Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5407 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5407 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA VISIONE Composta dagli Ill.m Sigg.ri Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 14314/98 Cron. 11687 Dott. NT VELLA Consigliere 1957 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 08/01/01 BUCCIANTE - Rel. ConsigliereDott. Ettore ha pronunciato la seguente Richieste copie studio SEN TEN ZA cal Sig IL SOLE 24 ORE per dinal 30 sul ricorso proposto da: 11 APR 2001 AN TA, AN TO, AN RI SE, AN ME, AN ME, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE B. BUOZZI 32, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato MARTUCCELLI C., che li difende unitamente all'avvocato FERRARA PIER LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NO, in persona del suo PA VINCENZO procuratore generale PA GIOVANI, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO ORESTE GIORGI 10, presso lo-2001 3 studio dell'avvocato VINCENZO SABATO APPELLA, difeso -1- M dagli avvocati BREGLIA GIOSUEĮperdelige olti e TO APPELLA per APPERA procura speciale notarile del notaio Nicola Guerriero, 3000 in MARSICONUOVO il 28/11/00 n.rep.5274; 2001
- controricorrente -
nonchè
contro
AN OL;
intimata con integrazione del contraddittorio LIRE 1500 avverso la sentenza n. 304/97 del Tribunale di CANCELLER LAGONEGRO, depositata il 03/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore E413702 BUCCIANTE;
BE432531 udito 1'Avvocato NT APPELLA, difensore del resistente PA ZO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo. -2- Mm. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 13 ottobre 1978 IO AN, quale procuratore generale di ZO IN AN, citò IA SA davanti alla sezione distaccata di Chiaromonte della Pretura di Lago- negro, chiedendo che si procedesse allo sciogli- mento della comunione di due fondi in Episcopia, appartenenti al proprio rappresentato e al conve- nuto in quote ideali di metà per ognuno. IA SA non si costituì in giudizio, ma comparve personalmente all'udienza del 24 ottobre 1986 - fissata per la discussione del progetto di divisione che intanto era stato predisposto dal consulente tecnico di ufficio nominato allo scopo chiedendo tempo per nomina- re un difensore e sostenendo che il terreno era tutto intestato a lui. Con sentenza del 16 dicembre 1994 il Pretore attribuì all'attore uno dei due appezzamenti e al convenuto l'altro, in conformità con l'esito del sorteggio effettuato dal magistrato all'udienza del 30 settembre di quello stesso anno, nella quale IA SA non era stato presente. La decisione fu impugnata in appello da AN SA, MA SE nietta SA, NT 14314/98 3 M SA, GI SA, EL SA e Filo- mena SA, quali eredi di IA SA, deceduto il 4 gennaio 1995, in base all'assunto che il de cuius aveva usucapito i due terreni in questione, in quanto erano stati posseduti in via esclusiva per più di venti anni da lui stesso e in precedenza dai suoi danti causa. Il gravame al quale IO AN, in rappresentanza di ZO IN AN aveva resistito, contestando l'assunto su cui era basato è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 3 luglio 1997 dal Tribunale di Lagonegro, il quale ha rilevato che la pronuncia di primo grado, «essendo ripetitiva di quanto già emergente dal verbale di assegnazione delle quote a seguito di sorteggio, era del tutto superflua». Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, TT SA, NT SA, MA SE SA, EL SA e IL SA. IO Paga- no, quale procuratore generale di ZO Saba- tino AN, ha resistito con controricorso. Non si è costituita in questa sede GI SA, nei cui confronti è stato integrato il contrad- dittorio da parte dei ricorrenti, come era stato 14314/98 4 Mmm. disposto da questa Corte con ordinanza pronuncia- ta all'udienza del 9 giugno 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso TT Pi- sani, NT SA, MA SE SA, EL SA e IL SA lamentano la violazione dell'art. 331 c.p.c.», osservando che il giudizio di appello si è svolto senza che vi fosse stato chiamato ID SA, il quale era parte necessaria in quanto figlio ed erede di IA SA, come in quella sede era stato documentato. La tesi è stata contrastata dal resistente, il quale ha sostenuto che non occorreva disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ID SA, nonostante la sua qualità di successore mortis causa dell'originario convenu- to, per tre ragioni: perché «era assorbente l'esame sull'ammissibilità ○ meno dell'impugna- zione da parte del Tribunale»%;B perché «trattasi litisconsorzio, nella specie, facoltativodi e non necessario»>; perché «è demandato al magistra- to il vaglio della necessità ○ meno, in ogni stato e grado del processo, anche in Cassazione, sulla base degli elementi di fatto acquisiti al 14314/98 5 Mm giudizio». Nessuna di queste obiezioni è fondata. In or- dine alla prima, va rilevato che la questione circa l'ammissibilità dell'appello non era affat- to pregiudiziale né "assorbente" rispetto a quella relativa all'integrità del contradditto- sia purerio, poiché alla decisione della causa, per ragioni di carattere processuale, il Tribuna- le poteva pervenire soltanto con la presenza in giudizio di tutte le parti necessarie, nei cui confronti la pronuncia doveva fare stato. Quanto alla seconda contestazione del resistente, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tutti i successori а titolo universale di una parte venuta a mancare nel corso del giudizio anche quando l'evento consta, come nella specie, per essere stato il processo proseguito da alcuni degli eredi sono - litisconsorti necessari in ogni fase e grado ulteriori, indipendentemente dalla natura del rapporto dedotto in causa, poiché unitariamente subentrano nella posizione del de cuius, la quale non tollera scissioni che comporterebbero l'even- tualità della formazione di giudicati contrastan- ti (v., per tutte, Cass. 18 maggio 2000 n. 1246). 14314/98 Mm. Infine, a proposito del terzo rilievo formulato dal controricorrente, va osservato che quando il litisconsorzio non è "facoltativo", non lo è neppure ma invece è "necessaria" l'integrazione del contraddittorio: necessarietà che era stata fatta risultare dalle appellanti nel giudizio di secondo grado, mediante la produzione dell'atte- stato del Sindaco di Episcopia depositato all'at- to dell'iscrizione a ruolo della causa. Il primo dei motivi addotti a sostengo del ricorso è dunque fondato, dovendosi riconoscere che nel giudizio a quo il contraddittorio non è stato integro. Restando assorbito l'altro motivo (con il quale viene contestato che la sentenza di primo grado non fosse soggetta ad appello, come ha ritenuto il Tribunale), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che deve essere designato in una corte di appello (Cass. 28 settembre 2000 n. 1044/SU), cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudi- zio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la senten- 14314/98 7 za impugnata;
rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, cui rimette anche la pronun- cia sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, gennaio 2001 Ettore Banisme est. H Presidente Аралай IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna ད ག གཞན་ ་ ན Remis 1.1 APR. 2001 火 e UFFICIO DELLS EN 2 Seria 4 200.000 Registe hoooo al n.38450 DUECENTONG VANTAMA p. Il Dirigento Area Servizi 290000 (lire O (Dissa Mari: Crazia Responsabile Servizio (Dr. M. RACHICHMA 14314/98 8