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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/05/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2112/2023 e vertente tra
e elettivamente domiciliati in Genova, Parte_1 Parte_2
Galleria Mazzini n. 5/7, presso lo studio dell'Avv. Martina Sola che li rappresenta e difende come da mandato in atti;
- attori -;
e
e elettivamente domiciliati in Controparte_1 Controparte_2
Genova, piazza San Matteo n. 15/2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Michele Gazza che li rappresenta e difende come da mandato in atti;
- convenuti –;
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno precisato le conclusioni: parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, esperiti gli incombenti di legge:
1. accertare e dichiarare che la proprietà del passo per tutta la sua estensione tra i
mappali 1120 e 453 ed i mappali 452 e 1160 è di proprietà esclusiva dei sig.ri e Pt_1
in forza di atti di acquisto a titolo originario e/o per intervenuto acquisto per Parte_2
usucapione;
2. conseguentemente, condannare i convenuti al ripristino dello stato originale dei luoghi mediante rimozione della recinzione che chiude la parte terminale del passo - parte tratteggiata in arancione dagli attori (identificata con le lettere CDEF dai convenuti);
1
3. in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare
che il passo sia in comunione tra le parti o di proprietà esclusiva delle parti convenute, riconoscere, in capo agli attori, il diritto di passaggio e conseguentemente ordinare la rimozione della recinzione che impedisce il transito nella parte terminale del passo - parte tratteggiata in arancione dagli attori (identificata con le lettere CDEF dai convenuti);
4. dichiarare infondata in fatto e in diritto tutte le domande riconvenzionali formulate in comparsa di costituzione e risposta e in particolare:
5. rigettare la domanda riconvenzionale principale: in particolare rigettare la domanda
di riconoscimento della proprietà del passo in capo ai convenuti in tutta la sua estensione;
rigettare la domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto a rogito Notaio di Persona_1
Buono in riferimento alla vendita del passo;
rigettare la richiesta di dichiarazione di inesistenza della servitù di passaggio, nonché la domanda di ripristino dello scalino;
6. rigettare la domanda riconvenzionale in via subordinata: in particolare la domanda di usucapione del passo da parte dei soggetti convenuti;
rigettare la domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto a rogito Notaio di Buono in riferimento alla vendita del Persona_1
passo; rigettare la richiesta di dichiarazione di inesistenza della servitù di passaggio, nonché la domanda di ripristino dello scalino;
7. rigettare la domanda riconvenzionale in via ulteriormente e gradatamente subordinata:
in particolare la domanda di usucapione di parte del passo da parte identificata da parte convenuta in colore verde tratteggiato con le lettere (ABCDEFG) dei soggetti convenuti;
rigettare la domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto a rogito Notaio Persona_2
Buono in riferimento alla vendita del passo;
rigettare la richiesta di dichiarazione di inesistenza della servitù di passaggio, nonché la domanda di ripristino dello scalino;
8. rigettare la domanda riconvenzionale in via di gradato subordine, in particolare la domanda di usucapione di parte del passo da parte identificata da parte convenuta in colore verde tratteggiato con le lettere (CDEF) dei soggetti convenuti;
rigettare la domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto a rogito Notaio Buono in riferimento alla Persona_2
vendita del passo;
rigettare la richiesta di dichiarazione di inesistenza della servitù di passaggio, nonché la domanda di ripristino dello scalino;
9. condannare le parti convenute al pagamento delle spese relative al presente giudizio”; parte convenuta: “Piaccia al Tribunale di Genova, previe le declaratorie tutte del caso, richiamate espressamente tutte le istanze, eccezioni e domande in atti ed in particolare, previa declaratoria di nullità delle testimonianze dei testi e per Testimone_1 Testimone_2
2 incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. in cui si insiste, respinta ogni contraria deduzione, domanda, allegazione ed eccezione:
In via istruttoria: ammettere tutte le istanze istruttorie proposte dai SI.ri
[...]
e e, in particolare, ammettere i capitoli di prova per CP_1 Controparte_2
interpello e testi dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) cod. proc. civ., datata
11/09/2023 e depositata in pari data, e non ammessi, con i testi ivi indicati anche in eventuale controprova;
Nel merito 1) Respingere tutte le domande proposte dai SI.ri e Parte_1 Parte_2
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. 2) In via
[...]
