Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1622 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento iscritto al n. 1622/2024
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso da
Parte_1 C.F._1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mariacristina Macrì, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r i c o r r e n t e -
contro
C.F. CP_1 C.F._2
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Savino, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 6.6.2024, premesso di avere generato con Parte_1 CP_1
la figlia (n. il 4.5.2011), chiedeva la regolamentazione dei rapporti dei genitori con
[...] Per_1
la prole.
Si costituiva la parte resistente.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 473 bis 17 cpc, all'udienza del 20.2.2025, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo, di cui, nella circostanza, indicavano i punti essenziali .
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025 le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte:
“- Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
madre, anche ai fini anagrafici, ed esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
- Prevedere che il padre possa incontrare liberamente compatibilmente con i suoi impegni Per_1
e le sue esigenze previo accordo anche telefonico con la Signora e, in difetto di accordo, Pt_1
secondo le seguenti modalità:
• un fine settimana, a settimane alterne: dal venerdì pomeriggio alle ore 19,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00, quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua Per_1
residenza,
• un pomeriggio alla settimana dalle ore 19,00 fino alle ore 21,00 (attualmente il mercoledì),
quando il padre provvederà a riaccompagnare presso la sua residenza, Per_1
• per le vacanze scolastiche natalizie: la Vigilia di Natale e la cena con la famiglia del papà e il giorno di Natale con la famiglia della mamma - salve diverse esigenze individuali dei coniugi che prevedano una diversa organizzazione - e un anno dal 25 al 30 dicembre e quello successivo dal 31
al 6 gennaio;
• le vacanze di Pasqua ad anni alterni con previsione che in quelle del 2025 stia con Per_1
la madre;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali alternandosi con l'altro genitore;
• durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane a luglio o ad agosto Per_1
con previsione che i genitori concordino fra loro entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i periodi da trascorrere con la minore. In difetto di diverso accordo, negli anni pari trascorrerà i Per_1
primi quindici giorni di agosto con la madre e i secondi quindici giorni con il padre, mentre, in alternanza, trascorrerà il primo periodo con il padre e il secondo con la madre negli anni dispari;
il padre potrà trascorrere un'ulteriore settimana con la figlia a giugno o a luglio (la settimana è da intendersi dal lunedì, in cui il padre andrà a prelevarla a casa della madre alle ore 10,00, alla domenica, in cui la riporterà dalla madre alle ore 19,00 per cena e tale periodo non dovrà incidere sulla modulazione delle vacanze di agosto);
Quanto ai profili economici, prevedere che il Signor versi alla Signora a far data dal CP_1 Pt_1
mese di marzo 2025, entro il giorno 10 di ogni mese un contributo di Euro 425,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore , somma da rivalutarsi ogni anno secondo gli Per_1
indici ISTAT (FOI), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate o necessitate e successivamente documentate, come da Protocollo
di Intesa in essere presso il Tribunale di Ivrea che le parti dichiarano di conoscere ed applicare.
- Dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre e che, a questo fine, le stesse dovranno reciprocamente e tempestivamente scambiarsi l'idonea documentazione per il suo integrale ottenimento.
Spese legali compensate”. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 13.3.2025 e trasmessa al PM per le sue conclusioni;
Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, su conclusioni congiunte di e nonché su conformi conclusioni del P.M., così statuisce: Parte_1 CP_1
prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 2.4.2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba