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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6134/2021 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
titolare della ditta individuale Color Sprint di Scala EL
NZ rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Fabbri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassuolo (MO), Via
Tien An Men, 9
ATTORE OPPONENTE contro
(CP. IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Erosa Fontanesi ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Largo San
Francesco, 154
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2132/2021
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 25.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione , titolare della ditta individuale Color Sprint, Parte_1
citava in giudizio al fine di sentire revocare il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 2132/2021 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 9.150,00=, oltre spese ed interessi, per il servizio di recupero, trasporto e custodia del proprio veicolo IVECO, targato AKL359, rimasto coinvolto in un sinistro stradale avvenuto il
25.06.2021, asserendo che nulla era dovuto per infondatezza del credito preteso, in mancanza di autorizzazione a dette operazioni.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il Controparte_2
rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Valutate le risultanze istruttorie ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
contesta la sussistenza del credito preteso da Parte_1
non avendo autorizzato le operazioni di recupero e custodia CP_2
del suo autocarro a seguito del sinistro del 25.06.2021, tanto che disconosceva la sottoscrizione del documento con cui commissionava tali operazioni.
Anzitutto, non si rileva alcuna tardività della istanza di verificazione del documento disconosciuto, atteso che la parte che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento (Cass. Civ. n.
2411/2005), avendo essa una funzione istruttoria;
nel caso de quo il ha proposto tempestivamente istanza di verificazione con la CP_2
seconda memoria istruttoria.
Sul punto, questo giudice ha ritenuto non necessario procedere con la verificazione della sottoscrizione disconosciuta, a fronte delle prove orali esperite e degli ulteriori documenti prodotti, sufficienti per la pronuncia in merito.
Pag. 2 di 4 Non è, infatti, contestato che l'autocarro di veniva prelevato e Pt_1
custodito dalla come confermato dal teste , già CP_2 Tes_1
dipendente della società opposta.
Peraltro, come riportato correttamente nella CTU “il servizio di soccorso stradale per automezzi pesanti, per ovvi motivi, va effettuato in modo efficace e tempestivo, al fine di non creare disagi alla circolazione stradale e garantire condizioni di sicurezza” (pag. 4 relazione tecnica dell'ing. . Tes_2
Rileva in particolar modo, ai fini decisionali, il bonifico, non contestato, eseguito in data 20.07.2021 dallo stesso opponente, il quale provvedeva, altresì, ad inoltrare alla convenuta copia della distinta, finalizzata a dimostrare il pagamento effettuato, ma che revocava una volta recuperato il mezzo;
bonifico che tra l'altro era pari al medesimo importo di € 3.660,00= indicato nel contratto disconosciuto, come riportato nella causale, che può costituire riconoscimento del debito, posto che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rilevi il carattere della volontarietà” (Cass. Civ. n. 9097/2018). Emerge, così, la consapevolezza di della attività svolta dalla in suo Pt_1 CP_2
favore e, quindi, della esistenza del debito, determinata proprio dalla disposizione di bonifico, benchè revocato, del suindicato importo per recuperare il proprio mezzo.
Viepiù che lo stesso opponente nelle more del giudizio richiedeva la
CTU, al fine di verificare la congruità dell'importo preteso dalla la quale, pertanto, ha diritto di vedersi corrispondere il CP_2 compenso per l'attività svolta.
CTU che risulta adeguatamente approfondita e motivata, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione,
Pag. 3 di 4 avendo l'ing. puntualmente tenuto conto delle tariffe ACI, Tes_2 nonché “della difficoltà delle operazioni rispetto all'ambiente, della distanza chilometrica dal luogo del sinistro al deposito, delle caratteristiche dei mezzi oggetto di soccorso, del numero dei mezzi e la tipologia delle utilizzate, della manodopera necessaria per i lavori, del tipo di servizio, del tempo nel quale il mezzo hanno sostato all'interno dei locali della depositaria” (pag. 8 CTU), determinando, così, un importo dovuto da pari ad € 8.138,84=, accessori compresi. Pt_1
Ne discende che il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente è tenuta a corrispondere a parte convenuta opposta la somma complessiva di € 8.138,84=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice opponente.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6134/2021 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2132/2021 e condanna Parte_1
a corrispondere a la somma di €
[...] Controparte_2
8.138,84=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di giudizio che liquida nella Controparte_2 complessiva somma di € 3.800,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice opponente.
