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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11994/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 11994/2021 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Repetti, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto CP_1 C.F._2
Pizio, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.3.2025)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis,
- in via istruttoria, rimettere la causa in istruttoria e, pertanto, ammettere tutte le prove dedotte da parte attrice nella propria memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c.;
- in ogni caso, nel merito, accertata la commissione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., ovvero, in subordine, la commissione di fatto illecito ex art. 2043 c.c. in capo alla sig.ra in danno CP_1 dell'attore per i fatti in narrativa esposti;
dire tenuta e condannare la sig.ra a risarcire CP_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e paziendi dal sig. in proprio e quale Parte_1 amministratore della in conseguenza di detto reato o, comunque, di Controparte_2 detto illecito comportamento in misura non inferiore ad € 20.000,00, comprensivo delle spese di lite, da cui dedurre la complessiva somma di € 6.804,20 già trattenuta da parte attrice a titolo di acconto, come da proposta conciliativa formulata all'udienza del 01.10.2024, fatta salva la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere liquidata in via equitativa dal Tribunale Ill.mo; il tutto oltre accessori di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejctis, rifusi i compensi professionali derivanti dal presente giudizio da porre a carico delle parti attrici, in via principale, respingere le domande cosi come formulate dalle parti attrici siccome infondate in fatto e diritto, per le ragioni già tutte esposte nelle premesse del presente atto;
in via subordinata, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare che l'offerta reale della sig.ra CP_1 per euro 6.804,20 effettuata prima della costituzione in giudizio della stessa a favore degli
[...] attori, da imputarsi anche attraverso una diversa ripartizione delle somme offerte rispetto alle singole voci di danno che potranno trovare accoglimento all'esito del giudizio, sia congrua e adeguata al ristoro dei danni subiti dalle medesime, le cui domande andranno pertanto respinte nella parte eccedente
l'offerta stessa, con condanna di nato a [...] il [...] residente in [...]
Cava n. 17/D C.F. e della società P.I. C.F._1 Parte_2
in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese e dei compensi professionali maturati a P.IVA_1 carico della convenuta per l'attività difensiva espletata in giudizio;
CP_1
disporre in caso di prosecuzione del giudizio nonostante l'offerta reale di parte convenuta, la condanna in via solidale degli attori nato a [...] il [...] residente in [...]
17/D C.F. e società P.I. C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 corrente in Via Campassi 136 Esine (BS), al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. a favore della convenuta, nell'importo che questo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa e comunque nei limiti di valore della domanda indicata dall'attore in citazione, oltre alla condanna delle parti stesse alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra per la CP_1 prosecuzione del giudizio nonostante l'offerta reale formulata prima dell'inizio della causa civile;
in caso di soccombenza della convenuta, alla luce del decreto di ammissione della stessa al Gratuito patrocinio, si chiede sin d'ora la liquidazione dei compensi del sottoscritto difensore da porre a carico dello Stato, come da nota spese che ci si riserva di depositare o che l'Ill.mo Giudice riterrà di liquidare in
2 via equitativa;
in via istruttoria, si chiede che il Giudice, ex articolo 210 c.p.c., emetta ordine di esibizione della polizza assicurativa della vettura Audi A6 TG. FJ 988 CX di proprietà della società a responsabilità semplificata relativa all'annualità 2018, a comprova dell'esistenza nella Parte_2 stessa di una copertura per atti vandalici o KASKO che escluderebbero la sussistenza dei danni in questa sede richiesti alla convenuta a tale titolo, ovvero obbligo di esibizione in giudizio delle fatture con validità fiscale anno 2018 afferenti la riparazione del danno all'autoveicolo di proprietà di parte attrice;
”.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 5241 del 4.03.2011. Cfr. altresì
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 8294 del 12.04.2011; Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 16056 del
2.08.2016: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. in proprio e in qualità di amministratore della Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] CP_1 danni, patrimoniali e non, patiti a causa dei fatti di reato posti in essere da quest'ultima.
