CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALMA AMERIGO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 Rappresentante Di Se Stesso - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 Procuratore Di Se Stesso - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento N. 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250002915628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa CGTP, il contribuente avv. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento numero 09220250002915628000 di importo pari a complessi euro 1.043,83 riferita e fondata su accertamento della
REGIONE BASILICATA n. 062007908778 del 4.4.2023 asseritamente notificato il 28.04.2023 e relativo ad annualità 2020 per mancata pagamento di tassa automobilistica regionale inerente l'autoveicolo targato
Targa_1 e per l'autoveicolo targato Targa_4
In particolare, il contribuente eccepiva la inesistenza e nullità della notifica della precitata cartella di pagamento avvenuta su indirizzo pec relativo alla attività professionale di avvocato;
la intervenuta maturazione triennale del termine di prescrizione del tributo;
il difetto di notifica degli atti impositivi precedenti e presupposti;
la inesistenza del debito tributario per essere già stato precedentemente pagato per un veicolo e per essere stato alienato il secondo.
Si costituiva l'ADE che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la chiamata in causa della Regione Basilicata;
si opponeva alla eccezione di irritualità della notifica a mezzo per dell'atto impugnato perché regolarmente effettuata a mail collegata alla professione del ricorrente e per raggiungimento dello scopo;
.
La Regione Basilicata rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, il Giudice ritiene non più necessario procedere alla chiamata in causa della Regione
Basilicata per la integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsortio necessario poiché l'ADE ha già autonomamente provveduto alla vocatio in ius della Regione con la notifica del ricorso introduttivo e della propria comparsa di costituzione, invocandone l'intervento in giudizio (cfr pag. pag. 4 ed al. N. 2).
Sempre preliminarmente, poi, non è fondata la doglianza inerente la irregolarità della notifica a mezzo pec dell'atto impugnato presso indirizzo email legato allo svolgimento della attività professionale forense.
Infatti, alcun impedimento pone la normativa in materia di notifica degli atti esattoriali alla possibilità di notifica tramite PEC il cui contenuto sia estraneo all'attività professionale esercitata dal professionista, motivo per il quale è corretto sostenere che la stessa sia (tacitamente) consentita.
Inoltre, deve aggiungersi che INI-PEC e REGINDE sono pubblici elenchi validi dai quali estrarre l'indirizzo
PEC del destinatario della notifica, così come disposto dall'art. 16 ter del decreto legge n. 179/2012 e che, per tale ulteriore motivo, una volta individuato l'indirizzo PEC del professionista, qualsiasi notifica sarebbe valida a prescindere dal fatto che il contenuto sia riferibile o meno all'attività professionale del destinatario.
Pertanto, giova rappresentare che la PEC di notifica della cartella in questione risulta correttamente perfezionata il giorno 25/02/2025 alle ore 10:03:23, come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_1“(all. n. 1).
Non solo. È principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda,
è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015,
n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Ebbene nel caso di specie, lo si ripete, il ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Ente della riscossione che lo ha emesso.
In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7665 del 2016, nonché con la sentenza n. 23620 del 2018 e da ultimo con la sentenza n. 15979 del 2022, affermando che
“infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante.”
In conformità a tale ormai consolidato principio di diritto, di conseguenza, deve ritenersi infondata anche la connessa eccezione afferente la mancata sottoscrizione con firma digitale da parte del P.U. dell'atto notificato con la precitata notifica a mezzo pec.
Anche la censura attinente all'avvenuto decorso del termine triennale di prescrizione del tributo non è fondata.
In effetti, al periodo triennale indicato dal contribuente per la maturazione della prescrizione deve aggiungersi ex lege l'ulteriore periodo di sospensione del decorso della prescrizione del tributo regionale previsto dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico causato dal Covid 19 (DL Cura Italia n. 18 del 17.3.20, conv in L n. 27 del 24.4.20).
Per cui, nello specifico, al termine del 31.12.2023, ovvero alla data di compimento del triennio relativo all'anno di imposta 2020, devono aggiungersi altri 540 giorni di sospensione disposti dalla normativa emergenziale.
Pertanto, il termine prorogato ex lege entro cui l'AF poteva legittimamente notificare l'atto impositivo al ricorrente spirava il 23 giugno 2025; l'atto impugnato, invece, è stato pacificamente ricevuto dal contribuente il 25.2.25 (cfr pag. 1 del ricorso), sicchè il decorso della prescrizione risulta regolarmente interrotto e non ancora maturato.
Diversamente, invece, deve trovare accoglimento il motivo di ricorso riferito alla inesistenza del debito tributario.
In effetti, il contribuente ha versato in atti la ricevuta di pagamento a mezzo sistema Società_1 in merito al bollo auto per il veicolo targato Targa_3 avvenuta antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Per quanto riguarda la pretesa relativa al bollo auto del veicolo targato Targa_4, il ricorrente ha documentato che il veicolo è stato alienato a terzi in data 25.10.2018, e cioè in data anch'essa ampiamente anteriore al maturare del credito asseritamente, quanto erroneamente, vantato dal concessionario, come è e dimostrato dalla Denuncia di cessazione circolazione presentata all'ACI in data 25.10.2018, ed allegata al ricorso mediante deposito nel fascicolo di produzione di parte.
Tale documentazione deve ritenersi per pacifica e non contestata atteso che la Regione Basilicata non è intervenuta in giudizio e l'Ade, sul punto, non ha mosse alcun tipo di censura e contestazione.