riconvenzionale a) In via principale: - Accertare e dichiarare la proprietà in capo alla SI.ra
del passo esistente tra i mappali n.ri 452, 453, 1120, 1160, 455 e 978 del Controparte_1
foglio 14 del N.C.E.U. del Comune di Mignanego, in tutta la sua estensione, contrassegnato in colore verde e verde tratteggiato nella planimetria allegata (v. doc. 7) e denominato “corte pertinenziale” nell'atto di acquisto degli attori in forza dell'acquisto fattone dal SI. Per_3
con atto a rogito Notaio del 02/01/1948 e pervenuto alla SI.ra
[...] Persona_4
per successione mortis causa del SI. in favore della Controparte_1 Persona_3
SI.ra e quindi per successione mortis causa di quest'ultima in favore della Persona_5
SI.ra ; - conseguentemente accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto a Controparte_1
rogito Notaio in data 08/06/2021, rep. 2073, con riferimento alla Persona_6
vendita del passo, in tutta la sua estensione, contrassegnato in colore verde e verde tratteggiato nella planimetria allegata (v. doc. 7) e denominato nel suddetto atto quale “corte pertinenziale” del mappale n. 453 del Foglio 14 del N.C.E.U. del Comune di Mignanego. - accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio gravante sul passo per cui
è causa, di proprietà della SI.ra , in favore del fondo contraddistinto dal mappale CP_1
1120 del foglio 14 del N.C.E.U. del Comune di Mignanego e/o comunque di alcun diritto di passaggio in capo ai SI.ri e , condannando questi ultimi alla rimozione Pt_1 Parte_2
del cancello installato sul mappale 1120 al confine con il passo. b) In via subordinata: - accertare e dichiarare la proprietà in capo alla SI.ra del passo esistente Controparte_1
tra i mappali n.ri 452, 453, 1120, 1160, 455 e 978 del foglio 14 del N.C.E.U. del Comune di
Mignanego, in tutta la sua estensione, contrassegnato in colore verde e verde tratteggiato nella planimetria allegata (v. doc. 7) e denominato “corte pertinenziale” nell'atto di acquisto degli attori per intervenuta usucapione dello stesso in forza del possesso (eventualmente unito a quello dei sui suoi danti causa) esercitato sullo stesso in modo totale, esclusivo, pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto almeno a far data dal 02/01/1948; - conseguentemente
3 accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto a rogito Notaio in data Persona_6
08/06/2021, rep. 2073, con riferimento alla vendita del passo, in tutta la sua estensione, contrassegnato in colore verde e verde tratteggiato nella planimetria allegata (v. doc. 7) e denominato nel suddetto atto quale “corte pertinenziale” del mappale n. 453 del Foglio 14 del
N.C.E.U. del Comune di Mignanego accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio gravante sul passo per cui è causa, di proprietà della SI.ra , in favore del CP_1
fondo contraddistinto dal mappale 1120 del foglio 14 del N.C.E.U. del Comune di Mignanego
e/o comunque di alcun diritto di passaggio in capo ai SI.ri e , Pt_1 Parte_2
condannando questi ultimi alla rimozione del cancello installato sul mappale 1120 al confine con il passo. c) In via ulteriormente e gradatamente subordinata: - accertare e dichiarare la proprietà in capo alla SI.ra del passo esistente tra i mappali n.ri 452, 453, Controparte_1
1120, 1160, 455 e 978 del foglio 14 del N.C.E.U. del Comune di Mignanego, quantomeno per la parte, contrassegnata in colore verde tratteggiato nella planimetria allegata e contraddistinta dalle lettere (v. doc. 7) e denominato “corte pertinenziale” C.F._1 nell'atto di acquisto degli attori per intervenuta usucapione in forza del possesso
(eventualmente unito a quello dei sui suoi danti causa) esercitato sullo stesso in modo totale, esclusivo, pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto almeno a far data dal 02/01/1948; - conseguentemente accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto a rogito Notaio Persona_6
in data 08/06/2021, rep. 2073, con riferimento alla vendita del passo, quantomeno
[...]