3 1.1 A tal fine, l'attore ha allegato di essere stato vittima nel periodo ricompreso tra il 24.5.2018
e il 31.5.20218 di minacce telefoniche e scritte nonché di un danneggiamento (quest'ultimo avente a oggetto la vettura a lui in uso ma di proprietà della società Parte_2
, di cui è amministratore). Fatti in relazione ai quali aveva sporto querela. Il 31.5.2018
[...] aveva rilasciato ai CC di Breno spontanee dichiarazioni in cui aveva sostanzialmente CP_1 confermato di essere responsabile di tali azioni, poste in essere dopo la fine della relazione sentimentale con l'attore, a eccezione del danneggiamento dell'autovettura (attribuita a un terzo ignoto), in relazione al quale tuttavia si era offerta di risarcirlo. Il procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per i delitti di cui agli artt. 612 bis c.p. e 61, n. 2 - 494 c.p. (in quanto, per acquistare la sim telefonica, aveva fatto ricorso al documento d'identità di un soggetto ignaro) si era concluso con sentenza di applicazione della pena di mesi 8 di reclusione ex art. 444 c.p.p.
In conclusione, (anche quale amministratore della società proprietaria Parte_1 dell'autovettura) ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in relazione a tali fatti, dapprima quantificati in misura di € 47.989,00
(di cui € 45.000,00 a titolo di danni non patrimoniali e € 2.989,00 a titolo di danni patrimoniali), poi ridotti all'importo di € 20.000,00, comprensivo delle spese di lite, da cui scomputare la somma di € 6.804,20 già corrisposta dalla controparte e trattenuta a titolo di acconto.
1.2 Si è costituita in giudizio eccependo l'eccessività delle pretese economiche CP_1 avanzate con l'atto di citazione.
A tal fine, ha dato atto di aver formulato, dopo la notifica dell'atto di citazione, 'offerta reale non rituale' mediante l'invio di due assegni per complessivi € 6.804,20 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (pari € 2.450,00 per la società, secondo la quantificazione della stessa, ma al netto dell'IVA, in quanto detraibile, ed € 300,00 in favore di , non patrimoniali Parte_1
(per € 1.500,00) e di spese di lite (€ 1.377,00 oltre accessori di legge, nonché anticipazioni per €
545,00). Importi trattenuti dagli attori a titolo di acconto sul maggior dovuto. Pertanto, ha chiesto, in caso di mancata accettazione dell'offerta e prosecuzione del giudizio, di considerare il creditore in mora, con conseguente condanna alle spese di lite e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1.3 La causa, dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., era stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
In data 8.2.2024 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4 *** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Innanzitutto, può ritenersi dimostrato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, alla luce della documentazione presente in atti.
Nel dettaglio, la prova delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta ai danni di sia personalmente che quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
, emerge dagli atti del procedimento penale n. 13842/2018 R.G.N.R., conclusosi
[...] con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. di cui si è detto in premessa (cfr. doc. 13 fasc. att.).
Inoltre, i fatti oggetto dei capi d'imputazione hanno trovato conferma nelle dichiarazioni confessorie rese da ai CC in data 31.5.2018 (cfr. doc. 12 fasc. att.), e non sono stati CP_1 contestati dalla convenuta neppure nel presente giudizio (a eccezione della prova dei danni e del quantum risarcitorio).
Anche l'avvenuto danneggiamento dell'autovettura di proprietà della società attrice, che in sede di spontanee dichiarazioni ai CC di Breno la convenuta aveva attribuito a un terzo soggetto (senza fornirne le generalità), può ritenersi non contestato, dal momento che in comparsa di costituzione ha ammesso i fatti di cui al capo d'imputazione penale (cfr. CP_1 pag. 3; cfr. anche pagg. 11, 12 comp. concl.), contenente l'esplicito riferimento proprio al danneggiamento.