Non può essere accolta la richiesta indicata a pag, 7 del ricorso con riferimento alla condanna della resistente ex art. 96 comma 3 cpc poiché non riproposta formalmente nelle richieste e conclusioni dell'atto introduttivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALMA AMERIGO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 Rappresentante Di Se Stesso - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 Procuratore Di Se Stesso - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento N. 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250002915628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa CGTP, il contribuente avv. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento numero 09220250002915628000 di importo pari a complessi euro 1.043,83 riferita e fondata su accertamento della
REGIONE BASILICATA n. 062007908778 del 4.4.2023 asseritamente notificato il 28.04.2023 e relativo ad annualità 2020 per mancata pagamento di tassa automobilistica regionale inerente l'autoveicolo targato
Targa_1 e per l'autoveicolo targato Targa_4
In particolare, il contribuente eccepiva la inesistenza e nullità della notifica della precitata cartella di pagamento avvenuta su indirizzo pec relativo alla attività professionale di avvocato;
la intervenuta maturazione triennale del termine di prescrizione del tributo;
il difetto di notifica degli atti impositivi precedenti e presupposti;
la inesistenza del debito tributario per essere già stato precedentemente pagato per un veicolo e per essere stato alienato il secondo.
Si costituiva l'ADE che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la chiamata in causa della Regione Basilicata;
si opponeva alla eccezione di irritualità della notifica a mezzo per dell'atto impugnato perché regolarmente effettuata a mail collegata alla professione del ricorrente e per raggiungimento dello scopo;
.
La Regione Basilicata rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, il Giudice ritiene non più necessario procedere alla chiamata in causa della Regione
Basilicata per la integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsortio necessario poiché l'ADE ha già autonomamente provveduto alla vocatio in ius della Regione con la notifica del ricorso introduttivo e della propria comparsa di costituzione, invocandone l'intervento in giudizio (cfr pag. pag. 4 ed al. N. 2).
Sempre preliminarmente, poi, non è fondata la doglianza inerente la irregolarità della notifica a mezzo pec dell'atto impugnato presso indirizzo email legato allo svolgimento della attività professionale forense.
Infatti, alcun impedimento pone la normativa in materia di notifica degli atti esattoriali alla possibilità di notifica tramite PEC il cui contenuto sia estraneo all'attività professionale esercitata dal professionista, motivo per il quale è corretto sostenere che la stessa sia (tacitamente) consentita.
Inoltre, deve aggiungersi che INI-PEC e REGINDE sono pubblici elenchi validi dai quali estrarre l'indirizzo
PEC del destinatario della notifica, così come disposto dall'art. 16 ter del decreto legge n. 179/2012 e che, per tale ulteriore motivo, una volta individuato l'indirizzo PEC del professionista, qualsiasi notifica sarebbe valida a prescindere dal fatto che il contenuto sia riferibile o meno all'attività professionale del destinatario.
Pertanto, giova rappresentare che la PEC di notifica della cartella in questione risulta correttamente perfezionata il giorno 25/02/2025 alle ore 10:03:23, come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_1“(all. n. 1).
Non solo. È principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda,
è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015,
n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Ebbene nel caso di specie, lo si ripete, il ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Ente della riscossione che lo ha emesso.
In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7665 del 2016, nonché con la sentenza n. 23620 del 2018 e da ultimo con la sentenza n. 15979 del 2022, affermando che
“infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante.”
In conformità a tale ormai consolidato principio di diritto, di conseguenza, deve ritenersi infondata anche la connessa eccezione afferente la mancata sottoscrizione con firma digitale da parte del P.U. dell'atto notificato con la precitata notifica a mezzo pec.
Anche la censura attinente all'avvenuto decorso del termine triennale di prescrizione del tributo non è fondata.
In effetti, al periodo triennale indicato dal contribuente per la maturazione della prescrizione deve aggiungersi ex lege l'ulteriore periodo di sospensione del decorso della prescrizione del tributo regionale previsto dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico causato dal Covid 19 (DL Cura Italia n. 18 del 17.3.20, conv in L n. 27 del 24.4.20).
Per cui, nello specifico, al termine del 31.12.2023, ovvero alla data di compimento del triennio relativo all'anno di imposta 2020, devono aggiungersi altri 540 giorni di sospensione disposti dalla normativa emergenziale.
Pertanto, il termine prorogato ex lege entro cui l'AF poteva legittimamente notificare l'atto impositivo al ricorrente spirava il 23 giugno 2025; l'atto impugnato, invece, è stato pacificamente ricevuto dal contribuente il 25.2.25 (cfr pag. 1 del ricorso), sicchè il decorso della prescrizione risulta regolarmente interrotto e non ancora maturato.
Diversamente, invece, deve trovare accoglimento il motivo di ricorso riferito alla inesistenza del debito tributario.
In effetti, il contribuente ha versato in atti la ricevuta di pagamento a mezzo sistema Società_1 in merito al bollo auto per il veicolo targato Targa_3 avvenuta antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Per quanto riguarda la pretesa relativa al bollo auto del veicolo targato Targa_4, il ricorrente ha documentato che il veicolo è stato alienato a terzi in data 25.10.2018, e cioè in data anch'essa ampiamente anteriore al maturare del credito asseritamente, quanto erroneamente, vantato dal concessionario, come è e dimostrato dalla Denuncia di cessazione circolazione presentata all'ACI in data 25.10.2018, ed allegata al ricorso mediante deposito nel fascicolo di produzione di parte.
Tale documentazione deve ritenersi per pacifica e non contestata atteso che la Regione Basilicata non è intervenuta in giudizio e l'Ade, sul punto, non ha mosse alcun tipo di censura e contestazione.
Non può essere accolta la richiesta indicata a pag, 7 del ricorso con riferimento alla condanna della resistente ex art. 96 comma 3 cpc poiché non riproposta formalmente nelle richieste e conclusioni dell'atto introduttivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in euro 1.000, oltre accessori di legge.