Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/05/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 4/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott. Daniele Moro Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G.P.U. 4/2025 promossa da presso l'Ordine degli Avvocati di Parte_1
Cremona, in persona del Presidente pro tempore (p.iva. ) P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Franco Antonioli ricorrente e da in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva. Controparte_1
) P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Antonio Bertora ricorrente per l'apertura della liquidazione
[...] in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore (p.iva. P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. Simone D'Amico resistente
1
1. La società svolge l'attività di Controparte_3 gestione di un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica.
Con ricorsi rispettivamente del 14.1.2025 e del 3.2.2025 l'Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di
Cremona e la società hanno chiesto aprirsi la liquidazione Controparte_1 controllata della Società la quale, costituendosi, ha chiesto la concessione del termine ex art. 271 c. I CCI per la presentazione di un concordato minore.
2. Il termine richiesto non può essere concesso, e va dichiarata aperta la liquidazione controllata della Società e dei soci.
3.1. In punto di diritto, vale ricordare come l'art. 4 CCI canonizzi la regola per cui il debitore, nel cercare di individuare soluzioni della crisi o dell'insolvenza alternative allo scenario liquidatorio si debba comportare secondo buona fede: in particolare il c. I lettera b) CCI della norma recita “Il debitore ha il dovere di:
… assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori”.
Vale ricordare ben prima della sua definitiva consacrazione all'art. 4 CCI, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto applicabile il principio di buona fede anche nell'ambito di procedure concorsuali, ipotizzando casi di ricorso a strumenti alternativi di risoluzione della crisi contrari a buona fede, costituenti forme di abuso, e quindi sanzionabili con
l'inammissibilità.
Si rimanda al riguardo alla ampia analisi della questione di cui alla motivazione della sentenza Cass. 7117/2020 “8.1 Anche in sede concordataria integra gli estremi dell'abuso del processo la condotta di chi, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, utilizzi strumenti processuali per perseguire finalità
2 eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
In particolare in questo peculiare ambito procedurale i termini dell'abuso sono ravvisabili allorquando lo scopo perseguito nel concreto dal debitore non è quello di regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma quello di differire la dichiarazione di fallimento.
Ciò avviene ad esempio, secondo la casistica sottoposta più di recente al vaglio di questa Corte, nel caso in cui il debitore, nonostante la possibilità concessagli di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, abbia depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione (Cass.
30539/2018). Oppure nell'ipotesi di riproposizione, pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato ma rimasto inadempiuto, di un'ulteriore domanda di concordato, priva di ogni elemento di novità (Cass.
25210/2018).
Ed ancora ove la proponente abbia rinunciato ad una prima proposta di concordato per presentarne un'altra dopo il trasferimento della sede legale all'estero e in presenza di talune istanze di fallimento (Cass. 5677/2017) ovvero quando l'imprenditore, a seguito della declaratoria di inammissibilità di una prima proposta concordataria, abbia presentato una nuova proposta ex art. 161, comma 6, legge fall. con modifiche di carattere meramente formale e marginale (Cass. 3836/2017).
In presenza di finalità distorte di differimento piuttosto che di regolazione della crisi la proposta di concordato si deve perciò considerare inammissibile, perché integrante gli estremi dell'abuso del processo”.
3.2. Questo principio deve ritenersi applicabile anche a fronte ad un' istanza di termine “in bianco” ex art. 271 c. I CCI;
non può ritenersi che il debitore abbia sempre ed in ogni caso diritto a questo termine, altrimenti creandosi un'aporia sistematica di una lettura monistica della norma, avulsa dal principio generale di buona fede suddetto.