2.2 Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti da e dalla società da lui amministrata. Parte_1
2.2.1 In relazione al danneggiamento dell'autovettura è presente in atti il preventivo di riparazione per l'importo di € 2.450,00 oltre IVA (cfr. doc. 14 fasc. att.), contestato solo in maniera generica da parte convenuta nonostante la sua analiticità (cfr. anche pagg. 10, 11 comp. concl. conv.: “mentre nel presente contenzioso non è stato accertato alcun tipo di pregiudizio ulteriore e/o diverso da quello all'autoveicolo o degli oneri legali derivanti dal giudizio, peraltro già integralmente risarciti con l'offerta reale irrituale da parte convenuta antecedentemente alla prima udienza”).
Si ritiene pertanto che il danno risarcibile sia liquidabile in misura pari a € 2.450,00, senza tener conto dell'IVA. Infatti, essendo l'attrice una società a responsabilità limitata sarebbe spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Ordinanza n. 22580 del 2022; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2786 del 2015).
5 Tale danno, pertanto, è già stato integralmente risarcito dalla convenuta, che, dopo la notifica dell'atto di citazione e prima della celebrazione dell'udienza di prima comparizione, ha corrisposto alla società attrice mediante assegno circolare proprio tale importo.
Viceversa, l'eccezione avanzata da in merito alla presunta esistenza di una polizza CP_1
AS è rimasta allo stadio della mera allegazione, non essendo supportata da alcun elemento di prova.
2.2.2 In relazione al danno non patrimoniale richiesto da ai fini della sua Parte_1 liquidazione è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Sez. Un., n. 26972/2008), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. In particolare, nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno. Ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria, non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, data la natura stessa del danno da risarcire, un ruolo fondamentale è rivestito dal ricorso alle presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. I, 13/09/2021, n. 24643; Cass. civ., Sez. Lav., 19/02/2019, n. 4815). Non essendo viceversa richiesto, così come invece dedotto dalla convenuta, l'allegazione di pregiudizi all'integrità psico-fisica dell'attore, comprovati da idonea documentazione sanitaria, piuttosto che da relazioni di carattere medico - legale, dal momento che non è stato invocato il risarcimento del danno alla salute in senso stretto (peraltro, cfr. pagg. 11, 12 comp. concl. conv.: “le uniche voci di danno che dai fatti cosi come rappresentati, paiono avere un minimo di fondamento ( come detto già integralmente risarciti in epoca antecedentemente alla prima udienza di trattazione), riguardano la fiancata dell'autovettura Audi A6 TG. FJ 988 CX di proprietà della società a responsabilità semplificata
e il c.d. danno non patrimoniale a carico del per le Parte_2 Parte_1 sofferenze e i patemi d'animo derivanti dalla commissione del reato ad opera della ( art.lo 2059 CP_1
c.c. in relazione all' articolo 185 c.p.)”).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che – ai fini della quantificazione di tale danno – debbano essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi: la circostanza che l'evento dannoso è stato determinato da una condotta delittuosa caratterizzata da dolo;
la tipologia delle condotte poste in essere dalla convenuta;
la loro
6 reiterazione e, nel contempo, la loro durata limitata nel tempo (dal 24 al 30 maggio); le ripercussioni sulla vita dell'attore, sia in termini di cambio di abitudini che di patema d'animo, anche per la sorte dei prossimi congiunti, tra cui la sorella e la fidanzata.
Circostanze che inducono a ritenere equo un risarcimento a favore di pari a € Parte_1
5.000,00.
Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 1.500,00 corrisposta a tale titolo dalla convenuta all'attore con assegno datato 28.1.2022 (cfr. doc. 9 fasc. conv., nonché pag. 13 comp. cost.).
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, nel caso di pagamento di acconti quanto ricevuto dal danneggiato deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/4/2017):
“(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Stante l'incongruità dell'offerta 'reale non rituale' formulata da parte convenuta rispetto all'importo riconosciuto in sentenza, non possono trovare applicazione le norme in materia di mora credendi richiamate da CP_1
2.3 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
3.1 Nel rapporto tra la convenuta ed le spese di lite Parte_2 devono essere integralmente compensate.
Infatti, se da un lato la società attrice è stata costretta a introdurre il presente giudizio al fine di ottenere il ristoro del danno patito, d'altro canto, questo è stato risarcito ancor pima della
7 celebrazione della prima udienza e, ciò nonostante, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda anche in parte qua, risultata peraltro infondata nella parte relativa all'IVA.
