tra i quali anche siti illegali con suffisso.com e giochi a rulli (vedasi foto allegate al presente verbale). Il reperto n. 16, che funge da server, è gestito da un software proprietario, chiamato “TreeWire”, che aveva il compito di traferire il credito alle varie postazioni e abilitarle al gioco. Ogni computer aveva un account predefinito e preimpostato, equivalente alla numerazione indicata sugli schermi di ogni singolo computer. I giocatori, pertanto, accedevano alle piatteforme di gioco previa attivazione tramite un computer, che fungeva da server e, quindi, non attraverso i loro conti di gioco ma esclusivamente tramite accounts predefiniti”.
Gli elementi raccolti dagli agenti accertatori e tradotti nel verbale di accertamento - le cui circostanze fanno fede fino a querela di falso in quanto provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (SS.UU. n. 17355/2009) -, si traducono in altrettanti indizi i quali,
pagina 4 di 7 per la loro gravità, precisione e concordanza, consentono di ritenere provato l'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo e, dunque, che i 15 personal computers collocati all'interno dell'esercizio commerciale gestito da erano destinati a consentire agli avventori la pratica del Parte_1
gioco on-line.
I fatti così accertati appaiono configurare la violazione contestata nell'ordinanza impugnata.
Invero va rilevato che l'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S., prevede che “Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a)quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico…..”.
L'art.110, comma 9, lett.f del T.U.L.P.S. prevede poi che “nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da
500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio” mentre il comma 9, lett.f-quater prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”
Poiché il ricorrente ha messo a disposizione all'interno del proprio esercizio commerciale 15 pc che erano destinati al gioco e riproducevano meccanismi delle AWP con rulli/roulette e altre tipologie di giochi d'azzardo, appare evidente la sussistenza, sul piano oggettivo, degli elementi costitutivi della violazione di cui all'art.110, comma 9, lett.f del T.U.L.P.S..
Non sembra poi dubbia la configurabilità dell'elemento soggettivo della violazione indicata, rappresentato dalla colpa, non essendo contestabile che il ricorrente fosse consapevole, o dovesse esserlo con l'impiego dell'ordinaria diligenza, avendo messo a disposizione 15 personal computers che di fatto erano apparecchiature preimpostate per funzionare ed essere utilizzate esclusivamente come slot machine, che consentivano la partecipazione a giochi del tutto identici a quelli presenti negli apparecchi di cui all'art. 110 co 6 lett. a) e b) del TULPS ma che risultavano privi di titoli autorizzatori inerenti il singolo apparecchio, come prescritto (cfr. anche Cass.21/02/2020, n.4605, che ha sottolineato che i titoli “contengono i dati identificativi dell'apparecchio e il sistema informatico che caratterizza pagina 5 di 7 quest'ultimo produce una corrispondenza biunivoca tra lo stesso documento autorizzatorio e l'apparecchio per il quale è rilasciato”).
Dalle argomentazioni che precedono ed in difetto di alcuna prova contraria da parte dell'opponente, discende l'infondatezza delle censure formulate dallo stesso.
Per tutto quanto sopra ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta emessa dall' Parte_2
prot. N. 47986 del 26.09.2024.
[...]
Va rigettata, altresì, anche la domanda subordinata di riduzione delle sanzioni applicate ai minimi edittali di €.5.000,00 ed €.50.000,00 per ciascun apparecchio.
Invero la condotta contestata non appare di minima rilevanza, bensì certamente grave, per la pluralità degli illeciti concorrenti nello stesso contesto di tempo, tali da denotare, quanto meno, una gravissima negligenza del ricorrente.
Va, infine rigettata la richiesta di trasmissione del fascicolo al giudice penale attesa la diversa fattispecie di reato previsto dagli artt. 718 e 719 cp. .
L'opposizione va in definitiva rigettata e l'ordinanza-ingiunzione integralmente confermata.
Infine, nessuna pronuncia va adottata sulle spese in quanto l'amministrazione resistente vittoriosa si è difesa a mezzo di funzionario delegato.
Sul punto, come chiarito dalla Suprema Corte, sia afferma che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, “quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante del ”, e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione prot. N. Controparte_3
pagina 6 di 7 47986 del 26.09.2024 emessa dall'
[...]
- Nulla per spese.
