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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 aprile 2025, iscritta al n. 887 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla P.zza Fontana Grande n. 6, presso lo studio dell'Avv. Valeria Cardarelli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19 marzo 1988 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A02, n. 129).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , Per_1
, e tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 Persona_4
autosufficienti fatta eccezione per che risulta essere ancora a carico della Per_4
famiglia; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 16 agosto 2021; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 19/03/1988, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n
129 parte 2 serie A02; - ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. la casa coniugale è di proprietà della signora sita in Sutri Via Giovanni Pt_2
XXIII che vi rimarrà ad abitare unitamente al figlio maggiorenne ma Per_4
non ancora autosufficiente economicamente in quanto studente;
3. il signo i obbliga stante la condizione di casalinga della ex moglie, a Pt_1
versare alla signor la somma mensile di € 600,00 quale Parte_2
assegno divorzile;
4. il signo si obbliga a versare alla signor la somma di € Parte_1 Pt_2
700,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio Persona_4
nato a [...] il [...], non essendo lo stesso autosufficiente economicamente;
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
5. il signo noltre corrisponderà il 100% delle spese straordinarie come Pt_1
individuate dal protocollo del tribunale di Viterbo nell'interesse del figlio
Persona_4
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 aprile 2025, iscritta al n. 887 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla P.zza Fontana Grande n. 6, presso lo studio dell'Avv. Valeria Cardarelli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19 marzo 1988 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A02, n. 129).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , Per_1
, e tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 Persona_4
autosufficienti fatta eccezione per che risulta essere ancora a carico della Per_4
famiglia; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 16 agosto 2021; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 19/03/1988, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n
129 parte 2 serie A02; - ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. la casa coniugale è di proprietà della signora sita in Sutri Via Giovanni Pt_2
XXIII che vi rimarrà ad abitare unitamente al figlio maggiorenne ma Per_4
non ancora autosufficiente economicamente in quanto studente;
3. il signo i obbliga stante la condizione di casalinga della ex moglie, a Pt_1
versare alla signor la somma mensile di € 600,00 quale Parte_2
assegno divorzile;
4. il signo si obbliga a versare alla signor la somma di € Parte_1 Pt_2
700,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio Persona_4
nato a [...] il [...], non essendo lo stesso autosufficiente economicamente;
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
5. il signo noltre corrisponderà il 100% delle spese straordinarie come Pt_1
individuate dal protocollo del tribunale di Viterbo nell'interesse del figlio
Persona_4
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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