Tenuto altresì conto delle somme già versate dalla convenuta dopo la notifica dell'atto di citazione.
3.2 Nel rapporto tra la convenuta e le spese di lite seguono la soccombenza e, Parte_1 pertanto, devono essere poste integralmente a carico della prima.
Esse sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum.
Valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e decisionale.
Dall'importo totale, pari a € 1.702,00, deve tuttavia essere scomputato quanto già corrisposto dalla convenuta a tale titolo in relazione alla posizione processuale di pari a € 405,00 Parte_1
(cfr. pagg. 20, 21 comp. concl. conv., laddove viene chiarito che il rimborso delle spese di lite deve essere suddiviso al 50% tra i due attori), oltre gli esborsi, pari a € 545,00 (non suddivisibili, essendo unici per l'intera controversia). Mentre invece non può essere scomputato anche quanto corrisposto per la fase di mediazione e l'aumento per la pluralità di parti, non essendo stati oggetto in questa sede di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accertato l'obbligo risarcitorio della convenuta nei confronti di CP_1 [...]
ritenuta integralmente satisfattiva la somma già versata, Parte_2 respinge ogni ulteriore istanza risarcitoria di Parte_2
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra
[...]
e Parte_2 CP_1
- accerta che il danno non patrimoniale complessivamente patito da è pari Parte_1
a € 5.000,00 e, per l'effetto,
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 del predetto importo, detratto quanto già percepito dall'attore a tale titolo secondo i criteri di imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di lite CP_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.297,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
8 Brescia, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
Provvedimento redatto con la collaborazione della G.O.P. dott.ssa Marta Rancati.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 11994/2021 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Repetti, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto CP_1 C.F._2
Pizio, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.3.2025)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis,
- in via istruttoria, rimettere la causa in istruttoria e, pertanto, ammettere tutte le prove dedotte da parte attrice nella propria memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c.;
- in ogni caso, nel merito, accertata la commissione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., ovvero, in subordine, la commissione di fatto illecito ex art. 2043 c.c. in capo alla sig.ra in danno CP_1 dell'attore per i fatti in narrativa esposti;
dire tenuta e condannare la sig.ra a risarcire CP_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e paziendi dal sig. in proprio e quale Parte_1 amministratore della in conseguenza di detto reato o, comunque, di Controparte_2 detto illecito comportamento in misura non inferiore ad € 20.000,00, comprensivo delle spese di lite, da cui dedurre la complessiva somma di € 6.804,20 già trattenuta da parte attrice a titolo di acconto, come da proposta conciliativa formulata all'udienza del 01.10.2024, fatta salva la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere liquidata in via equitativa dal Tribunale Ill.mo; il tutto oltre accessori di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejctis, rifusi i compensi professionali derivanti dal presente giudizio da porre a carico delle parti attrici, in via principale, respingere le domande cosi come formulate dalle parti attrici siccome infondate in fatto e diritto, per le ragioni già tutte esposte nelle premesse del presente atto;
in via subordinata, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare che l'offerta reale della sig.ra CP_1 per euro 6.804,20 effettuata prima della costituzione in giudizio della stessa a favore degli
[...] attori, da imputarsi anche attraverso una diversa ripartizione delle somme offerte rispetto alle singole voci di danno che potranno trovare accoglimento all'esito del giudizio, sia congrua e adeguata al ristoro dei danni subiti dalle medesime, le cui domande andranno pertanto respinte nella parte eccedente
l'offerta stessa, con condanna di nato a [...] il [...] residente in [...]
