Ordinanza cautelare 13 luglio 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Decreto collegiale 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Gino Pandolfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Vitruvio n. 5;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano e Salvatore Smaldone ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
per l’annullamento
- del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Politiche per l’Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa, in data 10 aprile 2024, notificato a mani in pari data, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente diretto a ottenere l’accoglimento della domanda di accesso ai Servizi abitativi transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13, della legge regionale n. 16 del 2016;
- e di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista l’ordinanza n. 740/2024 con cui è stata respinta la domanda di sospensione proposta dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 4 giugno 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 6 giugno 2024 e depositato il 21 giugno successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Politiche per l’Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa, in data 10 aprile 2024, notificato a mani in pari data, con cui è stato rigettato il ricorso dalla stessa presentato e diretto a ottenere l’accoglimento della domanda di accesso ai Servizi abitativi transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13, della legge regionale n. 16 del 2016.
In data 26 giugno 2023, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell’art. 23, comma 13, della legge regionale n. 16 del 2016 e della D.G.R. 2063/2019, lett. F, la domanda di accesso ai Servizi abitativi transitori (S.A.T.), in quanto componente di un nucleo familiare privo di alloggio e bisognosa di urgente sistemazione abitativa; la parte istante, unica componente del proprio nucleo familiare, ha segnalato di non essere in grado di reperire una sistemazione abitativa secondo le ordinarie modalità, non avendo un reddito sufficiente, e di essere ospite precaria presso l’alloggio di una conoscente. Con successiva memoria, la ricorrente ha ribadito la sua condizione di disoccupazione e di essere ospitata da conoscenti, non essendo in grado di far fronte al costo di una locazione in regime di libero mercato. In data 19 gennaio 2024, gli Uffici comunali hanno rigettato la richiamata istanza di accesso al S.A.T. poiché, come segnalato nel parere del Nucleo di valutazione, la condizione di emergenza abitativa della ricorrente non risulterebbe documentata, potendo la stessa provvedere alle proprie esigenze e reperire una soluzione abitativa autonomamente, anche in eventuale condivisione o ottenendo un posto-letto. In data 29 gennaio 2024, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il decreto di rigetto della sua istanza di accesso al S.A.T., ribadendo la propria condizione di grave disagio abitativo. Tuttavia, con il provvedimento impugnato, adottato in data 10 aprile 2024, il Comune ha rigettato anche il ricorso presentato dalla parte istante.
Quest’ultima, assumendo l’illegittimità del citato provvedimento di reiezione del proprio reclamo, ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione dell’art. 23, comma 13, della legge regionale n. 16 del 2016 e della D.G.R. n. XI/2063/2019.
È stato poi dedotto l’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e omesso esame della situazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 740/2024 è stata respinta la domanda di sospensione proposta dalla parte ricorrente.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito del ricorso, i difensori delle parti hanno depositato in giudizio delle memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2025, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con le due doglianze del ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume la violazione dell’art. 23, comma 13, della legge regionale n. 16 del 2016, poiché il Comune ha respinto la domanda di accesso al S.A.T., non riconoscendo, erroneamente e immotivatamente, che la richiedente si trova in una condizione di grave precarietà e disagio abitativo, non avendo a disposizione una soluzione alloggiativa adeguata.
2.1. Le censure sono infondate.
Il comma 13 dell’art. 23 della legge regionale n. 16 del 2016, nella versione vigente ratione temporis, stabiliva che “ al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori, nell’ambito del piano triennale dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali, nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le unità abitative a tali fini individuate sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici. Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata non superiore a cinque anni mediante provvedimento motivato del comune che definisce, altresì, un appropriato programma volto al recupero dell’autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario ... ”. I requisiti per l’accesso ai servizi abitativi sono individuati dall’art. 7 del Regolamento regionale n. 4 del 2017. Con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2022, n. XI/6101, che ha sostituito la D.G.R. 31 luglio 2019, n. XI/2063, sono state approvate le “ Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» ”, al fine di recepire le modifiche alla disciplina dei servizi abitativi pubblici introdotte con la legge regionale n. 8 del 2021. In particolare, si è ribadito che i S.A.T. sono primariamente destinati a “ contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitazione ” e solo in via residuale sono finalizzati a soddisfare “ ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa ”, come previsto dall’art. 23, comma 13, della legge regionale n. 16 del 2016 (paragrafo 2, lett. a e b, dell’Allegato alla D.G.R. n. XI/6101/2022). La tutela delle situazioni di grave emergenza abitativa possiede, quindi, “ carattere residuale e fa riferimento a condizioni di grave disagio, derivanti da una situazione di necessità, limitatamente a circostanze particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari. Una specificazione di tale fattispecie può essere utilmente declinata a livello comunale o d’ambito, sulla base delle condizioni sociale proprie del territorio, valutando l’appropriatezza dello strumento, in quanto – dato anche il numero limitato delle unità abitative disponibili – i SAT appaiano inadeguati a comprendere quelle situazioni in cui il progetto di recupero dell’autonomia economica e sociale dell’assegnatario abbia prevalentemente caratteristiche da servizio sociale rispetto all’esigenza abitativa ” (paragrafo 2, ultimo comma, dell’Allegato alla D.G.R. n. XI/6101/2022).
