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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. nella causa civile nel giudizio iscritto al n. r.g. 499/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso in proprio ex art. CP_1 C.F._1
86 c.p.c., presso il cui studio è elettivamente domiciliato, il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 176, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta certificata (P.E.C.): Email_1 ricorrente contro
, c.f. , nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2 dimorante in Assisi (PG), fraz. Palazzo, via Michelangelo n. 11 resistente non costituito
Oggetto: liquidazione del compenso professionale.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.6.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 28 l. 794/1942, 14 d.lgs. n. 150/2011, l'Avv.
Giannji Dionigi ha chiesto che venisse condannato: “… al Controparte_2 pagamento, del compenso professionale dell'Avv. per l'attività professionale CP_1 espletata in ambito civile in suo favore, nell'importo complessivo di € 3.408,50 (inclusi gli accessori di legge) ovvero nel minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15% (art. 2, comma 2,
D.M. Giustizia n° 55/2014), c.a.p. ed I.V.A., come per legge”.
Ha dedotto che su incarico di (procura alle liti del 20.06.2022), Controparte_2 che aveva ricevuto notifica di convocazione avanti al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria per l'udienza del 23.6.2022, in procedimento “de potestate” concernente i figli minori e e previo colloquio con lo stesso ed acquisizione della Per_1 Per_2 documentazione dal medesimo consegnata, egli aveva espletato, in favore del predetto, le seguenti prestazioni professionali in materia civile, consistenti: nell'esame e studio ai fini della successiva redazione di comparsa di costituzione nel predetto procedimento, la quale veniva depositata telematicamente, unitamente a procura speciale e documenti;
nell'esame e studio della comparsa di costituzione di del 21.6.2022. CP_3 2 previo esame e studio, nella partecipazione ed assistenza alla predetta udienza del
23.6.2022; nell'esame e studio del decreto presidenziale cron. 2347/2022 dell'1.12.2022, depositato il 21.12.2022, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui si affidava i minori al Servizio Sociale del Comune di Bastia Umbra, con conferma del collocamento degli stessi presso la madre, delegando al medesimo e all'ASL n. 1 di Perugia a procedere ad una valutazione della personalità e delle competenze, dando varie prescrizioni sia al padre sia ad entrambi i genitori, con ammonizione, in caso contrario, di possibili provvedimenti limitativi delle facoltà genitoriali;
nell'esame e studio ai fini della successiva redazione di istanza urgente al Presidente del Tribunale di Spoleto, nonché nel successivo deposito telematico della medesima in data 15.7.2021.
A seguito del reclamo di iscritto il 29.12.2022 al n. 577/2022 RG VG Corte di CP_3
Appello di Perugia, avverso il citato ultimo provvedimento, sempre su espressa procura alle liti del , previo esame e studio, era consistita: nella redazione della CP_2 comparsa di costituzione e nel successivo deposito della stessa in data 31.1.2023; previo esame e studio, nella partecipazione, sostituito da altro collega, all'udienza del
20.2.2023, ove si procedeva alla discussione e la Corte si riservava;
nell'esame e studio pagina 2 di 6 del decreto n. cronol. 23/2023 del 27.2.2023, con cui la Corte di appello di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo avversario, riformava il decreto del Tribunale minorile perugino;
nell'esame e studio dell'avviso di convocazione avanti al Tribunale per i minorenni dell'Umbria dell'udienza del 6.7.2023 su istanza della difesa di CP_3 previo esame e studio nella partecipazione ed assistenza alla predetta udienza del
6.7.2023, oltre che della memoria della difesa di depositata in detta sede;
CP_3 nell'esame e studio del provvedimento del 7.7.2023 con cui il Tribunale per i minorenni dell'Umbria chiedeva al C.S.M. di Bastia Umbra di offrire a un percorso di CP_2 sostegno psicologico, con invito al medesimo si svolgerlo;
nell'esame e studio del provvedimento del 9.8.2023 con cui il Tribunale per i Minorenni chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia da trasmissione i eventuali provvedimenti emessi nei confronti di;
nell'esame e studio dell'istanza CP_2 depositata dalla difesa di in data 9.8.2023, unitamente ad allegati, con cui si CP_3 chiedeva l'emissione di provvedimento di sospensione della potestà genitoriale nei confronti del;
nell'esame e studio del provvedimento del 28.9.2023 con cui CP_2 il Tribunale per i Minorenni chiedeva alla All'Equipe Multidisciplinare di Valutazione 3 dell'Usl Umbria 1 di effettuare la valutazione delle competenze genitoriali di e CP_3