Bologna, 15 maggio 2025
Parte_2
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14951/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 maggio 2025 ad ore 12.34 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. CATALIOTTI LIBORIO, oggi sostituito dall'avv. Maria Lea Parte_1
Maltoni la quale insiste nell'accoglimento del ricorso;
Per il funzionario , oggi Controparte_1 Controparte_2
sostituita dal funzionario dott. Zappia come da delega depositata ed insiste nel rigetto del ricorso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi;
Dopo breve discussione orale, il Giudice previo ritiro in camera di consiglio, alle ore 17,00 in assenza delle parti, pronuncia sentenza, pubblicata mediante contestuale deposito della motivazione
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14951/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALIOTTI Parte_1 C.F._1
LIBORIO, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO N.2 42100 REGGIO
NELL'EMILIA presso il difensore avv. CATALIOTTI LIBORIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA RIVA DI RENO 68 BOLOGNA presso il Controparte_2
difensore avv. Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 25/10/2024 il signor in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante del con sede legale in Reggio Emilia Via Controparte_3
Nobel n. 26, ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Bologna, ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'
[...]
prot. N. 47986 del 26.09.2024 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma € 150.000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese di notifica, la chiusura dell'esercizio commerciale per 35 giorni a decorrere dal 15.11.2024 al 19.12.2024, nonché la pagina 2 di 7 confisca di n. 15 personal computers sottoposti a sequestro amministrativo in data 22.03.2024; il tutto per violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f- quater del TULP in quanto veniva constatato che all'interno dell'esercizio “erano presenti n. 3 soggetti alle prese con operazioni di gioco tramite personal computers su altrettante postazioni di gioco e che i giochi in essere riproducevano meccanismi delle AWP con rulli/roulette e altre tipologie di giochi d'azzardo” e che “gli apparecchi sequestrati nell'esercizio costituivano solo in apparenza e nell'aspetto esteriore dei personal computers, mentre erano, di fatto apparecchiature preimpostate per funzionare ed essere utilizzate esclusivamente come slot machines che consentivano la partecipazione a giochi del tutto identici a quelli presenti negli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a e b) del TULPS ma che risultavano del tutto prive delle caratteristiche di liceità (quai il rilascio del certificato di conformità ed il collegamento obbligatorio alla rete telematica dell' di cui all'art. 14-bis comma 4, del DPR 26.10.1972 N. 640 previste dallo CP_1 stesso art. 110 comma 6 lett. a e b) per l'utilizzo degli apparecchi della suddetta tipologia.”.
L'opponente ha dedotto che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa a seguito di un controllo amministrativo in data 21.3.2024 da parte di militari della Guardia di Finanza di Reggio
Emilia, all'esito del quale all'interno dei locali dell'attività dell'opponente, sono stati rinvenuti “15 personal computer, più un server che tutti i personal computer erano gestiti dal server principale ed erano indirizzati esclusivamente a siti di giochi e scommesse on line, tra i quali …..anche siti illegali con suffisso .com e giochi a rulli.”
Lo stesso opponente, a fondamento della domanda, ha sostenuto pertanto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per mancanza di prova degli “…. apparecchi installati …consentissero vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura come indicato dal co 5 dell'art. 110 TULPS”.
Più precisamente, ha sostenuto che “ la condotta contestata costituisce altresì reato, segnatamente la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p., e che in effetti il risulta indagato per tale Parte_1
reato (vedasi certificato ex art. 335 co. 3 c.p.p., allegato), allo stato, dunque, la sede opportuna ove verificare l'effettiva sussistenza dei fatti oggetto di contestazione è quella penale. Il compendio probatorio è ignoto all'indagato, che professa la propria innocenza, ma che, proprio in ragione dello stato del procedimento e della conseguente inaccessibilità al fascicolo, non ha potuto ancora approntare la propria difesa.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo, previa sospensione immediata della esecutorietà dell'ordinanza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione formulata e, per l'effetto, la declaratoria di pagina 3 di 7 nullità, ovvero, l'annullamento o la revoca dell'ordinanza ingiunzione. In subordine, nell' ipotesi di rigetto dell'opposizione proposta, ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale;
.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita l'amministrazione resistente la quale ha contestato le argomentazioni dell'opponente sia in fatto che in diritto, concludendo per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione.
La causa esaurita la discussione finale, è stata posta in decisione e decisa come di seguito.
***************
L'opposizione è infondata.
Osserva il Tribunale che i fatti di causa sono pacifici, in quanto risulta dal verbale di contravvenzione di illecito amministrativo e confisca redatto in data 21.03.2024 e dalle allegate fotografie (all. 1 parte opposta) che “Il primo accesso è stato effettuato dai militari della Guardia di
Finanza in abiti civili ed in modo anonimo alle ore 22.30. Gli stessi verificavano la presenza di n. 3 soggetti alle prese con operazioni di gioco su altrettante postazioni. I giochi in essere riproducevano meccanismi delle AWP con rulli/roulette e altre tipologie di gioco d'azzardo. Gli stessi procedevano a documentare quanto sopra con riprese fotografiche. Sempre in questa fase i militari accertavano che il gestore di sala attraverso un server collocato nell'ufficio del circolo, abilitava e ricaricava il credito nelle singole postazioni a fronte di un pagamento in denaro contante utilizzando un software proprietario installato”.
