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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.3773 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3773 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 febbraio 2025, alle ore 9:25, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. LUCCHESI SALVATORE Parte_1
Per l'avv.. MARCEDONE IVANO Controparte_1
L'avv. LUCCHESI insiste in ricorso e nella rinnovazione della CTU. L'avv. MARCEDONE insiste nell'eccezione di inammissibilità in quanto il ricorrente si limita a ripetere le valutazioni del CTU, senza considerare che il CTU ha già preso in considerazione il quadro patologico della ricorrente già definito importante , non censurando la possibilità di accedere al normale contesto relazionale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3773 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 04/02/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3773 /2024 tra
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Pachino (SR), via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI
Salvatore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia unitamente CP_1 CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n.37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge 104/92.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 26.09.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato l'01.10.2024).
2 Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 445-bis comma sesto c.p.c. è fondata e merita accoglimento.
Come noto, la richiamata disposizione prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Tale specificazione, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dall' resistente nella propria memoria di costituzione, fa sì che il giudizio CP_2
definito dal comma sesto della disposizione appena richiamata venga a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio (per cui l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente viene ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, cfr.
Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Ne deriva che nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU, appare necessario che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Se il ricorrente si limita a proporre una differente prospettazione e/o ad avanzare censure meramente valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio, non adempie all'obbligo di specificazione dei motivi e dunque la sua contestazione, in quanto generica, rende il ricorso inammissibile (cfr. sul punto Tribunale Trani sez. lav., 28/01/2022, n.194; Cass. n. 29275/2020; Cass. n. 4517/2022).
Nel caso in esame (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità in favore della ricorrente), parte ricorrente si è limitata a formulare la medesima domanda di cui al ricorso per
ATP, senza specificare i motivi della contestazione alla CTU, in conformità a quanto richiesto dall'art. 445-bis comma sesto c.p.c.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta depositata in data Persona_2
10.07.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU ha osservato che: “ La signora è risultata essere affetta da: “esiti di remota Parte_1
mastectomia sinistra (2012); neoplasia mammaria destra in immunoterapia;
strabismo convergente occhio sinistro;
osteoporosi, deficit dell'equilibrio”. Per tali infermità permanenti ed ingravescenti,
3 ritengo che la signora sia da considerare portatrice di handicap come da Parte_1
comma 1 art. 3 legge 104/92… è incontestabile che la condizione patologica della ricorrente sia seria, importante e degna della massima attenzione, ma tale condizione non è in grado di compromettere la sfera di relazioni e individuali/personali della ricorrente”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, nell'instaurare il presente Parte_1
giudizio di merito, si è limitata ad affermare che “ il dott. sottovaluta la gravità degli esiti Per_2
di remota mastectomia sinistra (2012); la neoplasia mammaria destra in immunoterapia;
lo strabismo convergente occhio sinistro;
l'osteoporosi, nonché il deficit dell'equilibrio, patologie che nel loro complesso e per l'incidenza funzionale rendono il soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92. Per quanto sopra si ritiene incomprensibile il mancato riconoscimento della ricorrente quale soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3
L. 104/92 a far data dall'istanza amministrativa. Ed, infatti le patologie riscontrate, oltreché avvalorate da una certificazione specialistica, fugano ogni dubbio circa la reale consistenza della obiettiva necessità di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92”.
Parte ricorrente, in altri termini, si è limitata ad affermare che le patologie accertate sono state sottostimate, muovendo da deduzioni generiche e rinviando alla documentazione medica prodotta in atti. In definitiva, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia espresso doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichino il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di ATP.
Ne deriva che le contestazioni della ricorrente, in quanto astratte e generiche, rendono il ricorso inammissibile.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato l'01.10.2024 a seguito di ATP:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 10.07.2024 a firma del dott. ; Persona_2
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Siracusa, 04/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3773 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 febbraio 2025, alle ore 9:25, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. LUCCHESI SALVATORE Parte_1
Per l'avv.. MARCEDONE IVANO Controparte_1
L'avv. LUCCHESI insiste in ricorso e nella rinnovazione della CTU. L'avv. MARCEDONE insiste nell'eccezione di inammissibilità in quanto il ricorrente si limita a ripetere le valutazioni del CTU, senza considerare che il CTU ha già preso in considerazione il quadro patologico della ricorrente già definito importante , non censurando la possibilità di accedere al normale contesto relazionale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3773 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 04/02/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3773 /2024 tra
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Pachino (SR), via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI
Salvatore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia unitamente CP_1 CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n.37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge 104/92.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 26.09.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato l'01.10.2024).
2 Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 445-bis comma sesto c.p.c. è fondata e merita accoglimento.
Come noto, la richiamata disposizione prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Tale specificazione, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dall' resistente nella propria memoria di costituzione, fa sì che il giudizio CP_2
definito dal comma sesto della disposizione appena richiamata venga a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio (per cui l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente viene ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, cfr.
Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Ne deriva che nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU, appare necessario che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Se il ricorrente si limita a proporre una differente prospettazione e/o ad avanzare censure meramente valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio, non adempie all'obbligo di specificazione dei motivi e dunque la sua contestazione, in quanto generica, rende il ricorso inammissibile (cfr. sul punto Tribunale Trani sez. lav., 28/01/2022, n.194; Cass. n. 29275/2020; Cass. n. 4517/2022).
Nel caso in esame (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità in favore della ricorrente), parte ricorrente si è limitata a formulare la medesima domanda di cui al ricorso per
ATP, senza specificare i motivi della contestazione alla CTU, in conformità a quanto richiesto dall'art. 445-bis comma sesto c.p.c.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta depositata in data Persona_2
10.07.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU ha osservato che: “ La signora è risultata essere affetta da: “esiti di remota Parte_1
mastectomia sinistra (2012); neoplasia mammaria destra in immunoterapia;
strabismo convergente occhio sinistro;
osteoporosi, deficit dell'equilibrio”. Per tali infermità permanenti ed ingravescenti,
3 ritengo che la signora sia da considerare portatrice di handicap come da Parte_1
comma 1 art. 3 legge 104/92… è incontestabile che la condizione patologica della ricorrente sia seria, importante e degna della massima attenzione, ma tale condizione non è in grado di compromettere la sfera di relazioni e individuali/personali della ricorrente”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, nell'instaurare il presente Parte_1
giudizio di merito, si è limitata ad affermare che “ il dott. sottovaluta la gravità degli esiti Per_2
di remota mastectomia sinistra (2012); la neoplasia mammaria destra in immunoterapia;
lo strabismo convergente occhio sinistro;
l'osteoporosi, nonché il deficit dell'equilibrio, patologie che nel loro complesso e per l'incidenza funzionale rendono il soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92. Per quanto sopra si ritiene incomprensibile il mancato riconoscimento della ricorrente quale soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3
L. 104/92 a far data dall'istanza amministrativa. Ed, infatti le patologie riscontrate, oltreché avvalorate da una certificazione specialistica, fugano ogni dubbio circa la reale consistenza della obiettiva necessità di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92”.
Parte ricorrente, in altri termini, si è limitata ad affermare che le patologie accertate sono state sottostimate, muovendo da deduzioni generiche e rinviando alla documentazione medica prodotta in atti. In definitiva, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia espresso doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichino il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di ATP.
Ne deriva che le contestazioni della ricorrente, in quanto astratte e generiche, rendono il ricorso inammissibile.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato l'01.10.2024 a seguito di ATP:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 10.07.2024 a firma del dott. ; Persona_2
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Siracusa, 04/02/2025 Il Giudice
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