Cava n. 17/D C.F. e della società P.I. C.F._1 Parte_2
in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese e dei compensi professionali maturati a P.IVA_1 carico della convenuta per l'attività difensiva espletata in giudizio;
CP_1
disporre in caso di prosecuzione del giudizio nonostante l'offerta reale di parte convenuta, la condanna in via solidale degli attori nato a [...] il [...] residente in [...]
17/D C.F. e società P.I. C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 corrente in Via Campassi 136 Esine (BS), al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. a favore della convenuta, nell'importo che questo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa e comunque nei limiti di valore della domanda indicata dall'attore in citazione, oltre alla condanna delle parti stesse alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra per la CP_1 prosecuzione del giudizio nonostante l'offerta reale formulata prima dell'inizio della causa civile;
in caso di soccombenza della convenuta, alla luce del decreto di ammissione della stessa al Gratuito patrocinio, si chiede sin d'ora la liquidazione dei compensi del sottoscritto difensore da porre a carico dello Stato, come da nota spese che ci si riserva di depositare o che l'Ill.mo Giudice riterrà di liquidare in
2 via equitativa;
in via istruttoria, si chiede che il Giudice, ex articolo 210 c.p.c., emetta ordine di esibizione della polizza assicurativa della vettura Audi A6 TG. FJ 988 CX di proprietà della società a responsabilità semplificata relativa all'annualità 2018, a comprova dell'esistenza nella Parte_2 stessa di una copertura per atti vandalici o KASKO che escluderebbero la sussistenza dei danni in questa sede richiesti alla convenuta a tale titolo, ovvero obbligo di esibizione in giudizio delle fatture con validità fiscale anno 2018 afferenti la riparazione del danno all'autoveicolo di proprietà di parte attrice;
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 5241 del 4.03.2011. Cfr. altresì
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 8294 del 12.04.2011; Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 16056 del
2.08.2016: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. in proprio e in qualità di amministratore della Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] CP_1 danni, patrimoniali e non, patiti a causa dei fatti di reato posti in essere da quest'ultima.
3 1.1 A tal fine, l'attore ha allegato di essere stato vittima nel periodo ricompreso tra il 24.5.2018
e il 31.5.20218 di minacce telefoniche e scritte nonché di un danneggiamento (quest'ultimo avente a oggetto la vettura a lui in uso ma di proprietà della società Parte_2
, di cui è amministratore). Fatti in relazione ai quali aveva sporto querela. Il 31.5.2018
[...] aveva rilasciato ai CC di Breno spontanee dichiarazioni in cui aveva sostanzialmente CP_1 confermato di essere responsabile di tali azioni, poste in essere dopo la fine della relazione sentimentale con l'attore, a eccezione del danneggiamento dell'autovettura (attribuita a un terzo ignoto), in relazione al quale tuttavia si era offerta di risarcirlo. Il procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per i delitti di cui agli artt. 612 bis c.p. e 61, n. 2 - 494 c.p. (in quanto, per acquistare la sim telefonica, aveva fatto ricorso al documento d'identità di un soggetto ignaro) si era concluso con sentenza di applicazione della pena di mesi 8 di reclusione ex art. 444 c.p.p.
In conclusione, (anche quale amministratore della società proprietaria Parte_1 dell'autovettura) ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in relazione a tali fatti, dapprima quantificati in misura di € 47.989,00
(di cui € 45.000,00 a titolo di danni non patrimoniali e € 2.989,00 a titolo di danni patrimoniali), poi ridotti all'importo di € 20.000,00, comprensivo delle spese di lite, da cui scomputare la somma di € 6.804,20 già corrisposta dalla controparte e trattenuta a titolo di acconto.