3 4. In punto di fatto, vale evidenziare come il presente giudizio sia stato preceduto da un faticoso percorso e da 3 tentativi di risoluzione della propria condizione di insolvenza da parte della Società, che così si può riassumere1:
4.1. allegando di versare in una situazione di squilibrio finanziario ed economico già dal 2018, in ragione dell'elevata onerosità delle rate del mutuo dell'impianto di biogas e dei relativi costi di manutenzione, in data 5.11.2020 la
Società presentava un ricorso per l'omologa di un accordo di composizione della crisi ex art. 7 l. 3/2012 (R.G.A.C.C. n. 2/2020 Trib. Cremona) con cui evidenziava di avere un passivo di oltre € 3.900.000,00, di cui circa €
2.400.000,00 per crediti privilegiati e circa € 1.400.000,00 per crediti chirografari;
prospettava la gestione diretta dell'impianto di biogas;
proponeva -principalmente mediante i contributi del GSE ricavati dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di biogas- di pagare al
100% i propri crediti privilegiati ed i propri creditori chirografari strategici, e al
10% gli altri propri crediti chirografari, secondo un cronoprogramma che prevedeva il termine dei pagamenti entro 6 anni (quindi nel 2026);
i gestori della crisi nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Cremona attestavano la fattibilità del piano;
il ceto creditorio dava fiducia al piano, sicché veniva raggiunta la maggioranza dei voti richiesti e con decreto del 1.6.2021 questo Tribunale omologava il piano;
4.2. già un anno dopo, la Società era inadempiente nei pagamenti di cui al cronoprogramma, evidenziando che l'aumento del costo del trinciato di mais, necessario per l'alimentazione dell'impianto di biogas, e del costo dell'energia elettrica, necessaria per farlo funzionare, avevano fatto lievitare i costi di funzionamento dell'impianto, con minore redditività; con ricorso del 7.12.2022 la Società avanzava pertanto domanda di modifica del piano ex art. 13 c. IVter l. 3/2012, nel senso di mantenere le stesse percentuali di pagamento ai creditori ma di fare slittare di 5 anni le scadenze del cronoprogramma, sicché i pagamenti sarebbero terminati nel 2031 -al 2022 il passivo della Società era rimasto pressoché invariato-;
i gestori della crisi attestavano la fattibilità anche della modifica;
il ceto creditorio dava nuovamente fiducia alla Società, approvando la modifica a maggioranza, sicché con decreto del 5.7.2023 il Tribunale omologava la modifica e quindi “ri-omologava” il piano;
4.3. poco più di un anno dopo la “ri-omologa”, con ricorso del 6.11.2024 la
Società avanzava richiesta di risoluzione dell'accordo “ri-mologato”, ammettendo di non stare pagando da due mesi il dovuto ai creditori per insufficiente redditività dell'impianto di biogas: essendo la produttività dell'impianto di biogas direttamente proporzionale alla qualità del trinciato utilizzato per la sua alimentazione, deduceva che la Società che essa non era nella condizione di sostenere il costo di trinciato di alta qualità, potendo solo sostenere il costo di trinciato di bassa qualità, ma questo determinava una minore produttività energetica dell'impianto, da cui contributi dal GSE inferiori;
al ricorso della Società seguiva di poco il deposito da parte dei creditori e dell'Ordine degli Controparte_1 Parte_1
Avvocati di Cremona di due ricorsi aventi pure aventi ad oggetto la domanda di risoluzione dell'accordo di composizione della crisi “ri-omologato”; con decreto del 19.2.2025 veniva dichiarata la risoluzione richiesta;
4.4. pressoché contemporaneamente al deposito del ricorso per la risoluzione dell'accordo ex l. 3/2012, la Società depositava presso la Camera di
Commercio istanza ex art. 17 CCI di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi e con ricorso del 19.11.2024 chiedeva a questo Tribunale la conferma delle misure di protezione del proprio patrimonio;
il piano di risanamento allegato all'istanza ex art. 17 CCI si fondava sempre sulle entrate dei contributi del GSE e ricalcava in toto il piano omologato nel
2021 e “ri-omologato” nel 2023, prevedendo le stesse percentuali di pagamento di quel piano, solo differenziandosi dai piani proposti e omologati per la previsione di un ulteriore slittamento nel tempo dei pagamenti -già prorogato al
2031 in forza della modifica del 2023- sino al 2034 -nel frattempo, a far data dalla “ri-omologa” del gennaio 2024, il passivo della Società si era ridotto ad €
3.600.000,00-;
l'esperto nominato dott. nel suo parere del 17.12.2024, pur Persona_1 dando esprimendosi favorevolmente alla conferma delle misure di protezione,
5 osservava come fra i creditori fosse emerse in prevalenza una posizione contraria alla prosecuzione delle trattative con la Società; come il piano industriale e finanziario allegato all'istanza ex art. 17 CCI presentasse varie criticità (cfr. p.
7-8 del parere) ma, soprattutto, rappresentasse una sostanziale duplicazione delle proposte già formulate nel procedimento ex l. 3/2012, ciò che non poteva portare al risanamento della , che appariva realizzabile CP_3 solo prevedendo un piano industriale e finanziario con un elemento di discontinuità rispetto ai piani precedenti proposti;
all'udienza del 3.2.2025 la Società rinunciava alla procedura di composizione negoziata della crisi (nel frattempo, aveva avvio il presente giudizio).