, delegata con il decreto dell'1.12.2022; nell'esame e studio della nota della CP_2
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia del 18.8.2023, depositata il
4.10.2023 unitamente ad allegati, con cui si dava riscontro al provvedimento del
Tribunale per i minorenni dell'Umbria del 9.8.2023; nell'esame e studio delle note dei
Servizi Sociali del Comune di Bastia Umbra del 20.12.2023, dell'1.2.2024 e del 7.2.2024, con annessi allegati, con cui si dava attuazione al decreto della Corte di Appello di
Perugia del 27.2.2023; nell'esame e studio dell'istanza depositata dalla difesa di CP_3 in data 23.2.2024, con al quale si chiedeva di disporre provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di sui figli minori, di confermare la sospensione CP_2 degli incontri protetti padre-figli e nell'esame e studio del conseguente decreto n. cronol. 50/2024 del 21.3 nell'esame e studio delle note dell'USL 1 dell'Umbria del
12.4.2024 e del 18.4.2024 che davano riscontro al provvedimento del Tribunale per i
Minorenni dell'Umbria del 28.9.2023, nonché della nota dei Servizi Sociali del Comune di Bastia Umbra del 29.4.2024, attuativa del decreto della Corte di Appello di Perugia del 27.2.2023; nell'estrazione ed esame e studio del verbale di udienza del 30.4.2024 alla pagina 3 di 6 quale non intendeva prendere parte;
nell'esame e studio del decreto del CP_2
Tribunale per i Minorenni dell'Umbria n. cronol. 247/2024 dell'11.6.2024, emesso il
5.6.2024, depositato l'11.06.2024, con cui venivano disposti la sospensione nei confronti del dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e CP_2 Per_1 Per_2
Premesso che: il 26.7.2024 gli aveva revocato tutti gli incarichi, Controparte_2 ritirando i documenti originali e dichiarando di aver versato al professionista l'esclusivo importo di € 150,00, come da atto dallo stesso manoscritto senza saldare il conto, assumeva che: ai sensi degli artt. 28, l.n° 794/1942, 14, d.l.gsl. n° 150/2011 e 281-decies e ss., c.p.c. il professionista può agire esclusivamente per il recupero del credito professionale concernente l'attività relativa a processi civili, essendo il Giudice adito competente anche qualora sorgano contestazioni sull'“an” e non solo sul “quantum” dell'importo richiesto a titolo di compenso professionale;
la scelta del rito semplificato di cognizione è non solo da ritenere giustificata, stante la non complessità della causa, di puro diritto, fondata su prova documentale e richiedente un'istruzione non complessa, ma è imposta dall'art. 14, d. l.gsl. 150/2011; è competente la Corte di appello di Perugia anche con riguardo all'attività professionale prestata di fronte al Tribunale 4 per i Minorenni dell'Umbria perché quella concernente il giudizio di reclamo di fronte alla Corte di Appello di Perugia;
nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ai sensi dell'art. 28, l. 794/1942, come modificato dall'art. 34, comma 16, lett. a), d.l.gsl.
150/2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14,
d.l.gsl. 150 del 2011, chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa;
ai sensi dell'art. 13, comma 6, l.
n. 247/2012 non avendo le parti pattuito il compenso professionale per l'attività svolta, lo stesso deve essere calcolato sulla base dei parametri indicati dal d.m. Giustizia n.
55/2014, essendo l'attività professionale iniziata il 20.6.2022 e conclusasi il 26.7.2024; aveva richiesto il compenso professionale come calcolato sulla base dei CP_2 valori minimi tabellari, in considerazione dell'esito non favorevole dei giudizi.
La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025.
pagina 4 di 6 Il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo posta mediante deposito del plico presso l'Ufficiale postale in data 1.10.2024 per temporanea assenza del destinatario e mediante regolare spedizione del CAD nella stessa data.
Avendo introdotto la domanda di pagamento dei compensi CP_1 professionali con il procedimento di cui agli art. 281 decies c.p.c., l'individuazione del
Giudice competente andrebbe fatta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 che, enunciando un criterio di competenza funzionale, lo individua nell'Ufficio giudiziario presso il quale l'avvocato abbia prestato la propria opera. Tuttavia, la Corte di cassazione, quando si è occupata della radicazione della competenza per territorio nelle controversie tra l'avvocato - professionista ed il cliente - consumatore, quale la fattispecie in esame (fin da Cass. ord. n. 12685 del 2011) ha ritenuto la prevalenza del foro del consumatore ossia del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente. In particolare, ha statuito che il rapporto tra l'art.14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera 5 u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. ord. n.
