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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 11 del mese di settembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 3115/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. , elettiv.te domiciliata in CodiceFiscale_1
Catania Corso delle Province n. 116 presso lo studio dell'Avv. Paolo Coppolino, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_2
Leopardi n. 60 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Schinco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta;
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO.
E' presente per parte attrice l'Avv. Coppolino il quale chiede che la causa sia decisa.
E' presente per la convenuta l'Avv. Schinco che si associa. Contesta le deduzioni di controparte di cui alle note depositate.
Quindi
il Giudice
pagina 1 di 6 in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 1.2.2024 premettendo di avere concesso in Parte_1
locazione per uso abitativo – con contratto del 10.1.2022 registrato in data 7.2.2022 - a
[...]
l'immobile sito in Catania Corso delle Province n. 197 per il Controparte_1
canone mensile di € 550.00 chiedeva che questo fosse dichiarato risolto atteso che il conduttore non aveva mai effettuato il pagamento dei canoni di locazione.
Chiedevano pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con la condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Si costituiva l'intimato opponendosi.
Ordinato l'immediato rilascio dell'immobile, disposto il mutamento di rito ed assunte le prove richieste, all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento,
la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
pagina 2 di 6 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533; Cass. Civ. sez. III 23 maggio 2001 n. 7027;
Cass. Civ. sez. I 27 marzo 1998 n. 3232).
Nella specie il creditore ha dimostrato l'esistenza del titolo e l'esigibilità del credito.
Deve tuttavia essere rilevato come l'istruttoria svolta succesivamante all'ordinanza di immediato rilascio ha comprovato la sussistenza di un accordo tra le parti in ordine alla compensazione del canone di locazione con somme dovute dai genitori della locatrice all'intimato (ed al coniuge) per l'attività di lavoro domestico da questi prestata in loro favore.
Tale circostanza non era comprovata in alcun modo al momento della convalida, atteso che non vi era alcuna prova (nemmeno indiziaria) in ordine a tale accordo, non essendo sufficiente la mera deduzione (e prova) del rapporto di lavoro con i genitori della intimante.
Ebbene, l'intimante non è comparsa in udienza al fine di rendere l'ammesso Parte_1
interrogatorio formale sui seguenti capitoli: 1) Vero o no che tra i sig.ri , Parte_1
da una parte e il sig. Parte_2 Controparte_1
dall'altra, nel gennaio del 2022 è stato fatto un accordo secondo il quale la sig.ra
[...]
avrebbe attinto l'importo mensile di € 550,00 del canone di locazione Parte_1
dell'immobile locato in Catania, Corso Delle Province 197 dalle maggior somme spettanti al sig.
e alla compagna per l'attività lavorativa domestica Controparte_1
pagina 3 di 6 espletata nell'interesse dei medesimi , Parte_1 Parte_2 Parte_2
dall'anno 2006 al gennaio 2024?; 2) Vero o no che per Parte_3
dal gennaio 2022 al gennaio 2024 ha lavorato come domestica dei sig.ri
[...] Parte_1
, E presso la loro residenza sita in Catania, Corso
[...] Parte_2 Parte_2
Delle Province 197 i quali tuttavia non hanno corrisposto la pattuita retribuzione mensile di € 600,00
in quanto è stata trattenuta per pagare i canoni mensili dell'immobile per cui è causa sito in Catania,
Corso Delle Province 197 ?.
Evidente che la mancata presentazione della all'udienza fissata per l'assunzione Parte_1
dell'ammesso interrogatorio formale ha come effetto quello di dare come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova (art. 232 c.p.c.).
Ne segue che la domanda deve essere rigettata. Quale effetto conseguenziale del rigetto della domanda segue il ripristino della situazione ex ante al rilascio e quindi il diritto dell'intimato a riprendere la detenzione dell'immobile già condotto in locazione.
Sul punto “In tema di sfratto per morosità, quando l'ordinanza provvisoria di rilascio abbia avuto esecuzione, ma la domanda di merito sia stata successivamente rigettata, è ammissibile la richiesta di restituzione dell'immobile avanzata dall'intimato, anche se per la prima volta in appello, non configurandosi in essa una domanda nuova, ma solo l'effetto del venir meno dell'efficacia degli atti e provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva, con ripristino della situazione pregressa, che può
essere disposto anche d'ufficio dal giudice” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18972 del 27
settembre 2016)
Alla soccombenza segue la condanna della intimante al pagamento delle spese del giudizio di entrambe le fasi in favore dell'Erario, atteso che parte intimata è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
pagina 4 di 6 Parte intimante va – infine – condannata al pagamento di una somma in favore di parte intimata ex art. 96 comma III c.p.c..
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio
2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio,
secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare,
consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere dedotto eccezioni prive di fondamento e contraddette dallo pagina 5 di 6 stesso comportamento processuale assunto (mancata presentazione a rendere l'ammesso interrogatorio formale su un punto decisivo della controversia) integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 2050.00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
udito i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza,
[...] CP_1 Controparte_1
eccezione o difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di parte resistente,
liquidate – e distratte in favore dell'Erario nella misura già dimidiata ex art. 130 TUSG - in complessivi € 550.00 per la fase sommaria ed € 1500.00 per la fase di merito, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna parte intimante al pagamento in favore dell'intimato della somma di € 3000.00 ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c..
