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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3993/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3993/2024
Oggi 21 maggio 2025, alle ore 11.20, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per + 2 l'avv. GAETANO ITALIA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
IMMACOLATA INTAGLIATA la quale discute la causa come in atti, nonché come da note conclusive depositate telematicamente nelle quali si evidenziano fatti sopravvenuti, tra cui la proposizione di un giudizio di revocazione straordinaria della sentenza posta a fondamento del precetto;
- per l'avv. GIANFRANCO Controparte_1
VOJVODIC, oggi sostituito dall'avv. TIZIANA GIANNÌ la quale si oppone alle note depositate in quanto non autorizzate, ne eccepisce l'inammissibilità e ne chiede l'estromissione; contesta l'esistenza e l'idoneità dei fatti rappresentati nell'istanza a incidere sulla validità ed efficacia del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione;
quindi, discute la causa come atti e verbali di causa instando per il rigetto dell'opposizione;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 7 N. R.G. 3993/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3993/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. C.F._2 Parte_3
, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Italia, giusta procura in C.F._3
atti;
OPPONENTI
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
degli Avv.ti Marco De Benedictis e Gianfranco Vojvodic, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_3 Parte_2
e hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato nei loro confronti da Controparte_1
in data 28-29.10.2024, per un importo complessivo pari a € 14.546.268,00,
[...]
fondato sulla sentenza n. 4922/2022 del Tribunale delle imprese di Catania.
Gli opponenti hanno dedotto, in primo luogo, l'illegittimità del concordato fallimentare omologato in favore della società procedente, lamentando la violazione dell'art. 124, comma 4, l.fall., per asserita mancanza del requisito di terzietà in capo alla proponente assuntrice. In particolare, hanno sostenuto che Controparte_1
sarebbe, di fatto, riconducibile alla figura di già amministratrice di fatto Per_1
della società fallita e Noè S.p.A., e in tale qualità oggetto delle azioni CP_1
risarcitorie e revocatorie promosse dalla curatela e successivamente acquisite dalla procedente. Tale circostanza avrebbe determinato una indebita dissimulazione del legame tra assuntore e soggetti convenuti in responsabilità, con conseguente sottrazione alla massa di una parte rilevante dell'attivo.
In secondo luogo, gli opponenti hanno contestato il difetto di legittimazione attiva della procedente, ritenendo invalida la cessione delle azioni di pertinenza della massa, in quanto non consentita ad un soggetto, quale la di non estraneo Controparte_1 CP_1
all'area d'influenza della fallita.
A fondamento dell'ulteriore motivo di opposizione, è stata allegata la pendenza del giudizio di appello iscritto al n. 727/2023 R.G. dinanzi alla Corte d'appello di Catania, avente ad oggetto proprio l'impugnazione della sentenza n. 4922/2022, sulla cui base è stato azionato il precetto opposto. È stata altresì evidenziata l'esistenza di un ricorso per cassazione (RG 22684/2024) proposto dagli opponenti avverso l'ordinanza dichiarativa di estinzione di un precedente giudizio d'appello (n. 723/2023 R.G.).
Infine, in via cautelare, è stata formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, deducendo la gravità ed irreparabilità del pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione della procedura esecutiva, anche in ragione del rischio di liquidazione giudiziale della società creditrice.
2. - La società ritualmente costituita in giudizio, ha Controparte_1
Pag. 3 di 7 preliminarmente eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, sia sotto il profilo dell'interesse ad agire che della legittimazione attiva degli opponenti. In particolare, ha evidenziato come le contestazioni svolte avverso il concordato fallimentare siano già state vagliate dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
22045/2016 e definite dalla Corte d'appello di Catania con sentenza del 10.01.2018, di omologazione della proposta concordataria, ormai divenuta definitiva ed eseguita.
Ha sottolineato che l'azione esecutiva è fondata su una sentenza di condanna - la n.
4922/2022 - emessa all'esito di giudizio pienamente istruito e regolarmente coltivato dalla procedente, e che la dedotta invalidità del concordato o della cessione delle azioni della massa non incide sulla validità ed esecutività del titolo giudiziale.
Ha infine rilevato che le doglianze formulate dagli opponenti erano già state oggetto di appelli incidentali tardivi, dichiarati inammissibili nel giudizio n. 723/2023 R.G., con sentenza n. 791/2024 della Corte d'appello di Catania, e che analoga sorte sarebbe destinata a seguire anche il giudizio pendente n. 727/2023, in quanto introdotto in violazione dell'art. 343 c.p.c.
3. - All'udienza del 21.05.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e, all'esito della discussione orale, il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. risulta inammissibile per difetto dei presupposti di proponibilità, in quanto integralmente fondata su censure attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, ossia alla sentenza n.