8406 del 15.3.2022; v. anche Cass. SSUU 2018/4485 e Cass. ord. n. 5703 del 12.3.2014).
Di recente anche Cass. 13.7.2023, n. 20153 ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c. (conformi: Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass. 2023/34469;
Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018). La norma in tema di foro del consumatore individua, quindi, una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, e nella contumacia del convenuto, nel cui interesse è prevista, e in difetto di clausole che contengano accordi derogatori, il rilievo è rimesso alle verifiche preliminari dell'organo giudiziario adito (cfr. Cass. 12981/2020; Cass. 5933/2012).
Nel caso di specie, tuttavia, la residenza del convenuto è in Assisi sicché è competente, comunque, questa Corte di appello anche per il procedimento dinanzi al pagina 5 di 6 Tribunale per i minorenni essendo l'organo giudiziario che ha deciso per ultimo la causa (cfr. Cass.19.2.2020 n. 4247).
Nella liquidazione si applica la Tabella 7, relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, considerato il valore indeterminabile della causa, a mente dell'art. 5, comma 6, d.m. Giustizia n. 55/2014, scaglione da € 26.000,01 a € 52,000,00, considerate le modifiche apportate dal d.m. Giustizia n. 147/2022, con riguardo sia al proc. civ. n.
226/2022 del Tribunale per i minorenni dell'Umbria, sia al proc. civ. n. 577/2022 RG VG
Corte di Appello di Perugia. Si liquida, quindi, il compenso professionale di € 1.168,00 per ciascun giudizio, oltre gli accessori di legge.
va, dunque, condannato al pagamento del compenso Controparte_2 professionale nell'importo complessivo di € 2.336,00, oltre il rimborso forfettario del
15% ex art. 2, comma 2, d.m. Giustizia n° 55/2014, c.a.p. ed i.v.a. come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore della controversia (scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), di cui al d.m. n.55/2014, e d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. n.147/2022, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso 6 professionale minimi in ragione della semplicità dell'affare, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale e al valore della causa, detratta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, udito il procuratore del ricorrente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: condanna al pagamento a di € 2.336,00, oltre il Controparte_2 CP_1 rimborso forfettario del 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che Controparte_2 CP_1 liquida in € 1.032,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 26.6.2025. Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. nella causa civile nel giudizio iscritto al n. r.g. 499/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso in proprio ex art. CP_1 C.F._1
86 c.p.c., presso il cui studio è elettivamente domiciliato, il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 176, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta certificata (P.E.C.): Email_1 ricorrente contro
, c.f. , nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2 dimorante in Assisi (PG), fraz. Palazzo, via Michelangelo n. 11 resistente non costituito
Oggetto: liquidazione del compenso professionale.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.6.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 28 l. 794/1942, 14 d.lgs. n. 150/2011, l'Avv.
Giannji Dionigi ha chiesto che venisse condannato: “… al Controparte_2 pagamento, del compenso professionale dell'Avv. per l'attività professionale CP_1 espletata in ambito civile in suo favore, nell'importo complessivo di € 3.408,50 (inclusi gli accessori di legge) ovvero nel minore importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15% (art. 2, comma 2,
D.M. Giustizia n° 55/2014), c.a.p. ed I.V.A., come per legge”.
Ha dedotto che su incarico di (procura alle liti del 20.06.2022), Controparte_2 che aveva ricevuto notifica di convocazione avanti al Tribunale per i Minorenni dell'Umbria per l'udienza del 23.6.2022, in procedimento “de potestate” concernente i figli minori e e previo colloquio con lo stesso ed acquisizione della Per_1 Per_2 documentazione dal medesimo consegnata, egli aveva espletato, in favore del predetto, le seguenti prestazioni professionali in materia civile, consistenti: nell'esame e studio ai fini della successiva redazione di comparsa di costituzione nel predetto procedimento, la quale veniva depositata telematicamente, unitamente a procura speciale e documenti;
nell'esame e studio della comparsa di costituzione di del 21.6.2022. CP_3 2 previo esame e studio, nella partecipazione ed assistenza alla predetta udienza del
23.6.2022; nell'esame e studio del decreto presidenziale cron. 2347/2022 dell'1.12.2022, depositato il 21.12.2022, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui si affidava i minori al Servizio Sociale del Comune di Bastia Umbra, con conferma del collocamento degli stessi presso la madre, delegando al medesimo e all'ASL n. 1 di Perugia a procedere ad una valutazione della personalità e delle competenze, dando varie prescrizioni sia al padre sia ad entrambi i genitori, con ammonizione, in caso contrario, di possibili provvedimenti limitativi delle facoltà genitoriali;
nell'esame e studio ai fini della successiva redazione di istanza urgente al Presidente del Tribunale di Spoleto, nonché nel successivo deposito telematico della medesima in data 15.7.2021.