5. Sempre in punto di fatto, vale osservarsi come, nell'ambito della presente causa la Società abbia infine prospettato un elemento di discontinuità rispetto al piano omologato e “ri-omologato” -come richiesto dall'esperto nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, pur se chiusa-: quale elemento di discontinuità la Società ha prospettato l'apporto di finanza esterna, mediante la vendita di alcuni terreni di proprietà del suo legale rappresentante con il ricavato di questa vendita: verrebbe costituito un fondo Controparte_2 destinato a riparazioni e migliorie dell'impianto di biogas, al fine di minimizzare i periodi di fermo e mantenere una costante produttività di energia;
verrebbe stipulato un contratto di service/assistenza tecnica continuativo con una società di manutenzioni (già individuata nella società C.G.T.2); verrebbe stipulato un contratto di approvvigionamento di trinciato di alta qualità per massimizzare la produttività dell'impianto3.
6. Ciò premesso, applicando i principi giurisprudenziali sopra visto sull'abuso degli strumenti di risoluzione della crisi al caso di specie, considerando il lungo antefatto che ha preceduto il presente giudizio;
considerato che
la richiesta di termine ex art. 271 CCI c. I rappresenterebbe il quarto tentativo da parte della Società, nell'arco di meno di 5 anni, per la soluzione della propria situazione di insolvenza;
6
considerato che
, in base al piano originario omologato, ad oggi/al 2025 la quasi totalità dei creditori avrebbe già dovuto già ricevere il pagamento del promesso -essendo previsti gli ultimi pagamenti nel 2026-; considerato che è dal 2018 che i creditori della Società attendono di vedere soddisfatto il loro credito;
considerato che
l'esperto nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata ha evidenziato che solo un piano con un elemento di discontinuità permetterebbe di risolvere la situazione di insolvenza della
Società; considerata la regola della buona fede cui deve uniformarsi la condotta di un debitore, appare doveroso per questo Tribunale sindacare la richiesta del termine ex art. 271 c. I CCI con particolare rigore, attenzionando in modo particolare l'elemento di discontinuità proposto e la serietà della richiesta del termine, in modo che questa richiesta non si risolva in un ulteriore tentativo, in extremis, per procrastinare l'apertura della liquidazione controllata, non si risolva in un tentativo privo delle minime basi di serietà e concretezza, e quindi evitare che la richiesta del termine si risolva in un abuso degli strumenti processuali.
6.1. Orbene, scrutinata in modo doverosamente rigoroso, appare che la richiesta di termine ex art. 271 c. I CCI avanzata dalla Società non sia sorretta da elementi sufficientemente solidi ed effettivi tali da ritenere che dietro di essa vi sia una seria volontà di risanare l'azienda, piuttosto che una mera volontà di prendere tempo e procrastinare l'apertura della liquidazione controllata, sicché la richiesta deve ritenersi contraria a buona fede e va rigettata.
6.2. Deve notarsi, in primo luogo, la insufficienza e la genericità delle prove prodotte dalla Società del prospettato elemento di discontinuità.
In particolare, al riguardo, la Società ha prodotto il mandato di vendita dei terreni del proposti come fonte della finanza esterna4; una stima di CP_2 questi terreni5; una email con cui la società C.G.T. ha formulato un'offerta commerciale di un service di assistenza tecnica continuativa6; delle proposte commerciali per il trinciato, provenienti dalla impresa Telli7. Trattasi di elementi però nel complesso insufficienti, perché mancanti degli elementi centrali e portanti dell'elemento di discontinuità prospettato nonché necessari per valutarne la serietà, ossia una stima tecnica che quantifichi la produttività che l'impianto di biogas deve garantire per recuperare una redditività in termini di contributi GSE sufficiente per pagare i creditori -al riguardo, vale notarsi come sia ancora dal dicembre 2024 che l'esperto nominato nella procedura di composizione negoziata della crisi aveva evidenziato alla Società la necessità di una attenta e realistica analisi della produttività dell'impianto di biogas, di là dalla enfasi posta sull'ipotesi di un ripristino di una sua funzionalità a pieno regime (cfr. il punto 6. del parare, sotto la voce “andamento dei ricavi”)-; altresì, una stima di confronto fra ricavi e costi ipotizzati e necessari –fra cui i costi del service di manutenzione e del trinciato di cui si è prodotta la proposta commerciale-, per potere verificare se sia data una redditività differenziale fra ricavi e costi sufficiente in grado di coprire l'ammontare dei crediti da pagarsi -anche al riguardo deve notarsi che trattasi di elemento che ancora a dicembre 2024 l'esperto aveva evidenziato alla Società come necessario (cfr. il punto 6. del parere, sotto la voce “ammontare dei costi”)-.
