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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3109/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n. 451/2021;
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Visciano, presso il cui Parte_1
studio, in Castellammare di Stabia, via Italico n. 45, elett.te domicilia;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta Controparte_1
procura alle liti agli atti, dall'avv. Luigi Delle Rose, elett.te domiciliata in Castellammare di Stabia, via Denza, n. 9;
PARTE APPELLATA
AVITABILE ASSUNTA;
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. proponeva atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace Parte_1
di Nocera Inferiore, numero 451/2021.
La odierna parte appellante, in primo grado, conveniva in giudizio le parti appellate, deducendo che in data 20 luglio 2018, ore 06:30, a Napoli, il veicolo Citroen, TG DK686YC, di proprietà di CP_2
tamponava da tergo il motociclo Honda SH 150cc, TG EM16422, di proprietà di parte
[...]
appellante ed assicurato con il veicolo riportava danni per euro 2.500,00 Controparte_1
e parte attrice domandava, pertanto, una condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado dichiarava improcedibile la domanda, compensando le spese di lite.
Con l'atto di appello si lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato l'improcedibilità della domanda;
si evidenziava la fondatezza della stessa e si chiedeva una pronuncia di accoglimento, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la sola la quale sosteneva l'inammissibilità dell'appello; Controparte_1
evidenziava che controparte non aveva sollevato motivi di impugnazione relativi al merito, e domandava una pronuncia di rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
Rimaneva contumace l'altra parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
In relazione alla domanda proposta, le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata non possono trovare accoglimento.
L'atto di appello, difatti, indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata;
né sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., motivo formulato, peraltro, genericamente da parte appellata.
Si aggiunga che l'oggetto dell'impugnazione è costituito, altresì, dal merito della domanda, come risulta evidente dall'atto di appello (pagg. 7 e ss.).
In relazione all'appello proposto, esso risulta fondato.
In primo luogo, è pacifica l'erronea dichiarazione di improcedibilità, come riconosciuto anche nella comparsa di costituzione di parte appellata (pag. 3).
In secondo luogo, ed in relazione all'an debeatur. il testimone ha dichiarato (udienza Testimone_1
16.12.2019): “quel giorno, di mattina all'incirca alle ore 6:30/7:00, mi trovavo nell'autovettura
Citroen condotta dalla mia amica e percorrevamo la via Traiano”; “avevo la visuale Controparte_3
della strada libera ed ho notato un ciclomotore Honda SH bianco con a bordo un uomo e una donna, quest'ultima trasportata, che ci precedeva nella stessa direzione di marcia”; “il motociclo ha rallentato ma la mia amica, che in quel momento mi stava parlando, non se ne è avveduta e l'ha tamponato alla parte posteriore”; lo scooter “mostrava segni di danno alla parte laterale destra”.
Tali dichiarazioni confermano la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio, e non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità, risultando esaustive e sufficientemente precise nel descrivere gli aspetti rilevanti al fine di comprendere la dinamica del sinistro;
viceversa, non presentano un apprezzabile peso probatorio profili non strettamente attinenti alla dinamica, come quelli evidenziati da parte appellata in relazione all'accesso al pronto soccorso o al mancato intervento delle forze di polizia (si aggiunga, infine, che la mancata riparazione del veicolo, prima del relativo furto, non elimina il danno patito a seguito dell'evento).
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va condivisa la valutazione prospettata da parte appellata, non sussistendo in atti alcun elemento istruttorio al fine di sostenere un differente importo (non essendo tale il mero preventivo, che non dimostra alcun danno effettivamente patito); ebbene, la richiamata valutazione ha determinato l'ammontare del danno pari ad euro 1.354,25.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, le parti appellate devono essere condannate, in solido tra loro, alla corresponsione in favore di parte appellante dell'importo complessivo di euro 1.354,25, a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 20 luglio 2018 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata, e l'esito complessivo della lite evidenzia la soccombenza delle parti appellate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 451/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, R.G. n. 3109/2021, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna le parti appellate in solido al pagamento, in favore di parte appellante, di euro 1.354,25, oltre interessi come in motivazione;
2. in riforma della sentenza di primo grado, condanna le parti appellate al pagamento della spese sostenute da parte appellante nel giudizio di primo grado, che liquida in euro 633,00 per compenso, in € 130,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
1. condanna le parti appellate al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre € 170,00 euro per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 31 marzo 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 31 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3109/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n. 451/2021;
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Visciano, presso il cui Parte_1
studio, in Castellammare di Stabia, via Italico n. 45, elett.te domicilia;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta Controparte_1
procura alle liti agli atti, dall'avv. Luigi Delle Rose, elett.te domiciliata in Castellammare di Stabia, via Denza, n. 9;
PARTE APPELLATA
AVITABILE ASSUNTA;
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. proponeva atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace Parte_1
di Nocera Inferiore, numero 451/2021.
La odierna parte appellante, in primo grado, conveniva in giudizio le parti appellate, deducendo che in data 20 luglio 2018, ore 06:30, a Napoli, il veicolo Citroen, TG DK686YC, di proprietà di CP_2
tamponava da tergo il motociclo Honda SH 150cc, TG EM16422, di proprietà di parte
[...]
appellante ed assicurato con il veicolo riportava danni per euro 2.500,00 Controparte_1
e parte attrice domandava, pertanto, una condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado dichiarava improcedibile la domanda, compensando le spese di lite.
Con l'atto di appello si lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato l'improcedibilità della domanda;
si evidenziava la fondatezza della stessa e si chiedeva una pronuncia di accoglimento, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la sola la quale sosteneva l'inammissibilità dell'appello; Controparte_1
evidenziava che controparte non aveva sollevato motivi di impugnazione relativi al merito, e domandava una pronuncia di rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
Rimaneva contumace l'altra parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
In relazione alla domanda proposta, le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata non possono trovare accoglimento.
L'atto di appello, difatti, indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata;
né sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., motivo formulato, peraltro, genericamente da parte appellata.
Si aggiunga che l'oggetto dell'impugnazione è costituito, altresì, dal merito della domanda, come risulta evidente dall'atto di appello (pagg. 7 e ss.).
In relazione all'appello proposto, esso risulta fondato.
In primo luogo, è pacifica l'erronea dichiarazione di improcedibilità, come riconosciuto anche nella comparsa di costituzione di parte appellata (pag. 3).
In secondo luogo, ed in relazione all'an debeatur. il testimone ha dichiarato (udienza Testimone_1
16.12.2019): “quel giorno, di mattina all'incirca alle ore 6:30/7:00, mi trovavo nell'autovettura
Citroen condotta dalla mia amica e percorrevamo la via Traiano”; “avevo la visuale Controparte_3
della strada libera ed ho notato un ciclomotore Honda SH bianco con a bordo un uomo e una donna, quest'ultima trasportata, che ci precedeva nella stessa direzione di marcia”; “il motociclo ha rallentato ma la mia amica, che in quel momento mi stava parlando, non se ne è avveduta e l'ha tamponato alla parte posteriore”; lo scooter “mostrava segni di danno alla parte laterale destra”.
Tali dichiarazioni confermano la dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio, e non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità, risultando esaustive e sufficientemente precise nel descrivere gli aspetti rilevanti al fine di comprendere la dinamica del sinistro;
viceversa, non presentano un apprezzabile peso probatorio profili non strettamente attinenti alla dinamica, come quelli evidenziati da parte appellata in relazione all'accesso al pronto soccorso o al mancato intervento delle forze di polizia (si aggiunga, infine, che la mancata riparazione del veicolo, prima del relativo furto, non elimina il danno patito a seguito dell'evento).
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va condivisa la valutazione prospettata da parte appellata, non sussistendo in atti alcun elemento istruttorio al fine di sostenere un differente importo (non essendo tale il mero preventivo, che non dimostra alcun danno effettivamente patito); ebbene, la richiamata valutazione ha determinato l'ammontare del danno pari ad euro 1.354,25.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, le parti appellate devono essere condannate, in solido tra loro, alla corresponsione in favore di parte appellante dell'importo complessivo di euro 1.354,25, a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 20 luglio 2018 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata, e l'esito complessivo della lite evidenzia la soccombenza delle parti appellate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 451/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, R.G. n. 3109/2021, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna le parti appellate in solido al pagamento, in favore di parte appellante, di euro 1.354,25, oltre interessi come in motivazione;
2. in riforma della sentenza di primo grado, condanna le parti appellate al pagamento della spese sostenute da parte appellante nel giudizio di primo grado, che liquida in euro 633,00 per compenso, in € 130,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
1. condanna le parti appellate al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre € 170,00 euro per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 31 marzo 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 31 marzo 2025.