A seguito del reclamo di iscritto il 29.12.2022 al n. 577/2022 RG VG Corte di CP_3
Appello di Perugia, avverso il citato ultimo provvedimento, sempre su espressa procura alle liti del , previo esame e studio, era consistita: nella redazione della CP_2 comparsa di costituzione e nel successivo deposito della stessa in data 31.1.2023; previo esame e studio, nella partecipazione, sostituito da altro collega, all'udienza del
20.2.2023, ove si procedeva alla discussione e la Corte si riservava;
nell'esame e studio pagina 2 di 6 del decreto n. cronol. 23/2023 del 27.2.2023, con cui la Corte di appello di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo avversario, riformava il decreto del Tribunale minorile perugino;
nell'esame e studio dell'avviso di convocazione avanti al Tribunale per i minorenni dell'Umbria dell'udienza del 6.7.2023 su istanza della difesa di CP_3 previo esame e studio nella partecipazione ed assistenza alla predetta udienza del
6.7.2023, oltre che della memoria della difesa di depositata in detta sede;
CP_3 nell'esame e studio del provvedimento del 7.7.2023 con cui il Tribunale per i minorenni dell'Umbria chiedeva al C.S.M. di Bastia Umbra di offrire a un percorso di CP_2 sostegno psicologico, con invito al medesimo si svolgerlo;
nell'esame e studio del provvedimento del 9.8.2023 con cui il Tribunale per i Minorenni chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia da trasmissione i eventuali provvedimenti emessi nei confronti di;
nell'esame e studio dell'istanza CP_2 depositata dalla difesa di in data 9.8.2023, unitamente ad allegati, con cui si CP_3 chiedeva l'emissione di provvedimento di sospensione della potestà genitoriale nei confronti del;
nell'esame e studio del provvedimento del 28.9.2023 con cui CP_2 il Tribunale per i Minorenni chiedeva alla All'Equipe Multidisciplinare di Valutazione 3 dell'Usl Umbria 1 di effettuare la valutazione delle competenze genitoriali di e CP_3
, delegata con il decreto dell'1.12.2022; nell'esame e studio della nota della CP_2
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia del 18.8.2023, depositata il
4.10.2023 unitamente ad allegati, con cui si dava riscontro al provvedimento del
Tribunale per i minorenni dell'Umbria del 9.8.2023; nell'esame e studio delle note dei
Servizi Sociali del Comune di Bastia Umbra del 20.12.2023, dell'1.2.2024 e del 7.2.2024, con annessi allegati, con cui si dava attuazione al decreto della Corte di Appello di
Perugia del 27.2.2023; nell'esame e studio dell'istanza depositata dalla difesa di CP_3 in data 23.2.2024, con al quale si chiedeva di disporre provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di sui figli minori, di confermare la sospensione CP_2 degli incontri protetti padre-figli e nell'esame e studio del conseguente decreto n. cronol. 50/2024 del 21.3 nell'esame e studio delle note dell'USL 1 dell'Umbria del
12.4.2024 e del 18.4.2024 che davano riscontro al provvedimento del Tribunale per i
Minorenni dell'Umbria del 28.9.2023, nonché della nota dei Servizi Sociali del Comune di Bastia Umbra del 29.4.2024, attuativa del decreto della Corte di Appello di Perugia del 27.2.2023; nell'estrazione ed esame e studio del verbale di udienza del 30.4.2024 alla pagina 3 di 6 quale non intendeva prendere parte;
nell'esame e studio del decreto del CP_2
Tribunale per i Minorenni dell'Umbria n. cronol. 247/2024 dell'11.6.2024, emesso il
5.6.2024, depositato l'11.06.2024, con cui venivano disposti la sospensione nei confronti del dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e CP_2 Per_1 Per_2
Premesso che: il 26.7.2024 gli aveva revocato tutti gli incarichi, Controparte_2 ritirando i documenti originali e dichiarando di aver versato al professionista l'esclusivo importo di € 150,00, come da atto dallo stesso manoscritto senza saldare il conto, assumeva che: ai sensi degli artt. 28, l.n° 794/1942, 14, d.l.gsl. n° 150/2011 e 281-decies e ss., c.p.c. il professionista può agire esclusivamente per il recupero del credito professionale concernente l'attività relativa a processi civili, essendo il Giudice adito competente anche qualora sorgano contestazioni sull'“an” e non solo sul “quantum” dell'importo richiesto a titolo di compenso professionale;
la scelta del rito semplificato di cognizione è non solo da ritenere giustificata, stante la non complessità della causa, di puro diritto, fondata su prova documentale e richiedente un'istruzione non complessa, ma è imposta dall'art. 14, d. l.gsl. 150/2011; è competente la Corte di appello di Perugia anche con riguardo all'attività professionale prestata di fronte al Tribunale 4 per i Minorenni dell'Umbria perché quella concernente il giudizio di reclamo di fronte alla Corte di Appello di Perugia;
nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ai sensi dell'art. 28, l. 794/1942, come modificato dall'art. 34, comma 16, lett. a), d.l.gsl.