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 11 del mese di settembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 3115/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. , elettiv.te domiciliata in CodiceFiscale_1
Catania Corso delle Province n. 116 presso lo studio dell'Avv. Paolo Coppolino, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_2
Leopardi n. 60 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Schinco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta;
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO.
E' presente per parte attrice l'Avv. Coppolino il quale chiede che la causa sia decisa.
E' presente per la convenuta l'Avv. Schinco che si associa. Contesta le deduzioni di controparte di cui alle note depositate.
Quindi
il Giudice
pagina 1 di 6 in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 1.2.2024 premettendo di avere concesso in Parte_1
locazione per uso abitativo – con contratto del 10.1.2022 registrato in data 7.2.2022 - a
[...]
l'immobile sito in Catania Corso delle Province n. 197 per il Controparte_1
canone mensile di € 550.00 chiedeva che questo fosse dichiarato risolto atteso che il conduttore non aveva mai effettuato il pagamento dei canoni di locazione.
Chiedevano pertanto che fosse convalidato l'intimato sfratto con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, con la condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Si costituiva l'intimato opponendosi.
Ordinato l'immediato rilascio dell'immobile, disposto il mutamento di rito ed assunte le prove richieste, all'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento,
la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
pagina 2 di 6 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533; Cass. Civ. sez. III 23 maggio 2001 n. 7027;
Cass. Civ. sez. I 27 marzo 1998 n. 3232).
Nella specie il creditore ha dimostrato l'esistenza del titolo e l'esigibilità del credito.
Deve tuttavia essere rilevato come l'istruttoria svolta succesivamante all'ordinanza di immediato rilascio ha comprovato la sussistenza di un accordo tra le parti in ordine alla compensazione del canone di locazione con somme dovute dai genitori della locatrice all'intimato (ed al coniuge) per l'attività di lavoro domestico da questi prestata in loro favore.
Tale circostanza non era comprovata in alcun modo al momento della convalida, atteso che non vi era alcuna prova (nemmeno indiziaria) in ordine a tale accordo, non essendo sufficiente la mera deduzione (e prova) del rapporto di lavoro con i genitori della intimante.
Ebbene, l'intimante non è comparsa in udienza al fine di rendere l'ammesso Parte_1
interrogatorio formale sui seguenti capitoli: 1) Vero o no che tra i sig.ri , Parte_1
da una parte e il sig. Parte_2 Controparte_1
dall'altra, nel gennaio del 2022 è stato fatto un accordo secondo il quale la sig.ra
[...]
avrebbe attinto l'importo mensile di € 550,00 del canone di locazione Parte_1
dell'immobile locato in Catania, Corso Delle Province 197 dalle maggior somme spettanti al sig.
e alla compagna per l'attività lavorativa domestica Controparte_1
pagina 3 di 6 espletata nell'interesse dei medesimi , Parte_1 Parte_2 Parte_2
dall'anno 2006 al gennaio 2024?; 2) Vero o no che per Parte_3
dal gennaio 2022 al gennaio 2024 ha lavorato come domestica dei sig.ri
[...] Parte_1
, E presso la loro residenza sita in Catania, Corso
[...] Parte_2 Parte_2
Delle Province 197 i quali tuttavia non hanno corrisposto la pattuita retribuzione mensile di € 600,00
in quanto è stata trattenuta per pagare i canoni mensili dell'immobile per cui è causa sito in Catania,
Corso Delle Province 197 ?.
Evidente che la mancata presentazione della all'udienza fissata per l'assunzione Parte_1
dell'ammesso interrogatorio formale ha come effetto quello di dare come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova (art. 232 c.p.c.).
Ne segue che la domanda deve essere rigettata. Quale effetto conseguenziale del rigetto della domanda segue il ripristino della situazione ex ante al rilascio e quindi il diritto dell'intimato a riprendere la detenzione dell'immobile già condotto in locazione.
Sul punto “In tema di sfratto per morosità, quando l'ordinanza provvisoria di rilascio abbia avuto esecuzione, ma la domanda di merito sia stata successivamente rigettata, è ammissibile la richiesta di restituzione dell'immobile avanzata dall'intimato, anche se per la prima volta in appello, non configurandosi in essa una domanda nuova, ma solo l'effetto del venir meno dell'efficacia degli atti e provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva, con ripristino della situazione pregressa, che può
essere disposto anche d'ufficio dal giudice” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18972 del 27
settembre 2016)
Alla soccombenza segue la condanna della intimante al pagamento delle spese del giudizio di entrambe le fasi in favore dell'Erario, atteso che parte intimata è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
pagina 4 di 6 Parte intimante va – infine – condannata al pagamento di una somma in favore di parte intimata ex art. 96 comma III c.p.c..
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio
2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio,
secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare,
consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere dedotto eccezioni prive di fondamento e contraddette dallo pagina 5 di 6 stesso comportamento processuale assunto (mancata presentazione a rendere l'ammesso interrogatorio formale su un punto decisivo della controversia) integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 2050.00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
udito i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza,
[...] CP_1 Controparte_1
eccezione o difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di parte resistente,
liquidate – e distratte in favore dell'Erario nella misura già dimidiata ex art. 130 TUSG - in complessivi € 550.00 per la fase sommaria ed € 1500.00 per la fase di merito, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna parte intimante al pagamento in favore dell'intimato della somma di € 3000.00 ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c..
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6