4922/2022 del Tribunale delle imprese di Catania, munita di efficacia esecutiva.
In diritto, va ricordato che l'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la validità sostanziale del titolo giudiziale, né per reiterare questioni che avrebbero dovuto e potuto essere fatte valere nel giudizio di cognizione conclusosi con la formazione del medesimo. In applicazione di consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'opponente può dedurre, in sede esecutiva, esclusivamente fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, con esclusione di ogni censura diretta a colpire la legittimità del titolo in sé e per sé considerato (cfr. Cass. n. 1742/1999; Cass. n. 27159/2006).
Nel caso di specie, le doglianze proposte dagli opponenti attengono esclusivamente a
Pag. 4 di 7 profili che precedono logicamente e cronologicamente la formazione della sentenza posta a fondamento del precetto opposto: si contestano infatti la legittimazione attiva della creditrice, in ragione della presunta illegittimità del concordato fallimentare del
2018, e la validità della cessione dell'azione di responsabilità da parte della curatela alla società procedente. Tali contestazioni, tuttavia, non integrano fatti sopravvenuti, ma si risolvono nella riproposizione di vizi originari del procedimento concorsuale, già noti agli odierni opponenti da epoca ben anteriore all'instaurazione del giudizio definito con la sentenza n. 4922/2022.
Si osserva, peraltro, che le stesse censure sono state coltivate in sede di impugnazione della sentenza di merito, mediante la proposizione di appelli incidentali dichiarati inammissibili dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento n. 723/2023 R.G. con sentenza n. 791/2024, e successivamente reiterati anche nel parallelo giudizio n.
727/2023 R.G. È dunque evidente che, in assenza di una sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 4922/2022, il suo utilizzo quale titolo esecutivo non può essere validamente ostacolato attraverso un'azione oppositiva meramente dilatoria, che si limiti a riformulare medesimi argomenti già esperiti - o esperibili - nella sede propria della cognizione.
L'articolazione dell'opposizione incentrata sulla presunta violazione dell'art. 124, comma 4, l.fall., pur suggestiva, appare del tutto estranea al perimetro funzionale del giudizio esecutivo, in quanto volta a rimettere in discussione la legittimità della cessione delle azioni della massa nell'ambito della procedura concorsuale, già definita con omologazione passata in giudicato. Anche sotto tale profilo, va ribadito che l'efficacia esecutiva di una sentenza non può essere paralizzata da contestazioni che attengono al procedimento genetico del titolo, in mancanza di specifiche circostanze sopravvenute che incidano sul titolo stesso.
Neppure può essere condivisa la tesi degli opponenti secondo cui la pendente impugnazione della sentenza costituirebbe causa sufficiente a sospenderne l'efficacia.
Al contrario, l'art. 282 c.p.c. dispone che le sentenze di condanna siano provvisoriamente esecutive, salva sospensione disposta esclusivamente dal giudice dell'impugnazione, la quale nel caso di specie non risulta concessa.
In conclusione, l'opposizione si rivela essere una mera duplicazione processuale non
Pag. 5 di 7 giustificata da alcun fatto sopravvenuto alla formazione del titolo.
Essa va, pertanto, dichiarata inammissibile.
5. - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto integralmente poste a carico della parte opponente.
Considerato il valore dichiarato della controversia, pari ad € 14.546.268,00, trova applicazione lo scaglione di riferimento fino ad € 2.000.000,00, ai sensi dell'art. 5 del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
In ragione della natura documentale della controversia, della fase processuale raggiunta
(decisione all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.) e della sostanziale ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione orale, tali spese vengono liquidate applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
5.1. - Si ritiene, altresì, che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la condanna della parte opponente per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La condotta processuale della parte opponente - connotata da reiterazione, strumentalità
e assenza di fatti nuovi sopravvenuti - integra un abuso dello strumento processuale, suscettibile di appesantire l'apparato difensivo della controparte e l'amministrazione della giustizia.
In applicazione del criterio equitativo della corrispondenza tra entità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e valore delle spese legali sostenute dalla parte vittoriosa, appare congruo determinare l'importo risarcitorio in misura pari all'ammontare delle spese di lite liquidate, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
5.2. - Infine, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., si impone la condanna dell'opponente al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della delle ammende, da CP_2 determinarsi tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 5.000,00.
Tenuto conto della gravità della condotta processuale, del reiterato ricorso a strumenti dilatori, nonché del sensibile scostamento dalla normale diligenza processuale esigibile da una parte assistita da difensore, appare equo determinare tale somma nella misura di
€ 3.000,00.
Pag. 6 di 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3993/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione.
2) Condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 23.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 23.946,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4) Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della CP_2 [...]
della somma di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. Pt_4
Così deciso a Siracusa, in data 21 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3993/2024
Oggi 21 maggio 2025, alle ore 11.20, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per + 2 l'avv. GAETANO ITALIA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
IMMACOLATA INTAGLIATA la quale discute la causa come in atti, nonché come da note conclusive depositate telematicamente nelle quali si evidenziano fatti sopravvenuti, tra cui la proposizione di un giudizio di revocazione straordinaria della sentenza posta a fondamento del precetto;
- per l'avv. GIANFRANCO Controparte_1
VOJVODIC, oggi sostituito dall'avv. TIZIANA GIANNÌ la quale si oppone alle note depositate in quanto non autorizzate, ne eccepisce l'inammissibilità e ne chiede l'estromissione; contesta l'esistenza e l'idoneità dei fatti rappresentati nell'istanza a incidere sulla validità ed efficacia del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione;
quindi, discute la causa come atti e verbali di causa instando per il rigetto dell'opposizione;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 7 N. R.G. 3993/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3993/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. C.F._2 Parte_3
, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Italia, giusta procura in C.F._3
atti;
OPPONENTI
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
degli Avv.ti Marco De Benedictis e Gianfranco Vojvodic, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_3 Parte_2
e hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato nei loro confronti da Controparte_1
in data 28-29.10.2024, per un importo complessivo pari a € 14.546.268,00,
[...]
fondato sulla sentenza n. 4922/2022 del Tribunale delle imprese di Catania.
Gli opponenti hanno dedotto, in primo luogo, l'illegittimità del concordato fallimentare omologato in favore della società procedente, lamentando la violazione dell'art. 124, comma 4, l.fall., per asserita mancanza del requisito di terzietà in capo alla proponente assuntrice. In particolare, hanno sostenuto che Controparte_1
sarebbe, di fatto, riconducibile alla figura di già amministratrice di fatto Per_1
della società fallita e Noè S.p.A., e in tale qualità oggetto delle azioni CP_1
risarcitorie e revocatorie promosse dalla curatela e successivamente acquisite dalla procedente. Tale circostanza avrebbe determinato una indebita dissimulazione del legame tra assuntore e soggetti convenuti in responsabilità, con conseguente sottrazione alla massa di una parte rilevante dell'attivo.
In secondo luogo, gli opponenti hanno contestato il difetto di legittimazione attiva della procedente, ritenendo invalida la cessione delle azioni di pertinenza della massa, in quanto non consentita ad un soggetto, quale la di non estraneo Controparte_1 CP_1
all'area d'influenza della fallita.
A fondamento dell'ulteriore motivo di opposizione, è stata allegata la pendenza del giudizio di appello iscritto al n. 727/2023 R.G. dinanzi alla Corte d'appello di Catania, avente ad oggetto proprio l'impugnazione della sentenza n. 4922/2022, sulla cui base è stato azionato il precetto opposto. È stata altresì evidenziata l'esistenza di un ricorso per cassazione (RG 22684/2024) proposto dagli opponenti avverso l'ordinanza dichiarativa di estinzione di un precedente giudizio d'appello (n. 723/2023 R.G.).
Infine, in via cautelare, è stata formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, deducendo la gravità ed irreparabilità del pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione della procedura esecutiva, anche in ragione del rischio di liquidazione giudiziale della società creditrice.
2. - La società ritualmente costituita in giudizio, ha Controparte_1
Pag. 3 di 7 preliminarmente eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, sia sotto il profilo dell'interesse ad agire che della legittimazione attiva degli opponenti. In particolare, ha evidenziato come le contestazioni svolte avverso il concordato fallimentare siano già state vagliate dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
22045/2016 e definite dalla Corte d'appello di Catania con sentenza del 10.01.2018, di omologazione della proposta concordataria, ormai divenuta definitiva ed eseguita.
Ha sottolineato che l'azione esecutiva è fondata su una sentenza di condanna - la n.
4922/2022 - emessa all'esito di giudizio pienamente istruito e regolarmente coltivato dalla procedente, e che la dedotta invalidità del concordato o della cessione delle azioni della massa non incide sulla validità ed esecutività del titolo giudiziale.
Ha infine rilevato che le doglianze formulate dagli opponenti erano già state oggetto di appelli incidentali tardivi, dichiarati inammissibili nel giudizio n. 723/2023 R.G., con sentenza n. 791/2024 della Corte d'appello di Catania, e che analoga sorte sarebbe destinata a seguire anche il giudizio pendente n. 727/2023, in quanto introdotto in violazione dell'art. 343 c.p.c.
3. - All'udienza del 21.05.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e, all'esito della discussione orale, il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. risulta inammissibile per difetto dei presupposti di proponibilità, in quanto integralmente fondata su censure attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, ossia alla sentenza n.
