Articolo 144 bis del Codice del consumo
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Art. 144-bis. (Cooperazione tra le autorita' nazionali per la tutela dei consumatori) 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 , in materia di:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21 ; (24)
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21 ; (24)
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212)) ; ((56)) e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21 ; (24) g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21 ; (24)
h) contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I. (24)
2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorita' competenti ai sensi dell' articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 , che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394 , le autorita' di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformita' all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facolta' di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche´ del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 il Ministero dello sviluppo economico , per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo' avvalersi, in particolare, dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonche´ relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonche´ nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12.
8. Ai sensi degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394 , in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorita' competente attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394 .
9-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata quale organismo responsabile ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/302 . In relazione al regolamento (UE) 2018/302, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata autorita' competente ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 . In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) 2018/302 , si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice.
9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) e' designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell' articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302 . Per le finalita' di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all' articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 .

------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all' articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".
Entrata in vigore il 23 gennaio 2026
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