Il verbale prosegue evidenziando che “venivano rinvenuti nell'esercizio n. 15 personal computer più un server (per un totale di 16 personal computer) e che “Tutti i personal computer erano gestiti dal server principale ed erano indirizzati esclusivamente a siti di giochi e scommesse on line, tra i quali anche siti illegali con suffisso.com e giochi a rulli (vedasi foto allegate al presente verbale). Il reperto n. 16, che funge da server, è gestito da un software proprietario, chiamato “TreeWire”, che aveva il compito di traferire il credito alle varie postazioni e abilitarle al gioco. Ogni computer aveva un account predefinito e preimpostato, equivalente alla numerazione indicata sugli schermi di ogni singolo computer. I giocatori, pertanto, accedevano alle piatteforme di gioco previa attivazione tramite un computer, che fungeva da server e, quindi, non attraverso i loro conti di gioco ma esclusivamente tramite accounts predefiniti”.
Gli elementi raccolti dagli agenti accertatori e tradotti nel verbale di accertamento - le cui circostanze fanno fede fino a querela di falso in quanto provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (SS.UU. n. 17355/2009) -, si traducono in altrettanti indizi i quali,
pagina 4 di 7 per la loro gravità, precisione e concordanza, consentono di ritenere provato l'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo e, dunque, che i 15 personal computers collocati all'interno dell'esercizio commerciale gestito da erano destinati a consentire agli avventori la pratica del Parte_1
gioco on-line.
I fatti così accertati appaiono configurare la violazione contestata nell'ordinanza impugnata.
Invero va rilevato che l'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S., prevede che “Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a)quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico…..”.
L'art.110, comma 9, lett.f del T.U.L.P.S. prevede poi che “nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da
500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio” mentre il comma 9, lett.f-quater prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”
Poiché il ricorrente ha messo a disposizione all'interno del proprio esercizio commerciale 15 pc che erano destinati al gioco e riproducevano meccanismi delle AWP con rulli/roulette e altre tipologie di giochi d'azzardo, appare evidente la sussistenza, sul piano oggettivo, degli elementi costitutivi della violazione di cui all'art.110, comma 9, lett.f del T.U.L.P.S..
Non sembra poi dubbia la configurabilità dell'elemento soggettivo della violazione indicata, rappresentato dalla colpa, non essendo contestabile che il ricorrente fosse consapevole, o dovesse esserlo con l'impiego dell'ordinaria diligenza, avendo messo a disposizione 15 personal computers che di fatto erano apparecchiature preimpostate per funzionare ed essere utilizzate esclusivamente come slot machine, che consentivano la partecipazione a giochi del tutto identici a quelli presenti negli apparecchi di cui all'art. 110 co 6 lett. a) e b) del TULPS ma che risultavano privi di titoli autorizzatori inerenti il singolo apparecchio, come prescritto (cfr. anche Cass.21/02/2020, n.4605, che ha sottolineato che i titoli “contengono i dati identificativi dell'apparecchio e il sistema informatico che caratterizza pagina 5 di 7 quest'ultimo produce una corrispondenza biunivoca tra lo stesso documento autorizzatorio e l'apparecchio per il quale è rilasciato”).
Dalle argomentazioni che precedono ed in difetto di alcuna prova contraria da parte dell'opponente, discende l'infondatezza delle censure formulate dallo stesso.
Per tutto quanto sopra ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta emessa dall' Parte_2
prot. N. 47986 del 26.09.2024.
[...]
Va rigettata, altresì, anche la domanda subordinata di riduzione delle sanzioni applicate ai minimi edittali di €.5.000,00 ed €.50.000,00 per ciascun apparecchio.
Invero la condotta contestata non appare di minima rilevanza, bensì certamente grave, per la pluralità degli illeciti concorrenti nello stesso contesto di tempo, tali da denotare, quanto meno, una gravissima negligenza del ricorrente.
Va, infine rigettata la richiesta di trasmissione del fascicolo al giudice penale attesa la diversa fattispecie di reato previsto dagli artt. 718 e 719 cp. .
L'opposizione va in definitiva rigettata e l'ordinanza-ingiunzione integralmente confermata.
Infine, nessuna pronuncia va adottata sulle spese in quanto l'amministrazione resistente vittoriosa si è difesa a mezzo di funzionario delegato.
Sul punto, come chiarito dalla Suprema Corte, sia afferma che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, “quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante del ”, e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione prot. N. Controparte_3
pagina 6 di 7 47986 del 26.09.2024 emessa dall'
[...]
- Nulla per spese.
Bologna, 15 maggio 2025
Parte_2
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7