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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa NAmaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 279/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/01/2025 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. CROCETTA RAFFAELE
e da
NN SE con il proc. e dom. avv. ARDUINI ROBERTO avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore, dott.ssa NAmaria Antonini;
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 12.04.2008 in BAGNARIA
ARSA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 1, Parte 1, dell'anno 2008;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e NN SE, il Parte_1
cui matrimonio è stato celebrato in data 12.04.2008 in BAGNARIA ARSA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 1, Parte 1, dell'anno
2008, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. dà atto che la casa coniugale, resta in uso al coniuge sul quale graverà Parte_1
interamente il canone, avendo la signora SO trasferito la sua residenza a Palmanova
(UD).
3. dà atto che le parti, entrambe con capacità lavorativa, dichiarano espressamente di non avere, reciprocamente, alcuna pretesa di mantenimento economico, rinunciandovi espressamente, eccetto l'accordo che segue;
4. Per accordo espresso tra i coniugi, dà atto che il sig. si è impegnato a Parte_1 corrispondere alla signora SO NA, la complessiva somma di € 5.000,00 euro cinquemila/00 da versarsi in n. 20 rate mensili da € 250,00 ciascuna da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese;
la prima a partire dalla data di deposito del ricorso. Dà atto che la signora
SO NA ha sporto querela contro il sig. a seguito di azioni Parte_1
conflittuali tra loro, risalenti, però, a circa un anno orsono, e cioè prima che procedessero alla separazione di fatto. Anche in considerazione dell'importo di cui sopra, dà atto che la signora
SO NA si è impegnata a rimettere tutte le querele sporte nei confronti del Pt_1
il quale a sua volta si è impegnato ad accettarne la remissione. La sottoscrizione del ricorso vale anche quale obbligo a rimettere le querele sporte reciprocamente e ad accettarne la remissione.
5. Dà atto che i coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione all'espatrio;
2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BAGNARIA ARSA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
Udine, li 11.02.2025
Il Presidente relatore dott.ssa NAmaria Antonini
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