per la parte, contrassegnata in colore verde tratteggiato nella planimetria allegata e contraddistinta dalle lettere (v. doc. 7) e denominato nel suddetto atto quale C.F._1
“corte pertinenziale” del mappale n. 453 del Foglio 14 del N.C.E.U. del Comune di
Mignanego; - accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio gravante sul passo per cui è causa, di proprietà della SI.ra , in favore del fondo contraddistinto CP_1
dal mappale 1120 del foglio 14 del N.C.E.U. del Comune di Mignanego e/o comunque di alcun diritto di passaggio in capo ai SI.ri e , condannando questi ultimi alla Pt_1 Parte_2
rimozione del cancello installato sul mappale 1120 al confine con il passo. d) In via di estremo
e ulteriormente gradato subordine: - accertare e dichiarare la proprietà in capo alla SI.ra
della porzione del passo esistente tra i mappali n.ri 452, 1160, 455 e 978 Controparte_1
del foglio 14 del N.C.E.U. del Comune di Mignanego contrassegnata in colore verde tratteggiato nella planimetria allegata e contraddistinta dalle lettere C-D-E-F (v. doc. 7) e denominato “corte pertinenziale” nell'atto di acquisto degli attori per intervenuta usucapione in forza del possesso (eventualmente unito a quello dei sui suoi danti causa) esercitato sullo stesso in modo totale, esclusivo, pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto almeno a far data
4 dal 02/01/1948; - conseguentemente accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto a rogito
Notaio in data 08/06/2021, rep. 2073, con riferimento alla vendita Persona_6
della porzione del passo esistente tra i mappali n.ri 452, 1160, 455 e 978 del foglio 14 del
N.C.E.U. del Comune di Mignanego contrassegnata in colore verde tratteggiato nella planimetria allegata e contraddistinta dalle lettere C-D-E-F (v. doc. 7) e denominato nel suddetto atto quale “corte pertinenziale” del mappale n. 453 del Foglio 14 del N.C.E.U. del
Comune di Mignanego. e) In ogni caso, condannare i SI.ri e Parte_1 Parte_2
a ripristinare lo scalino posizionato in prossimità dell'abitazione della SI.ra
[...]
all'interno del passo come preesistente e ordinare comunque ai SI.ri CP_1 [...]
e di cessare ogni comportamento emulativo nei confronti dei Pt_1 Parte_2
convenuti. Vinte le spese di lite per compensi, diritti ed esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. di legge (22%) e successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio gli attori hanno chiesto che il Tribunale accerti e dichiari in capo ai medesimi la proprietà esclusiva del passo esistente fra i mappali 1120 e 453 (di loro proprietà) ed i mappali 452 e 1160 (di proprietà, invece, di parte convenuta), così come la corte pertinenziale, e la conseguente condanna di e Controparte_1 Controparte_2
al ripristino dello stato originale dei luoghi, mediante la rimozione della recinzione che chiude parte del passo. In subordine, hanno chiesto che venga riconosciuto, in loro favore, il diritto di passaggio e conseguentemente che venga ordinata la rimozione della recinzione che impedisce il transito nella parte finale del passo.
A sostegno delle loro domande, hanno dedotto di essere proprietari del passo in questione in forza della compravendita degli immobili insistenti sui mappali 1120 e 453, subalterno 1, del foglio 14 del NCEU del Comune di Mignanego, avvenuta in virtù dell'atto a rogito del Notaio
del 08.06.2021, rep 2073. In particolare, con il suddetto atto, hanno Persona_6
acquistato da e , rispettivamente per la quota del 99% e CP_3 Tes_1 Pt_1 dell'1% , la “casetta da terra a tetto distinta con il civico n. 18 di Via Cavanna, già Parte_2
civico 101 di Via Mario Parodi, della consistenza di 5 vani catastali articolati su più piani
(piano terreno, piano primo, piano secondo e piano sottotetto) con annessa corte pertinenziale;
in un sol corpo a confini: strada, mappali 1120,1160, 455, 452 e 978, tutti del foglio 14 del catasto terreni”; e sempre con il medesimo atto ha acquistato in piena proprietà una Parte_2
“casetta da terra a tetto, in cattivo stato, priva di numero civico, della consistenza di 4 vani catastali articolati su più piani (piano terra, piano primo e piano sottotetto) con annessa corte
5 pertinenziale; in un sol corpo a confini: strada comunale, mappali 410, 451 e 453, tutti del foglio 14 del Catasto terreni”.
