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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9724/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB MO Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott.ssa Caterina Condò Giudice
In esito all'udienza del 10/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9724/2023 promossa da: Parte (C.F. - ) con il patrocinio dell'avv. NAPPI NOEMI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 4 83020 MARZANO DI NOLA presso il difensore avv.
NAPPI NOEMI
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata P.IVA_2 in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 16 agosto 2023 avverso il provvedimento del Questore di Arezzo del 07 giugno 2023 notificato il 17 luglio 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli atti emerge che in data 04 febbraio 2022 presentava l'istanza di rilascio del Parte_1
permesso di soggiorno per motivi di "protezione speciale", come risulta dal decreto impugnato.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore pagina 1 di 6 allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
La difesa del ricorrente evidenzia che , è in Italia dal 2014 e ha documentato una buona Parte_1
integrazione lavorativa;
in particolare, il ricorrente, il 07 ottobre 2022, veniva assunto con contratto a tempo determinato da una ditta di confezioni di abbigliamento;
successivamente in data 4 settembre
2023 veniva assunto dall'impresa PI TI, inizialmente con contratto a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato, come operaio addetto alla piallatura delle travi e accatastamento tavole.
Lamenta la difesa che il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, determinerebbe dunque una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU inteso quale diritto al rispetto della propria vita privata in considerazione del suo inserimento sul territorio nazionale ormai significativo e del suo sradicamento, dal paese di origine, dove sarebbe stato sprovvisto degli elementi necessari per compiere un simile processo di formazione e reinserimento lavorativo.
Il Pubblico Ministero in data 19 maggio 2025, ha prodotto il casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
Il si è costituito in giudizio il 4 settembre 2025, chiedendo il Controparte_1
respingimento del ricorso.
All'udienza del 10 settembre 2025 il ricorrente concludeva chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Alla solita udienza il Giudice Onorario di Pace delegato all'istruttoria ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
pagina 2 di 6 la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n.
113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
pagina 3 di 6 2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal D.L.
113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti
(che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass.
Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
pagina 4 di 6 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020).
Nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente.
Infatti, il ricorrente lavora con continuità ed è titolare di un contratto di lavoro, inizialmente a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato a far data dal 16.12.2023 svolgendo la mansione dell'addetto alla piallatura travi ed accatastamento tavole per “PI TI”. Lo stesso percepisce un reddito mensile di circa 1300-1400 euro ormai dal 2023, dimostrando così la piena intrapresa di un percorso di integrazione socio-lavorativa che lo vede ormai inserito nel tessuto socio produttivo.
Quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato una discreta continuità e prospettive di prosecuzione del rapporto visto il titolo contrattuale da ultimo siglato, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata del ricorrente.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma
1.1.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82
DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto all'esito della produzione del provvedimento di accoglimento e della richiesta di liquidazione.
Assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto di nato a [...] il giorno Parte_1
10.1.1993 (CUI , al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, C.F._2 comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
pagina 5 di 6 COMPENSA
Le spese.
PROVVEDE con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 su relazione del giudice Dr.
OB MO.
Si comunichi.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Presidente
dott. OB MO
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB MO Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott.ssa Caterina Condò Giudice
In esito all'udienza del 10/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9724/2023 promossa da: Parte (C.F. - ) con il patrocinio dell'avv. NAPPI NOEMI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 4 83020 MARZANO DI NOLA presso il difensore avv.
NAPPI NOEMI
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata P.IVA_2 in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 16 agosto 2023 avverso il provvedimento del Questore di Arezzo del 07 giugno 2023 notificato il 17 luglio 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli atti emerge che in data 04 febbraio 2022 presentava l'istanza di rilascio del Parte_1
permesso di soggiorno per motivi di "protezione speciale", come risulta dal decreto impugnato.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore pagina 1 di 6 allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
La difesa del ricorrente evidenzia che , è in Italia dal 2014 e ha documentato una buona Parte_1
integrazione lavorativa;
in particolare, il ricorrente, il 07 ottobre 2022, veniva assunto con contratto a tempo determinato da una ditta di confezioni di abbigliamento;
successivamente in data 4 settembre
2023 veniva assunto dall'impresa PI TI, inizialmente con contratto a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato, come operaio addetto alla piallatura delle travi e accatastamento tavole.
Lamenta la difesa che il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, determinerebbe dunque una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU inteso quale diritto al rispetto della propria vita privata in considerazione del suo inserimento sul territorio nazionale ormai significativo e del suo sradicamento, dal paese di origine, dove sarebbe stato sprovvisto degli elementi necessari per compiere un simile processo di formazione e reinserimento lavorativo.
Il Pubblico Ministero in data 19 maggio 2025, ha prodotto il casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
Il si è costituito in giudizio il 4 settembre 2025, chiedendo il Controparte_1
respingimento del ricorso.
All'udienza del 10 settembre 2025 il ricorrente concludeva chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Alla solita udienza il Giudice Onorario di Pace delegato all'istruttoria ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
pagina 2 di 6 la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n.
113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
pagina 3 di 6 2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal D.L.
113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti
(che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass.
Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
pagina 4 di 6 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020).
Nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente.
Infatti, il ricorrente lavora con continuità ed è titolare di un contratto di lavoro, inizialmente a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato a far data dal 16.12.2023 svolgendo la mansione dell'addetto alla piallatura travi ed accatastamento tavole per “PI TI”. Lo stesso percepisce un reddito mensile di circa 1300-1400 euro ormai dal 2023, dimostrando così la piena intrapresa di un percorso di integrazione socio-lavorativa che lo vede ormai inserito nel tessuto socio produttivo.
Quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato una discreta continuità e prospettive di prosecuzione del rapporto visto il titolo contrattuale da ultimo siglato, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata del ricorrente.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma
1.1.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82
DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto all'esito della produzione del provvedimento di accoglimento e della richiesta di liquidazione.
Assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto di nato a [...] il giorno Parte_1
10.1.1993 (CUI , al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, C.F._2 comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
pagina 5 di 6 COMPENSA
Le spese.
PROVVEDE con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 su relazione del giudice Dr.
OB MO.
Si comunichi.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Presidente
dott. OB MO
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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