4922/2022 del Tribunale delle imprese di Catania, munita di efficacia esecutiva.
In diritto, va ricordato che l'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la validità sostanziale del titolo giudiziale, né per reiterare questioni che avrebbero dovuto e potuto essere fatte valere nel giudizio di cognizione conclusosi con la formazione del medesimo. In applicazione di consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'opponente può dedurre, in sede esecutiva, esclusivamente fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, con esclusione di ogni censura diretta a colpire la legittimità del titolo in sé e per sé considerato (cfr. Cass. n. 1742/1999; Cass. n. 27159/2006).
Nel caso di specie, le doglianze proposte dagli opponenti attengono esclusivamente a
Pag. 4 di 7 profili che precedono logicamente e cronologicamente la formazione della sentenza posta a fondamento del precetto opposto: si contestano infatti la legittimazione attiva della creditrice, in ragione della presunta illegittimità del concordato fallimentare del
2018, e la validità della cessione dell'azione di responsabilità da parte della curatela alla società procedente. Tali contestazioni, tuttavia, non integrano fatti sopravvenuti, ma si risolvono nella riproposizione di vizi originari del procedimento concorsuale, già noti agli odierni opponenti da epoca ben anteriore all'instaurazione del giudizio definito con la sentenza n. 4922/2022.
Si osserva, peraltro, che le stesse censure sono state coltivate in sede di impugnazione della sentenza di merito, mediante la proposizione di appelli incidentali dichiarati inammissibili dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento n. 723/2023 R.G. con sentenza n. 791/2024, e successivamente reiterati anche nel parallelo giudizio n.
727/2023 R.G. È dunque evidente che, in assenza di una sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 4922/2022, il suo utilizzo quale titolo esecutivo non può essere validamente ostacolato attraverso un'azione oppositiva meramente dilatoria, che si limiti a riformulare medesimi argomenti già esperiti - o esperibili - nella sede propria della cognizione.
L'articolazione dell'opposizione incentrata sulla presunta violazione dell'art. 124, comma 4, l.fall., pur suggestiva, appare del tutto estranea al perimetro funzionale del giudizio esecutivo, in quanto volta a rimettere in discussione la legittimità della cessione delle azioni della massa nell'ambito della procedura concorsuale, già definita con omologazione passata in giudicato. Anche sotto tale profilo, va ribadito che l'efficacia esecutiva di una sentenza non può essere paralizzata da contestazioni che attengono al procedimento genetico del titolo, in mancanza di specifiche circostanze sopravvenute che incidano sul titolo stesso.
Neppure può essere condivisa la tesi degli opponenti secondo cui la pendente impugnazione della sentenza costituirebbe causa sufficiente a sospenderne l'efficacia.
Al contrario, l'art. 282 c.p.c. dispone che le sentenze di condanna siano provvisoriamente esecutive, salva sospensione disposta esclusivamente dal giudice dell'impugnazione, la quale nel caso di specie non risulta concessa.
In conclusione, l'opposizione si rivela essere una mera duplicazione processuale non
Pag. 5 di 7 giustificata da alcun fatto sopravvenuto alla formazione del titolo.
Essa va, pertanto, dichiarata inammissibile.
5. - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto integralmente poste a carico della parte opponente.
Considerato il valore dichiarato della controversia, pari ad € 14.546.268,00, trova applicazione lo scaglione di riferimento fino ad € 2.000.000,00, ai sensi dell'art. 5 del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
In ragione della natura documentale della controversia, della fase processuale raggiunta
(decisione all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.) e della sostanziale ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione orale, tali spese vengono liquidate applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
5.1. - Si ritiene, altresì, che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la condanna della parte opponente per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La condotta processuale della parte opponente - connotata da reiterazione, strumentalità
e assenza di fatti nuovi sopravvenuti - integra un abuso dello strumento processuale, suscettibile di appesantire l'apparato difensivo della controparte e l'amministrazione della giustizia.
In applicazione del criterio equitativo della corrispondenza tra entità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e valore delle spese legali sostenute dalla parte vittoriosa, appare congruo determinare l'importo risarcitorio in misura pari all'ammontare delle spese di lite liquidate, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
5.2. - Infine, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., si impone la condanna dell'opponente al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della delle ammende, da CP_2 determinarsi tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 5.000,00.
Tenuto conto della gravità della condotta processuale, del reiterato ricorso a strumenti dilatori, nonché del sensibile scostamento dalla normale diligenza processuale esigibile da una parte assistita da difensore, appare equo determinare tale somma nella misura di
€ 3.000,00.
Pag. 6 di 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3993/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione.
2) Condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 23.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 23.946,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4) Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della CP_2 [...]
della somma di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. Pt_4
Così deciso a Siracusa, in data 21 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7