Hanno esposto che, fin dai primi giorni in cui si sono trasferiti nell'immobile di cui sopra, la convenuta ha loro comunicato che non potevano usufruire del passo poiché di sua CP_1
proprietà. Dagli accertamenti effettuati hanno tuttavia appurato che il passo è di loro pertinenza.
Infatti, catastalmente lo stesso è compreso nella consistenza del fabbricato che insiste sul mappale 453 di loro proprietà e si estende dalla strada pubblica ove assume una forma triangolare sino nella parte finale, oggi chiusa dai convenuti con una recinzione. Già nel 2006 controparte, approfittando dell'assenza dei , loro danti causa, aveva chiuso il passo nella Tes_1
sua parte terminale con un cancello e una porzione di recinzione per realizzare un giardino, provvedendo a piastrellare la restante parte del passo. A seguito della richiesta del 5.11.2022 di rimozione del cancello, l'odierna convenuta aveva fatto presente che il passo in CP_1
questione era dalla stessa utilizzato in via esclusiva e da tempo immemorabile e che era stato al più concesso, a mero titolo di cortesia, il saltuario passaggio sullo stesso ai danti causa degli odierni attori.
e hanno riconosciuto che i convenuti hanno il diritto Parte_1 Parte_2 di passaggio esclusivamente pedonale, non carrabile, sino all'ingresso del mappale 452 al fine di accedere all'immobile di proprietà di questi ultimi.
Hanno dunque concluso nei termini suindicati.
Con la prima memoria ex art 183, comma 6, c.p.c. gli attori hanno rinunciato alla domanda relativa alla corte pertinenziale.
e si sono costituiti in giudizio chiedendo Controparte_1 Controparte_2
la reiezione delle domande ex adverso proposte in quanto infondate e, in via riconvenzionale, hanno chiesto l'accertamento dei loro diritti sul passo oggetto di causa.
Hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di rivendica ex art. 948 c.c., in quanto gli attori avrebbero agito sull'unico presupposto costituito dall'atto a rogito del Notaio Per_6
a mezzo del quale hanno asserito di avere acquistato, unitamente ai beni immobili contraddistinti dai mappali 1120 e 453, anche la proprietà del passo, oggetto di causa, ma in nessuna parte di tale atto si fa ad esso riferimento.
Tale passo, invece, sarebbe di proprietà della e dei suoi danti causa a far data dal CP_1
2.1.1948, allorquando , nonno di quest'ultima, lo ha acquistato unitamente Persona_3 all'immobile contraddistinto dal mappale 452 del foglio 14 del NCEU del Comune di
Mignanego, in forza dell'atto a rogito del Notaio . Pertanto, fin dal 1948, in Persona_4 virtù di successione mortis causa, avrebbe l'esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e
6 ininterrotto possesso del passo, avendo altresì provveduto a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso nel tratto identificato nella planimetria dalle lettere A-B-
C-F-G.
Su tale parte del passo, inoltre, secondo la ricostruzione di parte convenuta, non sussisterebbe alcun diritto di passaggio essendo il mappale 1120 (ex mappale n. 450) comodamente raggiungibile dalla via pubblica.
Quanto invece alla parte del passo identificata nella planimetria dalle lettere C-D-E-F, hanno rappresentato che è stata sempre utilizzata, sin dal 1948, quale giardino di pertinenza della loro abitazione, tenuto a prato e occupato da piante e arredi vari, nonché utilizzato nel sottosuolo per la costruzione di una fossa biologica avvenuta negli anni '70.
Hanno dunque concluso nei termini suindicati.
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che, nei diritti autodeterminati, come la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la domanda viene individuata esclusivamente in base al petitum sostanziale. Pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l'acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell'individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio, rimanendo priva di rilevanza, ai fini della mutatio libelli, qualsiasi eventuale successiva modifica della causa petendi, mentre nei diritti eterodeterminati assume rilevanza, ai fini della loro identificazione, la specificità dei fatti costitutivi dai quali i diritti scaturiscono
[In applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso la mutatio libelli in un caso in cui, fermo restando il petitum dell'accertamento della comproprietà di una scala, gli attori, nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., avevano dedotto un titolo di acquisto - accessione in ragione della proprietà del fondo sottostante - diverso rispetto a quello - donazioni del dante causa - invocato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado – v. da ultimo ordinanza n. 5569/2025].
