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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/09/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Continua dal verbale udienza del 23/09/2025 RGN 263/2025
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Massimo Pistilli ( e presso il suo studio in Email_1
Viterbo, Via Belluno n. 69, elettivamente domiciliata
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa Laura
Bergonzi, Dirigente pro-tempore dell' Controparte_2
e dal Dott. , con domicilio eletto presso
[...] Controparte_3
nella Via Gentilini n. 3 CP_1
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 3/04/2025 la ricorrente, alle dipendenze del CP_1 resistente quale docente di Sostegno ad alunni diversamente abili nella scuola dell'infanzia negli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 (vedi contratti prodotti doc. n. 1), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 6.290,20 (€ 1.442,20 nell'anno scolastico 2020/2021, €
1.610,21 nell'anno scolastico 2021/2022, € 1.618,97 nell'anno scolastico 2022/2023, €
1.618,97 nell'anno scolastico 2023/2024) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina 7.
Il si è costituito regolarmente in giudizio chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, la riunione del presente procedimento alla causa avente RG n 235/2025 per connessione oggettiva e soggettiva, eccependo la prescrizione del diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute e, infine, chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum richiesto dal ricorrente pari ad €. 6.227,65.
§§§
Preliminarmente in merito alla richiesta di riunione questo giudice rileva che trattasi di contenzioso seriale e che per razionale e veloce organizzazione sia dell'udienza sia della decisione non si ritiene opportuno disporre la riunione delle cause.
Deve, altresì, respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal resistente. CP_1
Sul punto la Corte di Cassazione, se. Lav., con la sentenza n. 1450 del 21.1.2025, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n.
9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013;
Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.
Ritiene, pertanto, questo giudice che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute sia soggetto a prescrizione decennale attesa la natura mista di detta indennità.
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”. In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 23 nell'a.s.
2020/2021; 25 nell'a.s. 2021/2022, 25 nell'a.s. 2022/2023 e 25 nell'a.s. 2023/202423.
Il ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati evidenziando CP_1
“che i giorni “liberi” nel mese di giugno sono superiori ai giorni di ferie residuali. Si ribadisce, pertanto, la non debenza di alcuna indennità sostitutiva di ferie non fruite per gli anni scolastici oggetto del ricorso”.
Il , però, non ha fornito prova di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di CP_1 averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni
e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminata la documentazione prodotta ha rideterminato il quantum richiesto nella minor somma di € 6.227,65 in considerazione del giorno di ferie fruito dalla ricorrente il 27.11.2020.
Nulla in merito ha replicato il resistente all'udienza di discussione. CP_1
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 indennità risarcitoria per ferie maturate l'importo di € 6.227,65 oltre interessi.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.800,00 per CP_1 compenso, oltre € 118,50 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 23/09/2025 IL Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Massimo Pistilli ( e presso il suo studio in Email_1
Viterbo, Via Belluno n. 69, elettivamente domiciliata
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa Laura
Bergonzi, Dirigente pro-tempore dell' Controparte_2
e dal Dott. , con domicilio eletto presso
[...] Controparte_3
nella Via Gentilini n. 3 CP_1
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 3/04/2025 la ricorrente, alle dipendenze del CP_1 resistente quale docente di Sostegno ad alunni diversamente abili nella scuola dell'infanzia negli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 (vedi contratti prodotti doc. n. 1), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 6.290,20 (€ 1.442,20 nell'anno scolastico 2020/2021, €
1.610,21 nell'anno scolastico 2021/2022, € 1.618,97 nell'anno scolastico 2022/2023, €
1.618,97 nell'anno scolastico 2023/2024) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina 7.
Il si è costituito regolarmente in giudizio chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, la riunione del presente procedimento alla causa avente RG n 235/2025 per connessione oggettiva e soggettiva, eccependo la prescrizione del diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute e, infine, chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum richiesto dal ricorrente pari ad €. 6.227,65.
§§§
Preliminarmente in merito alla richiesta di riunione questo giudice rileva che trattasi di contenzioso seriale e che per razionale e veloce organizzazione sia dell'udienza sia della decisione non si ritiene opportuno disporre la riunione delle cause.
Deve, altresì, respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal resistente. CP_1
Sul punto la Corte di Cassazione, se. Lav., con la sentenza n. 1450 del 21.1.2025, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n.
9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013;
Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.
Ritiene, pertanto, questo giudice che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute sia soggetto a prescrizione decennale attesa la natura mista di detta indennità.
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”. In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 23 nell'a.s.
2020/2021; 25 nell'a.s. 2021/2022, 25 nell'a.s. 2022/2023 e 25 nell'a.s. 2023/202423.
Il ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati evidenziando CP_1
“che i giorni “liberi” nel mese di giugno sono superiori ai giorni di ferie residuali. Si ribadisce, pertanto, la non debenza di alcuna indennità sostitutiva di ferie non fruite per gli anni scolastici oggetto del ricorso”.
Il , però, non ha fornito prova di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di CP_1 averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni
e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminata la documentazione prodotta ha rideterminato il quantum richiesto nella minor somma di € 6.227,65 in considerazione del giorno di ferie fruito dalla ricorrente il 27.11.2020.
Nulla in merito ha replicato il resistente all'udienza di discussione. CP_1
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 indennità risarcitoria per ferie maturate l'importo di € 6.227,65 oltre interessi.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.800,00 per CP_1 compenso, oltre € 118,50 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 23/09/2025 IL Giudice Dott.ssa Patrizia Baici