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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1307 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
Samir Landi e Vito Vitolo, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione dei sinistri di pertinenza del Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Crescenzo, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
4033/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 12 agosto
2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 10 dicembre 2024, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 4033/24, pubblicata in data 12 agosto 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva sì condannato la nella qualità di impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri di pertinenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente stradale in cui era stato coinvolto, verificatosi in Battipaglia, in data 26 giugno 2012, alle ore 13.40 circa, ma sottodimensionando inopinatamente -in virtù di un suo asserito concorso colposo nel determinismo dell'evento lesivo, individuato nella misura dell'80%- il quantum dovuto.
2. Costituitasi in giudizio, la nella Controparte_1 qualità poc'anzi specificata, impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi alle parti i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' infondata, innanzi tutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'articolo 342 del codice di procedura civile, formulata dalla (cfr. la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2025, alle pagine 5 e 6).
1.1. L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente
2 particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto abbia inteso devolvere alla cognizione Parte_1 della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della decisione specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione (cfr. l'atto d'appello del 10 dicembre 2024, alle pagine 4, 5, 6 e 7, in cui Parte_1 ha esposto i motivi di impugnazione, permettendo alla parte appellata, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera chiara ed esauriente, i motivi di gravame, delineando, in termini soddisfacenti, il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata.
2. L'appello proposto da -passando al Parte_1 merito della controversia- non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
3. Con i due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l'appellante ha messo in evidenza che: a) il
Tribunale di Salerno gli aveva erroneamente ed ingiustamente attribuito “una percentuale di colpa nella misura dell'80%, senza alcuna motivazione o con motivazioni del tutto illogiche”,
3
considerato che
l'automobile -il cui conducente era rimasto ignoto- che aveva investito da tergo il motociclo che stava guidando, con a bordo un trasportato, mentre era intento ad effettuare una manovra di svolta a sinistra, viaggiava ad alta velocità, tanto da impedirgli di prevedere o comunque evitare il pericolo;
b) solo dopo avere guardato all'indietro, analogamente a quanto aveva fatto il trasportato, al fine di accertarsi che non stesse sopraggiungendo alcun veicolo e ponendo rimedio, in tal modo, alla mancanza degli specchietti retrovisori, aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra, dopo essersi portato prudentemente al centro della carreggiata;
c) altrettanto erroneamente ed ingiustamente era stata quantificata la misura del suo concorso colposo, assolutamente “abnorme rispetto al ruolo ed alla condotta avuta … rispetto all'intera vicenda”, avendo il Giudice di primo grado fondato “l'intera struttura della sentenza sulla circostanza che il motociclo dell'attore fosse privo di specchietti e che, a causa di ciò, il conducente, oltre a verificare di persona, voltandosi all'indietro, il sopraggiungere di eventuali pericoli, avesse chiesto al passeggero se qualcuno venisse da dietro”; d) non era stato specificato, oltre tutto, per quale ragione gli era stata attribuita una corresponsabilità di entità tanto elevata, non essendo possibile desumerla dalla mera assenza degli specchietti retrovisori, anche perché non era stato trattato il tema dell'evitabilità del sinistro -assolutamente da escludere- qualora fossero stati presenti (cfr. l'atto d'appello del 10 dicembre 2024, alle pagine 4, 5, 6 e 7).
