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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Consiglia Invitto - Presidente -
2. dott. Giovanni Surdo - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.165 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
(c.f. - Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi , giusta mandato in atti, dall'avv. CodiceFiscale_2
Alfredo Caggiula, presso il cui studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n° 9 sono elettivamente domiciliati
appellanti
E
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta mandato in CP_1 CodiceFiscale_3 atti, dall'avv. Daniela COLELLA presso il cui studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n° 9,
è elettivamente domiciliata
1 appellata
avverso
la Sentenza n. 3587/2022 del Tribunale di Lecce, depositata il 20/12/2022 (RG n.
4389/2017)
*******
All'udienza collegiale del 3.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convennero rivendicando la proprietà di una piccola porzione Pt_1 Pt_2 CP_1
fondiaria, in particolare chiedendo di:
- accertare e dichiarare che la fascia di terreno di forma triangolare e meglio indicata e tratteggiata in colore giallo nella mappa allegata all'atto di citazione, riportata in Catasto terreni del Comune di Cavallino al fol. 1, particella 991, sub 2 e sub 4, alla Via Fanuli n. 9
e con accesso dalla stessa via, in forza del titolo prodotto in atti, è di loro proprietà ;
- ordinare alla convenuta sig.ra ai sensi dell'art. 648 c.c., l'immediato CP_1
rilascio in favore degli attori della fascia di terreno di cui alla lettera a), libera da persone e cose;
- accertare e dichiarare che essi attori, hanno diritto di accesso da via Fanuli alla fascia di terreno oggetto di rivendicazione e, in forza del testamento in atti, al retrostante giardino
”, ricevuto in eredità dalla zia , avente unico accesso dalla stessa via;
Per_1 Persona_2
- ordinare alla odierna convenuta di consegnare le chiavi del cancello posto CP_1 sulla via Fanuli ed eliminare ogni ostacolo che impedisca l'accesso stesso;
2 - porre a carico della convenuta le spese, competenze e onorari di causa si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta e spiegando domanda CP_1
riconvenzionale:
- per accertare l'usucapione -intervenuta in suo favore per possesso ultraventennale-
della porzione oggetto di rivendica;
- per il risarcimento del danno conseguente alla illecita opposizione all'installazione del contatore dell'acqua potabile al servizio della propria abitazione;
- per la condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi, ispezione dei luoghi e CTU è stata decisa con la sentenza in epigrafe (depositata il
20.12.2022) con la quale il Tribunale di Lecce ha:
● rigettato la domanda di rivendica;
● accolto la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione della porzione di terreno oggetto di controversia;
● rigettato le domande riconvenzionale di risarcimento danni ex art 96 c.p.c. e per danni da mancato allaccio all'AQP”;
● compensando integralmente le spese giudiziali e ponendo le spese di CTU a carico di e CP_2 Pt_2
Avverso la decisione hanno proposto appello e con atto notificato il CP_2 Pt_2
27.2.2023.
L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 14.6.2023 chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello principale e spiegando a sua volta appello incidentale.
All'udienza collegiale del 3.12.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata
3 per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti principali si dolgono dell'ingiusto accoglimento della domanda di usucapione e del conseguente rigetto della domanda di rivendica conseguente all'errata valutazione degli elementi istruttori assunti agli atti.
*****
L'appello principale è infondato. Del tutto corretta è la statuizione con la quale il
Tribunale ha accertato, accogliendo la relativa domanda riconvenzionale e conseguentemente rigettando la domanda di rivendica proposta dagli appellanti principali,
l'intervenuta usucapione della proprietà della piccola porzione fondiaria oggetto di controversia.
Detta statuizione è, infatti, pienamente supportata dagli elementi agli atti che costituiscono prova rigorosa della titolarità della proprietà in capo all'appellata CP_1
La zona rivendicata, ancorché ricompresa catastalmente nella proprietà Persona_3
è stata ricompresa di fatto per oltre vent'anni, e dunque posseduta in maniera esclusiva dalla dante causa di all'interno della proprietà -abitazione e relative pertinenze, -in CP_1
particolare come parte del viale privato di accesso.
L'esercizio ultraventennale del possesso è provato dalle risultanze documentali dalle quali emerge che l'attuale muro di confine, comprendente l'area in contestazione, venne ricostruito coattivamente (tal quale al preesistente illegittimamente demolito dagli attuali appellanti) in esecuzione di Ordinanza di reintegra nel possesso emessa, in favore della dante causa di dal Pretore di Lecce il 5.2.1985. CP_1
Assumendo la predetta data come dies a quo, infatti (in realtà l'esercizio del possesso
4 risale a data coincidente con l'edificazione dell'abitazione di da parte della sua dante CP_1
causa, anteriore ma non determinabile con certezza (cfr relazione di CTU) e comunque non venne interrotto dallo spoglio subito come previsto dall'art. 1167, comma 2, c.c.)
l'usucapione in favore della dante causa dell'appellata si Controparte_3
sarebbe compiuta (e si è effettivamente compiuta) venti dopo ovvero il 5.2.2005.