L'elemento di discontinuità prospettato appare pertanto molto generico e solo abbozzato, necessitante ancora di significativi approfondimenti, nonostante il lungo antefatto che ha preceduto il presente giudizio.
6.3. Depone altresì contra la sussistenza di un sufficientemente certo e sicuro progetto di risanamento della Società dietro la richiesta del termine ex art. 271
c. I CC la considerazione di alcune dichiarazioni fatte dalla Società e della condotta che la stessa ha tenuto negli ultimi mesi di continua “oscillazione” fra strumenti di risoluzione della insolvenza, anche tornando sui propri passi.
Quanto alle dichiarazione della Società, all'udienza del 2.4.2025 essa ha dichiarato “non si è percorsa la strada della composizione negoziata in quanto all'interno di essa era stato costruito un piano basato sulla vecchia posizione debitoria e non si era riscontrato parere favorevole del ceto creditorio”;
“l'abbandono della composizione negoziata è stato determinato considerando come all'interno di quella procedura non vi era l'accordo dei pochi creditori intervenuti, che rappresentavano circa il 30%, e considerando che nel
8 concordato minore è sufficiente la maggioranza del 51% dei creditori per l'approvazione ed è previsto il consenso assenso”.
Quanto alla condotta della Società, come detto, a novembre 2024 essa aveva presentato domanda di risoluzione in proprio dell'accordo di composizione della crisi “ri-omologato” nel 2023, decidendo di abbandonare questa via ri risoluzione della sua condizione di insolvenza per provare la nuova via del procedimento di composizione negoziata della crisi (per cui aveva depositato istanza di accesso contestualmente al deposito di domanda di risoluzione dell'accordo di composizione della crisi).
Fallita la nuova via intrapresa, la Società ha avanzato nel presente giudizio domanda di termine ex art. 271 c. I CCI, per potere presentare un piano di concordato minore: essendo noto che lo strumento del concordato minore ex
CCI è istituto in continuità con quella dell'accordo di composizione della crisi ex l. 3/2012, con la propria istanza ex art. 271 c. I CCI la Società sta sostanzialmente tornando (o chiedendo di potere tornare) sui propri passi, peraltro in modo contradditorio, ribattendo la strada di una procedura che contempla un voto dei creditori (e quindi dove la mancanza di consensi è ancora più rilevante), a differenza della composizione negoziata della crisi
(dove una vera e propria votazione non è prevista).
Piuttosto di questa “oscillazione” fra varie procedure, sarebbe stato segno di serietà da parte della Società che essa prospettasse l'elemento di discontinuità infine in questa sede ipotizzato già al novembre 2024, sotto forma di una nuova domanda di modifica ex art. 13 c.I Vter l. 3/2012 del proprio accordo di composizione -dopo quella presentata nel 2022 e infine “riolomologata”- invece che chiederne la risoluzione, ciò che essa avrebbe ben potuto cercare di fare, considerato che il suo legale rappresentante da anni8 è proprietario dei terreni che dovrebbero essere venduti per costituire un fondo di finanza esterna, considerato che l'art. 13 c. IVter non pone limiti numerici alle istanze di modifica proponibili.
6.4. Infine, ricollegandosi a quanto ora osservato, depone contra la serietà della richiesta del termine ex art. 271 c. I CCI la considerazione della tardività della proposta dell'elemento di discontinuità individuato. Come detto i terreni che si prospettano di vendere sono da decenni nella disponibilità del suo legale rappresentante: già da anni, quindi, la Società avrebbe dovuto e avrebbe potuto, nell'interesse proprio e dei propri creditori, cercare una soluzione alla propria condizione di insolvenza, valorizzando la disponibilità di questa possibile fonte di finanza esterna. Appare quindi non accettabile che questo elemento di discontinuità venga introdotto a distanza anni, per sorreggere una richiesta di un ulteriore termine, quando, se compiutamente e tempestivamente prospettato, questo elemento avrebbe potuto -stando alla prospettazione dell'esperto e della Società- garantire il tempestivo pagamento del dovuto da tempo.