1.2 Si è costituita in giudizio eccependo l'eccessività delle pretese economiche CP_1 avanzate con l'atto di citazione.
A tal fine, ha dato atto di aver formulato, dopo la notifica dell'atto di citazione, 'offerta reale non rituale' mediante l'invio di due assegni per complessivi € 6.804,20 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (pari € 2.450,00 per la società, secondo la quantificazione della stessa, ma al netto dell'IVA, in quanto detraibile, ed € 300,00 in favore di , non patrimoniali Parte_1
(per € 1.500,00) e di spese di lite (€ 1.377,00 oltre accessori di legge, nonché anticipazioni per €
545,00). Importi trattenuti dagli attori a titolo di acconto sul maggior dovuto. Pertanto, ha chiesto, in caso di mancata accettazione dell'offerta e prosecuzione del giudizio, di considerare il creditore in mora, con conseguente condanna alle spese di lite e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1.3 La causa, dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., era stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
In data 8.2.2024 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice, il quale, esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4 *** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Innanzitutto, può ritenersi dimostrato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, alla luce della documentazione presente in atti.
Nel dettaglio, la prova delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta ai danni di sia personalmente che quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
, emerge dagli atti del procedimento penale n. 13842/2018 R.G.N.R., conclusosi
[...] con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. di cui si è detto in premessa (cfr. doc. 13 fasc. att.).
Inoltre, i fatti oggetto dei capi d'imputazione hanno trovato conferma nelle dichiarazioni confessorie rese da ai CC in data 31.5.2018 (cfr. doc. 12 fasc. att.), e non sono stati CP_1 contestati dalla convenuta neppure nel presente giudizio (a eccezione della prova dei danni e del quantum risarcitorio).
Anche l'avvenuto danneggiamento dell'autovettura di proprietà della società attrice, che in sede di spontanee dichiarazioni ai CC di Breno la convenuta aveva attribuito a un terzo soggetto (senza fornirne le generalità), può ritenersi non contestato, dal momento che in comparsa di costituzione ha ammesso i fatti di cui al capo d'imputazione penale (cfr. CP_1 pag. 3; cfr. anche pagg. 11, 12 comp. concl.), contenente l'esplicito riferimento proprio al danneggiamento.
2.2 Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti da e dalla società da lui amministrata. Parte_1
2.2.1 In relazione al danneggiamento dell'autovettura è presente in atti il preventivo di riparazione per l'importo di € 2.450,00 oltre IVA (cfr. doc. 14 fasc. att.), contestato solo in maniera generica da parte convenuta nonostante la sua analiticità (cfr. anche pagg. 10, 11 comp. concl. conv.: “mentre nel presente contenzioso non è stato accertato alcun tipo di pregiudizio ulteriore e/o diverso da quello all'autoveicolo o degli oneri legali derivanti dal giudizio, peraltro già integralmente risarciti con l'offerta reale irrituale da parte convenuta antecedentemente alla prima udienza”).
Si ritiene pertanto che il danno risarcibile sia liquidabile in misura pari a € 2.450,00, senza tener conto dell'IVA. Infatti, essendo l'attrice una società a responsabilità limitata sarebbe spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Ordinanza n. 22580 del 2022; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2786 del 2015).
5 Tale danno, pertanto, è già stato integralmente risarcito dalla convenuta, che, dopo la notifica dell'atto di citazione e prima della celebrazione dell'udienza di prima comparizione, ha corrisposto alla società attrice mediante assegno circolare proprio tale importo.
Viceversa, l'eccezione avanzata da in merito alla presunta esistenza di una polizza CP_1
AS è rimasta allo stadio della mera allegazione, non essendo supportata da alcun elemento di prova.