Tanto anteriormente al decesso della predetta (25.4.2015), all'inoltro della Pt_1
(intempestiva) diffida di cui alla nota a.r. 22.7.2015 (comunque priva di efficacia interruttiva persino ove tempestiva: non possono costituire“la messa in mora o la diffida
… atti interruttivi dell'usucapione … in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la perdita del possesso da parte del possessore usucapente. -Cass. 30079/2019-) ed alla introduzione, con atto di citazione notificato il
24.4.2017 della presente controversia.
*******
Gli appellante incidentali si dolgono:
a) dell'ingiusto mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni derivanti dalla illecita opposizione, anche fisica, alla installazione del contatore dell'acqua potabile;
b) dell'ingiusta statuizione di compensazione delle spese del primo grado e della mancata condanna delle controparti al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
L'appello incidentale è inammissibile, trattandosi, in disparte la effettiva mancanza di prova nell'an e nel quantum rilevata dal Tribunale, di doglianze assolutamente generiche non essendo stati indicati, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 324 c.p.c. gli specifici errori giuridico fattuali da imputarsi al primo giudice.
Peraltro non può tacersi che, per quanto attiene specificamente la pronuncia di compensazione delle spese giudiziali di primo grado -che comunque esclude logicamente
5 la possibilità di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.- essa era ed è tuttora giustificata dalla parziale (confermata in questa fase) reciproca soccombenza e dal trascurato contegno di entrambe le parti (danti causa compresi).
Le parti, come emerso dall'istruttoria e dagli accertamenti peritali, avevano, infatti, concordato verbalmente una piccola reciproca cessione di due piccole porzioni di fondo
(tra cui quella oggetto di controversia) e la conseguente conforme realizzazione del muro di confine senza consacrare tale accordo verbale in un atto necessariamente scritto seguito dalle necessarie variazioni catastali. Tale contegno negligente aveva dato luogo alla incertezza del confine all'origine alla presente controversia.
**********
Entrambi gli appelli vengono rigettati, la sentenza impugnata viene integralmente confermata.
Le spese della presente fase, alla luce del rigetto delle reciproche impugnazioni, vengono integralmente compensate tra le parti.
*****
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater
D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e (atto di citazione Parte_1 Parte_2
6 notificato il 27.2.2023) e sull'appello incidentale proposto da (comparsa di CP_1
costituzione depositata il 14.6.2023), entrambi avverso la sentenza n. 3587/2022 del
Tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze della presente fase.
- dichiara, sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello Lecce, il 29.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Consiglia Invitto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Consiglia Invitto - Presidente -
2. dott. Giovanni Surdo - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.165 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
(c.f. - Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi , giusta mandato in atti, dall'avv. CodiceFiscale_2
Alfredo Caggiula, presso il cui studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n° 9 sono elettivamente domiciliati
appellanti
E
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta mandato in CP_1 CodiceFiscale_3 atti, dall'avv. Daniela COLELLA presso il cui studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n° 9,
è elettivamente domiciliata
1 appellata
avverso
la Sentenza n. 3587/2022 del Tribunale di Lecce, depositata il 20/12/2022 (RG n.
4389/2017)
*******
All'udienza collegiale del 3.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convennero rivendicando la proprietà di una piccola porzione Pt_1 Pt_2 CP_1
fondiaria, in particolare chiedendo di:
- accertare e dichiarare che la fascia di terreno di forma triangolare e meglio indicata e tratteggiata in colore giallo nella mappa allegata all'atto di citazione, riportata in Catasto terreni del Comune di Cavallino al fol. 1, particella 991, sub 2 e sub 4, alla Via Fanuli n. 9
e con accesso dalla stessa via, in forza del titolo prodotto in atti, è di loro proprietà ;
- ordinare alla convenuta sig.ra ai sensi dell'art. 648 c.c., l'immediato CP_1
rilascio in favore degli attori della fascia di terreno di cui alla lettera a), libera da persone e cose;
- accertare e dichiarare che essi attori, hanno diritto di accesso da via Fanuli alla fascia di terreno oggetto di rivendicazione e, in forza del testamento in atti, al retrostante giardino
”, ricevuto in eredità dalla zia , avente unico accesso dalla stessa via;
Per_1 Persona_2
- ordinare alla odierna convenuta di consegnare le chiavi del cancello posto CP_1 sulla via Fanuli ed eliminare ogni ostacolo che impedisca l'accesso stesso;
2 - porre a carico della convenuta le spese, competenze e onorari di causa si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta e spiegando domanda CP_1
riconvenzionale:
- per accertare l'usucapione -intervenuta in suo favore per possesso ultraventennale-
della porzione oggetto di rivendica;
- per il risarcimento del danno conseguente alla illecita opposizione all'installazione del contatore dell'acqua potabile al servizio della propria abitazione;
- per la condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi, ispezione dei luoghi e CTU è stata decisa con la sentenza in epigrafe (depositata il
20.12.2022) con la quale il Tribunale di Lecce ha:
● rigettato la domanda di rivendica;
● accolto la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione della porzione di terreno oggetto di controversia;
● rigettato le domande riconvenzionale di risarcimento danni ex art 96 c.p.c. e per danni da mancato allaccio all'AQP”;
● compensando integralmente le spese giudiziali e ponendo le spese di CTU a carico di e CP_2 Pt_2
Avverso la decisione hanno proposto appello e con atto notificato il CP_2 Pt_2
27.2.2023.