Deve altresì evidenziarsi che il soggetto che agisce in rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. è sempre tenuto a fornire la piena prova della proprietà, dimostrando di aver acquistato il bene a titolo originario ovvero derivativo. Nel primo caso, la prova che il rivendicante deve esibire è la c.d. probatio diabolica: egli è tenuto, cioè, a dimostrare la proprietà del bene ricostruendo la catena degli acquisti a partire dal proprio acquisto inter vivos o mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario. Tale consolidato orientamento recentemente è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
28865/2021. Il rigore della prova della proprietà che deve essere fornita dal rivendicante trova giustificazione - ricorda la Suprema Corte - nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris
7 ad alium transferre potest quam ipse habet, ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo, che al più indica la legittimazione a possedere. Se, dunque, il rivendicante non fornisce piena prova della proprietà, egli sarà destinato a soccombere, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere. La Corte, inoltre, precisa che l'onere probatorio in capo al rivendicante non si alleggerisce “neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita” in quanto un tentativo di difesa del convenuto non può finire per pregiudicare le sue ragioni. Per tale ragione, dunque, i Giudici di legittimità affermano espressamente che l'eccezione di usucapione non comporta un automatico riconoscimento della proprietà dell'attore, il cui onere della prova resta rigoroso. Tanto chiarito, la Cassazione ammette però un'ipotesi in cui l'onus probandi del rivendicante è alleggerito, cioè il caso in cui il convenuto eccepisca l'usucapione riconoscendo che il rivendicante era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto in giudizio l'atto di compravendita del 2021 (v. doc. 1) con il quale hanno acquistato i mappali 453 e 1120 e sia nella planimetria allegata all'atto di compravendita che nello stralcio della mappa catastale d' impianto del 1953 (v. doc.
18 allegato alla memoria ex art 183, VI° comma, n. 1 c.p.c. degli attori) l'area oggetto di contestazione risulta graffata (come è ancora oggi) al mappale 453 su cui insiste il fabbricato di proprietà e e nella sua parte iniziale vi sono le scale e l'accesso Pt_1 Parte_2 all'immobile di Via Cavanna n. 18 di proprietà degli attori.
Dal certificato storico (v. doc. 15 allegato alla memoria ex art 183, VI° comma, n. 1 c.p.c. degli attori) risulta come le proprietà degli attori, acquisite con l'atto di compravendita del 2021, traggano origine dall'atto di acquisto del 1990 a firma (v. doc. 16), che a loro volta Tes_1
avevano acquistato da , che a sua volta aveva ereditato da , la Parte_3 Parte_4
quale aveva ereditato da , il quale aveva dal padre nel 1934 (v. Parte_5 Parte_6
doc. 17 allegato alla memoria ex art 183, VI° comma, n. 1 c.p.c. degli attori).
Dall'esame dei suindicati atti si evince dunque che i danti causa degli attori sono stati proprietari del passo, ininterrottamente, almeno dal 1934.
In particolare, dalla visura al Catasto Terreni per i siti di pertinenza di quanto acquistato dagli attori risulta che il mappale n. 453 ha un terreno di pertinenza di mq. 120, mentre il mappale n. 1120 ha un terreno di pertinenza di mq. 640 (v. doc. 24 allegato alla memoria ex art
183, VI° comma, n. 2 c.p.c. degli attori), la cui somma corrisponde ai 760 mq. di cui al testamento di “fu ” ed avente ad oggetto “casetta rustica Parte_4 Per_7
8 semidiroccata con terreno annesso in Mignanego, frazione Fumeri – località Cavanna, occupante il tutto, un'area di circa mq. 760” (v. doc. 17).
Deve altresì rilevarsi che l'atto di compravendita del 2021 prevede che i confini del mappale n. 453 sono costituiti da: strada comunale, mappale n. 1120 (di proprietà degli attori) e dai mappali n. 455, 978 e 452, 1160 (questi ultimi due di proprietà dei convenuti), per cui il passo risulta di proprietà degli attori dato che il mappale n. 453 può confinare con il mappale n. 455 solo tramite detto di esso.
Dall'atto di compravendita del 2 gennaio 1948, relativo alla casa della signora , CP_1
(mappale n. 452) si evince “Una vecchia casa colonica con impianti in legno consumato ……a confine: da un lato , da altro , e dagli altri due lati Parte_7 Persona_8
” e non vi sono invece elementi che facciano cogliere un collegamento tra la Parte_5
proprietà del fabbricato dei convenuti e l'area per cui è causa. Inoltre, il passo non è menzionato e non è presente in alcuna mappa o planimetria.
