Sentenza 30 agosto 2004
Massime • 1
L'appello proposto davanti ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 cod. proc. civ., ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente (essendo possibile, attraverso il meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire il rapporto processuale originario dinanzi all'organo dichiarato competente) soltanto nel caso in cui l'incompetenza del giudice adito sia meramente territoriale. Tale principio non trova, invece, applicazione nel caso in cui l'appello sia stato proposto davanti allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza oggetto del gravame, ossia nel caso di incompetenza funzionale del giudice adito: ciò si verifica anche nell'ipotesi di appello proposto innanzi al tribunale contro sentenza pretorile dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha devoluto la competenza in materia alla corte d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2004, n. 17395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17395 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, difeso dall'avvocato IC IN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LEMBO, difeso dall'avvocato RENATO GRAMEGNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1099/01 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 16/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/05/04 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 6 aprile 1999 il Pretore di Firenze pronunziò sentenza con cui condannò GI CE a pagare all'avv. CH IN la somma nel dettaglio specificata, a titolo di compenso per sue prestazioni professionali.
Con atto notificato il 19 maggio 2000 CH IN convenne GI CE innanzi al Tribunale di Firenze e propose appello, denunziando un errore di calcolo nel conteggio delle sue competenze. La causa fu iscritta a ruolo dall'appellato, che costituendosi eccepì l'inammissibilità dell'appello, perché con esso era stato adito lo stesso giudice che aveva pronunziato la sentenza impugnato, tale essendo diventato il Tribunale dopo la soppressione dell'ufficio del Pretore di cui all'art. 134 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. L'appellante si costituì anch'esso, in udienza, senza peraltro depositare il suo fascicolo.
Rinviata la causa all'udienza di discussione, CH IN dichiarò, in comparsa conclusionale, di aver iscritto la causa al ruolo della Corte d'appello di Firenze, e chiese la sospensione del processo in attesa della definizione di quello pendente innanzi a quest'ultima.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto innanzi ad esso, ed ha condannato l'appellante alle spese.
CH IN chiede la cassazione di tale sentenza, senza rinvio. GI CE resiste con controricorso, che ha illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del suo ricorso CH IN, premesse alcune considerazioni sulla costituzione in giudizio delle parti e sulla iscrizione a ruolo delle cause, afferma che il Tribunale di Firenze ha errato nel dichiarare inammissibile il suo appello, perché avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la sua incompetenza;
e denunzia violazione dell'art. 134 del D.Lgs. n. 51 del 1998, e degli art. 341 e 350 del codice di rito.
La censura è infondata.
Questa Corte ha sempre affermato che l'appello proposto davanti ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 del codice di rito, ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinnanzi al giudice competente (essendo possibile, attraverso il meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire il rapporto processuale originario dinnanzi all'organo dichiarato competente), soltanto nel caso in cui l'incompetenza del giudice adito sia meramente territorialmente;
e che tale principio non trova applicazione nel caso in cui l'appello sia stato proposto davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto del gravame, ossia nel caso di incompetenza funzionale del giudice adito (cfr. le sentenze di questa Corte n. 6515/1981, 3586/1993, 3355/1996, 9554/1988). Tale principio questa Corte ha ribadito nel caso di appello proposto innanzi al tribunale contro sentenza pretorile dopo l'entrata in vigore d.lg. n. 51 del 1998, che devolve la competenza in materia alla Corte d'appello (cfr. la sentenza n. 15866 del 2002). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna CH IN a rifondere a GI CE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 1.100,00 euro, di cui 1.000,00 per onorari, e 100,00 per spese vive.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2004