Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5568/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. PERENZONI IRENE e l'Avv. LUNARDI Parte_1
FRANCESCA;
e con l'Avv. FRIZ GIULIANI INGRID Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Il SI. e la SI.ra premesso che dal loro Parte_1 Controparte_1 rapporto di convivenza more uxorio sono nati due figli, il 28.09.2014, e Per_1
a) la casa familiare di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata allo Pt_1 stesso, mentre la signora si trasferirà con i figli in un appartamento che CP_1 la stessa prenderà in locazione a Pergine Valsugana e nel quale sarà autorizzata a trasferirsi dopo il deposito del ricorso;
b) i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica che verrà spostata presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla salute e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) A partire da quando la signora lascerà la casa familiare, i figli CP_1 saranno collocati in via paritaria presso ciascun genitore, con un'alternanza di
4/5 giorni, tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi.
Tale protocollo verrà adottato anche per le vacanze pasquali, natalizie ed estive, con facoltà dei genitori di accordarsi, prevedendo che la Vigilia o il giorno di
Natale si alternino o con la cena del 24 o con il pranzo del 25 dicembre. I genitori potranno concordare durante l'anno più periodi di vacanza, anche di 15 giorni consecutivi, da trascorrere con i figli.
d) Il sig. si impegna a versare a titolo di concorso per il mantenimento dei Pt_1 figli e la somma di € 460,00 mensili, (€ 230,00 a figlio), importo Per_1 Per_2 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, a partire da quando la signora lascerà la casa familiare con i figli. CP_1
e) Le spese straordinarie, così come individuate dalle Linee Guida del CNF (doc.
n. 7), saranno a carico del sig. nella misura del 65 % e a carico della Pt_1 signora nella misura del 35%. Le detrazioni fiscali seguiranno tale CP_1 percentuale.
Pag. 2 di 3 I genitori si impegnano al rimborso delle suddette spese dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. A tal fine, le parti si impegnano a presentare alla fine di ciascun mese le spese sostenute e l'altra parte si impegna al relativo rimborso entro 10 giorni dalla data di presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.
f) Le parti concordano che l'assegno unico universale e ogni altro assegno o provvidenza a sostegno della famiglia verranno percepiti al 100% dalla sig.ra con l'intesa che verranno utilizzato nell'interesse dei figli. CP_1
g) I genitori si danno sin d'ora assenso al rilascio o rinnovo delle carte d'identità valide per l'espatrio e dei passaporti dei minori.
h) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 10.12.2024, assegnava termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3 c.p.c.
Il SI. e la SI.ra , con note depositate il Parte_1 Controparte_1
23.01.2025 dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale in udienza e di non volersi riconciliare e chiedevano l'integrale accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note scritte.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2 con residenza presso la madre e collocazione paritaria presso ciascun genitore, non contrasta con l'interesse degli stessi né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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