6.5. Essendo passata la Società da ben tre procedure (l'omologa del 2021, la
“ri-omologa” del 2023; la procedura di composizione negoziata dalla crisi) e quindi avendo avuto già tre occasioni e chances per risolvere la propria condizione di insolvenza, in assenza di elementi certi e sicuri sull'essere stato finalmente individuato un effettivo e valido elemento di discontinuità che permetta di sostenere un nuovo piano di pagamento dei propri debiti, non appare giustificabile la concessione di un ulteriore termine e chance; non appare conforme al canone della buona fede -intesa ex art. 4 c II CCI, come necessità, per l'imprenditore che cerchi una soluzione alla propria situazione di insolvenza, di non pregiudicare eccessivamente gli interessi dei propri creditori - la condotta della Società di reiterare per anni il medesimo piano, semplicemente proponendo nei nuovi cronoprogrammi con posticipo in là nel tempo del pagamento del dovuto ai creditori, solo in extremis proponendo in termini generici un elemento di discontinuità.
Essendo nelle procedure di soluzione della crisi alternativi alla liquidazione necessario trovarsi un equo contemperamento fra l'interesse del debitore e l'interesse dei creditori, non appare soluzione equa quella di riconoscere a un debitore il diritto ad un numero illimitato di chances per risolvere la propria situazione di insolvenza, per anni, imponendo ai creditori di accettare l'esperimento di continui tentativi da parte del debitore.
7. Rigettata la istanza di termine ex art. 271 c. I CCI, può essere quindi esaminata la domanda per l'apertura della liquidazione controllata della Società.
Domanda che va accolta:
10 è data la legittimazione ad agire delle società ricorrenti, in quanto i loro crediti sono documentali e incontestati;
è dato lo stato lo stato di insolvenza della Società; questa condizione è resa esteriormente evidente dal fatto che è almeno dal 2020 che la Società si trova in una condizione di mancanza di liquidità per far fronte alle proprie obbligazioni
-come attestato ancora nel 2020 nella relazione dei gestori della crisi accompagnatoria del ricorso della Società ex art. 7 l. 3/20129; ricavabile dea fallimento dei tentativi finora fatti della di onorare i piani di pagamenti CP_3 pur omologati e “ri-omologati”-; questa condizione è altresì rivelata dal fatto che la Società sia stata destinataria di varie azione esecutive, di vari precetti, e di vari d.i., che non sono proseguite o non si sono tradotti in nuove azioni esecutive in ragione dell'effetto standstill determinato dalla omologa del 2021 -si veda il significativo elenco di queste iniziative. a p. 13 del ricorso della Società ex art. 7 l. 3/12 del 12.10.202010 e quindi nella relazione dell'esperto del
17.12.2024-.
è dato che l'ammontare dei crediti esigibili sia ampliamente superiore alla soglia oggettiva di € 50.000,00 ex art. 268 c. I CCI.
8. Ai sensi dell'art. 270 c. I CCI, la dichiarazione di apertura della Società determina l'apertura della liquidazione del patrimonio anche dei soci illimitatamente responsabili e Persona_2 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della
Controparte_2
(c.f. ) P.IVA_3
e dei soci illimitatamente responsabili
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_1
(c.f. ) Persona_2 CodiceFiscale_2
11 NOMINA
Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
NOMINA liquidatore il dott. ; Persona_3
ORDINA al debitore il deposito entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Cancelleria di questo Tribunale dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 gg entro la pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
DISPONE che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore;
DISPONE
l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del liquidatore nominato;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza preso gli uffici competenti, a cura del liquidatore nominato, facendo parte del patrimonio dei beni immobili/beni mobili registrati;
DISPONE
La prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alla trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore di
12 procedere al versamento del campione fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti;
DISPONE
La pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese, svolgendo il debitore attività d'impresa;
Cremona, 17.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
Si comunichi all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di
Cremona, presso l'avv. Franco Antonioli alla società presso l'avv. Antonio Bertora Controparte_1 alla presso l'avv. Simone D'Amico Controparte_3 al liquidatore nominato, dott. Persona_3 al Registro delle Imprese
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i dati che si andranno ad esporre si ricavano dalla ampia documentazione prodotta dall'Organismo di Composizione della Crisi in uno con il suo ricorso;
4 2 Cfr. il documento allegato alla nota della Società del 7.4.2025; 3 Cfr. il verbale dell'udienza del 2.4.2025; i documenti allegati alla nota della Società del 7.4.2025; 4 Con la sua nota del 13.3.2025; 5 Sempre con la sua nota del 13.3.2025; 6 Con la sua nota del 7.4.2025; 7 Sempre con la sua nota del 7.4.2025;
7 8 Come confermato dalla Società all'udienza del 2.4.2025, come emerge dalla visura catastale in atti (prodotta con la nota del 13.3.2025);
9 9 Cfr. la loro relazione, datata 10.10.2020, allegata al ricorso dell'Organismo di Composizione della Crisi;
10 allegata al ricorso dell'Organismo di Composizione della Crisi;