Modena, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6134/2021 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
titolare della ditta individuale Color Sprint di Scala EL
NZ rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Fabbri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassuolo (MO), Via
Tien An Men, 9
ATTORE OPPONENTE contro
(CP. IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Erosa Fontanesi ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Largo San
Francesco, 154
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2132/2021
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 25.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione , titolare della ditta individuale Color Sprint, Parte_1
citava in giudizio al fine di sentire revocare il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 2132/2021 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 9.150,00=, oltre spese ed interessi, per il servizio di recupero, trasporto e custodia del proprio veicolo IVECO, targato AKL359, rimasto coinvolto in un sinistro stradale avvenuto il
25.06.2021, asserendo che nulla era dovuto per infondatezza del credito preteso, in mancanza di autorizzazione a dette operazioni.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il Controparte_2
rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Valutate le risultanze istruttorie ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
contesta la sussistenza del credito preteso da Parte_1
non avendo autorizzato le operazioni di recupero e custodia CP_2
del suo autocarro a seguito del sinistro del 25.06.2021, tanto che disconosceva la sottoscrizione del documento con cui commissionava tali operazioni.
Anzitutto, non si rileva alcuna tardività della istanza di verificazione del documento disconosciuto, atteso che la parte che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento (Cass. Civ. n.
2411/2005), avendo essa una funzione istruttoria;
nel caso de quo il ha proposto tempestivamente istanza di verificazione con la CP_2
seconda memoria istruttoria.
Sul punto, questo giudice ha ritenuto non necessario procedere con la verificazione della sottoscrizione disconosciuta, a fronte delle prove orali esperite e degli ulteriori documenti prodotti, sufficienti per la pronuncia in merito.
Pag. 2 di 4 Non è, infatti, contestato che l'autocarro di veniva prelevato e Pt_1
custodito dalla come confermato dal teste , già CP_2 Tes_1
dipendente della società opposta.
Peraltro, come riportato correttamente nella CTU “il servizio di soccorso stradale per automezzi pesanti, per ovvi motivi, va effettuato in modo efficace e tempestivo, al fine di non creare disagi alla circolazione stradale e garantire condizioni di sicurezza” (pag. 4 relazione tecnica dell'ing. . Tes_2
Rileva in particolar modo, ai fini decisionali, il bonifico, non contestato, eseguito in data 20.07.2021 dallo stesso opponente, il quale provvedeva, altresì, ad inoltrare alla convenuta copia della distinta, finalizzata a dimostrare il pagamento effettuato, ma che revocava una volta recuperato il mezzo;
bonifico che tra l'altro era pari al medesimo importo di € 3.660,00= indicato nel contratto disconosciuto, come riportato nella causale, che può costituire riconoscimento del debito, posto che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rilevi il carattere della volontarietà” (Cass. Civ. n. 9097/2018). Emerge, così, la consapevolezza di della attività svolta dalla in suo Pt_1 CP_2
favore e, quindi, della esistenza del debito, determinata proprio dalla disposizione di bonifico, benchè revocato, del suindicato importo per recuperare il proprio mezzo.
Viepiù che lo stesso opponente nelle more del giudizio richiedeva la
CTU, al fine di verificare la congruità dell'importo preteso dalla la quale, pertanto, ha diritto di vedersi corrispondere il CP_2 compenso per l'attività svolta.
CTU che risulta adeguatamente approfondita e motivata, sicchè i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione,
Pag. 3 di 4 avendo l'ing. puntualmente tenuto conto delle tariffe ACI, Tes_2 nonché “della difficoltà delle operazioni rispetto all'ambiente, della distanza chilometrica dal luogo del sinistro al deposito, delle caratteristiche dei mezzi oggetto di soccorso, del numero dei mezzi e la tipologia delle utilizzate, della manodopera necessaria per i lavori, del tipo di servizio, del tempo nel quale il mezzo hanno sostato all'interno dei locali della depositaria” (pag. 8 CTU), determinando, così, un importo dovuto da pari ad € 8.138,84=, accessori compresi. Pt_1
Ne discende che il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente è tenuta a corrispondere a parte convenuta opposta la somma complessiva di € 8.138,84=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice opponente.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6134/2021 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2132/2021 e condanna Parte_1
a corrispondere a la somma di €
[...] Controparte_2
8.138,84=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di giudizio che liquida nella Controparte_2 complessiva somma di € 3.800,00=, oltre accessori;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice opponente.
Modena, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4