4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente - per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) “alla stregua degli elementi processuali acquisiti”, doveva ritenersi
“effettivamente accertato che, in data 26 giugno 2012, verso le ore 13.40 circa, sulla strada provinciale 132, in agro del
4 Comune di Battipaglia, all'altezza dell'incrocio con via Tempa delle Craste, era alla guida del suo motociclo, Parte_1 con direzione di marcia Litoranea-Battipaglia, quando, giunto all'altezza del suddetto incrocio, in occasione di una manovra di svolta a sinistra finalizzata all'immissione in via Tempa delle
Craste, una Peugeot 307, provenendo da tergo, aveva urtato il motociclo nella parte anteriore sinistra e l'attore alla gamba sinistra”; b) la ricostruzione del fatto storico era stata resa possibile grazie “agli atti del procedimento penale” ed “alla deposizione testimoniale resa nel presente giudizio” ed, in particolare, grazie “al rapporto della Squadra Mobile del
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia”, dalla cui scorsa era possibile evincere “la descrizione dei luoghi e degli eventi accaduti prima e dopo lo scontro tra il motociclo e l'automobile”, ed “all'analisi di quattro supporti DVD estrapolati dalle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali ubicati sulla strada dell'incidente”, che dimostravano “la presenza, in vari punti della strada, del ciclomotore con a bordo ed e l'auto Peugeot 307, che Parte_1 Parte_3 viaggiavano nella stessa direzione”, in linea con quanto aveva dichiarato il suddetto , sia “in sede di indagini Parte_3 preliminari”, che “di testimonianza resa all'udienza dell'11 ottobre 2016”; c) “le acquisizioni processuali” davano conto, ad ogni modo, di “un quadro complessivo” che dimostrava “la ricorrenza di elementi di responsabilità per l'accaduto sia in capo al conducente del veicolo rimasto non identificato, sia in capo all'attore, configurandosi, pertanto, un concorso di colpa”; d) ed, infatti, “il conducente dell'autovettura investitrice” aveva tenuto “una condotta imprudente e negligente”, tanto da esplicare sicuramente “un'incidenza causale sull'evento dannoso”, come era possibile desumere
“dai verbali dell'autorità giudiziaria intervenuta, che, nel
5 visionare i filmati delle camere degli esercizi commerciali, aveva individuato l'autovettura che percorreva a velocità sostenuta la strada provinciale 312 con direzione di marcia
Aversana-Via Tempa delle Craste-Battipaglia”; e) tale autovettura, del resto, era stata “segnalata anche in prossimità di una intersezione situata poco prima del luogo del sinistro, nella quale aveva effettuato un sorpasso di un'altra autovettura, sempre andando a velocità sostenuta”, fermo restando, in ogni caso, che “gli esiti del sinistro” dimostravano comunque che l'automobile Peugeot 307 viaggiava a velocità non adeguata allo stato dei luoghi e della circolazione;
f) nonostante “la condotta biasimevole tenuta dal conducente dell'auto-pirata, il quale si era allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso ed era rimasto impunito per via della mancata identificazione, parte rilevante -in termini percentuali- della responsabilità era ascrivibile … allo stesso Parte_1
”, il quale, peraltro, “viaggiava su un motociclo privo di
[...] specchietto”, come aveva riferito anche il testimone Parte_3
, nonché “di indicatori di direzione, senza targa e con telaio
[...] illeggibile”, come emergeva dai verbali di polizia e dalla conseguente “irrogazione delle sanzioni amministrative”; g)
“posto che la circolazione contra legem di per sé non escludeva il diritto al risarcimento del danno, essendo le relative sanzioni rilevanti sul piano amministrativo”, l'attore aveva tenuto un comportamento che aveva “notevolmente inciso sul nesso causale tra il sinistro ed il danno subito”, dovendosi reputare
“genuina ed attendibile” la dichiarazione da lui rilasciata
“nell'immediatezza del fatto”, avendo riferito che, giunto
“all'incrocio con via Tempa delle Craste”, prima di intraprendere una manovra di svolta a sinistra, aveva chiesto al trasportato
“di voltarsi e vedere se veniva qualcuno da dietro” ed il trasportato aveva risposto che “non veniva nessuno”; h) “la
6 deposizione di ”, invece, si rivelava “meno Parte_3 genuina ed attendibile”, tenendo a mente che, “in tema di responsabilità civile derivante da circolazione stradale”, era considerato “incapace il terzo trasportato quando avesse riportato danni in conseguenza del sinistro”; i) “la condotta gravemente imprudente dell'attore, il quale -postosi alla guida di un motociclo privo di indicatori di direzione e di specchietti retrovisori- si era affidato al trasportato per effettuare la manovra e per assicurarsi di avere la strada libera al fine di realizzare la svolta verso sinistra”, permetteva di addebitargli
“una percentuale di colpa pari all'80%” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 7, 8, 9 e 10).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto ed al quadro fattuale emerso nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.
6. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che effettivamente -come ha osservato perspicuamente il Tribunale di Salerno- le dichiarazioni rese da , nei giorni Parte_1 immediatamente successivi all'incidente, si rivelano genuine ed attendibili, nonché più dettagliate, con riferimento alla dinamica del sinistro ed alle fasi antecedenti ad esso, rispetto a quelle fornite dal testimone (cfr., allegato in Parte_3 copia al fascicolo della società appellata, il verbale di sommarie informazioni rese, in data 6 luglio 2012, da Parte_1 agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di
Battipaglia).
L'appellante, dopo avere riferito di avere finito di lavorare intorno alle ore 13.20, di avere effettuato degli acquisti e di avere intrapreso il viaggio verso casa e dopo avere descritto, altresì, gli eventi che lo avevano portato a fare salire sul
7 motorino poi a farlo scendere e, Parte_3 successivamente, a farlo salire di nuovo, ha affermato che, giunto all'incrocio con via Tempa delle Craste, aveva chiesto al trasportato di “vedere se veniva qualcuno” e che quest'ultimo aveva risposto di no, per cui aveva “iniziato la svolta a sinistra”, quando, dopo avere percepito “uno stridio di frenata”, era stato attinto alla gamba sinistra da un'automobile che proveniva da tergo, che, dopo l'urto, si era allontanata senza fermarsi.
Il testimone , invece, si è limitato a dire che, Parte_3 dopo avere finito di lavorare, era salito a bordo del ciclomotore condotto da e -senza fare cenno alle Parte_1 circostanze riferite da quest'ultimo riguardo a ciò che era avvenuto prima, con riferimento alla sua discesa e successiva risalita sul motociclo- che erano giunti in prossimità di un incrocio -non meglio specificato- dove si era verificato l'incidente, dopo che il conducente si era fermato -a circa sessanta centimetri dal margine destro della carreggiata- per vedere se la strada fosse libera, mettendo il piede sinistro a terra e voltando “il capo indietro”, visto che il ciclomotore non aveva “specchietto”, allorquando era sopraggiunta un'automobile, che aveva urtato il piede sinistro di Parte_1
e la ruota anteriore sinistra del motociclo (cfr. il verbale
[...] dell'udienza dell'11 ottobre 2016, in cui sono riportate le dichiarazioni rese dal testimone testé menzionato).
6.1. La ricostruzione della dinamica del sinistro, quale prospettata da , quando è stato sentito dalla Parte_1
Polizia di Battipaglia, che, come si è accennato nelle pagine che precedono, si rivela -oltre che sufficientemente dettagliata ed intrinsecamente coerente- genuina ed attendibile, desta ancor più sconcerto al cospetto degli elementi desumibili dai verbali redatti dalla Polizia Stradale di Salerno, la quale ha accertato che il conducente del ciclomotore non era munito di patente, si
8 era messo alla guida di un motociclo privo di copertura assicurativa, senza targa e con telaio illeggibile, nonché sprovvisto del prescritto certificato di idoneità tecnica (cfr., allegati in copia al fascicolo della i verbali Controparte_1 del 3 luglio 2012, ai quali si è poc'anzi fatto cenno).