Neppure nell'atto del 25.02.2004, con il quale i convenuti hanno acquistato il mappale 1160
(prima 451), vi è alcun collegamento con il passo. Infatti, l'atto aveva ad oggetto: “fabbricato rurale con circostante cortile confinante con i mappali n. 450 (ora 1120 di proprietà degli attori), n. 410 (ora 1135 di terzi), n. 455 (di terzi) foglio 14”. Pertanto, a ovest risulta confinare con il mappale n. 410 (di terzi), a nord con il mappale n. 455 (di terzi) e a sud con il mappale n. 450 ovvero l'attuale mappale 1120 di proprietà degli attori. Nessun confine viene indicato ad est ove è presente il passo.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, e devono essere Parte_1 Parte_2
dichiarati proprietari esclusivi dell'area oggetto di causa a partire dalla via pubblica ovvero dalla parte a forma triangolare dove vi sono gli scalini per accedere al mappale 453, sino al confine con il mappale 455, e, per l'effetto, i convenuti vanno condannati alla rimozione del cancello posto a chiusura del passo.
La domanda che e hanno proposto in via Controparte_1 Controparte_2 subordinata di riconoscimento, in loro favore, della proprietà del passo (per tutta l'estensione o per parte di esso) per intervenuta usucapione va infatti rigettata.
I presupposti necessari ai fini dell'usucapione sono il corpus possessionis e l'animus possidendi.
Quanto al primo dei due elementi, esso consiste nell'esercizio del possesso corrispondente al contenuto del diritto affermato per il periodo richiesto, e deve essere continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità. La Suprema Corte ha inoltre precisato che, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento
9 continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (v. Cass. n.
17459/2015).
Inoltre, il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il Giudice deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Trattandosi di affermare attraverso l'esame dei presupposti fattuali l'acquisto della proprietà, conformemente alla giurisprudenza della Corte Suprema, è necessario che la prova addotta sia particolarmente rigorosa e pervenga a risultati concordanti al fine di tutelare solo comportamenti giuridicamente apprezzabili come conformi a regole del diritto a tutela del diritto di proprietà.
Quanto poi all'animus possidendi, esso consiste nell'intendimento del possessore di esercitare sulla res i poteri del proprietario, o del titolare di altro diritto reale, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Nel caso di specie, le risultanze probatorie, in parte tra loro contrastanti, non consentono di ritenere adeguatamente comprovato un possesso dell'area oggetto di causa avente i requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c., difettando in particolare l'esclusività, tenuto conto del fatto che i convenuti risiedevano nei luoghi per cui è causa solo nel periodo estivo, e la protrazione per un periodo ventennale nell'inerzia dei proprietari. Invero, soltanto l'apposizione del cancello potrebbe costituire un comportamento diretto a conseguire un godimento esclusivo del bene delimitato, ma tale uso esclusivo risulta essersi manifestato dal 2004, per cui non sarebbe decorso il tempo di venti anni, necessario ai fini dell'usucapione. Termine invero interrotto dalla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio (v. Cass. n. 15927/2016: “Gli atti di diffida
e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma
10 non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale”).
Risulta destituita di fondamento anche la richiesta avanzata dai convenuti di rimozione del cancello posto sul mappale n. 1120 in quanto di proprietà degli attori.
Nessuna prova è infine stata fornita da e Controparte_1 Controparte_2
sulla sussistenza di atti emulativi posti in essere dagli attori, anche per quanto riguarda la rimozione dello scalino, costituito da due mattoni posizionati in modo visibilmente precario (v. doc. 10 di parte attrice), ove si consideri che l'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, non dimostrato nella fattispecie, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il Giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi.
Le domande riconvenzionale proposte dai convenuti vanno dunque rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi, sulla base del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara che e Parte_1 Parte_2
sono proprietari del passo per cui è causa, per tutta la sua estensione tra i mappali
[...]
1120 e 453 ed i mappali 452 e 1160. Conseguentemente, condanna i convenuti alla rimozione della recinzione che chiude la parte terminale del passo;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
3) condanna e a rifondere Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
a delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per onorari ed €
[...] Parte_2
545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 12.05.2025
Il Giudice
dr.ssa Alessandra Mainella
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