150/2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14,
d.l.gsl. 150 del 2011, chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa;
ai sensi dell'art. 13, comma 6, l.
n. 247/2012 non avendo le parti pattuito il compenso professionale per l'attività svolta, lo stesso deve essere calcolato sulla base dei parametri indicati dal d.m. Giustizia n.
55/2014, essendo l'attività professionale iniziata il 20.6.2022 e conclusasi il 26.7.2024; aveva richiesto il compenso professionale come calcolato sulla base dei CP_2 valori minimi tabellari, in considerazione dell'esito non favorevole dei giudizi.
La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025.
pagina 4 di 6 Il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo posta mediante deposito del plico presso l'Ufficiale postale in data 1.10.2024 per temporanea assenza del destinatario e mediante regolare spedizione del CAD nella stessa data.
Avendo introdotto la domanda di pagamento dei compensi CP_1 professionali con il procedimento di cui agli art. 281 decies c.p.c., l'individuazione del
Giudice competente andrebbe fatta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 che, enunciando un criterio di competenza funzionale, lo individua nell'Ufficio giudiziario presso il quale l'avvocato abbia prestato la propria opera. Tuttavia, la Corte di cassazione, quando si è occupata della radicazione della competenza per territorio nelle controversie tra l'avvocato - professionista ed il cliente - consumatore, quale la fattispecie in esame (fin da Cass. ord. n. 12685 del 2011) ha ritenuto la prevalenza del foro del consumatore ossia del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente. In particolare, ha statuito che il rapporto tra l'art.14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera 5 u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. ord. n.
8406 del 15.3.2022; v. anche Cass. SSUU 2018/4485 e Cass. ord. n. 5703 del 12.3.2014).
Di recente anche Cass. 13.7.2023, n. 20153 ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c. (conformi: Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass. 2023/34469;
Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018). La norma in tema di foro del consumatore individua, quindi, una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, e nella contumacia del convenuto, nel cui interesse è prevista, e in difetto di clausole che contengano accordi derogatori, il rilievo è rimesso alle verifiche preliminari dell'organo giudiziario adito (cfr. Cass. 12981/2020; Cass. 5933/2012).
Nel caso di specie, tuttavia, la residenza del convenuto è in Assisi sicché è competente, comunque, questa Corte di appello anche per il procedimento dinanzi al pagina 5 di 6 Tribunale per i minorenni essendo l'organo giudiziario che ha deciso per ultimo la causa (cfr. Cass.19.2.2020 n. 4247).
Nella liquidazione si applica la Tabella 7, relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, considerato il valore indeterminabile della causa, a mente dell'art. 5, comma 6, d.m. Giustizia n. 55/2014, scaglione da € 26.000,01 a € 52,000,00, considerate le modifiche apportate dal d.m. Giustizia n. 147/2022, con riguardo sia al proc. civ. n.
226/2022 del Tribunale per i minorenni dell'Umbria, sia al proc. civ. n. 577/2022 RG VG
Corte di Appello di Perugia. Si liquida, quindi, il compenso professionale di € 1.168,00 per ciascun giudizio, oltre gli accessori di legge.
va, dunque, condannato al pagamento del compenso Controparte_2 professionale nell'importo complessivo di € 2.336,00, oltre il rimborso forfettario del
15% ex art. 2, comma 2, d.m. Giustizia n° 55/2014, c.a.p. ed i.v.a. come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore della controversia (scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), di cui al d.m. n.55/2014, e d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. n.147/2022, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso 6 professionale minimi in ragione della semplicità dell'affare, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale e al valore della causa, detratta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, udito il procuratore del ricorrente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: condanna al pagamento a di € 2.336,00, oltre il Controparte_2 CP_1 rimborso forfettario del 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che Controparte_2 CP_1 liquida in € 1.032,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 26.6.2025. Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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