L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 14.6.2023 chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello principale e spiegando a sua volta appello incidentale.
All'udienza collegiale del 3.12.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata
3 per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti principali si dolgono dell'ingiusto accoglimento della domanda di usucapione e del conseguente rigetto della domanda di rivendica conseguente all'errata valutazione degli elementi istruttori assunti agli atti.
*****
L'appello principale è infondato. Del tutto corretta è la statuizione con la quale il
Tribunale ha accertato, accogliendo la relativa domanda riconvenzionale e conseguentemente rigettando la domanda di rivendica proposta dagli appellanti principali,
l'intervenuta usucapione della proprietà della piccola porzione fondiaria oggetto di controversia.
Detta statuizione è, infatti, pienamente supportata dagli elementi agli atti che costituiscono prova rigorosa della titolarità della proprietà in capo all'appellata CP_1
La zona rivendicata, ancorché ricompresa catastalmente nella proprietà Persona_3
è stata ricompresa di fatto per oltre vent'anni, e dunque posseduta in maniera esclusiva dalla dante causa di all'interno della proprietà -abitazione e relative pertinenze, -in CP_1
particolare come parte del viale privato di accesso.
L'esercizio ultraventennale del possesso è provato dalle risultanze documentali dalle quali emerge che l'attuale muro di confine, comprendente l'area in contestazione, venne ricostruito coattivamente (tal quale al preesistente illegittimamente demolito dagli attuali appellanti) in esecuzione di Ordinanza di reintegra nel possesso emessa, in favore della dante causa di dal Pretore di Lecce il 5.2.1985. CP_1
Assumendo la predetta data come dies a quo, infatti (in realtà l'esercizio del possesso
4 risale a data coincidente con l'edificazione dell'abitazione di da parte della sua dante CP_1
causa, anteriore ma non determinabile con certezza (cfr relazione di CTU) e comunque non venne interrotto dallo spoglio subito come previsto dall'art. 1167, comma 2, c.c.)
l'usucapione in favore della dante causa dell'appellata si Controparte_3
sarebbe compiuta (e si è effettivamente compiuta) venti dopo ovvero il 5.2.2005.
Tanto anteriormente al decesso della predetta (25.4.2015), all'inoltro della Pt_1
(intempestiva) diffida di cui alla nota a.r. 22.7.2015 (comunque priva di efficacia interruttiva persino ove tempestiva: non possono costituire“la messa in mora o la diffida
… atti interruttivi dell'usucapione … in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la perdita del possesso da parte del possessore usucapente. -Cass. 30079/2019-) ed alla introduzione, con atto di citazione notificato il
24.4.2017 della presente controversia.
*******
Gli appellante incidentali si dolgono:
a) dell'ingiusto mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni derivanti dalla illecita opposizione, anche fisica, alla installazione del contatore dell'acqua potabile;
b) dell'ingiusta statuizione di compensazione delle spese del primo grado e della mancata condanna delle controparti al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
L'appello incidentale è inammissibile, trattandosi, in disparte la effettiva mancanza di prova nell'an e nel quantum rilevata dal Tribunale, di doglianze assolutamente generiche non essendo stati indicati, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 324 c.p.c. gli specifici errori giuridico fattuali da imputarsi al primo giudice.
Peraltro non può tacersi che, per quanto attiene specificamente la pronuncia di compensazione delle spese giudiziali di primo grado -che comunque esclude logicamente
5 la possibilità di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.- essa era ed è tuttora giustificata dalla parziale (confermata in questa fase) reciproca soccombenza e dal trascurato contegno di entrambe le parti (danti causa compresi).
Le parti, come emerso dall'istruttoria e dagli accertamenti peritali, avevano, infatti, concordato verbalmente una piccola reciproca cessione di due piccole porzioni di fondo
(tra cui quella oggetto di controversia) e la conseguente conforme realizzazione del muro di confine senza consacrare tale accordo verbale in un atto necessariamente scritto seguito dalle necessarie variazioni catastali. Tale contegno negligente aveva dato luogo alla incertezza del confine all'origine alla presente controversia.
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Entrambi gli appelli vengono rigettati, la sentenza impugnata viene integralmente confermata.
Le spese della presente fase, alla luce del rigetto delle reciproche impugnazioni, vengono integralmente compensate tra le parti.
*****
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater
D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e (atto di citazione Parte_1 Parte_2
6 notificato il 27.2.2023) e sull'appello incidentale proposto da (comparsa di CP_1
costituzione depositata il 14.6.2023), entrambi avverso la sentenza n. 3587/2022 del
Tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze della presente fase.
- dichiara, sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, ove effettivamente dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello Lecce, il 29.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Consiglia Invitto
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