E' pur vero, in linea, del resto, con quanto già osservato dal
Tribunale di Salerno, che tali circostanze -unitamente alle sanzioni irrogate dalle autorità competenti- hanno una valenza prevalentemente amministrativa, ma è altrettanto vero che costituiscono un riscontro palese dell'assoluta inettitudine di
[...]
a circolare, essendo privo di patente e talmente Parte_1 imprudente da mettersi alla guida di un ciclomotore privo dei basilari elementi di identificazione, nonché del certificato di idoneità tecnica, a riprova delle sue condizioni assolutamente precarie, suffragate anche dal fatto che non fosse munito - come ha riferito il testimone nemmeno di Parte_3 specchietti retrovisori, oltre che di indicatori di direzione, come evidenziato dal Giudice di primo grado, sulla scorta di argomentazioni, peraltro, non attinte da censura, meno che mai in termini puntuali e specifici.
L'appellante, alteris verbis, attraverso la condotta tenuta - essersi posto alla guida di un motociclo che non poteva assolutamente circolare, sprovvisto dei più elementari presidi di sicurezza, oltre che indispensabili per la guida, quali, tra gli altri, gli specchietti retrovisori e gli indicatori di direzione, e senza essere munito di patente- ha dimostrato -e ciò rileva non più sul piano amministrativo, ma su quello fenomenologico della causazione dell'incidente e su quello giuridico della responsabilità conseguente- di non essere in grado di guidare, essendo un pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, tanto da chiedere al trasportato -e la circostanza è davvero raccapricciante, oltre che tragica- di verificare, prima di
9 intraprendere una svolta a sinistra, se stessero sopraggiungendo o meno altri veicoli.
6.2. , infatti, ha intrapreso la manovra de Parte_1 qua, spostandosi verso il centro della carreggiata, alla guida di un mezzo privo degli indicatori di direzione, per poi cominciare a svoltare verso sinistra, come è dimostrato dal fatto che sull'automobile, poi allontanatasi, l'urto si è materializzato sulla fiancata centrale destra, mentre il ciclomotore è stato attinto all'altezza della ruota anteriore, dopo aver impegnato il centro dell'incrocio senza guardare indietro, essendosi affidato il conducente ad una richiesta fatta, a tal fine, al trasportato, e, quindi, senza avvedersi, né tenere conto, del fatto che, dietro di lui, stavano sopraggiungendo almeno altri due veicoli e, cioè,
l'autovettura con la quale si era scontrato e quella da quest'ultima sorpassata, la cui presenza, in loco, è stata allegata dallo stesso , fin dall'instaurazione Parte_1 del giudizio di primo grado (cfr. l'atto di citazione introduttivo del giudizio celebrato davanti al Tribunale di Salerno, alle pagine 1 e 2).
Avere occupato il centro dell'incrocio, alla guida, non è superfluo rimarcarlo ancora una volta, di un motociclo privo degli indicatori di direzione, oltre che degli specchietti retrovisori, ed intrapreso una manovra di svolta a sinistra, senza preoccuparsi di chi o cosa stessa sopraggiungendo, permette di ritenere che la responsabilità preponderante del sinistro sia stata correttamente attribuita ad , Parte_1 essendo imputabile al conducente dei veicolo rimasto sconosciuto solamente la velocità eccessiva, che ha indotto il
Giudice di primo grado -altrettanto correttamente- a quantificare l'apporto causale della condotta di guida tenuta dal suddetto conducente nella misura del 20%, assolutamente congrua, essendo stata senz'altro prevalente nel determinismo
10 dell'evento lesivo -e non di poco- quella tenuta dall'appellante, il quale, con il suo sconsiderato spostamento verso il centro della carreggiata e l'inizio di una manovra di svolta a sinistra, senza nemmeno premurarsi di guardare indietro, oltre che di segnalare adeguatamente -non essendo emersa alcuna prova al riguardo, attesa, per di più, la mancanza degli indicatori di direzione- le proprie intenzioni, ha posto in essere i presupposti
-di maggiore gravità ed importanza- che sono sfociati nell'urto con una delle automobili che stavano sopraggiungendo.
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo -tenuto conto del valore della controversia- in prossimità dei parametri minimi, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della causa ed alle difficoltà, non particolarmente elevate, delle quali ha sollecitato la disamina.
9. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
11 la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione, in favore della società appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 10.060,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione
Salerno, 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1307 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
Samir Landi e Vito Vitolo, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione dei sinistri di pertinenza del Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Crescenzo, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
4033/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 12 agosto
2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 10 dicembre 2024, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 4033/24, pubblicata in data 12 agosto 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva sì condannato la nella qualità di impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri di pertinenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente stradale in cui era stato coinvolto, verificatosi in Battipaglia, in data 26 giugno 2012, alle ore 13.40 circa, ma sottodimensionando inopinatamente -in virtù di un suo asserito concorso colposo nel determinismo dell'evento lesivo, individuato nella misura dell'80%- il quantum dovuto.
2. Costituitasi in giudizio, la nella Controparte_1 qualità poc'anzi specificata, impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi alle parti i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' infondata, innanzi tutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'articolo 342 del codice di procedura civile, formulata dalla (cfr. la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2025, alle pagine 5 e 6).
1.1. L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente
2 particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto abbia inteso devolvere alla cognizione Parte_1 della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della decisione specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione (cfr. l'atto d'appello del 10 dicembre 2024, alle pagine 4, 5, 6 e 7, in cui Parte_1 ha esposto i motivi di impugnazione, permettendo alla parte appellata, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera chiara ed esauriente, i motivi di gravame, delineando, in termini soddisfacenti, il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata.
2. L'appello proposto da -passando al Parte_1 merito della controversia- non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
3. Con i due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l'appellante ha messo in evidenza che: a) il
Tribunale di Salerno gli aveva erroneamente ed ingiustamente attribuito “una percentuale di colpa nella misura dell'80%, senza alcuna motivazione o con motivazioni del tutto illogiche”,
3
considerato che
l'automobile -il cui conducente era rimasto ignoto- che aveva investito da tergo il motociclo che stava guidando, con a bordo un trasportato, mentre era intento ad effettuare una manovra di svolta a sinistra, viaggiava ad alta velocità, tanto da impedirgli di prevedere o comunque evitare il pericolo;
b) solo dopo avere guardato all'indietro, analogamente a quanto aveva fatto il trasportato, al fine di accertarsi che non stesse sopraggiungendo alcun veicolo e ponendo rimedio, in tal modo, alla mancanza degli specchietti retrovisori, aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra, dopo essersi portato prudentemente al centro della carreggiata;
c) altrettanto erroneamente ed ingiustamente era stata quantificata la misura del suo concorso colposo, assolutamente “abnorme rispetto al ruolo ed alla condotta avuta … rispetto all'intera vicenda”, avendo il Giudice di primo grado fondato “l'intera struttura della sentenza sulla circostanza che il motociclo dell'attore fosse privo di specchietti e che, a causa di ciò, il conducente, oltre a verificare di persona, voltandosi all'indietro, il sopraggiungere di eventuali pericoli, avesse chiesto al passeggero se qualcuno venisse da dietro”; d) non era stato specificato, oltre tutto, per quale ragione gli era stata attribuita una corresponsabilità di entità tanto elevata, non essendo possibile desumerla dalla mera assenza degli specchietti retrovisori, anche perché non era stato trattato il tema dell'evitabilità del sinistro -assolutamente da escludere- qualora fossero stati presenti (cfr. l'atto d'appello del 10 dicembre 2024, alle pagine 4, 5, 6 e 7).