2.2.2 In relazione al danno non patrimoniale richiesto da ai fini della sua Parte_1 liquidazione è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Sez. Un., n. 26972/2008), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. In particolare, nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno. Ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria, non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, data la natura stessa del danno da risarcire, un ruolo fondamentale è rivestito dal ricorso alle presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. I, 13/09/2021, n. 24643; Cass. civ., Sez. Lav., 19/02/2019, n. 4815). Non essendo viceversa richiesto, così come invece dedotto dalla convenuta, l'allegazione di pregiudizi all'integrità psico-fisica dell'attore, comprovati da idonea documentazione sanitaria, piuttosto che da relazioni di carattere medico - legale, dal momento che non è stato invocato il risarcimento del danno alla salute in senso stretto (peraltro, cfr. pagg. 11, 12 comp. concl. conv.: “le uniche voci di danno che dai fatti cosi come rappresentati, paiono avere un minimo di fondamento ( come detto già integralmente risarciti in epoca antecedentemente alla prima udienza di trattazione), riguardano la fiancata dell'autovettura Audi A6 TG. FJ 988 CX di proprietà della società a responsabilità semplificata
e il c.d. danno non patrimoniale a carico del per le Parte_2 Parte_1 sofferenze e i patemi d'animo derivanti dalla commissione del reato ad opera della ( art.lo 2059 CP_1
c.c. in relazione all' articolo 185 c.p.)”).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ritiene il Tribunale che – ai fini della quantificazione di tale danno – debbano essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi: la circostanza che l'evento dannoso è stato determinato da una condotta delittuosa caratterizzata da dolo;
la tipologia delle condotte poste in essere dalla convenuta;
la loro
6 reiterazione e, nel contempo, la loro durata limitata nel tempo (dal 24 al 30 maggio); le ripercussioni sulla vita dell'attore, sia in termini di cambio di abitudini che di patema d'animo, anche per la sorte dei prossimi congiunti, tra cui la sorella e la fidanzata.
Circostanze che inducono a ritenere equo un risarcimento a favore di pari a € Parte_1
5.000,00.
Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 1.500,00 corrisposta a tale titolo dalla convenuta all'attore con assegno datato 28.1.2022 (cfr. doc. 9 fasc. conv., nonché pag. 13 comp. cost.).
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, nel caso di pagamento di acconti quanto ricevuto dal danneggiato deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/4/2017):
“(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Stante l'incongruità dell'offerta 'reale non rituale' formulata da parte convenuta rispetto all'importo riconosciuto in sentenza, non possono trovare applicazione le norme in materia di mora credendi richiamate da CP_1
2.3 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
3.1 Nel rapporto tra la convenuta ed le spese di lite Parte_2 devono essere integralmente compensate.
Infatti, se da un lato la società attrice è stata costretta a introdurre il presente giudizio al fine di ottenere il ristoro del danno patito, d'altro canto, questo è stato risarcito ancor pima della
7 celebrazione della prima udienza e, ciò nonostante, la parte ha insistito per l'accoglimento della domanda anche in parte qua, risultata peraltro infondata nella parte relativa all'IVA.
Tenuto altresì conto delle somme già versate dalla convenuta dopo la notifica dell'atto di citazione.
3.2 Nel rapporto tra la convenuta e le spese di lite seguono la soccombenza e, Parte_1 pertanto, devono essere poste integralmente a carico della prima.
Esse sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum.
Valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e decisionale.
Dall'importo totale, pari a € 1.702,00, deve tuttavia essere scomputato quanto già corrisposto dalla convenuta a tale titolo in relazione alla posizione processuale di pari a € 405,00 Parte_1
(cfr. pagg. 20, 21 comp. concl. conv., laddove viene chiarito che il rimborso delle spese di lite deve essere suddiviso al 50% tra i due attori), oltre gli esborsi, pari a € 545,00 (non suddivisibili, essendo unici per l'intera controversia). Mentre invece non può essere scomputato anche quanto corrisposto per la fase di mediazione e l'aumento per la pluralità di parti, non essendo stati oggetto in questa sede di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accertato l'obbligo risarcitorio della convenuta nei confronti di CP_1 [...]
ritenuta integralmente satisfattiva la somma già versata, Parte_2 respinge ogni ulteriore istanza risarcitoria di Parte_2
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra
[...]
e Parte_2 CP_1
- accerta che il danno non patrimoniale complessivamente patito da è pari Parte_1
a € 5.000,00 e, per l'effetto,
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 del predetto importo, detratto quanto già percepito dall'attore a tale titolo secondo i criteri di imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di lite CP_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.297,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
8 Brescia, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
Provvedimento redatto con la collaborazione della G.O.P. dott.ssa Marta Rancati.
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