Tale aspetto è stato sottolineato dalla difesa comunale, che ha evidenziato come i Servizi abitativi transitori (S.A.T.) costituiscono un istituto di carattere eccezionale, avente natura temporanea, giacché destinato a fronteggiare le gravi emergenze abitative e in quanto tale non è affatto sovrapponibile al sevizio ordinario (S.A.P. - Servizi abitativi pubblici), essendo utilizzabile soltanto in presenza di una situazione abitativa emergenziale sopravvenuta e improvvisa che non consente di attendere i tempi delle assegnazioni ordinarie; le esigenze abitative ordinarie devono invece essere risolte attraverso i richiamati S.A.P. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 marzo 2022, n. 613).
2.2. La ricorrente non è stata ritenuta in possesso dei requisiti per l’accesso al Servizio abitativo transitorio, con riguardo alla categoria dei “ nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa ”, ed è stata esclusa dal predetto beneficio, poiché la stessa, essendo sola e non affetta da particolari fragilità, sarebbe comunque ospitata, senza limiti di temporali, presso un’amica, non rappresentando la coabitazione una situazione di tipo emergenziale tale da giustificare un’urgente sistemazione alloggiativa, poiché pur essendo precaria e provvisoria non può essere equiparata alla condizione di emergenza in cui si trovano i nuclei familiari privi di una qualsivoglia abitazione. Pertanto, la ricorrente, pur avendo una sistemazione abitativa provvisoria, non ha carichi familiari e non ha invalidità e quindi la sua situazione richiede in realtà il reperimento di un alloggio a titolo definitivo e non temporaneo: la soluzione abitativa della ricorrente non può essere rinvenuta nel sistema dei S.A.T., ma deve essere individuata in quella dei S.A.P. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 31 marzo 2025, n. 1122).
Le motivazioni poste a supporto del provvedimento di diniego dell’assegnazione di un alloggio S.A.T. risultano del tutto congrue e coerenti con la natura degli alloggi temporanei e le finalità per le quali questi sono stati istituiti. Come già rilevato in precedenza, la peculiarità di tali interventi è correlata alla sussistenza di una situazione eccezionale, non altrimenti fronteggiabile, che deve essere valutata anche con riguardo alle condizioni di emergenza abitativa riferibili a tutti i soggetti residenti nel Comune di Milano, considerato che si procede all’assegnazione di un alloggio popolare in deroga all’ordine di graduatoria ordinaria relativa ai Servizi abitativi pubblici (S.A.P.), avvantaggiando in tal modo soggetti che sono in posizione deteriore rispetto ad altri; dal quadro normativo disciplinante l’accesso ai Servizi abitativi transitori si ricava che lo stesso è prevalentemente destinato ai nuclei familiari che devono rilasciare l’alloggio in cui abitano oppure che hanno perso recentemente la precedente sistemazione abitativa di cui fruivano, aggiungendosi poi a tale tipologia (che è la destinataria primaria del servizio) i casi non tipizzati che possono essere ricondotti alla disposizione residuale e “ di chiusura ” del sistema così delineato, incentrata sulla sussistenza di condizioni di “ grave emergenza abitativa ” di cui l’Amministrazione verifichi l’esistenza (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 29 maggio 2025, n. 1879). Da ciò discende la necessità di accertare in maniera rigorosa e inequivoca la sussistenza di una specifica e straordinaria situazione di bisogno abitativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 31 marzo 2021, n. 851). Inoltre, non appare secondaria la circostanza che il (ridotto) numero degli alloggi destinabili ai S.A.T. – pari a circa 170 unità nel 2023 – oltre a non essere idoneo a far fronte a tutti i reali bisogni abitativi di natura emergenziale, impatta anche sulle risorse immobiliari destinate all’ordinaria assegnazione delle abitazioni popolari (che versa altresì in uno stato di forte sofferenza), dalle quali vengono sottratti tali alloggi (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 maggio 2025, n. 1523; IV, 31 marzo 2025, n. 1122; IV, 27 giugno 2023, n. 1625; IV, 15 marzo 2022, n. 613).
Del resto, trattandosi dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, correlati solitamente a situazioni di grave bisogno abitativo – in attuazione sia dell’art. 47 della Costituzione, il cui secondo comma prevede che la Repubblica “ favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione ”, sia del principio di uguaglianza di cui al precedente art. 3 –, va evidenziato che, a fronte della limitatezza delle risorse disponibili e della estrema latitudine delle esigenze abitative, è necessario procedere a una rigorosa e oggettiva interpretazione dei requisiti di accesso, in modo da garantire l’effettiva tutela delle reali situazioni di povertà abitativa (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 novembre 2023, n. 2568; anche Consiglio di Stato, V, 11 ottobre 2021, n. 6757; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 giugno 2023, n. 1625); tale selezione deve essere effettuata anche individuando le soluzioni più idonee in rapporto alle varie esigenze che manifestano le fasce più deboli e fragili della popolazione, dovendosi utilizzare gli strumenti adeguati per far fronte agli specifici bisogni, diversamente rischiandosi di ottenere l’effetto opposto a quello perseguito (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 29 maggio 2025, n. 1879; IV, 31 marzo 2025, n. 1122; IV, 14 ottobre 2024, n. 2685).
2.3. Ciò determina la reiezione delle scrutinate doglianze.
3. All’infondatezza delle suesposte censure, segue il rigetto del ricorso.
4. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
5. Per quel che concerne, poi, la richiesta di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, accolta da parte dell’apposita Commissione (v. decreto n. 93/2024), ritiene il Collegio che la si possa confermare, considerata la non manifesta infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.