4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente - per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) “alla stregua degli elementi processuali acquisiti”, doveva ritenersi
“effettivamente accertato che, in data 26 giugno 2012, verso le ore 13.40 circa, sulla strada provinciale 132, in agro del
4 Comune di Battipaglia, all'altezza dell'incrocio con via Tempa delle Craste, era alla guida del suo motociclo, Parte_1 con direzione di marcia Litoranea-Battipaglia, quando, giunto all'altezza del suddetto incrocio, in occasione di una manovra di svolta a sinistra finalizzata all'immissione in via Tempa delle
Craste, una Peugeot 307, provenendo da tergo, aveva urtato il motociclo nella parte anteriore sinistra e l'attore alla gamba sinistra”; b) la ricostruzione del fatto storico era stata resa possibile grazie “agli atti del procedimento penale” ed “alla deposizione testimoniale resa nel presente giudizio” ed, in particolare, grazie “al rapporto della Squadra Mobile del
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia”, dalla cui scorsa era possibile evincere “la descrizione dei luoghi e degli eventi accaduti prima e dopo lo scontro tra il motociclo e l'automobile”, ed “all'analisi di quattro supporti DVD estrapolati dalle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali ubicati sulla strada dell'incidente”, che dimostravano “la presenza, in vari punti della strada, del ciclomotore con a bordo ed e l'auto Peugeot 307, che Parte_1 Parte_3 viaggiavano nella stessa direzione”, in linea con quanto aveva dichiarato il suddetto , sia “in sede di indagini Parte_3 preliminari”, che “di testimonianza resa all'udienza dell'11 ottobre 2016”; c) “le acquisizioni processuali” davano conto, ad ogni modo, di “un quadro complessivo” che dimostrava “la ricorrenza di elementi di responsabilità per l'accaduto sia in capo al conducente del veicolo rimasto non identificato, sia in capo all'attore, configurandosi, pertanto, un concorso di colpa”; d) ed, infatti, “il conducente dell'autovettura investitrice” aveva tenuto “una condotta imprudente e negligente”, tanto da esplicare sicuramente “un'incidenza causale sull'evento dannoso”, come era possibile desumere
“dai verbali dell'autorità giudiziaria intervenuta, che, nel
5 visionare i filmati delle camere degli esercizi commerciali, aveva individuato l'autovettura che percorreva a velocità sostenuta la strada provinciale 312 con direzione di marcia
Aversana-Via Tempa delle Craste-Battipaglia”; e) tale autovettura, del resto, era stata “segnalata anche in prossimità di una intersezione situata poco prima del luogo del sinistro, nella quale aveva effettuato un sorpasso di un'altra autovettura, sempre andando a velocità sostenuta”, fermo restando, in ogni caso, che “gli esiti del sinistro” dimostravano comunque che l'automobile Peugeot 307 viaggiava a velocità non adeguata allo stato dei luoghi e della circolazione;
f) nonostante “la condotta biasimevole tenuta dal conducente dell'auto-pirata, il quale si era allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso ed era rimasto impunito per via della mancata identificazione, parte rilevante -in termini percentuali- della responsabilità era ascrivibile … allo stesso Parte_1
”, il quale, peraltro, “viaggiava su un motociclo privo di
[...] specchietto”, come aveva riferito anche il testimone Parte_3
, nonché “di indicatori di direzione, senza targa e con telaio
[...] illeggibile”, come emergeva dai verbali di polizia e dalla conseguente “irrogazione delle sanzioni amministrative”; g)
“posto che la circolazione contra legem di per sé non escludeva il diritto al risarcimento del danno, essendo le relative sanzioni rilevanti sul piano amministrativo”, l'attore aveva tenuto un comportamento che aveva “notevolmente inciso sul nesso causale tra il sinistro ed il danno subito”, dovendosi reputare
“genuina ed attendibile” la dichiarazione da lui rilasciata
“nell'immediatezza del fatto”, avendo riferito che, giunto
“all'incrocio con via Tempa delle Craste”, prima di intraprendere una manovra di svolta a sinistra, aveva chiesto al trasportato
“di voltarsi e vedere se veniva qualcuno da dietro” ed il trasportato aveva risposto che “non veniva nessuno”; h) “la
6 deposizione di ”, invece, si rivelava “meno Parte_3 genuina ed attendibile”, tenendo a mente che, “in tema di responsabilità civile derivante da circolazione stradale”, era considerato “incapace il terzo trasportato quando avesse riportato danni in conseguenza del sinistro”; i) “la condotta gravemente imprudente dell'attore, il quale -postosi alla guida di un motociclo privo di indicatori di direzione e di specchietti retrovisori- si era affidato al trasportato per effettuare la manovra e per assicurarsi di avere la strada libera al fine di realizzare la svolta verso sinistra”, permetteva di addebitargli
“una percentuale di colpa pari all'80%” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 7, 8, 9 e 10).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto ed al quadro fattuale emerso nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.
6. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che effettivamente -come ha osservato perspicuamente il Tribunale di Salerno- le dichiarazioni rese da , nei giorni Parte_1 immediatamente successivi all'incidente, si rivelano genuine ed attendibili, nonché più dettagliate, con riferimento alla dinamica del sinistro ed alle fasi antecedenti ad esso, rispetto a quelle fornite dal testimone (cfr., allegato in Parte_3 copia al fascicolo della società appellata, il verbale di sommarie informazioni rese, in data 6 luglio 2012, da Parte_1 agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di
Battipaglia).
L'appellante, dopo avere riferito di avere finito di lavorare intorno alle ore 13.20, di avere effettuato degli acquisti e di avere intrapreso il viaggio verso casa e dopo avere descritto, altresì, gli eventi che lo avevano portato a fare salire sul
7 motorino poi a farlo scendere e, Parte_3 successivamente, a farlo salire di nuovo, ha affermato che, giunto all'incrocio con via Tempa delle Craste, aveva chiesto al trasportato di “vedere se veniva qualcuno” e che quest'ultimo aveva risposto di no, per cui aveva “iniziato la svolta a sinistra”, quando, dopo avere percepito “uno stridio di frenata”, era stato attinto alla gamba sinistra da un'automobile che proveniva da tergo, che, dopo l'urto, si era allontanata senza fermarsi.
Il testimone , invece, si è limitato a dire che, Parte_3 dopo avere finito di lavorare, era salito a bordo del ciclomotore condotto da e -senza fare cenno alle Parte_1 circostanze riferite da quest'ultimo riguardo a ciò che era avvenuto prima, con riferimento alla sua discesa e successiva risalita sul motociclo- che erano giunti in prossimità di un incrocio -non meglio specificato- dove si era verificato l'incidente, dopo che il conducente si era fermato -a circa sessanta centimetri dal margine destro della carreggiata- per vedere se la strada fosse libera, mettendo il piede sinistro a terra e voltando “il capo indietro”, visto che il ciclomotore non aveva “specchietto”, allorquando era sopraggiunta un'automobile, che aveva urtato il piede sinistro di Parte_1
e la ruota anteriore sinistra del motociclo (cfr. il verbale
[...] dell'udienza dell'11 ottobre 2016, in cui sono riportate le dichiarazioni rese dal testimone testé menzionato).
6.1. La ricostruzione della dinamica del sinistro, quale prospettata da , quando è stato sentito dalla Parte_1
Polizia di Battipaglia, che, come si è accennato nelle pagine che precedono, si rivela -oltre che sufficientemente dettagliata ed intrinsecamente coerente- genuina ed attendibile, desta ancor più sconcerto al cospetto degli elementi desumibili dai verbali redatti dalla Polizia Stradale di Salerno, la quale ha accertato che il conducente del ciclomotore non era munito di patente, si
8 era messo alla guida di un motociclo privo di copertura assicurativa, senza targa e con telaio illeggibile, nonché sprovvisto del prescritto certificato di idoneità tecnica (cfr., allegati in copia al fascicolo della i verbali Controparte_1 del 3 luglio 2012, ai quali si è poc'anzi fatto cenno).
