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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/07/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - area concorsuale
Il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare Ufficio di Velletri, composto dai magistrati
Dott. NO Pasquale La Malfa
Dott. Raffaella Calvanese
Dott. Francesca Aratari
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 93 /2025 P.U. promosso da
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
residente in [...]N. 144 - Interno: 25 C.F._1
con l'assistenza dell'Avv. Roberto Pizzicannella con Parte_2
studio in Rocca di Papa (RM), via I Maggio n. 14, quale gestore della crisi
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dalla suddetta;
esaminati gli atti ed i documenti allegati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha residenza nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
i ricorrenti sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 2 lett c) CCI;
ritenuto che
la suddetta effettivamente in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
considerato, in particolare, che, a fronte di un passivo di circa euro 300.000,00, così di seguito riepilogato:
l'attivo liquido è rappresentato dallo stipendio della ricorrente, avendo la stessa, a partire dal 02/10/2023, trovato impiego, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
(part-time), presso la INFISSI DE. con sede in Roma, per una retribuzione CP_1
mensile media è di circa € 750,00, e dall'importo accumulato con un piano di accumulo di importo, alla data del 31.12.2024, di € 3.621,42; rilevato che la ricorrente conta di destinare alla procedura, oltre alla somma accumulata, l'importo di euro 300,00 mensili per tre anni, soddisfatte, con il resto dello stipendio, le spese di sostentamento;
considerato che
sulla base di tale previsione il Gestore ha rilasciato l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, ultimo periodo del CCII;
ritenuto che
, nelle more dell'adozione del provvedimento che sarà adottato dal GD, il liquidatore può comunque apprendere l'importo di euro 300,00 dallo stipendio della ricorrente, in quanto la medesima ha messo a disposizione detto importo, ritenuto eccedente rispetto a quanto necessario alle spese di mantenimento;
ritenuto che
ricorrano giustificati motivi per non nominare il Gestore della crisi quale liquidatore, in quanto risulta creditore della procedura;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ; C.F._1 nomina il dott./la dott.ssa Francesca Aratari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott./avv. liquidatore; CP_2
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia e la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati;
ordina ai debitori
1) il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
2) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
Si notifichi la sentenza a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Velletri, 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr Francesca Aratari dr NO Pasquale La Malfa