E' pur vero, in linea, del resto, con quanto già osservato dal
Tribunale di Salerno, che tali circostanze -unitamente alle sanzioni irrogate dalle autorità competenti- hanno una valenza prevalentemente amministrativa, ma è altrettanto vero che costituiscono un riscontro palese dell'assoluta inettitudine di
[...]
a circolare, essendo privo di patente e talmente Parte_1 imprudente da mettersi alla guida di un ciclomotore privo dei basilari elementi di identificazione, nonché del certificato di idoneità tecnica, a riprova delle sue condizioni assolutamente precarie, suffragate anche dal fatto che non fosse munito - come ha riferito il testimone nemmeno di Parte_3 specchietti retrovisori, oltre che di indicatori di direzione, come evidenziato dal Giudice di primo grado, sulla scorta di argomentazioni, peraltro, non attinte da censura, meno che mai in termini puntuali e specifici.
L'appellante, alteris verbis, attraverso la condotta tenuta - essersi posto alla guida di un motociclo che non poteva assolutamente circolare, sprovvisto dei più elementari presidi di sicurezza, oltre che indispensabili per la guida, quali, tra gli altri, gli specchietti retrovisori e gli indicatori di direzione, e senza essere munito di patente- ha dimostrato -e ciò rileva non più sul piano amministrativo, ma su quello fenomenologico della causazione dell'incidente e su quello giuridico della responsabilità conseguente- di non essere in grado di guidare, essendo un pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, tanto da chiedere al trasportato -e la circostanza è davvero raccapricciante, oltre che tragica- di verificare, prima di
9 intraprendere una svolta a sinistra, se stessero sopraggiungendo o meno altri veicoli.
6.2. , infatti, ha intrapreso la manovra de Parte_1 qua, spostandosi verso il centro della carreggiata, alla guida di un mezzo privo degli indicatori di direzione, per poi cominciare a svoltare verso sinistra, come è dimostrato dal fatto che sull'automobile, poi allontanatasi, l'urto si è materializzato sulla fiancata centrale destra, mentre il ciclomotore è stato attinto all'altezza della ruota anteriore, dopo aver impegnato il centro dell'incrocio senza guardare indietro, essendosi affidato il conducente ad una richiesta fatta, a tal fine, al trasportato, e, quindi, senza avvedersi, né tenere conto, del fatto che, dietro di lui, stavano sopraggiungendo almeno altri due veicoli e, cioè,
l'autovettura con la quale si era scontrato e quella da quest'ultima sorpassata, la cui presenza, in loco, è stata allegata dallo stesso , fin dall'instaurazione Parte_1 del giudizio di primo grado (cfr. l'atto di citazione introduttivo del giudizio celebrato davanti al Tribunale di Salerno, alle pagine 1 e 2).
Avere occupato il centro dell'incrocio, alla guida, non è superfluo rimarcarlo ancora una volta, di un motociclo privo degli indicatori di direzione, oltre che degli specchietti retrovisori, ed intrapreso una manovra di svolta a sinistra, senza preoccuparsi di chi o cosa stessa sopraggiungendo, permette di ritenere che la responsabilità preponderante del sinistro sia stata correttamente attribuita ad , Parte_1 essendo imputabile al conducente dei veicolo rimasto sconosciuto solamente la velocità eccessiva, che ha indotto il
Giudice di primo grado -altrettanto correttamente- a quantificare l'apporto causale della condotta di guida tenuta dal suddetto conducente nella misura del 20%, assolutamente congrua, essendo stata senz'altro prevalente nel determinismo
10 dell'evento lesivo -e non di poco- quella tenuta dall'appellante, il quale, con il suo sconsiderato spostamento verso il centro della carreggiata e l'inizio di una manovra di svolta a sinistra, senza nemmeno premurarsi di guardare indietro, oltre che di segnalare adeguatamente -non essendo emersa alcuna prova al riguardo, attesa, per di più, la mancanza degli indicatori di direzione- le proprie intenzioni, ha posto in essere i presupposti
-di maggiore gravità ed importanza- che sono sfociati nell'urto con una delle automobili che stavano sopraggiungendo.
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo -tenuto conto del valore della controversia- in prossimità dei parametri minimi, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della causa ed alle difficoltà, non particolarmente elevate, delle quali ha sollecitato la disamina.
9. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
11 la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione, in favore della società appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 10.060,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione
Salerno, 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
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